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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1065/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Alberto Franchi e Massimo
Franchi;
ATTRICE contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previa ogni declaratoria necessaria, così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare la riconducibilità del evento per cui è giudizio tra gli eventi indennizzabili ai sensi e per gli effetti della polizza di assicurazione n. 390693536 “Assicurazione della Controparte_3
” e, per l'effetto, condannare, ad istruttoria esperita, al pagamento in
[...] Controparte_2 favore della , della somma di € 13.019,90= e Controparte_1 comunque della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo;
In ogni caso:
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio.
In via istruttoria:
A) ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai capi 1-2-3-4-5- 6-7-8-9-10-qui integralmente trascritti e numerati come sopra, preceduti dall'espressione “Vero che”: 1) la esercita la propria attività in un complesso Controparte_1 industriale costituito da cinque corpi di fabbrica siti in Samarate (VA), viale Europa n. 62;
pagina 1 di 5 2) all'interno del complesso dell'Officina Meccanica sono presenti: 9 macchinari Tornio tra cui un Tornio parallelo GIANA 1 GF/SG 12 CNC;
3) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra del complesso di cui sopra sono a norma di legge con sistemi di protezione a monte nella cabina di trasformazione ENEL (come da doc. 4 che mi si rammostra);
4) il Tornio parallelo GIANA 1 GF/SG 12 CNC risulta, così come anche all'epoca dei fatti, protetto contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice (come da doc. 4 che mi si rammostra);
5) nella notte tra il 6 ed 7 agosto 2021 si verificava un guasto al Tornio parallelo GIANA 1 GF/SG 12
CNC;
6) si riscontrava che l'origine del guasto era estraneo ad un guasto interno del macchinario ma dovuto a “più fattori con origine esterna sia in conseguenza della presenza di instabilità meteorologica che per anomali ingressi di extra tensione di carattere elettrostatico veicolati tramite il sistema di trasporto dei trucioli all'esterno del fabbricato” (come da doc. 4, pag. 8 che mi si rammostra);
7) in particolare sono stati riscontrati danni sulle apparecchiature:
- moduli PLC CP_4
- alimentatore 24 Volt
- n. 4 interfaccia;
- n. 14 schede vario tipo;
- n. 7 connettori 40 poli;
- n. 7 connettori 20 poli
- cavo dati a bassa tensione lungo alcuni metri con evidenti segni di bruciatura (v. doc. n. 4 – Fatture Castek S.r.l. n. 75 del 24 agosto 2021 e fattura n. 80 dell'8 settembre 2021); 8) i danni subiti dalla ricorrente a seguito dell'evento sono pari ad € 10.359,90 di cui indennizzabili ai sensi di polizza € 9.359,90 (determinato al netto della franchigia contrattuale) (v. doc. n. 4 – Fattura n. 75 del 24 agosto 2021 e fattura n. 80 dell'8 settembre 2021 emesse entrambe dalla Castek S.r.l., corrente in Olgiate Olona (VA), Via Damiano Chiesa n. 11); 9) la sosteneva inoltre la spesa di € 3.660,00= per Controparte_1 la redazione peritale tecnica, come da doc. 6 che mi si rammostra;
10) confermo integralmente il contenuto della relazione di perizia tecnica di cui al doc. 4a che mi si rammostra.
Si indicano a teste: sui capitoli di prova da 1) a 9) - il IG c/o Castek S.r.l., corrente in Olgiate Olona Testimone_1
(VA), Via Damiano Chiesa n. 11;
- il IG , residente in [...]; Testimone_2
- il IG , residente in [...]; Testimone_3 sui capitoli da 1) a 10)
- il geom. via Della Brunella n. 4, 21100 Varese.». Controparte_5
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nel Controparte_1 prosieguo denominata anche soltanto esercente la propria attività all'interno di un Controparte_1 complesso industriale costituito da cinque corpi di fabbrica sito in viale Europa n. 62 a Samarate (VA), conveniva in giudizio lamentando il mancato risarcimento dei danni subiti da un Controparte_2
Tornio parallelo GIANA 1 GF/SG 12 CNC nella notte tra il 6 ed il 7 agosto 2021 a causa di fenomeni elettrici anomali di origine esterna, danni il cui ammontare veniva quantificato in € 10.359,90.
