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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2091/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2091/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ICA to in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOCCACCI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
IAMPA iciliato in VIA DELLA CONDOTTA 12 50122 FIRENZE presso il difensore avv. CATALANO GIAMPAOLO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni di frequentazione e mantenimento di minore.
In particolare, il padre del bambino ha adito il Tribunale chiedendo l'ampliamento dei tempi di permanenza con il figlio nato nel 2020, ER assumendo che il bambino ad oggi sarebbe cresciuto al 2022, che la madre non permetterebbe una adeguata presenza del padre nella vita del figlio, e che andrebbe introdotto anche il pernotto infrasettimanale, avendo il ricorrente reperito idonea abitazione dove tenere con sé il ricorrente ha anche ER chiesto una riduzione del mantenimento ad € 300, ché € 400.
All'esito del procedimento il ricorrente ha concluso come segue: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, disporre a parziale modifica del provvedimento del Tribunale di Livorno n. Rg1702/2021 affidamento condiviso del minore con il collocamento prevalente Persona_2 presso la madre, diritto di vista come da provvedi in data 14 novembre 2023 e quindi :
1. una settimana, il bimbo starà dal padre dal martedì' sera fino al mercoledì sera e il venerdì sera fino al sabato mattina alle ore 11.00; la settimana successiva, il bimbo starà dal padre il martedì sera fino al mercoledì sera ed il venerdì sera fino alla domenica sera;
2. le festività saranno divise secondo il principio dell'alternanza; questo anno(2024) il bambino starà con il padre il 24 dicembre fino al 25 a pranzo, il 31 dicembre e il 5 gennaio fino al 6 mattina;
con la madre dal 25 dicembre dalle 18 fino al 27 dicembre mattina quando verrà riportato dal padre , nonché 1 gennaio da dopo pranzo al 2 gennaio mattina e dal 6 mattina ore 11,00 fino al sette mattina;
salvo diverso accordo tra le parti per ragioni di lavoro, negli altri giorni le parti seguiranno il regime indicato al punto 1 anche se dovesse determinare più giorni consecutivi con il padre o la madre in ragione dei giorni di festa;
Quanto all'aspetto economico: si chiede che il Giudice Voglia disporre un contributo al mantenimento a carico del per €300 mensili Pt_1 oltre la metà delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF p amente concordate ovvero successivamente giustificate se urgenti, e che venga disposto che l'assegno unico venga percepito a metà tra i genitori. “
La resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo, tra l'altro, che le sue diffidenze e resistenze rispetto all'ampliamento della frequentazione padre figlio sarebbero dipese dal fatto che il ricorrente avrebbe l'attitudine alla irascibilità e, quindi, sarebbe poco incline a prendersi cura con continuità di un bambino in tenera età.
La resistente ha concluso come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Livorno, a parziale modifica /integrazione dei provvedimenti assunti con Decreto 1/6/2022 (causa rubricata al n. 1702/2021 V.G. ) e successivamente con Ordinanza del 14/11/2023 (odierno procedimento n. 2091/2023), COSI' STATUIRE: 1) IN PUNTO DI
pagina 2 di 6 DIRITTO DI VISITA: IN TESI. Sulla scorta di quanto emerso in causa revocare la citata ordinanza 14/11/2023 nella parte in cui è stato previsto che “… il bambino starà dal padre dal martedì sera fino al mercoledì sera ed il venerdì sera fino al sabato mattina e successivamente
..” (v. sub 1 dell' Ordinanza), ovvero rimodularlo riducendone i giorni;
IN IPOTESI. Sospendere tale statuizione fino al giorno in cui il otterrà il suo trasferimento da Pt_1
Grosseto a Livorno, per poi procedere gradualmente a re quel suo diritto, per come ad oggi riconosciutogli;
2) IN MATERIA DI CONTRIBUTO ECONOMICO: Si chiede che il Giudice voglia confermare l'importo di € 400,00, annualmente rivalutabile, oltre il 50% per spese straordinarie determinate alla stregua dei criteri contemplati dal protocollo del CNF, con rigetto dell'istanza mirata ad ottenere il 50% dell'assegno unico. Fermo il resto.”
