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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 6690/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a NA (VR), il Parte_1 C.F._1 25/09/1960 con l'avv. REGINA PIEROBON
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 MONTEBELLUNA (TV), il 21/06/1956 con l'avv. PAOLO MARAN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 11/11/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_2 la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate – relative anche al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – appaiono Per_1 congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a NA (VR), il 25/09/1960 Parte_1 e
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 21/06/1956, Parte_2 uniti in matrimonio il 26/06/1993, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI) dell'anno 1993, n. 17, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Il sig. , con decorrenza dal mese di Novembre 2025 al Parte_2 mese di Febbraio 2026 compreso, verserà alla sig.ra un assegno Parte_1 mensile di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio non ancora economicamente autosufficiente. Dopo tale data i genitori si accorderanno in merito per assumere insieme ogni necessaria iniziativa qualora il figlio non fosse divenuto economicamente autosufficiente.
3) A regolamentazione e pareggio dei rispettivi rapporti di dare/avere sorti durante il matrimonio e tenuto conto dei contributi dati da ciascuno alla vita familiare, i coniugi concordano quanto segue:
• La sig.ra ponendo la sua firma in calce, si obbliga a cedere e ad alienare Pt_1 al sig. senza particolare corrispettivo ed entro sei mesi dall'omologa Pt_2 della separazione, l'intera quota di proprietà di cui è titolare sito in Montebelluna (TV), Via Monte Peralba n. 29/1, così catastalmente censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Montebelluna (TV):
- C.E.U.: Comune di Montebelluna (TV), Foglio 3, Particella 1937, subalterno 14: abitazione Cat. A/2, Cl. 3, vani 6,5, superficie totale mq 111, rendita € 670,39;
- C.E.U.: Comune di Montebelluna (TV), Foglio 3, Particella 1937, subalterno 35:
Cat. C/6, Cl. 3, superficie mq 30, rendita € 89,86. e, comunque, tutto quanto alla sig.ra pervenuto a seguito dell'atto di Pt_1 acquisto stipulato in data 04/11/1994 davanti al Notaio in Persona_2
Montebelluna (TV), Rep. n. 123370, n. di raccolta 23561, comprensivo di relative pertinenze e parti comuni (cfr. doc. 4). La cessione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova.
• A fronte della predetta cessione il sig. rinuncia al credito vantato verso Pt_2 la moglie per le somme impiegate per l'acquisto dell'immobile di proprietà esclusiva della medesima sito in Jesolo e così catastalmente censito:
C.E.U.: Comune di Jesolo (VE), foglio 79, particella 54, subalterno 22, Cat. A/2,
Cl. 2, vani 5,5, superficie mq 106, rendita € 383,47.
• L'appartamento di Jesolo di proprietà comune così catastalmente identificato:
C.E.U.: Comune di Jesolo (VE), foglio 79, particella 264, subalterno 194, appartamento Cat. A/3, Cl. 3, vani 4,0, superficie mq 65, rendita € 237,57, dal
01/01/2026 potrà essere locato a terzi e, quanto incassato, così come per le spese, per utenze, tasse, etc.., verrà ripartito tra i coniugi in parti uguali. Resta espressamente inteso che, solo per l'anno 2026, il signor Parte_2 potrà gratuitamente utilizzare il predetto immobile per un periodo di tre settimane, da concordare con la moglie, durante il periodo estivo e che, in ragione di ciò, si farà carico del costo di tutte le utenze che serviranno l'immobile in detto periodo. Negli anni successivi il signor potrà utilizzare l'immobile in Parte_2 periodi da concordare con la moglie e, in detti periodi, corrisponderà alla moglie il
50% di quanto in ipotesi percepibile a titolo di locazione oltre al 100% dei costi dei servizi maturati nel periodo. Il rimanente delle spese per utenze, tasse, etc.. verrà ripartito in ragione del 50%. Le parti ponendo le loro firme in calce, concordano che in casso di vendita del predetto immobile, il relativo prezzo verrà diviso al 50%.
• Il sig. , ponendo la sua firma in calce, si obbliga a cedere ed alienare Pt_2 alla sig.ra senza particolare corrispettivo ed entro 6 mesi dall'omologa di Pt_1 separazione il 50% della quota di proprietà di cui è titolare del garage così catastalmente censito:
C.E.U.: Comune di Jesolo (VE), Foglio 79, Part. 316, subalterno 9, cat. C/6, CL.
7, consistenza mq 17, superficie mq 20, rendita € 70,24. Resta espressamente inteso che il signor potrà Parte_2 gratuitamente usufruire del predetto nei periodi in cui utilizzerà l'appartamento di proprietà comune sito in Jesolo e di cui sopra.
4) Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni qui raggiunte costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi economico-patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intesi come connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. In ragione di ciò chiedono che il trasferimento dei beni di cui al punto 3) sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74, come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n. 2111/2016 e n. 3011/2016.
5) Le parti si danno atto che, con l'esatto e puntuale adempimento dei patti qui raggiunti, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra per i crediti e i debiti sorti durante il matrimonio.
