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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/10/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 27.10.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3840/2020 R.G. e vertente
TRA
Parte_1 in forma abbreviata
[...]
, c.f. , opponente rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Parte_2 P.IVA_1
Maldari;
CONTRO
, c.f. , opposto rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
EP SA.
Oggetto: opposizione a d.i.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2020, il
[...] proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
592/2020, emesso dal Tribunale del Lavoro di Messina il 03.09.2020 e notificato il 11.09.2020, con cui le era stato ingiunto di pagare € 15.275,04 in favore di a titolo di posizione Controparte_1 individuale, oltre accessori, spese, competenze ed onorari.
A fondamento dell'opposizione precisava che l'asserito credito sarebbe relativo al periodo dal
15.09.2005 al 30.04.2018, determinato dal rigetto della richiesta dell di liquidazione della CP_1 posizione individuale maturata quale dipendente di e rilevava la legittimità Controparte_2 del rigetto atteso che la posizione previdenziale dell'opposto era ancora attiva presso il
[...]
a far data dall'01.07.2007. Deduceva, infatti, che l cessato il rapporto con CP_3 CP_1
aveva continuato la propria attività lavorativa con la società Controparte_2 [...]
Controparte_4
1 Osservava, pertanto, come il riscatto della posizione previdenziale fosse ammissibile soltanto “ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare”, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Rilevava inoltre che sulla posizione individuale dell'opposto fossero attive due cessioni del quinto, di una sola delle quali era stata rilasciata la liberatoria, ed evidenziava quindi che la posizione previdenziale dell'aderente fosse svincolabile soltanto previa liberatoria di Ital Prestiti S.p.A..
Censurava la circostanza che la richiesta di liquidazione ex adverso avanzata fosse contraria alle prescrizioni di esso non essendo stato trasmesso dall'aderente alcun modulo di richiesta di Pt_1 riscatto (che andava sottoscritto anche dal datore di lavoro), avendo l' invece inoltrato, il CP_1
28.05.2020, il modulo di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze che andava sempre integrato con la liberatoria.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
2. Parte opposta, costituitasi con memoria del 22.02.2021, rilevava che il rapporto lavorativo con la società era cessato il 30.04.2018, sicché era sorto il diritto al riscatto della CP_2 posizione individuale relativamente agli accantonamenti, versati a titolo di t.f.r., indipendentemente dalla successiva assunzione presso un'altra società del settore.
Quanto alla dedotta necessità di liberatoria dalla “Ital Prestiti S.p.A.”, ne rilevava la non necessarietà poiché il prestito era stato estinto da esso lavoratore alla scadenza ed osservava, comunque, come il prestito riguardasse la retribuzione ordinaria e non già il t.f.r..
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del d.i. opposto e vittoria di spese e compensi di lite.
3. L'udienza del 27.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Al fine di risolvere nel merito la controversia, giova operare la ricognizione della normativa applicabile al caso di specie.
In primo luogo, l'art. 14 del D.Lgs. 252/2005, rubricato “Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità” sancisce che “1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso
2 di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di la-voro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335125; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5… 4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6. 5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma
6….”.
Si richiama quindi l'art. 12 dello Statuto che disciplina le ipotesi di “Trasferimento e riscatto della posizione individuale”, prevedendo che “1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al può Pt_1 trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3; d) riscattare la posizione individuale maturata nella misura dell'80
o del 100% ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato per una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione può modificare la percentuale di cui
3 sopra;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
5. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al 6. Al di fuori dei suddetti casi, non sono Pt_1 previste altre forme di riscatto della posizione.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta;
l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
8. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo”.
Si richiama infine la giurisprudenza di legittimità “In tema di fondi pensione complementari, le regole civilistiche dettate in tema di delegazione di pagamento e di sua revoca sono incompatibili con la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, essendo demandata agli statuti dei fondi, ex art. 14 della legge citata,
l'individuazione delle modalità di trasferimento ad altre forme pensionistiche, nonché di riscatto totale e parziale;
ne consegue che, prestata l'adesione al fondo, non ne è consentita la revoca, ma solo la cessazione per il venir meno dei presupposti ed il trasferimento ad altra previdenza complementare, salvo, in ogni caso, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro che abbia trascurato di versare in tutto o in parte i contributi, qualora detto inadempimento si riverberi sulla prestazione da godere, ovvero, in caso di insolvenza del datore di lavoro, salva la possibilità di sollecitare l'intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 80 del
1992.” (Cass. 2022 n. 2406).
Presupposto quindi per il riscatto della posizione individuale è il venir meno della posizione previdenziale o la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa citata.
Va tuttavia rilevato che nel caso di specie non risulta che sia venuta meno la posizione previdenziale dell'opposto atteso che risulta non contestato tra le parti che cessato il rapporto con la l sia stato immediatamente riassunto dalla Controparte_2 CP_1 Controparte_4
continuando a permanere nel Fondo
[...] Parte_2
Inoltre non risulta che ricorre nel caso di specie alcuna delle ulteriori condizioni previste.
In particolare non risulta uno stato di inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi o un'ipotesi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione deve, dunque, essere accolta, con revoca del d.i. n. 592/2020 opposto.
4 5. La spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 592/2020;
- condanna, altresì, al pagamento delle spese dal giudizio in favore del Controparte_1 [...]
in persona del proprio legale rappresentante, che liquida in € 118,50 per rimborso CP_3 contributo unificato ed in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 28 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 27.10.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3840/2020 R.G. e vertente
TRA
Parte_1 in forma abbreviata
[...]
