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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2068/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16352/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240062084577504 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2127/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240062084577504, notificatagli in data 16.6.2025 di complessivi € 2.919,28 notificatagli ai sensi dell'art. 36 bis dpr n.
600/1973 per omesso pagamento dell'IRPEF anno 2020.
Il ricorrente ha ricevuto la notifica nella qualità di erede di Nominativo_1.
Il ricorrente chiede annullarsi la cartella impugnata per le seguenti ragioni:
- Violazione dell'art. 6 l. n. 212/20200 per non aver invitato il ricorrente stesso a fornire i chiarimenti;
- Intervenuta decadenza dell'azione di riscossione, in violazione dell'art. 25 dpr n. 602/1973;
- Annullabilità della cartella nella parte in cui pone a carico dell'erede anche le sanzioni per omesso pagamento di quanto dovuto;
- Prescrizione, quinquennale degli interessi
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, osservando che < contestazione sono state iscritte a ruolo in esito a liquidazione automatizzata ex art. 36bis DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi – modello Unico – presentata in data 22/11/2021 dal de cuius
Nominativo_1 in relazione all'anno d'imposta 2020. Si ricorda che, per costante e uniforme giurisprudenza di vertice, quando la liquidazione automatizzata della dichiarazione si limita a riscontrare che le somme esposte a debito non sono state versate o sono state versate tardivamente o anche in misura insufficiente, non corre alcun obbligo in capo all'Ufficio di inviare comunicazione di irregolarità (alias avviso bonario), essendo i motivi del recupero già noti al contribuente sulla base dei dati esposti in dichiarazione che non hanno ricevuto alcuna modifica>>.
Nel caso di specie, il de cuius non ha versato quanto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2020.
In ordine alla tempestività rispetto al termine decadenziale del 31.12.2024 deduce di aver consegnato il ruolo in data 25.3.2024, non potendo quindi rispondere degli eventuali ritardi imputabili al diverso soggetto della OS.
In ordine alle sanzioni, l'Agenzia delle Entrate osserva che < previsione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 472/97, reca l'avviso che gli eredi non sono tenuti al pagamento delle stesse>>. Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate e OS, eccependo:
- Il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa tributaria dell'Ente impositore;
- Il rispetto del termine decadenziale in ragione di quanto previsto dall'art. 25, co. 1 lett b), termini peraltro prorogati in ragione della normativa relativa al COVID
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in quanto:
- Trattandosi di controllo formale ex art. 36 bis DPR 600/73 per mancato pagamento di quanto dovuto, nessun previo contraddittorio doveva essere instaurato (Cass. 3.7.2025, ord. n. 18163 secondo cui non vi è obbligo di contraddittorio preventivo < ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997>>;
- Non vi è decadenza, in quanto ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett b) dpr 60271973 < notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973><: la dichiarazione è stata presentata nell'anno 2021 e la cartella è stata notificata nell'anno 2025 e quindi nel quadriennio;
- Gli interessi non sono prescritti in quanto il pagamento di quanto dovuto nel 2020 ha iniziato a decorrere dalla presentazione della dichiarazione e ciò anche in ragione della constatazione per cui solo attraverso la predetta dichiarazione dei redditi l'Amministrazione fiscale è in grado di verificare l'imponibile
, al sua correttezza nell'an e quindi il suo adempimento;
- Le sanzioni non sono dovute per espressa dizione della cartella di pagamento in prima pagina e appositamente evidenziata in autonomo riquadro rettangolare con la scrittura in grassetto e in maiuscolo
“ATTENZIONE”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate e OS, in
€ 567,00 per la fase di studio, € 357,00 per la fase introduttiva, € 284,00 per la fase istruttoria, € 919,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di € 2.127,00 oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre iva e cpa come da specifica richiesta in sede di conclusioni del difensore del libero foro costituitosi per conto dell'Ente di riscossione.
A titolo di spese processuali, spetta all'Agenzia delle Entrate ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 la somma di 2.127,00 ridotta del 20% per un totale di € 1.701,60, oltre rimborso del 15% per spese generali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e OS, delle spese legali, liquidate in € 2.127,00 oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre iva e cpa;
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, , delle spese legali, liquidate in € 1.701,60, oltre rimborso del 15% per spese generali.
Napoli, 5.2.202
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16352/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240062084577504 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2127/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240062084577504, notificatagli in data 16.6.2025 di complessivi € 2.919,28 notificatagli ai sensi dell'art. 36 bis dpr n.
600/1973 per omesso pagamento dell'IRPEF anno 2020.
Il ricorrente ha ricevuto la notifica nella qualità di erede di Nominativo_1.
Il ricorrente chiede annullarsi la cartella impugnata per le seguenti ragioni:
- Violazione dell'art. 6 l. n. 212/20200 per non aver invitato il ricorrente stesso a fornire i chiarimenti;
- Intervenuta decadenza dell'azione di riscossione, in violazione dell'art. 25 dpr n. 602/1973;
- Annullabilità della cartella nella parte in cui pone a carico dell'erede anche le sanzioni per omesso pagamento di quanto dovuto;
- Prescrizione, quinquennale degli interessi
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, osservando che < contestazione sono state iscritte a ruolo in esito a liquidazione automatizzata ex art. 36bis DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi – modello Unico – presentata in data 22/11/2021 dal de cuius
Nominativo_1 in relazione all'anno d'imposta 2020. Si ricorda che, per costante e uniforme giurisprudenza di vertice, quando la liquidazione automatizzata della dichiarazione si limita a riscontrare che le somme esposte a debito non sono state versate o sono state versate tardivamente o anche in misura insufficiente, non corre alcun obbligo in capo all'Ufficio di inviare comunicazione di irregolarità (alias avviso bonario), essendo i motivi del recupero già noti al contribuente sulla base dei dati esposti in dichiarazione che non hanno ricevuto alcuna modifica>>.
Nel caso di specie, il de cuius non ha versato quanto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2020.
In ordine alla tempestività rispetto al termine decadenziale del 31.12.2024 deduce di aver consegnato il ruolo in data 25.3.2024, non potendo quindi rispondere degli eventuali ritardi imputabili al diverso soggetto della OS.
In ordine alle sanzioni, l'Agenzia delle Entrate osserva che < previsione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 472/97, reca l'avviso che gli eredi non sono tenuti al pagamento delle stesse>>. Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate e OS, eccependo:
- Il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa tributaria dell'Ente impositore;
- Il rispetto del termine decadenziale in ragione di quanto previsto dall'art. 25, co. 1 lett b), termini peraltro prorogati in ragione della normativa relativa al COVID
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in quanto:
- Trattandosi di controllo formale ex art. 36 bis DPR 600/73 per mancato pagamento di quanto dovuto, nessun previo contraddittorio doveva essere instaurato (Cass. 3.7.2025, ord. n. 18163 secondo cui non vi è obbligo di contraddittorio preventivo < ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997>>;
- Non vi è decadenza, in quanto ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett b) dpr 60271973 < notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973><: la dichiarazione è stata presentata nell'anno 2021 e la cartella è stata notificata nell'anno 2025 e quindi nel quadriennio;
- Gli interessi non sono prescritti in quanto il pagamento di quanto dovuto nel 2020 ha iniziato a decorrere dalla presentazione della dichiarazione e ciò anche in ragione della constatazione per cui solo attraverso la predetta dichiarazione dei redditi l'Amministrazione fiscale è in grado di verificare l'imponibile
, al sua correttezza nell'an e quindi il suo adempimento;
- Le sanzioni non sono dovute per espressa dizione della cartella di pagamento in prima pagina e appositamente evidenziata in autonomo riquadro rettangolare con la scrittura in grassetto e in maiuscolo
“ATTENZIONE”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate e OS, in
€ 567,00 per la fase di studio, € 357,00 per la fase introduttiva, € 284,00 per la fase istruttoria, € 919,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di € 2.127,00 oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre iva e cpa come da specifica richiesta in sede di conclusioni del difensore del libero foro costituitosi per conto dell'Ente di riscossione.
A titolo di spese processuali, spetta all'Agenzia delle Entrate ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 la somma di 2.127,00 ridotta del 20% per un totale di € 1.701,60, oltre rimborso del 15% per spese generali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e OS, delle spese legali, liquidate in € 2.127,00 oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre iva e cpa;
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, , delle spese legali, liquidate in € 1.701,60, oltre rimborso del 15% per spese generali.
Napoli, 5.2.202