6) Spese di lite interamente compensate”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 6690/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a NA (VR), il Parte_1 C.F._1 25/09/1960 con l'avv. REGINA PIEROBON
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 MONTEBELLUNA (TV), il 21/06/1956 con l'avv. PAOLO MARAN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 11/11/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_2 la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate – relative anche al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – appaiono Per_1 congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a NA (VR), il 25/09/1960 Parte_1 e
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 21/06/1956, Parte_2 uniti in matrimonio il 26/06/1993, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI) dell'anno 1993, n. 17, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Il sig. , con decorrenza dal mese di Novembre 2025 al Parte_2 mese di Febbraio 2026 compreso, verserà alla sig.ra un assegno Parte_1 mensile di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio non ancora economicamente autosufficiente. Dopo tale data i genitori si accorderanno in merito per assumere insieme ogni necessaria iniziativa qualora il figlio non fosse divenuto economicamente autosufficiente.
3) A regolamentazione e pareggio dei rispettivi rapporti di dare/avere sorti durante il matrimonio e tenuto conto dei contributi dati da ciascuno alla vita familiare, i coniugi concordano quanto segue:
• La sig.ra ponendo la sua firma in calce, si obbliga a cedere e ad alienare Pt_1 al sig. senza particolare corrispettivo ed entro sei mesi dall'omologa Pt_2 della separazione, l'intera quota di proprietà di cui è titolare sito in Montebelluna (TV), Via Monte Peralba n. 29/1, così catastalmente censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Montebelluna (TV):
- C.E.U.: Comune di Montebelluna (TV), Foglio 3, Particella 1937, subalterno 14: abitazione Cat. A/2, Cl. 3, vani 6,5, superficie totale mq 111, rendita € 670,39;
- C.E.U.: Comune di Montebelluna (TV), Foglio 3, Particella 1937, subalterno 35:
Cat. C/6, Cl. 3, superficie mq 30, rendita € 89,86. e, comunque, tutto quanto alla sig.ra pervenuto a seguito dell'atto di Pt_1 acquisto stipulato in data 04/11/1994 davanti al Notaio in Persona_2
Montebelluna (TV), Rep. n. 123370, n. di raccolta 23561, comprensivo di relative pertinenze e parti comuni (cfr. doc. 4). La cessione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova.
• A fronte della predetta cessione il sig. rinuncia al credito vantato verso Pt_2 la moglie per le somme impiegate per l'acquisto dell'immobile di proprietà esclusiva della medesima sito in Jesolo e così catastalmente censito:
C.E.U.: Comune di Jesolo (VE), foglio 79, particella 54, subalterno 22, Cat. A/2,
Cl. 2, vani 5,5, superficie mq 106, rendita € 383,47.
• L'appartamento di Jesolo di proprietà comune così catastalmente identificato:
C.E.U.: Comune di Jesolo (VE), foglio 79, particella 264, subalterno 194, appartamento Cat. A/3, Cl. 3, vani 4,0, superficie mq 65, rendita € 237,57, dal
01/01/2026 potrà essere locato a terzi e, quanto incassato, così come per le spese, per utenze, tasse, etc.., verrà ripartito tra i coniugi in parti uguali. Resta espressamente inteso che, solo per l'anno 2026, il signor Parte_2 potrà gratuitamente utilizzare il predetto immobile per un periodo di tre settimane, da concordare con la moglie, durante il periodo estivo e che, in ragione di ciò, si farà carico del costo di tutte le utenze che serviranno l'immobile in detto periodo. Negli anni successivi il signor potrà utilizzare l'immobile in Parte_2 periodi da concordare con la moglie e, in detti periodi, corrisponderà alla moglie il
50% di quanto in ipotesi percepibile a titolo di locazione oltre al 100% dei costi dei servizi maturati nel periodo. Il rimanente delle spese per utenze, tasse, etc.. verrà ripartito in ragione del 50%. Le parti ponendo le loro firme in calce, concordano che in casso di vendita del predetto immobile, il relativo prezzo verrà diviso al 50%.
• Il sig. , ponendo la sua firma in calce, si obbliga a cedere ed alienare Pt_2 alla sig.ra senza particolare corrispettivo ed entro 6 mesi dall'omologa di Pt_1 separazione il 50% della quota di proprietà di cui è titolare del garage così catastalmente censito:
C.E.U.: Comune di Jesolo (VE), Foglio 79, Part. 316, subalterno 9, cat. C/6, CL.
7, consistenza mq 17, superficie mq 20, rendita € 70,24. Resta espressamente inteso che il signor potrà Parte_2 gratuitamente usufruire del predetto nei periodi in cui utilizzerà l'appartamento di proprietà comune sito in Jesolo e di cui sopra.
4) Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni qui raggiunte costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi economico-patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intesi come connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. In ragione di ciò chiedono che il trasferimento dei beni di cui al punto 3) sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74, come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n. 2111/2016 e n. 3011/2016.
5) Le parti si danno atto che, con l'esatto e puntuale adempimento dei patti qui raggiunti, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra per i crediti e i debiti sorti durante il matrimonio.
6) Spese di lite interamente compensate”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi