Art. 5.
L'ammontare della indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' unico per tutto il personale indicato al precedente articolo 2 ed e' fissato in lire 180 mila annue da erogarsi in dodici mensilita'.
L'ammontare della indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' unico per tutto il personale indicato al precedente articolo 2 ed e' fissato in lire 180 mila annue da erogarsi in dodici mensilita'.