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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 4155/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 02/04/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 4155 /2024 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Veroli, Via Aonio Paleario, presso lo studio dell'Avv. Fiorini Giorgio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone al fine di CP_1 ottenere l'accertamento del suo diritto al riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola per tutti i 145 giorni di lavoro effettivamente svolti, con condanna dell' al pagamento delle CP_1 differenze economiche ancora dovute rispetto alle somme erroneamente liquidate, oltre interessi legali. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l ha evidenziato di aver provveduto a CP_1 liquidare il dovuto a titolo di indennità di disoccupazione agricola per la somma indicata nel prospetto di liquidazione allegato.
All'udienza del 2 Aprile 2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta, eccependo tuttavia l mancato pagamento degli interessi da parte dell' e ha CP_1 pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere sulla prestazione oggetto di giudizio, con condanna dell al CP_1 pagamento degli interessi dovuti per legge e delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla prestazione della indennità di disoccupazione agricola per i 145 giorni di lavoro.
Si osserva che all'udienza del 2 Aprile 2025, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione oggetto di giudizio, rilevando tuttavia il mancato pagamento degli interessi dovuti per legge e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna dell' CP_1 al pagamento degli interessi dovuti e non versati.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò detto, pur dando atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione oggetto di giudizio, deve rilevarsi che effettivamente l' non ha provveduto al pagamento degli interessi di legge CP_1 sulle somme liquidate, dalle scadenze al saldo.
L' nulla ha controdedotto in merito. CP_1
Invero, dal prospetto di liquidazione depositato in atti dall' CP_1 non risulta il pagamento degli interessi dovuti per legge.
Pertanto, nel caso di specie, il Giudice, stante l'avvenuta liquidazione della prestazione oggetto di giudizio dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola per i 145 giorni di lavoro effettivamente svolti, con condanna dell' CP_1 al pagamento degli interessi di legge dalla scadenza al soddisfo.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, avendo l' provveduto alla liquidazione di quanto CP_1 richiesto solo successivamente all'introduzione del presente giudizio, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate secondo i parametri medi come da dispositivo tenuto conto degli esiti della controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in persona del Parte_1 CP_1 rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 4155/2024 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola per i 145 giorni di lavoro effettivamente svolti, con condanna dell' al pagamento degli interessi come dovuti per CP_1 legge, dalla scadenza al soddisfo;
b) Condanna l' di Frosinone al pagamento in favore CP_1 dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in euro 1769,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge.
Frosinone, 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 02/04/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 4155 /2024 tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Veroli, Via Aonio Paleario, presso lo studio dell'Avv. Fiorini Giorgio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone al fine di CP_1 ottenere l'accertamento del suo diritto al riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola per tutti i 145 giorni di lavoro effettivamente svolti, con condanna dell' al pagamento delle CP_1 differenze economiche ancora dovute rispetto alle somme erroneamente liquidate, oltre interessi legali. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l ha evidenziato di aver provveduto a CP_1 liquidare il dovuto a titolo di indennità di disoccupazione agricola per la somma indicata nel prospetto di liquidazione allegato.
All'udienza del 2 Aprile 2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta, eccependo tuttavia l mancato pagamento degli interessi da parte dell' e ha CP_1 pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere sulla prestazione oggetto di giudizio, con condanna dell al CP_1 pagamento degli interessi dovuti per legge e delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla prestazione della indennità di disoccupazione agricola per i 145 giorni di lavoro.
Si osserva che all'udienza del 2 Aprile 2025, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione oggetto di giudizio, rilevando tuttavia il mancato pagamento degli interessi dovuti per legge e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna dell' CP_1 al pagamento degli interessi dovuti e non versati.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò detto, pur dando atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione oggetto di giudizio, deve rilevarsi che effettivamente l' non ha provveduto al pagamento degli interessi di legge CP_1 sulle somme liquidate, dalle scadenze al saldo.
L' nulla ha controdedotto in merito. CP_1
Invero, dal prospetto di liquidazione depositato in atti dall' CP_1 non risulta il pagamento degli interessi dovuti per legge.
Pertanto, nel caso di specie, il Giudice, stante l'avvenuta liquidazione della prestazione oggetto di giudizio dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola per i 145 giorni di lavoro effettivamente svolti, con condanna dell' CP_1 al pagamento degli interessi di legge dalla scadenza al soddisfo.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, avendo l' provveduto alla liquidazione di quanto CP_1 richiesto solo successivamente all'introduzione del presente giudizio, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate secondo i parametri medi come da dispositivo tenuto conto degli esiti della controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in persona del Parte_1 CP_1 rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 4155/2024 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola per i 145 giorni di lavoro effettivamente svolti, con condanna dell' al pagamento degli interessi come dovuti per CP_1 legge, dalla scadenza al soddisfo;
b) Condanna l' di Frosinone al pagamento in favore CP_1 dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in euro 1769,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge.
Frosinone, 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore