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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/07/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7717/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato, ex art 281 - sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7717/2022 promossa da:
con l'Avv. GUARNACCIA ALESSANDRA (PEC: Parte_1
) Email_1 ATTORE contro con l'Avv. CHESSA LUCA (PEC: Controparte_1
) Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento dei tributi iscritti a ruolo n.097 20219022321780000 limitatamente alle cartelle esattoriali n. 097 20031016693787000 di € 1095,30, n. 097 20110025646726000 di € 33939,22, n. 097 20110293804542000 di €1128,25, 097 097 2012 0012298070000 di € 234,30, c. e. n. 09720120180830246000 di € 241,98, c.e. n.097 2013 0174667561000 di € 149,39, ce n. 09720130204484775000 di € 219,36, c e. n. 09720140174132184000 di € 105,69, ce n. 097201500608384560200 di € 81,52, ce n. 09720170082099737000 di € 76,47,inaudita altera parte. Nel merito: - in via principale: dichiarare, per le motivazioni di cui sopra, l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento n.097 20199067754746000 e per l'effetto annullare le cartelle esattoriali di seguito indicate: alle cartelle esattoriali n. 097 20031016693787000 di € 1095,30, n. 097 20110025646726000 di € 33939,22, n. 097 20110293804542000 di €1128,25, 097 097 2012 0012298070000 di € 234,30, c. e. n. 09720120180830246000 di € 241,98, c.e. n.097 2013 0174667561000 di € 149,39, ce n. 09720130204484775000 di € 219,36, c e. n. 09720140174132184000 di € 105,69, ce n. 097201500608384560200 di € 81,52, ce n. 09720170082099737000 di € 76,47- per inesistenza dei titoli e conseguente prescrizione del credito attesa la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e il decorso del termine per la richiesta delle somme pretese dai vari enti. - Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite ,oltre rimborso spese forf, IVA e CAP, come per legge, e spese non imponibili, da liquidarsi al procuratore pagina 1 di 3 antistatario”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via CP_2 preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in merito alle cartelle di pagamento impugnate in quanto rientranti nella giurisdizione del Giudice Tributario;
2. Nel merito, respingersi la domanda avanzata dall'opponente perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, ovvero dichiarare, quanto meno nei confronti dell' , Controparte_1 infondata la domanda presentata dal ricorrente per carenza di legittimazione passiva del soggetto che ha svolto le attività di riscossione;
3. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
Considerata la natura tributaria del credito, riconosciuta anche dalla parte ricorrente, è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall' . CP_1 Controparte_3
Ed infatti, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla odierna attrice delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione deve essere delibata dal giudice tributario (cfr. Cass. 16986/2022 “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”).
Per l'effetto il Tribunale adito dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, invitando le parti, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione di riproporre le domande e le eccezioni dinanzi al Giudice dichiarato competente, con le salvezze, le decadenze e le preclusioni maturate di legge, pena, in caso di inosservanza del prefato termine fissato per la riproposizione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, l'estinzione del processo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto del valore controversia e con applicazione dei minimi, per le fasi in cui concretamente si è svolto il giudizio, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.T.M. il Tribunale Ordinario di Velletri, rigettata ogni ulteriore domanda e eccezione o comunque assorbite, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione della Corte Tributaria di primo grado competente per territorio;
d) assegna termine di mesi tre per la riassunzione;
e) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della , che si Controparte_1 liquidano in € 1.453,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15,00% per spese generali da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Velletri, 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Velletri, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato, ex art 281 - sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7717/2022 promossa da:
con l'Avv. GUARNACCIA ALESSANDRA (PEC: Parte_1
) Email_1 ATTORE contro con l'Avv. CHESSA LUCA (PEC: Controparte_1
) Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento dei tributi iscritti a ruolo n.097 20219022321780000 limitatamente alle cartelle esattoriali n. 097 20031016693787000 di € 1095,30, n. 097 20110025646726000 di € 33939,22, n. 097 20110293804542000 di €1128,25, 097 097 2012 0012298070000 di € 234,30, c. e. n. 09720120180830246000 di € 241,98, c.e. n.097 2013 0174667561000 di € 149,39, ce n. 09720130204484775000 di € 219,36, c e. n. 09720140174132184000 di € 105,69, ce n. 097201500608384560200 di € 81,52, ce n. 09720170082099737000 di € 76,47,inaudita altera parte. Nel merito: - in via principale: dichiarare, per le motivazioni di cui sopra, l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento n.097 20199067754746000 e per l'effetto annullare le cartelle esattoriali di seguito indicate: alle cartelle esattoriali n. 097 20031016693787000 di € 1095,30, n. 097 20110025646726000 di € 33939,22, n. 097 20110293804542000 di €1128,25, 097 097 2012 0012298070000 di € 234,30, c. e. n. 09720120180830246000 di € 241,98, c.e. n.097 2013 0174667561000 di € 149,39, ce n. 09720130204484775000 di € 219,36, c e. n. 09720140174132184000 di € 105,69, ce n. 097201500608384560200 di € 81,52, ce n. 09720170082099737000 di € 76,47- per inesistenza dei titoli e conseguente prescrizione del credito attesa la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e il decorso del termine per la richiesta delle somme pretese dai vari enti. - Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite ,oltre rimborso spese forf, IVA e CAP, come per legge, e spese non imponibili, da liquidarsi al procuratore pagina 1 di 3 antistatario”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via CP_2 preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in merito alle cartelle di pagamento impugnate in quanto rientranti nella giurisdizione del Giudice Tributario;
2. Nel merito, respingersi la domanda avanzata dall'opponente perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, ovvero dichiarare, quanto meno nei confronti dell' , Controparte_1 infondata la domanda presentata dal ricorrente per carenza di legittimazione passiva del soggetto che ha svolto le attività di riscossione;
3. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
Considerata la natura tributaria del credito, riconosciuta anche dalla parte ricorrente, è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall' . CP_1 Controparte_3
Ed infatti, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla odierna attrice delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione deve essere delibata dal giudice tributario (cfr. Cass. 16986/2022 “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”).
Per l'effetto il Tribunale adito dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, invitando le parti, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione di riproporre le domande e le eccezioni dinanzi al Giudice dichiarato competente, con le salvezze, le decadenze e le preclusioni maturate di legge, pena, in caso di inosservanza del prefato termine fissato per la riproposizione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, l'estinzione del processo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto del valore controversia e con applicazione dei minimi, per le fasi in cui concretamente si è svolto il giudizio, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.T.M. il Tribunale Ordinario di Velletri, rigettata ogni ulteriore domanda e eccezione o comunque assorbite, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione della Corte Tributaria di primo grado competente per territorio;
d) assegna termine di mesi tre per la riassunzione;
e) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della , che si Controparte_1 liquidano in € 1.453,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15,00% per spese generali da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Velletri, 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Velletri, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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