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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/09/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1597 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Carbone, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Mattogno, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.07.2024, ritualmente e tempestivamente notificato
1 unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso che Parte_1 dalla relazione more uxorio con nasceva in data 27.12.2013, Controparte_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di volere modificare le condizioni di affidamento e mantenimento della minore così come già previste con ordinanza n. 2108 del 2022, disciplinando il diritto di visita materno e prevedendo un assegno di mantenimento mensile per la figlia a carico della di € 300,00 CP_1 complessivi, oltre alla restituzione della somma di € 1.800,00 indebitamente percepita dalla madre a titolo di assegno unico familiare
A sostegno delle richieste, il ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente dall'anno 2000 e che dalla loro unione è nata la figlia in data 27.12.2013; Per_1
- che in data 24 settembre 2018 si è interrotto il rapporto di convivenza a causa di una diversa relazione sentimentale intrattenuta dalla;
CP_1
- che la figlia minore è affetta da una lieve disabilità intellettiva con disturbo Per_1 della coordinazione motoria e disturbo dello spettro autistico;
- che per le ragioni di cui sopra, la minore ha bisogno di particolari cure ed attenzioni, essendo soggetta a specifiche terapie di logopedia e ad assistenza abilitativa e psico-educativa;
- che con decreto n. 2108 del 9-02-2022 il Tribunale di Civitavecchia ha disciplinato e regolamentato l'esercizio delle funzioni genitoriali in rapporto alla figlia minore;
- che ad oggi le condizioni stabilite nel suddetto decreto non sono state in alcun modo rispettate dalla resistente;
- che la madre è molto assente nei riguardi della figlia;
- che l'assenza della madre gli ha reso impossibile assumere impegni di lavoro stabili, dovendo dedicare tutto il suo tempo all'assistenza della minore;
- che tale situazione ha generato nella figlia ulteriori difficoltà comportamentali che si manifestano con la crescente insofferenza che la bambina mostra nei confronti della madre;
- che la non versa nulla per il mantenimento della figlia;
CP_1
- di essere stato licenziato il 31.10.2019, e di essersi sostenuto con la NASPI fino all'anno 2022;
- che a seguito dei mancati pagamenti del canone di locazione, gli è stato intimato
2 lo sfratto per morosità da parte di CP_2
- che dal mese di maggio 2024 ha iniziato una collaborazione presso il Bingo di
Civitavecchia, un lavoro che gli garantisce una forma di sostentamento.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. orando parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 19.11.2024 si è costituita in giudizio la resistente che, contestando in toto tutte le deduzioni ed argomentazioni avanzate dal ricorrente, ha dedotto:
- che nel corso di questi anni si è attivata in tutti i modi per cercare una occupazione lavorativa al fine di garantire una stabilità economica alla figlia minore;
- di lavorare presso l' con sede Controparte_3
a Roma con la qualifica di impiegata di quarto livello full time a tempo indeterminato;
- che il padre ha sempre cercato di ostacolare il rapporto madre-figlia, manipolandola e servendosi di essa per poterla controllare;
- che il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1272 del 2024 ha condannato lo alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all'art 572 c.p. 61 n. 11; Pt_1
- che da quando è stata emessa la sentenza di cui sopra, la situazione tra le parti
è degenerata;
- che il padre ha rifiutato qualsiasi tipo di collaborazione, anche economica, con la resistente;
- di percepire un reddito mensile netto pari a € 1.100/€ 1.200,00 con il quale riesce a provvedere quasi integralmente alle spese necessarie per la prole.
Tanto dedotto, la ha chiesto al Tribunale disporsi il collocamento CP_1 paritetico ed alternato di secondo le modalità ivi stabilite, con residenza Per_1 anagrafica della prole presso la madre, e con obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della figlia nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascun genitore, oltre alla divisione nella misura del 50 % tra le parti delle spese straordinarie necessarie per la minore e rigetto dell'istanza di restituzione della somma di €1.800,00
a titolo di assegno unico familiare avanzata dal ricorrente.
All'udienza presidenziale del 20.12.2024 comparivano personalmente le parti le quali venivano sentite separatamente, ed il Giudice, preso atto, ha adottato i
3 provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando all'udienza dell'11 giugno 2025 per esame della relazione degli assistenti sociali ed eventuale discussione della causa.
