Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2068
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 6 l. n. 212/2000 per omessa comunicazione preventiva

    Il controllo formale ex art. 36 bis DPR 600/73 per mancato pagamento di quanto dovuto non richiede previo contraddittorio. Non è dovuta comunicazione di irregolarità quando la cartella è emessa per mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza dell'azione di riscossione

    La cartella è stata notificata nell'anno 2025, entro il quadriennio successivo alla presentazione della dichiarazione nell'anno 2021, come previsto dall'art. 25, co. 1 lett b) dpr 602/1973.

  • Accolto
    Annullabilità della cartella per sanzioni a carico dell'erede

    Le sanzioni non sono dovute, come espressamente indicato nella cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale degli interessi

    Gli interessi non sono prescritti poiché il pagamento dovuto per l'anno 2020 ha iniziato a decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2068
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2068
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo