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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 945/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
Parte_1
( ), in persona del l. r. p. t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. MALMESI GIACOMO e SCOTTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STRADA LUIGI CARLO
FARINI 71 43100 PARMA;
RICORRENTE contro
( ) COroparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge,
in via principale: accertata e dichiarata, per tutte le causali di cui in premessa, la responsabilità contrattuale del Sig. come in atti per violazione dei doveri di diligenza e fedeltà COroparte_1 di cui agli artt. 2104 e 2015 c.c. nella esecuzione del rapporto di lavoro nonché dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nella esecuzione della prestazione previsto dagli artt.1175 e 1375 c.c., condannare il medesimo Sig. a risarcire il danno subito e subendo CP_1 dalla esponente pari ad € 258.818,05 od a quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito della istruttoria, il tutto maggiorato degli accessori ex art. 1284 c.c. comma 4;
in via subordinata: accertata e dichiarata, per tutte le causali di cui in premessa, la responsabilità extracontrattuale, anche in via concorrente, del Sig. come in atti per violazione COroparte_1 del principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., condannare il medesimo Sig.
a risarcire il danno subito e subendo dalla esponente pari ad € 258.818,05 od a quell'altra CP_1 somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito della istruttoria il tutto maggiorato degli accessori ex art. 1284 c.c. comma 4.
In via ulteriormente subordinata e residuale, accertato e dichiarato, per tutte le causali di cui in premessa, l'ingiustificato arricchimento del Sig. come in atti ed il conseguente COroparte_1 impoverimento della esponente ex art. 2041 cc, condannare il medesimo Sig. a restituire CP_1 Con
o come meglio a come in atti l'importo pari ad € 258.818,05 od quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito della istruttoria il tutto maggiorato degli accessori ex art. 1284 c.c. comma 4.
Con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge».
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2023, Parte_2
a socio unico ha chiesto al Tribunale di Parma di
[...] condannare al pagamento in suo favore di € 258.818,05 a titolo COroparte_1 di risarcimento del danno.
2. non si è costituito in giudizio nonostante regolare notifica ed è COroparte_1
stato dichiarato contumace.
3. La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalla società ricorrente e dell'interrogatorio formale del convenuto.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. La società ricorrente ha allegato di avere appreso in data 25.2.2021, tramite una segnalazione da parte della propria banca Intesa San Paolo di movimentazioni anomale sul c/c, che il convenuto, tra il 2016 e il 2021, avrebbe distratto ingenti CO somme dai c/c di AL s.r.l. (fusa in in data 15.11.2018, cfr. doc. 3 ricorrente) e CO di , alterando la documentazione bancaria e contabile in modo da occultare tali distrazioni.
7. In particolare, dagli estratti conto di NC EA (doc. 9 ricorrente), presso cui era acceso il c/c di AL s.r.l., nonché di Intesa San Paolo, presso cui era acceso il c/c di CO
(doc. 11 ricorrente), risulterebbero distratti a favore del ricorrente i seguenti CO importi (così sintetizzati in una relazione di indagine commissionata da alla società di consulenza EW (prodotta sub doc. 10 ricorrente):
- nel 2016, complessivi € 111.710,36 mediante disposizioni di bonifico in favore del convenuto, nonché € 9,00 di spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 37 operazioni illecite;
Pag. 3 di 7 - nel 2017, complessivi € 39.792,12 mediante disposizioni di bonifico in favore del convenuto, nonché € 25 di spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 29 operazioni illecite;
- nel 2018, complessivi € 42.095,93 mediante disposizioni di bonifico in favore del convenuto, nonché € 52,90 di spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 29 operazioni illecite sul c/c NC EA
- sempre nel 2018, a seguito dell'incorporazione di AL in , complessivi €
2.420,00 mediante operazioni di ricarica di carta prepagata intestata al convenuto, nonché € 3,00 spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 4 operazioni illecite;
- nel 2019, complessivi € 31.631,80, mediante operazioni di ricarica di carta prepagata intestata al convenuto, nonché € 1.249,36 di spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 48 operazioni illecite;
- nel 2020, complessivi € 22.818,33 mediante operazioni di ricarica di carta prepagata intestata al convenuto, nonché € 436,25 di spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 56 operazioni illecite;
- nel 2021, complessivi € 6.469,00 mediante operazioni di ricarica di carta prepagata intestata al convenuto, nonché € 15,00 di spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 15 operazioni illecite.