In data 9 maggio 2025 i Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia hanno depositato nei termini la relazione avente ad oggetto la situazione socio-ambientale delle parti e la gestione della figlia minore Per_1
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti hanno dedotto di avere trovato un accordo, chiedendo un rinvio per deposito delle conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore, preso atto, rinviava la causa all'udienza cartolare del 10 luglio 2025, onerando le parti al deposito di note autorizzate contenenti l'accordo sottoscritto dalle parti.
Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal Giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 1597/2024 R.G.A.C., così dispone:
a) Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del 20.12.2024 riguardo ai giorni di riposo della SI.ra e durante i quali la minore starà presso CP_1 la stessa e precisamente starà con la madre: - tutte le domeniche del Per_1 mese (visto che a partire dal maggio 2025 la sede di lavoro dell'azienda datrice di lavoro della SI.ra osserva giorno di chiusura); - nella CP_1 prima e terza settimana del mese anche il lunedì - nella seconda e quarta settimana del mese anche il lunedì e martedì. Lo stesso nei mesi con 5 settimane. PERIODO ESTIVO - adesione al centro estivo (da pagarsi da entrambi i genitori) sino all'uscita alle ore 16,00 - Il IG. o la di lui Pt_1 figlia nei casi di prolungamento degli orari di lavoro, o persona incaricata dai genitori, andrà a prendere la bambina all'uscita alle ore 16,00; La IG.ra ha i seguenti turni: 10/18 oppure 11/19: - nei giorni in cui la madre CP_1 rientrerà da Roma a Civitavecchia entro le ore 19,30 il padre porterà Per_1 alla madre per l'ora di cena;
- nei giorni in cui la madre rientrerà da Roma a
Civitavecchia alle 21/21,30 il padre porterà alla madre non oltre le Per_1
4 22,00 affinchè possa dormire presso di lei. - La SI.ra , con congruo CP_1 anticipo, comunicherà al padre i giorni in cui la figlia potrà stare presso la stessa al di fuori dei giorni stabiliti (a titolo esemplificativo chiusura azienda, sciopero dei mezzi pubblici che la stessa usa per recarsi al lavoro ecc.). La
IG.ra o persona incaricata dai genitori come meglio sarà specificato CP_1 di seguito, porterà la figlia al centro estivo. La minore starà con la madre, per le vacanze estive dal venerdì 15 agosto a domenica 24 agosto e 10 giorni a settembre da comunicare previamente al SI. Il IG. atteso Pt_1 Pt_1 il suo recente impiego a tempo determinato, attualmente non può fruire di ferie;
quando potrà usufruire di un periodo di ferie, avrà diritto di trascorrere almeno 10 giorni con la figlia e tale periodo sarà comunicato con almeno 30 giorni di anticipo alla madre. - – Nei giorni di Controparte_4 presenza di entrambi i genitori sul posto di lavoro e laddove il padre debba lavorare fino alle ore 16:00, una persona incaricata dai genitori andrà a prendere la bambina all'uscita della scuola alle ore 14,00 e resterà presso l'abitazione del padre sino al rientro dello stesso. Il padre raggiungerà la bambina alla fine del suo turno di lavoro indicativamente intorno alle 16,00 con possibili variazioni giornaliere. La IG.ra ha i seguenti turni: CP_1
10/18 oppure 11/19: - nei giorni in cui la madre rientrerà da Roma a
Civitavecchia entro le ore 19,30 il padre porterà alla madre per l'ora Per_1 di cena;
- nei giorni in cui la madre rientrerà da Roma a Civitavecchia alle
21/21,30 il padre porterà alla madre non oltre le 22,00 affinchè Per_1 possa dormire presso di lei. - La SI.ra , con congruo anticipo, CP_1 comunicherà al padre i giorni in cui la figlia potrà stare presso la stessa al di fuori dei giorni stabiliti (a titolo esemplificativo chiusura azienda, sciopero dei mezzi pubblici che la stessa usa per recarsi al lavoro ecc). La IG.ra o persona incaricata dai genitori, porterà la figlia a scuola. CP_1
b) Il IG. terrà la figlia con sé, per tutto il giorno ed anche per il Pt_1 pernottamento, nel suo unico giorno di riposo settimanale. La IG.ra terrà la figlia con sé, per tutto il giorno ed anche per il CP_1 pernottamento, nei suoi giorni di riposo settimanale. Il IG. e la Pt_1
IG.ra si obbligano reciprocamente a trasmettere l'uno all'altro i CP_1 propri turni di lavoro con la massima tempestività, non appena comunicati dai rispettivi datori di lavoro, senza alcun indugio o ritardo
5 rispetto alla comunicazione ricevuta dall'azienda
