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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/12/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. OR La AL, all'esito dell'udienza del 14 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1121/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siderno, Parte_1 C.F._1
Piazza G. Marconi n. 6, presso lo studio dell'avvocato Alfredo CAPPELLERI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato nell'agenzia di Locri, via Matteotti n. 48, con l'avvocato Christian LO CP_1
SCALZO, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio Persona_1 in Fiumicino, rep. 37875, pec: t Email_2
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento ex art. 1 legge n.
18/1980 e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992;
ESPOSIZIONI DEI FATTI E RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 22.04.2024, Pt_1 ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui
[...]
Pag. 1 a 4 all'art. 1 l. n. 18/1980 e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992, contestando le conclusioni del CTU dott.ssa rese in fase di accertamento tecnico Persona_2 preventivo in ragione del complesso invalidante da cui è affetta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
È opportuno altresì precisare che ai sensi della legge n. 18/1980 la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socioeconomiche in cui lo stesso versi.
Per quanto invece concerne lo stato di disabilità grave, occorre, ai sensi dell'art. 3 comma 3 che la compromissione, fisica, mentale o sensoriale, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
Pag. 2 a 4 relazione. Ciò comporta che il sostegno in favore del beneficiario è da intendersi intensivo con conseguente priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Nel corso del presente giudizio, viste le motivate contestazioni di parte ricorrente avverso le conclusioni peritali raggiunte nel procedimento per accertamento tecnico e la documentazione medica sopravvenuta (certificato visita fisiatrica del 10.05.2024; referto RM celebrale del 11.10.2024), questo giudicante ha ritenuto opportuno disporre la rinnovazione delle operazioni peritali e, con ordinanza del 05.03.2025, ha a tal fine nominato il dott. Per_3
, il quale in data 11.03.2025 ha accettato l'incarico e in data 10.10.2025 ha depositato
[...]
l'elaborato peritale.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente, ha accertato che le patologie lamentate sono tali da renderla invalido nella misura del 100% e bisognevole di assistenza continua, nonché soggetto che versa nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “ • Vasculopatia cerebrale con deficit cognitivo e mnemonico;
cod. 001-100%; • Poliartrosi diffusa con discopatie multiple;
cod an.
7002-61-70%. • Insufficienza venosa arti inferiori.cod. an.6445 -11-20%.”.
Da tali e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “Vista la documentazione sanitaria agli atti, la visita medica effettuata e l'esame obiettivo possiamo rispondere ai quesiti che mi sono stati posti dal sig.Giudice , affermando che la sig .ra Pt_1
è persona invalida con diritto all'indennità di accompagnamento (art. 1 della L. n.
[...]
18/1980 ) dal 15.02.2022 data della presentazione della domanda amministrativa. Mentre per il secondo quesito che mi è stato posto dal sig. Giudice possiamo affermare che la sig.ra
è persona in condizioni di Disabilità art.3 comma 3 della legge 104/92 , Parte_1
dal15.02.2022 data della presentazione della domanda amministrativa.”.
Alla luce di quanto esposto, il Giudicante ritiene di condividere le motivate e nuove conclusioni formulate dal CTU anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti, peraltro non oggetto di specifiche censure da parte dell' resistente, neppure nella fase subprocedimentale ex art. 195 comma 3 c.p.c. CP_2
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del
CTU dott. . Persona_3
Pag. 3 a 4 Per quanto detto, è accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992 in capo a , con decorrenza dal 15.02.2022 data di presentazione della Parte_1
domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, visto il DM 147/2022, tenuto conto della natura della materia trattata e dello scaglione di riferimento, considerata l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, in complessivi €3.800,00, oltre IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. Parte_1
1 l. n. 18/1980 e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992, con decorrenza dal
15.02.2022;
2. - accerta in capo a la condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 Parte_1
comma 3 l. n. 104/1992, con decorrenza dal 15.02.2022;
3. - condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida CP_1
in complessivi €3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. - pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1
separati decreti.
Locri, 14.12.2025
Il Giudice
OR La AL
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