8. Ai fini di occultare le distrazioni in proprio favore, il convenuto, abusando dei suoi CO poteri in qualità di responsabile amministrativo di (cfr. contratto di lavoro sub doc. 4 convenuto), avrebbe alterato gli originali degli estratti di conto corrente, cancellando le operazioni di ricarica di carta prepagata e i bonifici disposti in suo favore.
9. In relazione ai fatti allegati in ricorso, il convenuto ha dichiarato quanto segue in sede di interrogatorio formale esperito nel corso del presente giudizio:
«Confermo che ho alterato gli originali degli estratti di conto corrente nei quali venivano cancellate le operazioni di ricarica di carta prepagata e i bonifici disposti in mio favore.
Pag. 4 di 7 Confermo che io rettificavo sia in aumento che in diminuzione alcuni importi in entrata ed in uscita modificando i saldi degli estratti conto.
Con Confermo che gli estratti conto che trasmettevo al revisore di erano gli estratti conto alterati.
Confermo che le carte prepagate n. 142038563 e n. 124346893 erano a me intestate e confluivano sul conto IT 18 F 03069 67684510346491087 a me intestato.
ADR non ho attivato l'utenza telefonica 3427447022, era già in uso alla società quando sono arrivato.
ADR ho visionato la relazione PWC;
ritengo che gli importi indicati possano essere verosimili ma non ne ho sicurezza.
Preciso che gli importi distratti non sono serviti per arricchirmi: sono affetto da ludopatia conclamata e quasi tutti gli importi sono stati consumati nel gioco».
10. Gli addebiti contestati dalla società sono pertanto stati integralmente confermati dal ricorrente: le sue dichiarazioni, essendo state rese in sede di interrogatorio formale, costituiscono confessione giudiziale con valore di prova legale ai sensi dell'art. 2733
c.c.
11. Inoltre, in relazione ai fatti per cui è causa è stato intentato un procedimento penale nei confronti del ricorrente: con sentenza n. 146/2024 del Tribunale di Parma, resa nell'ambito del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato, il Tribunale penale ha ritenuto comprovato che il ricorrente si sia appropriato delle somme risultanti dalla relazione PwC.
12. L'imputato non è però stato condannato in quanto il giudice ha ritenuto che, contrariamente a quanto contestato dal p.m., i fatti non integrassero il reato di peculato ex art. 314 c.p., ma il reato di furto ex art. 624 c.p., aggravato dalle circostanze previste dagli artt. 625 n. 2 e 61 n. 11 c.p.: pertanto, il giudice ha CO restituito gli atti al p.m. per i fatti commessi ai danni di , mentre ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per i fatti commessi ai danni di AL.
Pag. 5 di 7 13. In ogni caso, si tratta di accertamento giudiziale che ulteriormente comprova la commissione da parte del convenuto dei fatti illeciti allegati dalla società ricorrente.
14. Tali condotte integrano, all'evidenza, violazioni gravissime dei doveri di fedeltà e di diligenza gravanti sul prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2104 e 2105 c.c.: sussiste pertanto la responsabilità contrattuale del convenuto per i danni subiti dal datore di lavoro in conseguenza di esse.
15. Si ritiene altresì accertata anche la quantificazione del danno operata da parte ricorrente, in ragione del rigore metodologico e dell'accuratezza della relazione PwC, nonché della parziale conferma diretta fornita dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale, ove ha dichiarato di ritenere che «gli importi indicati possano essere verosimili».
16. Il ricorrente deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della società convenuta di € 258.818,05 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c., dalla data delle singole distrazioni alla data della domanda giudiziale, nonché interessi al tasso maggiorato di cui all'art. 1284 co.
4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di COroparte_1 [...]
a socio unico di € 258.818,05 a Parte_2 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in parte motiva;
Pag. 6 di 7 2. condanna al pagamento in favore di COroparte_1 [...]
a socio unico delle spese di lite, Parte_2 che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 379,50 per esborsi.