La società attrice, infatti, esponeva che, nonostante il sinistro rientrasse a pieno titolo nella copertura assicurativa garantita dal contratto in essere tra le parti contro il rischio di danni materiali a beni mobili pagina 2 di 5 e immobili presenti nel sito produttivo e nonostante fossero state rispettate tutte le prescrizioni contrattuali in punto di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra, la convenuta aveva costantemente rigettato la richiesta di indennizzo.
Anche la procedura di mediazione promossa da innanzi all'Organismo di Controparte_1
Conciliazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano non aveva sortito esito, stante la mancata adesione al procedimento di pertanto, l'attrice domandava che, Controparte_2 previo accertamento dell'operatività della garanzia assicurativa nel sinistro per cui è causa,
[...] fosse condannata a pagare all'attrice il complessivo importo di € 13.019,90, di cui € CP_2
9.359,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, al netto della franchigia contrattualmente prevista, ed € 3.660,00 quale rimborso della spesa sostenuta per l'elaborato peritale commissionato in sede stragiudiziale a proprio consulente tecnico, al fine di accertare le cause che avevano determinato il sinistro e la stima del pregiudizio patito.
Dichiarata la contumacia di e depositate da parte attrice le memorie ex art. 171- Controparte_2 ter c.p.c., la causa era istruita sulla base dei soli documenti dalla stessa prodotti e sulla base della consulenza tecnica disposta al fine di determinare origine ed entità dei danni lamentati.
Acquisita la relazione di c.t.u., depositata in data 26.2.2025, la causa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata il 12.03.2025.
*** *** ***
La domanda formulata da è fondata e meritevole di accoglimento. Controparte_1
Le condizioni generali di assicurazione, alla sezione “Incendio”, tracciano l'ambito di operatività della garanzia stabilendone l'estensione ai beni mobili o immobili rientranti nelle partite “Fabbricati”,
“Merci” e “Macchinari”, dovendosi intendere come tali «macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale completamento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al
P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi;
serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;
mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti. Si intendono comprese anche le apparecchiature elettroniche» (cfr. documento 1 b, a pagina 9).
Considerata la natura onnicomprensiva di tale definizione, non ricorre alcuna valida ragione per estromettere dalla stessa il dispositivo in questione.
Va perciò preliminarmente affermato che il danneggiato nel Parte_1 2021 rientra a pieno titolo nella partita dei “macchinari” di cui alla polizza n. 390693536, la quale, a far data dal 15.06.2019, aveva sostituito ed integrato, nell'ordine, le precedenti polizze nn. 332392111 e
370667140.
Le condizioni generali di assicurazione dedicano, poi, alcune clausole ad hoc ai danni materiali provocati da “fenomeni elettrici”, prevedendo il ristoro soltanto per quelli subiti da beni che siano qualificabili come “macchinari” nei termini di cui alla prefata definizione, con esclusione dei danni «− dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento».
Ciò a condizione che «- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- i macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice» (cfr. documento n. 1c, pagina 19).
pagina 3 di 5 Orbene, l'indagine tecnica demandata alla consulenza d'ufficio appurava che l'odierna attrice aveva osservato tutte le prescrizioni contrattuali al rispetto delle quali era stata subordinata la riconoscibilità del diritto al risarcimento dei danni. Le considerazioni e le conclusioni rinvenibili nell'elaborato peritale appaiono pienamente condivisibili, essendo rette da iter motivazionale immune da vizi logici, su argomentazioni tecniche coerenti precise e documentate, frutto di esame accurato dello stato dei luoghi e di altrettanto accurata analisi del manufatto danneggiato.
Il C.T.U. nominato confermava, innanzitutto, che «La natura dei danni riscontrati indica come causa certa una sovratensione. La sovratensione e la sovracorrente conseguente hanno causato danni ai componenti elettronici e ai cavi come descritto nel verbale di intervento del manutentore».
Non sussistono dubbi, quindi, circa il fatto che la causa dei danni fosse da annoverare tra i fenomeni elettrici e che si fosse trattato di evento «con alta probabilità di origine esterna» (cfr. pagine 5 e 7 della perizia depositata). Trovava dunque conferma la tesi attorea secondo la quale l'evento indennizzabile rientrava tra quelli coperti dalla garanzia assicurativa.
Le indagini peritali confermavano, altresì, che l'impianto elettrico e quello di messa a terra erano conformi alle disposizioni normative vigenti in materia.
In particolare, il C.T.U., dopo avere esaminato:
− la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma dell'impresa individuale UI AN ed il progetto elaborato dallo studio OT (allegati nn. 14 e 15 della C.T.U.);
− la valutazione del rischio da fulminazione parimenti predisposta dallo studio OT (allegato n. 13 della C.T.U.);
− il rapporto di verifica periodica degli impianti di terra redatto ai sensi del D.P.R. n. 462/01 da ECC S.r.l. (allegato n. 12 alla C.T.U.) appurava che:
− le apparecchiature MT erano conformi alla norma CEI 0-16, alle altre norme applicabili nonché alle prescrizioni dell'Ente Distributore;
− la protezione dalle sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti) dei circuiti era conforme alle norme CEI ed era stata realizzata con dispositivi di protezione posti nei quadri di distribuzione;
− la protezione dai contatti diretti con le parti in tensione era conforme alle norme CEI ed era stata realizzata con isolamento, separazione o altri metodi equivalenti;
− parimenti conforme alle norme CEI era la protezione dai contatti indiretti, realizzata con isolamento doppio o rinforzato, coordinamento tra impianto di terra e dispositivo di protezione da sovracorrenti o differenziale o altri metodi equivalenti;
− l'impianto di terra era stato verificato in data 31.07.2021 da ente certificato con esito positivo e poteva, quindi, essere ritenuto conforme alle norme CEI ed alle ulteriori disposizioni vigenti all'epoca dei fatti.
L'elaborato peritale corroborava, infine, le tesi difensive di parte attrice in punto quantificazione del danno lamentato. Il C.T.U., difatti, non formulava osservazione alcuna rispetto alla valutazione operata da e, anzi, la recepiva integralmente, assumendo come congrui gli importi indicati Controparte_1 nelle fatture emesse dall'impresa Castek S.r.l. incaricata della riparazione (si vedano i documenti n. 4h e 4i). Il danno conseguente all'evento verificatosi nella notte tra il 6 ed il 7 agosto 2021 è, dunque, stimabile in € 10.359,90 oltre I.V.A., importo dal quale deve essere dedotta la franchigia di € 1.000,00 contrattualmente prevista (si veda il documento n. 4e, pagina 3).
pagina 4 di 5 Pertanto, deve essere condannata a indennizzare la propria assicurata Controparte_2 [...] dell'intero danno prospettato, pari all'importo netto di € 9.359,90, oltre I.V.A. ed oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali, fino all'effettivo soddisfo.
La società attrice domandava, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per la redazione da parte di dell'elaborato tecnico offerto in comunicazione quale documento n. 4a del fascicolo CP_6 attoreo, pari a € 3.000,00 oltre I.V.A. Con Va a tal fine osservato che produceva la ricevuta di consegna generata dal Sistema Controparte_1 d'Interscambio (SDI) a seguito della trasmissione della fattura n. 34/2022 ad opera della società di consulenza (documento n. 6 del fascicolo di parte), senza tuttavia corredarla con ulteriore documentazione che attestasse in maniera efficace l'avvenuto pagamento del relativo importo. Tale documento, in assenza di ulteriori mezzi di prova, appare del tutto inidoneo a dimostrare l'effettività dell'esborso allegato. La Suprema Corte, infatti, richiamati i principi espressi con la pronuncia a Sezioni Unite n. 16990/2017, statuiva recentemente che «[…] le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass., S.U. n. 16990 del 10/7/2017); […] è palese allora l'affermazione della insufficienza della produzione della mera fattura del legale per l'attività stragiudiziale e della notula delle competenze del c.t.p. sempre per l'attività stragiudiziale in mancanza di prova del pagamento;
[…]» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 15.10.2024, n. 26729). In applicazione di tali principi, nulla può dunque essere riconosciuto a a titolo di Controparte_1 rimborso delle spese di consulenza sostenute nella fase stragiudiziale prodromica al presente giudizio.
Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: condanna a pagare a il Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 complessivo importo di € 9.359,90, oltre I.V.A. ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dì del sinistro ad oggi e interessi legali sulle somme così liquidate da oggi al saldo;
condanna a rifondere a le Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni (marche, c.u.).
