Articolo 3 della Legge 6 agosto 1984, n. 584
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 settembre 1984
Art. 3.
Gli emolumenti e le altre remunerazioni corrisposte dal Fondo comune per i prodotti di base ai soggetti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 48 dell'accordo, esonerati da imposta ai sensi delle disposizioni in detto articolo contenute, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.
Entrata in vigore il 20 settembre 1984