Così deciso in Parma, 30/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
Parte_1
( ), in persona del l. r. p. t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. MALMESI GIACOMO e SCOTTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STRADA LUIGI CARLO
FARINI 71 43100 PARMA;
RICORRENTE contro
( ) COroparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge,
in via principale: accertata e dichiarata, per tutte le causali di cui in premessa, la responsabilità contrattuale del Sig. come in atti per violazione dei doveri di diligenza e fedeltà COroparte_1 di cui agli artt. 2104 e 2015 c.c. nella esecuzione del rapporto di lavoro nonché dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nella esecuzione della prestazione previsto dagli artt.1175 e 1375 c.c., condannare il medesimo Sig. a risarcire il danno subito e subendo CP_1 dalla esponente pari ad € 258.818,05 od a quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito della istruttoria, il tutto maggiorato degli accessori ex art. 1284 c.c. comma 4;
in via subordinata: accertata e dichiarata, per tutte le causali di cui in premessa, la responsabilità extracontrattuale, anche in via concorrente, del Sig. come in atti per violazione COroparte_1 del principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., condannare il medesimo Sig.
a risarcire il danno subito e subendo dalla esponente pari ad € 258.818,05 od a quell'altra CP_1 somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito della istruttoria il tutto maggiorato degli accessori ex art. 1284 c.c. comma 4.
In via ulteriormente subordinata e residuale, accertato e dichiarato, per tutte le causali di cui in premessa, l'ingiustificato arricchimento del Sig. come in atti ed il conseguente COroparte_1 impoverimento della esponente ex art. 2041 cc, condannare il medesimo Sig. a restituire CP_1 Con
o come meglio a come in atti l'importo pari ad € 258.818,05 od quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito della istruttoria il tutto maggiorato degli accessori ex art. 1284 c.c. comma 4.
Con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge».
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2023, Parte_2
a socio unico ha chiesto al Tribunale di Parma di
[...] condannare al pagamento in suo favore di € 258.818,05 a titolo COroparte_1 di risarcimento del danno.
2. non si è costituito in giudizio nonostante regolare notifica ed è COroparte_1
stato dichiarato contumace.
3. La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalla società ricorrente e dell'interrogatorio formale del convenuto.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. La società ricorrente ha allegato di avere appreso in data 25.2.2021, tramite una segnalazione da parte della propria banca Intesa San Paolo di movimentazioni anomale sul c/c, che il convenuto, tra il 2016 e il 2021, avrebbe distratto ingenti CO somme dai c/c di AL s.r.l. (fusa in in data 15.11.2018, cfr. doc. 3 ricorrente) e CO di , alterando la documentazione bancaria e contabile in modo da occultare tali distrazioni.
7. In particolare, dagli estratti conto di NC EA (doc. 9 ricorrente), presso cui era acceso il c/c di AL s.r.l., nonché di Intesa San Paolo, presso cui era acceso il c/c di CO
(doc. 11 ricorrente), risulterebbero distratti a favore del ricorrente i seguenti CO importi (così sintetizzati in una relazione di indagine commissionata da alla società di consulenza EW (prodotta sub doc. 10 ricorrente):
- nel 2016, complessivi € 111.710,36 mediante disposizioni di bonifico in favore del convenuto, nonché € 9,00 di spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 37 operazioni illecite;
Pag. 3 di 7 - nel 2017, complessivi € 39.792,12 mediante disposizioni di bonifico in favore del convenuto, nonché € 25 di spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 29 operazioni illecite;
- nel 2018, complessivi € 42.095,93 mediante disposizioni di bonifico in favore del convenuto, nonché € 52,90 di spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 29 operazioni illecite sul c/c NC EA
- sempre nel 2018, a seguito dell'incorporazione di AL in , complessivi €
2.420,00 mediante operazioni di ricarica di carta prepagata intestata al convenuto, nonché € 3,00 spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 4 operazioni illecite;
- nel 2019, complessivi € 31.631,80, mediante operazioni di ricarica di carta prepagata intestata al convenuto, nonché € 1.249,36 di spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 48 operazioni illecite;
- nel 2020, complessivi € 22.818,33 mediante operazioni di ricarica di carta prepagata intestata al convenuto, nonché € 436,25 di spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 56 operazioni illecite;
- nel 2021, complessivi € 6.469,00 mediante operazioni di ricarica di carta prepagata intestata al convenuto, nonché € 15,00 di spese varie non registrate in contabilità, per un totale di 15 operazioni illecite.