Busto Arsizio, 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1065/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Alberto Franchi e Massimo
Franchi;
ATTRICE contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previa ogni declaratoria necessaria, così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare la riconducibilità del evento per cui è giudizio tra gli eventi indennizzabili ai sensi e per gli effetti della polizza di assicurazione n. 390693536 “Assicurazione della Controparte_3
” e, per l'effetto, condannare, ad istruttoria esperita, al pagamento in
[...] Controparte_2 favore della , della somma di € 13.019,90= e Controparte_1 comunque della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo;
In ogni caso:
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio.
In via istruttoria:
A) ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai capi 1-2-3-4-5- 6-7-8-9-10-qui integralmente trascritti e numerati come sopra, preceduti dall'espressione “Vero che”: 1) la esercita la propria attività in un complesso Controparte_1 industriale costituito da cinque corpi di fabbrica siti in Samarate (VA), viale Europa n. 62;
pagina 1 di 5 2) all'interno del complesso dell'Officina Meccanica sono presenti: 9 macchinari Tornio tra cui un Tornio parallelo GIANA 1 GF/SG 12 CNC;
3) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra del complesso di cui sopra sono a norma di legge con sistemi di protezione a monte nella cabina di trasformazione ENEL (come da doc. 4 che mi si rammostra);
4) il Tornio parallelo GIANA 1 GF/SG 12 CNC risulta, così come anche all'epoca dei fatti, protetto contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice (come da doc. 4 che mi si rammostra);
5) nella notte tra il 6 ed 7 agosto 2021 si verificava un guasto al Tornio parallelo GIANA 1 GF/SG 12
CNC;
6) si riscontrava che l'origine del guasto era estraneo ad un guasto interno del macchinario ma dovuto a “più fattori con origine esterna sia in conseguenza della presenza di instabilità meteorologica che per anomali ingressi di extra tensione di carattere elettrostatico veicolati tramite il sistema di trasporto dei trucioli all'esterno del fabbricato” (come da doc. 4, pag. 8 che mi si rammostra);
7) in particolare sono stati riscontrati danni sulle apparecchiature:
- moduli PLC CP_4
- alimentatore 24 Volt
- n. 4 interfaccia;
- n. 14 schede vario tipo;
- n. 7 connettori 40 poli;
- n. 7 connettori 20 poli
- cavo dati a bassa tensione lungo alcuni metri con evidenti segni di bruciatura (v. doc. n. 4 – Fatture Castek S.r.l. n. 75 del 24 agosto 2021 e fattura n. 80 dell'8 settembre 2021); 8) i danni subiti dalla ricorrente a seguito dell'evento sono pari ad € 10.359,90 di cui indennizzabili ai sensi di polizza € 9.359,90 (determinato al netto della franchigia contrattuale) (v. doc. n. 4 – Fattura n. 75 del 24 agosto 2021 e fattura n. 80 dell'8 settembre 2021 emesse entrambe dalla Castek S.r.l., corrente in Olgiate Olona (VA), Via Damiano Chiesa n. 11); 9) la sosteneva inoltre la spesa di € 3.660,00= per Controparte_1 la redazione peritale tecnica, come da doc. 6 che mi si rammostra;
10) confermo integralmente il contenuto della relazione di perizia tecnica di cui al doc. 4a che mi si rammostra.
Si indicano a teste: sui capitoli di prova da 1) a 9) - il IG c/o Castek S.r.l., corrente in Olgiate Olona Testimone_1
(VA), Via Damiano Chiesa n. 11;
- il IG , residente in [...]; Testimone_2
- il IG , residente in [...]; Testimone_3 sui capitoli da 1) a 10)
- il geom. via Della Brunella n. 4, 21100 Varese.». Controparte_5
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nel Controparte_1 prosieguo denominata anche soltanto esercente la propria attività all'interno di un Controparte_1 complesso industriale costituito da cinque corpi di fabbrica sito in viale Europa n. 62 a Samarate (VA), conveniva in giudizio lamentando il mancato risarcimento dei danni subiti da un Controparte_2
Tornio parallelo GIANA 1 GF/SG 12 CNC nella notte tra il 6 ed il 7 agosto 2021 a causa di fenomeni elettrici anomali di origine esterna, danni il cui ammontare veniva quantificato in € 10.359,90.