, c.f. , opponente rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Parte_2 P.IVA_1
Maldari;
CONTRO
, c.f. , opposto rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
EP SA.
Oggetto: opposizione a d.i.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2020, il
[...] proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
592/2020, emesso dal Tribunale del Lavoro di Messina il 03.09.2020 e notificato il 11.09.2020, con cui le era stato ingiunto di pagare € 15.275,04 in favore di a titolo di posizione Controparte_1 individuale, oltre accessori, spese, competenze ed onorari.
A fondamento dell'opposizione precisava che l'asserito credito sarebbe relativo al periodo dal
15.09.2005 al 30.04.2018, determinato dal rigetto della richiesta dell di liquidazione della CP_1 posizione individuale maturata quale dipendente di e rilevava la legittimità Controparte_2 del rigetto atteso che la posizione previdenziale dell'opposto era ancora attiva presso il
[...]
a far data dall'01.07.2007. Deduceva, infatti, che l cessato il rapporto con CP_3 CP_1
aveva continuato la propria attività lavorativa con la società Controparte_2 [...]
Controparte_4
1 Osservava, pertanto, come il riscatto della posizione previdenziale fosse ammissibile soltanto “ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare”, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Rilevava inoltre che sulla posizione individuale dell'opposto fossero attive due cessioni del quinto, di una sola delle quali era stata rilasciata la liberatoria, ed evidenziava quindi che la posizione previdenziale dell'aderente fosse svincolabile soltanto previa liberatoria di Ital Prestiti S.p.A..
Censurava la circostanza che la richiesta di liquidazione ex adverso avanzata fosse contraria alle prescrizioni di esso non essendo stato trasmesso dall'aderente alcun modulo di richiesta di Pt_1 riscatto (che andava sottoscritto anche dal datore di lavoro), avendo l' invece inoltrato, il CP_1
28.05.2020, il modulo di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze che andava sempre integrato con la liberatoria.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
2. Parte opposta, costituitasi con memoria del 22.02.2021, rilevava che il rapporto lavorativo con la società era cessato il 30.04.2018, sicché era sorto il diritto al riscatto della CP_2 posizione individuale relativamente agli accantonamenti, versati a titolo di t.f.r., indipendentemente dalla successiva assunzione presso un'altra società del settore.
Quanto alla dedotta necessità di liberatoria dalla “Ital Prestiti S.p.A.”, ne rilevava la non necessarietà poiché il prestito era stato estinto da esso lavoratore alla scadenza ed osservava, comunque, come il prestito riguardasse la retribuzione ordinaria e non già il t.f.r..
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del d.i. opposto e vittoria di spese e compensi di lite.
3. L'udienza del 27.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Al fine di risolvere nel merito la controversia, giova operare la ricognizione della normativa applicabile al caso di specie.
In primo luogo, l'art. 14 del D.Lgs. 252/2005, rubricato “Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità” sancisce che “1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso
2 di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di la-voro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335125; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5… 4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6. 5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma
6….”.
Si richiama quindi l'art. 12 dello Statuto che disciplina le ipotesi di “Trasferimento e riscatto della posizione individuale”, prevedendo che “1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al può Pt_1 trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3; d) riscattare la posizione individuale maturata nella misura dell'80
o del 100% ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato per una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione può modificare la percentuale di cui
3 sopra;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
5. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al 6. Al di fuori dei suddetti casi, non sono Pt_1 previste altre forme di riscatto della posizione.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta;
l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
8. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo”.
Si richiama infine la giurisprudenza di legittimità “In tema di fondi pensione complementari, le regole civilistiche dettate in tema di delegazione di pagamento e di sua revoca sono incompatibili con la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, essendo demandata agli statuti dei fondi, ex art. 14 della legge citata,
l'individuazione delle modalità di trasferimento ad altre forme pensionistiche, nonché di riscatto totale e parziale;
ne consegue che, prestata l'adesione al fondo, non ne è consentita la revoca, ma solo la cessazione per il venir meno dei presupposti ed il trasferimento ad altra previdenza complementare, salvo, in ogni caso, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro che abbia trascurato di versare in tutto o in parte i contributi, qualora detto inadempimento si riverberi sulla prestazione da godere, ovvero, in caso di insolvenza del datore di lavoro, salva la possibilità di sollecitare l'intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 80 del
1992.” (Cass. 2022 n. 2406).
Presupposto quindi per il riscatto della posizione individuale è il venir meno della posizione previdenziale o la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa citata.
Va tuttavia rilevato che nel caso di specie non risulta che sia venuta meno la posizione previdenziale dell'opposto atteso che risulta non contestato tra le parti che cessato il rapporto con la l sia stato immediatamente riassunto dalla Controparte_2 CP_1 Controparte_4
continuando a permanere nel Fondo
[...] Parte_2
Inoltre non risulta che ricorre nel caso di specie alcuna delle ulteriori condizioni previste.
In particolare non risulta uno stato di inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi o un'ipotesi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione deve, dunque, essere accolta, con revoca del d.i. n. 592/2020 opposto.
4 5. La spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 592/2020;
- condanna, altresì, al pagamento delle spese dal giudizio in favore del Controparte_1 [...]
in persona del proprio legale rappresentante, che liquida in € 118,50 per rimborso CP_3 contributo unificato ed in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 28 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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