2. Nel caso in esame, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
La causa è stata istruita mediante l'ascolto delle parti, che nel corso del processo sono riuscite anche ad addivenire ad accordi provvisori sulla gestione del piccolo con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi sociali e del Consultorio a cui ER era stata demandata l'organizzazione di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore delle parti (cfr. relazioni 18.3.24, 7.6.24 e 18.10.24).
Dalle suddette relazioni è emerso che la madre del bambino risulta adeguata nell'esercizio della responsabilità genitoriale, capisce l'esigenza del figlio di costruire il rapporto con il padre e si auspica che il ricorrente sia anche più partecipe rispetto alle scelte che attengono la vita del bambino, come lo sport;
tuttavia, la resistente, anche in ragione della conflittualità esistente tra le parti, anche prima della fine del loro rapporto, ha continuato anche ne i contesti di supporto, a manifestare la sua diffidenza verso il lamentando la di lui Pt_1 tendenza alla irascibilità.
Il ha tenuto con i Servizi sociali un contegno collaborativo, ha saputo Pt_1 ge el corso del processo il bambino in modo corretto, anche dopo l'ampliamento dei tempi di permanenza, ha realizzato una cameretta e dei giochi costruiti a mano per il bambino, dimostrando, quindi, quanto sia amato e ER pensato dal padre anche quando i due non stanno insiem istente, nel rapportarsi con gli operatori dei Servizi, ha anche offerto una buona immagine della madre del bambino, malgrado l'evidente conflitto e tensione esistente tra i due genitori, in cui, in particolare, il vive con frustrazione la diffidenza Pt_1 della resistente nei suoi confronti;
to a questi aspetti positivi della genitorialità del ricorrente, però, quanto sostenuto dalla resistente su una fragilità emotiva e irascibilità del padre del bambino ha trovato conferma nel corso del percorso di sostegno alla genitorialità, in cui il ricorrente ha avuto momenti di instabilità emotiva e, soprattutto, ha reagito malamente rispetto al fatto che la pagina 3 di 6 psicologa volesse confrontarlo con quanto sostenuto dalla resistente sulle sue fragilità; il percorso, infatti, è stato abbandonato dal Pt_1
Alla luce di tali elementi, però, è necessario confermare l'ampliamento dei tempi di permanenza padre-figlio, come già disposto in via provvisoria.
Ed infatti, il ricorrente vuole bene in modo sincero e costruttivo al bambino, ha ammesso di vivere un momento di particolare stress, anche per problemi di lavoro, e, pur avendo abbandonato il percorso presso il Consultorio, vissuto come giudicante, ha intrapreso un percorso di sostegno psicologico privato, fornendo al giudice anche il nome di professionista che lo sta seguendo;
infine, il ha anche chiesto un riavvicinamento della sua sede di lavoro, al fine di Pt_1 diminuire la fatica determinata dai continui spostamenti a Grosseto.
Pertanto, considerando che comunque i provvedimenti provvisori hanno dato buon esito, perché nella relazione tra padre e figlio non vi sono state serie criticità, va modificato, tenendo conto di quanto sperimentato nel corso del processo, come segue.