8. Ai fini di occultare le distrazioni in proprio favore, il convenuto, abusando dei suoi CO poteri in qualità di responsabile amministrativo di (cfr. contratto di lavoro sub doc. 4 convenuto), avrebbe alterato gli originali degli estratti di conto corrente, cancellando le operazioni di ricarica di carta prepagata e i bonifici disposti in suo favore.
9. In relazione ai fatti allegati in ricorso, il convenuto ha dichiarato quanto segue in sede di interrogatorio formale esperito nel corso del presente giudizio:
«Confermo che ho alterato gli originali degli estratti di conto corrente nei quali venivano cancellate le operazioni di ricarica di carta prepagata e i bonifici disposti in mio favore.
Pag. 4 di 7 Confermo che io rettificavo sia in aumento che in diminuzione alcuni importi in entrata ed in uscita modificando i saldi degli estratti conto.
Con Confermo che gli estratti conto che trasmettevo al revisore di erano gli estratti conto alterati.
Confermo che le carte prepagate n. 142038563 e n. 124346893 erano a me intestate e confluivano sul conto IT 18 F 03069 67684510346491087 a me intestato.
ADR non ho attivato l'utenza telefonica 3427447022, era già in uso alla società quando sono arrivato.
ADR ho visionato la relazione PWC;
ritengo che gli importi indicati possano essere verosimili ma non ne ho sicurezza.
Preciso che gli importi distratti non sono serviti per arricchirmi: sono affetto da ludopatia conclamata e quasi tutti gli importi sono stati consumati nel gioco».
10. Gli addebiti contestati dalla società sono pertanto stati integralmente confermati dal ricorrente: le sue dichiarazioni, essendo state rese in sede di interrogatorio formale, costituiscono confessione giudiziale con valore di prova legale ai sensi dell'art. 2733
c.c.
11. Inoltre, in relazione ai fatti per cui è causa è stato intentato un procedimento penale nei confronti del ricorrente: con sentenza n. 146/2024 del Tribunale di Parma, resa nell'ambito del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato, il Tribunale penale ha ritenuto comprovato che il ricorrente si sia appropriato delle somme risultanti dalla relazione PwC.
12. L'imputato non è però stato condannato in quanto il giudice ha ritenuto che, contrariamente a quanto contestato dal p.m., i fatti non integrassero il reato di peculato ex art. 314 c.p., ma il reato di furto ex art. 624 c.p., aggravato dalle circostanze previste dagli artt. 625 n. 2 e 61 n. 11 c.p.: pertanto, il giudice ha CO restituito gli atti al p.m. per i fatti commessi ai danni di , mentre ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per i fatti commessi ai danni di AL.
Pag. 5 di 7 13. In ogni caso, si tratta di accertamento giudiziale che ulteriormente comprova la commissione da parte del convenuto dei fatti illeciti allegati dalla società ricorrente.
14. Tali condotte integrano, all'evidenza, violazioni gravissime dei doveri di fedeltà e di diligenza gravanti sul prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2104 e 2105 c.c.: sussiste pertanto la responsabilità contrattuale del convenuto per i danni subiti dal datore di lavoro in conseguenza di esse.
15. Si ritiene altresì accertata anche la quantificazione del danno operata da parte ricorrente, in ragione del rigore metodologico e dell'accuratezza della relazione PwC, nonché della parziale conferma diretta fornita dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale, ove ha dichiarato di ritenere che «gli importi indicati possano essere verosimili».
16. Il ricorrente deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della società convenuta di € 258.818,05 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c., dalla data delle singole distrazioni alla data della domanda giudiziale, nonché interessi al tasso maggiorato di cui all'art. 1284 co.
4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di COroparte_1 [...]
a socio unico di € 258.818,05 a Parte_2 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in parte motiva;
Pag. 6 di 7 2. condanna al pagamento in favore di COroparte_1 [...]
a socio unico delle spese di lite, Parte_2 che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 379,50 per esborsi.
Così deciso in Parma, 30/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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