c) Al fine di rendere eseguibile quanto sopra indicato al precedente punto 1, le parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente i propri turni di lavoro, con una settimana di anticipo, se possibile, e comunque in modo tempestivo rispetto alle comunicazioni effettuate dall'azienda, e ad individuare una (tata, assistente per l'infanzia) o più persone, di fiducia di entrambi i genitori, cui attribuire l'incarico di accudire e rispondere alle eSIenze e necessità della figlia minore per le ore, nell'arco della giornata, nelle quali entrambi Per_1
i genitori siano assenti per motivi di lavoro, e con il precipuo scopo di andarla prendere all'uscita del centro estivo o della scuola o di portarla al centro estivo o a scuola, laddove entrambi i genitori siano impossibilitati a farlo. Le spese per tale servizio saranno divise al 50% (cinquanta per cento) tra i genitori indipendentemente dall'effettivo uso orario del servizio stesso, con l'impegno di entrambi i genitori di contenere al massimo il ricorso al servizio e conseguentemente la spesa al medesimo correlata;
d) La minore conserverà la residenza presso il padre Persona_2 essendo lo stesso sempre presente nel territorio di Civitavecchia, luogo abituale della minore per tutte le sue attività e relazioni, nonché in ragione dei rapporti con;
CP_2
e) Entrambi i genitori potranno fruire dei permessi previsti dalla legge Legge
5 febbraio 1992, n. 104;
f) Restano fermi i punti 1) affidamento e collocazione, 2) responsabilità genitoriale, 3) decisioni nell'interesse della minore, 4) limitatamente alle previsioni afferenti le festività e le vacanze estive, 5) mantenimento e 6) spese straordinarie di cui al provvedimento del Tribunale di Civitavecchia del 9.2.2022 -Ordinanza Cron. 2108/2022 dep. 11.2.2022;
g) Le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per i fatti oggetto del presente giudizio;
h) Spese integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Civitavecchia, il 23 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1597 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Carbone, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Mattogno, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.07.2024, ritualmente e tempestivamente notificato
1 unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso che Parte_1 dalla relazione more uxorio con nasceva in data 27.12.2013, Controparte_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di volere modificare le condizioni di affidamento e mantenimento della minore così come già previste con ordinanza n. 2108 del 2022, disciplinando il diritto di visita materno e prevedendo un assegno di mantenimento mensile per la figlia a carico della di € 300,00 CP_1 complessivi, oltre alla restituzione della somma di € 1.800,00 indebitamente percepita dalla madre a titolo di assegno unico familiare
A sostegno delle richieste, il ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente dall'anno 2000 e che dalla loro unione è nata la figlia in data 27.12.2013; Per_1
- che in data 24 settembre 2018 si è interrotto il rapporto di convivenza a causa di una diversa relazione sentimentale intrattenuta dalla;
CP_1
- che la figlia minore è affetta da una lieve disabilità intellettiva con disturbo Per_1 della coordinazione motoria e disturbo dello spettro autistico;
- che per le ragioni di cui sopra, la minore ha bisogno di particolari cure ed attenzioni, essendo soggetta a specifiche terapie di logopedia e ad assistenza abilitativa e psico-educativa;
- che con decreto n. 2108 del 9-02-2022 il Tribunale di Civitavecchia ha disciplinato e regolamentato l'esercizio delle funzioni genitoriali in rapporto alla figlia minore;
- che ad oggi le condizioni stabilite nel suddetto decreto non sono state in alcun modo rispettate dalla resistente;
- che la madre è molto assente nei riguardi della figlia;
- che l'assenza della madre gli ha reso impossibile assumere impegni di lavoro stabili, dovendo dedicare tutto il suo tempo all'assistenza della minore;
- che tale situazione ha generato nella figlia ulteriori difficoltà comportamentali che si manifestano con la crescente insofferenza che la bambina mostra nei confronti della madre;
- che la non versa nulla per il mantenimento della figlia;
CP_1
- di essere stato licenziato il 31.10.2019, e di essersi sostenuto con la NASPI fino all'anno 2022;
- che a seguito dei mancati pagamenti del canone di locazione, gli è stato intimato