Finché il padre si troverà a lavorare a Grosseto:
• Una settimana il bambino starà con il padre dal martedì sera fino al mercoledì sera, nonché dal venerdì sera al sabato sera;
• La settimana successiva starà con il padre dal martedì sera fino al mercoledì sera, nonché dal sabato sera alla domenica sera;
il bambino verrà preso a casa della madre o in altro luogo indicato dalla signora dai nonni paterni resisi disponibili alle ore 19:00, lo condurranno a casa del padre, attendendo il suo ritorno, questo solo nei giorni in cui il padre torna dal lavoro dopo le 19:00; quando il padre avrà ripreso a lavorare a Livorno, il bambino nella settimana in cui trascorre con il padre il week end starà con lui anche la domenica sera fino alla mattina successiva in cui lo riporterà a scuola o a casa della madre;
durante il periodo estivo il minore potrà stare con il padre almeno per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il trenta maggio di ogni anno;
durante il periodo delle vacanze natalizie il minore trascorrerà le festività (da intendersi Vigilia di Natale - Natale- Santo Stefano- Ultimo dell'anno – Primo dell'anno- Epifania) secondo il principio alternanza, partendo nel 2025 dalla Vigilia di Natale con il padre fino alla mattina ore 11,00, e così via;
durante le vacanze Pasquali il bambino starà tre giorni con il padre e tre con la madre.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, però, essendo comunque emerso che il effettivamente Pt_1 mostra delle fragilità emotive e di autocontrollo che, pur ficiando il suo affetto per il bambino, meritano di essere supportate e monitorate, va disposto che i Servizi sociali attivino presso la casa paterna un servizio di educativa domiciliare con cadenza settimanale per mesi sei, relazionando all'esito al GT sede.
Ove il a differenza di quanto riferito in udienza, intenda riprendere il Pt_1 percorso di sostegno alla genitorialità, una volta definito il procedimento, dispone che i Servizi riattivino tale percorso, secondo la modalità ritenuta più opportuna.
3. Quanto al mantenimento, nel caso in esame, la domanda va respinta perché la resistente non solo ha un reddito inferiore, pari ad € 1400,00, rispetto a quello del pari ad € 1750,00, ma la stessa ha anche spese di alloggio per € 380 al Pt_1 he invece il ricorrente non sostiene;
inoltre, ad oggi, comunque ER passa maggior tempo con la madre.
Va invece disposto che l'assegno per il bambino venga percepito da entrambi i genitori al 50%, atteso che il bambino sta con il padre più giorni alla settimana.
Le spese straordinarie rimangono al 50% ciascuno.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, la reciproca soccombenza tra le parti, vanno compensate per intero.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto pronunciato il 1/6/2022, nella causa rubricata al n. 1702/2021 V.G., dispone le seguenti
CONDIZIONI
Finché il padre si troverà a lavorare a Grosseto:
• la prima settimana il bambino starà con il padre dal martedì sera fino al mercoledì sera, nonché dal venerdì sera al sabato sera;
• la settimana successiva starà con il padre dal martedì sera fino al mercoledì sera, nonché dal sabato sera alla domenica sera;
il bambino verrà preso a casa della madre o in altro luogo indicato dalla signora dai nonni paterni resisi disponibili alle ore 19:00, lo condurranno a casa del padre, attendendo il suo ritorno, questo solo nei giorni in cui il padre torna dal lavoro pagina 5 di 6 dopo le 19:00; quando il padre avrà ripreso a lavorare a Livorno, il bambino nella settimana in cui trascorre con il padre il week end starà con lui anche la domenica sera fino alla mattina successiva in cui lo riporterà a scuola o a casa della madre;
durante il periodo estivo, il minore potrà stare con il padre almeno per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il trenta maggio di ogni anno;
durante il periodo delle vacanze natalizie il minore trascorrerà le festività (da intendersi Vigilia di Natale - Natale- Santo Stefano- Ultimo dell'anno – Primo dell'anno- Epifania) secondo il principio alternanza, partendo nel 2025 dalla Vigilia di Natale con il padre, fino alla mattina di Natale ore 12,00 e così via;
durante le vacanze Pasquali il bambino starà tre giorni con il padre e tre con la madre;
l'assegno unico in favore di sarà percepito a decorrere da marzo 2025 nella ER misura del 50% ciascuno da;
DISPONE che i Servizi sociali attivino presso la casa paterna un servizio di educativa domiciliare con cadenza settimanale per mesi sei, relazionando all'esito al GT sede;
ove il intenda riprendere il percorso di sostegno alla genitorialità, Pt_1 una volta de procedimento, dispone che i Servizi riattivino tale percorso;
compensa le spese di lite;
Livorno, 11 febbraio 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2091/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ICA to in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOCCACCI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
IAMPA iciliato in VIA DELLA CONDOTTA 12 50122 FIRENZE presso il difensore avv. CATALANO GIAMPAOLO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni di frequentazione e mantenimento di minore.