La società attrice, infatti, esponeva che, nonostante il sinistro rientrasse a pieno titolo nella copertura assicurativa garantita dal contratto in essere tra le parti contro il rischio di danni materiali a beni mobili pagina 2 di 5 e immobili presenti nel sito produttivo e nonostante fossero state rispettate tutte le prescrizioni contrattuali in punto di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra, la convenuta aveva costantemente rigettato la richiesta di indennizzo.
Anche la procedura di mediazione promossa da innanzi all'Organismo di Controparte_1
Conciliazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano non aveva sortito esito, stante la mancata adesione al procedimento di pertanto, l'attrice domandava che, Controparte_2 previo accertamento dell'operatività della garanzia assicurativa nel sinistro per cui è causa,
[...] fosse condannata a pagare all'attrice il complessivo importo di € 13.019,90, di cui € CP_2
9.359,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, al netto della franchigia contrattualmente prevista, ed € 3.660,00 quale rimborso della spesa sostenuta per l'elaborato peritale commissionato in sede stragiudiziale a proprio consulente tecnico, al fine di accertare le cause che avevano determinato il sinistro e la stima del pregiudizio patito.
Dichiarata la contumacia di e depositate da parte attrice le memorie ex art. 171- Controparte_2 ter c.p.c., la causa era istruita sulla base dei soli documenti dalla stessa prodotti e sulla base della consulenza tecnica disposta al fine di determinare origine ed entità dei danni lamentati.
Acquisita la relazione di c.t.u., depositata in data 26.2.2025, la causa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata il 12.03.2025.
*** *** ***
La domanda formulata da è fondata e meritevole di accoglimento. Controparte_1
Le condizioni generali di assicurazione, alla sezione “Incendio”, tracciano l'ambito di operatività della garanzia stabilendone l'estensione ai beni mobili o immobili rientranti nelle partite “Fabbricati”,
“Merci” e “Macchinari”, dovendosi intendere come tali «macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale completamento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al
P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi;
serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;
mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti. Si intendono comprese anche le apparecchiature elettroniche» (cfr. documento 1 b, a pagina 9).
Considerata la natura onnicomprensiva di tale definizione, non ricorre alcuna valida ragione per estromettere dalla stessa il dispositivo in questione.
Va perciò preliminarmente affermato che il danneggiato nel Parte_1 2021 rientra a pieno titolo nella partita dei “macchinari” di cui alla polizza n. 390693536, la quale, a far data dal 15.06.2019, aveva sostituito ed integrato, nell'ordine, le precedenti polizze nn. 332392111 e
370667140.
Le condizioni generali di assicurazione dedicano, poi, alcune clausole ad hoc ai danni materiali provocati da “fenomeni elettrici”, prevedendo il ristoro soltanto per quelli subiti da beni che siano qualificabili come “macchinari” nei termini di cui alla prefata definizione, con esclusione dei danni «− dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento».
Ciò a condizione che «- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- i macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice» (cfr. documento n. 1c, pagina 19).
pagina 3 di 5 Orbene, l'indagine tecnica demandata alla consulenza d'ufficio appurava che l'odierna attrice aveva osservato tutte le prescrizioni contrattuali al rispetto delle quali era stata subordinata la riconoscibilità del diritto al risarcimento dei danni. Le considerazioni e le conclusioni rinvenibili nell'elaborato peritale appaiono pienamente condivisibili, essendo rette da iter motivazionale immune da vizi logici, su argomentazioni tecniche coerenti precise e documentate, frutto di esame accurato dello stato dei luoghi e di altrettanto accurata analisi del manufatto danneggiato.
Il C.T.U. nominato confermava, innanzitutto, che «La natura dei danni riscontrati indica come causa certa una sovratensione. La sovratensione e la sovracorrente conseguente hanno causato danni ai componenti elettronici e ai cavi come descritto nel verbale di intervento del manutentore».
Non sussistono dubbi, quindi, circa il fatto che la causa dei danni fosse da annoverare tra i fenomeni elettrici e che si fosse trattato di evento «con alta probabilità di origine esterna» (cfr. pagine 5 e 7 della perizia depositata). Trovava dunque conferma la tesi attorea secondo la quale l'evento indennizzabile rientrava tra quelli coperti dalla garanzia assicurativa.
Le indagini peritali confermavano, altresì, che l'impianto elettrico e quello di messa a terra erano conformi alle disposizioni normative vigenti in materia.
In particolare, il C.T.U., dopo avere esaminato:
− la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma dell'impresa individuale UI AN ed il progetto elaborato dallo studio OT (allegati nn. 14 e 15 della C.T.U.);
− la valutazione del rischio da fulminazione parimenti predisposta dallo studio OT (allegato n. 13 della C.T.U.);
− il rapporto di verifica periodica degli impianti di terra redatto ai sensi del D.P.R. n. 462/01 da ECC S.r.l. (allegato n. 12 alla C.T.U.) appurava che:
− le apparecchiature MT erano conformi alla norma CEI 0-16, alle altre norme applicabili nonché alle prescrizioni dell'Ente Distributore;
− la protezione dalle sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti) dei circuiti era conforme alle norme CEI ed era stata realizzata con dispositivi di protezione posti nei quadri di distribuzione;
− la protezione dai contatti diretti con le parti in tensione era conforme alle norme CEI ed era stata realizzata con isolamento, separazione o altri metodi equivalenti;
− parimenti conforme alle norme CEI era la protezione dai contatti indiretti, realizzata con isolamento doppio o rinforzato, coordinamento tra impianto di terra e dispositivo di protezione da sovracorrenti o differenziale o altri metodi equivalenti;
− l'impianto di terra era stato verificato in data 31.07.2021 da ente certificato con esito positivo e poteva, quindi, essere ritenuto conforme alle norme CEI ed alle ulteriori disposizioni vigenti all'epoca dei fatti.
L'elaborato peritale corroborava, infine, le tesi difensive di parte attrice in punto quantificazione del danno lamentato. Il C.T.U., difatti, non formulava osservazione alcuna rispetto alla valutazione operata da e, anzi, la recepiva integralmente, assumendo come congrui gli importi indicati Controparte_1 nelle fatture emesse dall'impresa Castek S.r.l. incaricata della riparazione (si vedano i documenti n. 4h e 4i). Il danno conseguente all'evento verificatosi nella notte tra il 6 ed il 7 agosto 2021 è, dunque, stimabile in € 10.359,90 oltre I.V.A., importo dal quale deve essere dedotta la franchigia di € 1.000,00 contrattualmente prevista (si veda il documento n. 4e, pagina 3).
pagina 4 di 5 Pertanto, deve essere condannata a indennizzare la propria assicurata Controparte_2 [...] dell'intero danno prospettato, pari all'importo netto di € 9.359,90, oltre I.V.A. ed oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali, fino all'effettivo soddisfo.
La società attrice domandava, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per la redazione da parte di dell'elaborato tecnico offerto in comunicazione quale documento n. 4a del fascicolo CP_6 attoreo, pari a € 3.000,00 oltre I.V.A. Con Va a tal fine osservato che produceva la ricevuta di consegna generata dal Sistema Controparte_1 d'Interscambio (SDI) a seguito della trasmissione della fattura n. 34/2022 ad opera della società di consulenza (documento n. 6 del fascicolo di parte), senza tuttavia corredarla con ulteriore documentazione che attestasse in maniera efficace l'avvenuto pagamento del relativo importo. Tale documento, in assenza di ulteriori mezzi di prova, appare del tutto inidoneo a dimostrare l'effettività dell'esborso allegato. La Suprema Corte, infatti, richiamati i principi espressi con la pronuncia a Sezioni Unite n. 16990/2017, statuiva recentemente che «[…] le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass., S.U. n. 16990 del 10/7/2017); […] è palese allora l'affermazione della insufficienza della produzione della mera fattura del legale per l'attività stragiudiziale e della notula delle competenze del c.t.p. sempre per l'attività stragiudiziale in mancanza di prova del pagamento;
[…]» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 15.10.2024, n. 26729). In applicazione di tali principi, nulla può dunque essere riconosciuto a a titolo di Controparte_1 rimborso delle spese di consulenza sostenute nella fase stragiudiziale prodromica al presente giudizio.
Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: condanna a pagare a il Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 complessivo importo di € 9.359,90, oltre I.V.A. ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dì del sinistro ad oggi e interessi legali sulle somme così liquidate da oggi al saldo;
condanna a rifondere a le Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni (marche, c.u.).
Busto Arsizio, 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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