2 lo sfratto per morosità da parte di CP_2
- che dal mese di maggio 2024 ha iniziato una collaborazione presso il Bingo di
Civitavecchia, un lavoro che gli garantisce una forma di sostentamento.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. orando parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 19.11.2024 si è costituita in giudizio la resistente che, contestando in toto tutte le deduzioni ed argomentazioni avanzate dal ricorrente, ha dedotto:
- che nel corso di questi anni si è attivata in tutti i modi per cercare una occupazione lavorativa al fine di garantire una stabilità economica alla figlia minore;
- di lavorare presso l' con sede Controparte_3
a Roma con la qualifica di impiegata di quarto livello full time a tempo indeterminato;
- che il padre ha sempre cercato di ostacolare il rapporto madre-figlia, manipolandola e servendosi di essa per poterla controllare;
- che il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1272 del 2024 ha condannato lo alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all'art 572 c.p. 61 n. 11; Pt_1
- che da quando è stata emessa la sentenza di cui sopra, la situazione tra le parti
è degenerata;
- che il padre ha rifiutato qualsiasi tipo di collaborazione, anche economica, con la resistente;
- di percepire un reddito mensile netto pari a € 1.100/€ 1.200,00 con il quale riesce a provvedere quasi integralmente alle spese necessarie per la prole.
Tanto dedotto, la ha chiesto al Tribunale disporsi il collocamento CP_1 paritetico ed alternato di secondo le modalità ivi stabilite, con residenza Per_1 anagrafica della prole presso la madre, e con obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della figlia nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascun genitore, oltre alla divisione nella misura del 50 % tra le parti delle spese straordinarie necessarie per la minore e rigetto dell'istanza di restituzione della somma di €1.800,00
a titolo di assegno unico familiare avanzata dal ricorrente.
All'udienza presidenziale del 20.12.2024 comparivano personalmente le parti le quali venivano sentite separatamente, ed il Giudice, preso atto, ha adottato i
3 provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando all'udienza dell'11 giugno 2025 per esame della relazione degli assistenti sociali ed eventuale discussione della causa.
In data 9 maggio 2025 i Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia hanno depositato nei termini la relazione avente ad oggetto la situazione socio-ambientale delle parti e la gestione della figlia minore Per_1
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti hanno dedotto di avere trovato un accordo, chiedendo un rinvio per deposito delle conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore, preso atto, rinviava la causa all'udienza cartolare del 10 luglio 2025, onerando le parti al deposito di note autorizzate contenenti l'accordo sottoscritto dalle parti.
Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal Giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 1597/2024 R.G.A.C., così dispone:
a) Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del 20.12.2024 riguardo ai giorni di riposo della SI.ra e durante i quali la minore starà presso CP_1 la stessa e precisamente starà con la madre: - tutte le domeniche del Per_1 mese (visto che a partire dal maggio 2025 la sede di lavoro dell'azienda datrice di lavoro della SI.ra osserva giorno di chiusura); - nella CP_1 prima e terza settimana del mese anche il lunedì - nella seconda e quarta settimana del mese anche il lunedì e martedì. Lo stesso nei mesi con 5 settimane. PERIODO ESTIVO - adesione al centro estivo (da pagarsi da entrambi i genitori) sino all'uscita alle ore 16,00 - Il IG. o la di lui Pt_1 figlia nei casi di prolungamento degli orari di lavoro, o persona incaricata dai genitori, andrà a prendere la bambina all'uscita alle ore 16,00; La IG.ra ha i seguenti turni: 10/18 oppure 11/19: - nei giorni in cui la madre CP_1 rientrerà da Roma a Civitavecchia entro le ore 19,30 il padre porterà Per_1 alla madre per l'ora di cena;
- nei giorni in cui la madre rientrerà da Roma a
Civitavecchia alle 21/21,30 il padre porterà alla madre non oltre le Per_1
4 22,00 affinchè possa dormire presso di lei. - La SI.ra , con congruo CP_1 anticipo, comunicherà al padre i giorni in cui la figlia potrà stare presso la stessa al di fuori dei giorni stabiliti (a titolo esemplificativo chiusura azienda, sciopero dei mezzi pubblici che la stessa usa per recarsi al lavoro ecc.). La