In particolare, il padre del bambino ha adito il Tribunale chiedendo l'ampliamento dei tempi di permanenza con il figlio nato nel 2020, ER assumendo che il bambino ad oggi sarebbe cresciuto al 2022, che la madre non permetterebbe una adeguata presenza del padre nella vita del figlio, e che andrebbe introdotto anche il pernotto infrasettimanale, avendo il ricorrente reperito idonea abitazione dove tenere con sé il ricorrente ha anche ER chiesto una riduzione del mantenimento ad € 300, ché € 400.
All'esito del procedimento il ricorrente ha concluso come segue: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, disporre a parziale modifica del provvedimento del Tribunale di Livorno n. Rg1702/2021 affidamento condiviso del minore con il collocamento prevalente Persona_2 presso la madre, diritto di vista come da provvedi in data 14 novembre 2023 e quindi :
1. una settimana, il bimbo starà dal padre dal martedì' sera fino al mercoledì sera e il venerdì sera fino al sabato mattina alle ore 11.00; la settimana successiva, il bimbo starà dal padre il martedì sera fino al mercoledì sera ed il venerdì sera fino alla domenica sera;
2. le festività saranno divise secondo il principio dell'alternanza; questo anno(2024) il bambino starà con il padre il 24 dicembre fino al 25 a pranzo, il 31 dicembre e il 5 gennaio fino al 6 mattina;
con la madre dal 25 dicembre dalle 18 fino al 27 dicembre mattina quando verrà riportato dal padre , nonché 1 gennaio da dopo pranzo al 2 gennaio mattina e dal 6 mattina ore 11,00 fino al sette mattina;
salvo diverso accordo tra le parti per ragioni di lavoro, negli altri giorni le parti seguiranno il regime indicato al punto 1 anche se dovesse determinare più giorni consecutivi con il padre o la madre in ragione dei giorni di festa;
Quanto all'aspetto economico: si chiede che il Giudice Voglia disporre un contributo al mantenimento a carico del per €300 mensili Pt_1 oltre la metà delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF p amente concordate ovvero successivamente giustificate se urgenti, e che venga disposto che l'assegno unico venga percepito a metà tra i genitori. “
La resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo, tra l'altro, che le sue diffidenze e resistenze rispetto all'ampliamento della frequentazione padre figlio sarebbero dipese dal fatto che il ricorrente avrebbe l'attitudine alla irascibilità e, quindi, sarebbe poco incline a prendersi cura con continuità di un bambino in tenera età.
La resistente ha concluso come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Livorno, a parziale modifica /integrazione dei provvedimenti assunti con Decreto 1/6/2022 (causa rubricata al n. 1702/2021 V.G. ) e successivamente con Ordinanza del 14/11/2023 (odierno procedimento n. 2091/2023), COSI' STATUIRE: 1) IN PUNTO DI
pagina 2 di 6 DIRITTO DI VISITA: IN TESI. Sulla scorta di quanto emerso in causa revocare la citata ordinanza 14/11/2023 nella parte in cui è stato previsto che “… il bambino starà dal padre dal martedì sera fino al mercoledì sera ed il venerdì sera fino al sabato mattina e successivamente
..” (v. sub 1 dell' Ordinanza), ovvero rimodularlo riducendone i giorni;
IN IPOTESI. Sospendere tale statuizione fino al giorno in cui il otterrà il suo trasferimento da Pt_1
Grosseto a Livorno, per poi procedere gradualmente a re quel suo diritto, per come ad oggi riconosciutogli;
2) IN MATERIA DI CONTRIBUTO ECONOMICO: Si chiede che il Giudice voglia confermare l'importo di € 400,00, annualmente rivalutabile, oltre il 50% per spese straordinarie determinate alla stregua dei criteri contemplati dal protocollo del CNF, con rigetto dell'istanza mirata ad ottenere il 50% dell'assegno unico. Fermo il resto.”
2. Nel caso in esame, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
La causa è stata istruita mediante l'ascolto delle parti, che nel corso del processo sono riuscite anche ad addivenire ad accordi provvisori sulla gestione del piccolo con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi sociali e del Consultorio a cui ER era stata demandata l'organizzazione di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore delle parti (cfr. relazioni 18.3.24, 7.6.24 e 18.10.24).
Dalle suddette relazioni è emerso che la madre del bambino risulta adeguata nell'esercizio della responsabilità genitoriale, capisce l'esigenza del figlio di costruire il rapporto con il padre e si auspica che il ricorrente sia anche più partecipe rispetto alle scelte che attengono la vita del bambino, come lo sport;
tuttavia, la resistente, anche in ragione della conflittualità esistente tra le parti, anche prima della fine del loro rapporto, ha continuato anche ne i contesti di supporto, a manifestare la sua diffidenza verso il lamentando la di lui Pt_1 tendenza alla irascibilità.
Il ha tenuto con i Servizi sociali un contegno collaborativo, ha saputo Pt_1 ge el corso del processo il bambino in modo corretto, anche dopo l'ampliamento dei tempi di permanenza, ha realizzato una cameretta e dei giochi costruiti a mano per il bambino, dimostrando, quindi, quanto sia amato e ER pensato dal padre anche quando i due non stanno insiem istente, nel rapportarsi con gli operatori dei Servizi, ha anche offerto una buona immagine della madre del bambino, malgrado l'evidente conflitto e tensione esistente tra i due genitori, in cui, in particolare, il vive con frustrazione la diffidenza Pt_1 della resistente nei suoi confronti;
to a questi aspetti positivi della genitorialità del ricorrente, però, quanto sostenuto dalla resistente su una fragilità emotiva e irascibilità del padre del bambino ha trovato conferma nel corso del percorso di sostegno alla genitorialità, in cui il ricorrente ha avuto momenti di instabilità emotiva e, soprattutto, ha reagito malamente rispetto al fatto che la pagina 3 di 6 psicologa volesse confrontarlo con quanto sostenuto dalla resistente sulle sue fragilità; il percorso, infatti, è stato abbandonato dal Pt_1
Alla luce di tali elementi, però, è necessario confermare l'ampliamento dei tempi di permanenza padre-figlio, come già disposto in via provvisoria.
Ed infatti, il ricorrente vuole bene in modo sincero e costruttivo al bambino, ha ammesso di vivere un momento di particolare stress, anche per problemi di lavoro, e, pur avendo abbandonato il percorso presso il Consultorio, vissuto come giudicante, ha intrapreso un percorso di sostegno psicologico privato, fornendo al giudice anche il nome di professionista che lo sta seguendo;
infine, il ha anche chiesto un riavvicinamento della sua sede di lavoro, al fine di Pt_1 diminuire la fatica determinata dai continui spostamenti a Grosseto.
Pertanto, considerando che comunque i provvedimenti provvisori hanno dato buon esito, perché nella relazione tra padre e figlio non vi sono state serie criticità, va modificato, tenendo conto di quanto sperimentato nel corso del processo, come segue.
Finché il padre si troverà a lavorare a Grosseto:
• Una settimana il bambino starà con il padre dal martedì sera fino al mercoledì sera, nonché dal venerdì sera al sabato sera;
• La settimana successiva starà con il padre dal martedì sera fino al mercoledì sera, nonché dal sabato sera alla domenica sera;
il bambino verrà preso a casa della madre o in altro luogo indicato dalla signora dai nonni paterni resisi disponibili alle ore 19:00, lo condurranno a casa del padre, attendendo il suo ritorno, questo solo nei giorni in cui il padre torna dal lavoro dopo le 19:00; quando il padre avrà ripreso a lavorare a Livorno, il bambino nella settimana in cui trascorre con il padre il week end starà con lui anche la domenica sera fino alla mattina successiva in cui lo riporterà a scuola o a casa della madre;
durante il periodo estivo il minore potrà stare con il padre almeno per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il trenta maggio di ogni anno;
durante il periodo delle vacanze natalizie il minore trascorrerà le festività (da intendersi Vigilia di Natale - Natale- Santo Stefano- Ultimo dell'anno – Primo dell'anno- Epifania) secondo il principio alternanza, partendo nel 2025 dalla Vigilia di Natale con il padre fino alla mattina ore 11,00, e così via;
durante le vacanze Pasquali il bambino starà tre giorni con il padre e tre con la madre.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, però, essendo comunque emerso che il effettivamente Pt_1 mostra delle fragilità emotive e di autocontrollo che, pur ficiando il suo affetto per il bambino, meritano di essere supportate e monitorate, va disposto che i Servizi sociali attivino presso la casa paterna un servizio di educativa domiciliare con cadenza settimanale per mesi sei, relazionando all'esito al GT sede.
Ove il a differenza di quanto riferito in udienza, intenda riprendere il Pt_1 percorso di sostegno alla genitorialità, una volta definito il procedimento, dispone che i Servizi riattivino tale percorso, secondo la modalità ritenuta più opportuna.
3. Quanto al mantenimento, nel caso in esame, la domanda va respinta perché la resistente non solo ha un reddito inferiore, pari ad € 1400,00, rispetto a quello del pari ad € 1750,00, ma la stessa ha anche spese di alloggio per € 380 al Pt_1 he invece il ricorrente non sostiene;
inoltre, ad oggi, comunque ER passa maggior tempo con la madre.
Va invece disposto che l'assegno per il bambino venga percepito da entrambi i genitori al 50%, atteso che il bambino sta con il padre più giorni alla settimana.
Le spese straordinarie rimangono al 50% ciascuno.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, la reciproca soccombenza tra le parti, vanno compensate per intero.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto pronunciato il 1/6/2022, nella causa rubricata al n. 1702/2021 V.G., dispone le seguenti
CONDIZIONI
Finché il padre si troverà a lavorare a Grosseto:
• la prima settimana il bambino starà con il padre dal martedì sera fino al mercoledì sera, nonché dal venerdì sera al sabato sera;
• la settimana successiva starà con il padre dal martedì sera fino al mercoledì sera, nonché dal sabato sera alla domenica sera;
il bambino verrà preso a casa della madre o in altro luogo indicato dalla signora dai nonni paterni resisi disponibili alle ore 19:00, lo condurranno a casa del padre, attendendo il suo ritorno, questo solo nei giorni in cui il padre torna dal lavoro pagina 5 di 6 dopo le 19:00; quando il padre avrà ripreso a lavorare a Livorno, il bambino nella settimana in cui trascorre con il padre il week end starà con lui anche la domenica sera fino alla mattina successiva in cui lo riporterà a scuola o a casa della madre;
durante il periodo estivo, il minore potrà stare con il padre almeno per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il trenta maggio di ogni anno;
durante il periodo delle vacanze natalizie il minore trascorrerà le festività (da intendersi Vigilia di Natale - Natale- Santo Stefano- Ultimo dell'anno – Primo dell'anno- Epifania) secondo il principio alternanza, partendo nel 2025 dalla Vigilia di Natale con il padre, fino alla mattina di Natale ore 12,00 e così via;
durante le vacanze Pasquali il bambino starà tre giorni con il padre e tre con la madre;
l'assegno unico in favore di sarà percepito a decorrere da marzo 2025 nella ER misura del 50% ciascuno da;
DISPONE che i Servizi sociali attivino presso la casa paterna un servizio di educativa domiciliare con cadenza settimanale per mesi sei, relazionando all'esito al GT sede;
ove il intenda riprendere il percorso di sostegno alla genitorialità, Pt_1 una volta de procedimento, dispone che i Servizi riattivino tale percorso;
compensa le spese di lite;
Livorno, 11 febbraio 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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