IG.ra o persona incaricata dai genitori come meglio sarà specificato CP_1 di seguito, porterà la figlia al centro estivo. La minore starà con la madre, per le vacanze estive dal venerdì 15 agosto a domenica 24 agosto e 10 giorni a settembre da comunicare previamente al SI. Il IG. atteso Pt_1 Pt_1 il suo recente impiego a tempo determinato, attualmente non può fruire di ferie;
quando potrà usufruire di un periodo di ferie, avrà diritto di trascorrere almeno 10 giorni con la figlia e tale periodo sarà comunicato con almeno 30 giorni di anticipo alla madre. - – Nei giorni di Controparte_4 presenza di entrambi i genitori sul posto di lavoro e laddove il padre debba lavorare fino alle ore 16:00, una persona incaricata dai genitori andrà a prendere la bambina all'uscita della scuola alle ore 14,00 e resterà presso l'abitazione del padre sino al rientro dello stesso. Il padre raggiungerà la bambina alla fine del suo turno di lavoro indicativamente intorno alle 16,00 con possibili variazioni giornaliere. La IG.ra ha i seguenti turni: CP_1
10/18 oppure 11/19: - nei giorni in cui la madre rientrerà da Roma a
Civitavecchia entro le ore 19,30 il padre porterà alla madre per l'ora Per_1 di cena;
- nei giorni in cui la madre rientrerà da Roma a Civitavecchia alle
21/21,30 il padre porterà alla madre non oltre le 22,00 affinchè Per_1 possa dormire presso di lei. - La SI.ra , con congruo anticipo, CP_1 comunicherà al padre i giorni in cui la figlia potrà stare presso la stessa al di fuori dei giorni stabiliti (a titolo esemplificativo chiusura azienda, sciopero dei mezzi pubblici che la stessa usa per recarsi al lavoro ecc). La IG.ra o persona incaricata dai genitori, porterà la figlia a scuola. CP_1
b) Il IG. terrà la figlia con sé, per tutto il giorno ed anche per il Pt_1 pernottamento, nel suo unico giorno di riposo settimanale. La IG.ra terrà la figlia con sé, per tutto il giorno ed anche per il CP_1 pernottamento, nei suoi giorni di riposo settimanale. Il IG. e la Pt_1
IG.ra si obbligano reciprocamente a trasmettere l'uno all'altro i CP_1 propri turni di lavoro con la massima tempestività, non appena comunicati dai rispettivi datori di lavoro, senza alcun indugio o ritardo
5 rispetto alla comunicazione ricevuta dall'azienda
c) Al fine di rendere eseguibile quanto sopra indicato al precedente punto 1, le parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente i propri turni di lavoro, con una settimana di anticipo, se possibile, e comunque in modo tempestivo rispetto alle comunicazioni effettuate dall'azienda, e ad individuare una (tata, assistente per l'infanzia) o più persone, di fiducia di entrambi i genitori, cui attribuire l'incarico di accudire e rispondere alle eSIenze e necessità della figlia minore per le ore, nell'arco della giornata, nelle quali entrambi Per_1
i genitori siano assenti per motivi di lavoro, e con il precipuo scopo di andarla prendere all'uscita del centro estivo o della scuola o di portarla al centro estivo o a scuola, laddove entrambi i genitori siano impossibilitati a farlo. Le spese per tale servizio saranno divise al 50% (cinquanta per cento) tra i genitori indipendentemente dall'effettivo uso orario del servizio stesso, con l'impegno di entrambi i genitori di contenere al massimo il ricorso al servizio e conseguentemente la spesa al medesimo correlata;
d) La minore conserverà la residenza presso il padre Persona_2 essendo lo stesso sempre presente nel territorio di Civitavecchia, luogo abituale della minore per tutte le sue attività e relazioni, nonché in ragione dei rapporti con;
CP_2
e) Entrambi i genitori potranno fruire dei permessi previsti dalla legge Legge
5 febbraio 1992, n. 104;
f) Restano fermi i punti 1) affidamento e collocazione, 2) responsabilità genitoriale, 3) decisioni nell'interesse della minore, 4) limitatamente alle previsioni afferenti le festività e le vacanze estive, 5) mantenimento e 6) spese straordinarie di cui al provvedimento del Tribunale di Civitavecchia del 9.2.2022 -Ordinanza Cron. 2108/2022 dep. 11.2.2022;
g) Le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per i fatti oggetto del presente giudizio;
h) Spese integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Civitavecchia, il 23 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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