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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
UZ PIERPAOLO, RE
SONZINI MAURO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agazzano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte UN NI - Spa - 02478610583
elettivamente domiciliato presso I.c.a. - Imposte UN NI - Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 31336553 IMU 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 4 IMU 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 49 IMU 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 32893773 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 31336553 notificato in data 12 agosto 2025, nonché le ingiunzioni e gli avvisi di presa in carico ad esso connessi, emessi dalla ICA S.p.a. per conto del Comune di Agazzano. Il ricorrente eccepiva preliminarmente l'inesistenza della notifica degli atti impositivi presupposti (avvisi di accertamento) relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, deducendo la conseguente decadenza dell'Ente dal potere impositivo e la prescrizione della pretesa. Nel merito, il ricorrente evidenziava la propria qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), la natura rurale e strumentale degli immobili e l'errata tassazione dell'abitazione principale. L'Ufficio resistente si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato. La causa veniva discussa all'udienza odierna e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla mancata prova della notifica degli atti presupposti. La questione dirimente attiene alla regolare notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'intimazione impugnata per le annualità 2016, 2017,
2018 e 2019. Come noto, l'onere della prova in ordine alla regolare notifica degli atti impositivi grava sull'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992, il quale stabilisce che "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato". Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa – e segnatamente dalla comunicazione PEC del 6 ottobre 2025 inviata da ICA S.
p.a. al difensore del ricorrente (doc. 4 fascicolo ricorrente) – che l'Ente impositore non è in possesso delle relate di notifica per compiuta giacenza relative agli anni in contestazione. Nella citata comunicazione, infatti, l'Agente della Riscossione ammette espressamente che: "Le buste tornate indietro per compiuta giacenza non sono presenti presso la sede della scrivente ICA SpA [...] al momento però senza esito".
La notifica per compiuta giacenza si perfeziona solo con il deposito dell'atto presso l'ufficio postale e la spedizione della raccomandata informativa (CAD), ma la prova di tale perfezionamento richiede inderogabilmente la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento o della busta restituita al mittente. In assenza di tale prova documentale, la notifica deve considerarsi giuridicamente inesistente.
L'inesistenza della notifica degli atti presupposti travolge, per illegittimità derivata, l'avviso di intimazione impugnato nella parte relativa alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, essendosi peraltro consumato il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo da parte del Comune.
2. Sulle annualità prescritte (2014) e acquiescenza (2015). Per quanto concerne l'annualità 2014 (oggetto di ingiunzioni separate ma connesse), si rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale, non essendo stata fornita prova di atti interruttivi validi notificati entro il 31 dicembre 2019. Per l'annualità 2015, la Corte prende atto dell'acquiescenza prestata dal ricorrente, avendo l'Ufficio fornito prova della notifica avvenuta il 16/01/2021.
3. La sopradescritta situazione in fatto e diritto non può cambiare di fronte all'eccezione del Comune resistente che il Nominativo_1 avrebbe dovuto tempestivamente impugnare l'avviso di presa in carico n. 27144510, costituendo questo, per espressa ammissione dello stesso ricorrente, il primo atto con il quale il medesimo sarebbe stato messo a conoscenza della pretesa tributaria del Comune per gli anni dal 2015 al 2019, con la conseguenza che l'omessa tempestiva impugnazione dell'avviso di presa in carico, avrebbe comportato il consolidamento del credito portato dall'avviso stesso secondo il principio della cristallizzazione dell'obbligazione tributaria ed avrebbe reso tardivo ed inammissibile il ricorso poi proposto avverso l'avviso di intimazione n. 31336553.
4. . L'eccezione sopra riportata è palesemente infondata e deve essere respinta. Come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. V, Ord. n. 6589 del 12/03/2025), l'avviso di presa in carico rientra nel novero degli atti amministrativi "senza valenza provvedimentale", privi cioè di forza cogente e inidonei, di per sé, a modificare unilateralmente la sfera giuridica del destinatario. La
Suprema Corte ha chiarito che tale atto svolge una funzione meramente informativa, comunicando il passaggio della competenza della riscossione dall'ente impositore al concessionario, e non è compreso nell'elenco tassativo degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. 546/92.
E' vero che la giurisprudenza riconosce al contribuente la facoltà di impugnare tale atto qualora esso costituisca il primo ed unico atto attraverso il quale viene a conoscenza della pretesa (a causa della mancata notifica dell'atto presupposto), ma si tratta di una mera facoltà, di una mera possibilità, e non certo di un onere di impugnazione a pena di decadenza, anche perché l'avviso stesso difetta dei requisiti formali essenziali per essere qualificato ( ma del resto non lo è) come atto impositivo .
Pertanto il ricorrente - che nel caso di specie non si è avvalso della facoltà di impugnare l'avviso di presa in carico - era pienamente legittimato ad impugnare l'avviso di intimazione ( il vero atto impugnabile) per far valere l'inesistenza della notificazione dei prodromici avvisi di accertamento.
5. Sulle spese. In relazione al ricorrente ed al resistente Comune di Agazzano le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 sono liquidate come da dispositivo. Appare invece equa la compensazione delle spese tra ricorrente ed ICA, atteso che ICA non si è costituita in giudizio ed si è correttamente relazionata con il ricorrente stesso.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ANNULLA l'avviso di Intimazione n. 31336553 e gli atti ad esso connessi limitatamente alle pretese impositive relative alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019.
ANNULLA altresì l'ingiunzione di pagamento notificata il 14.10.2025 relativa all'IMU anno 2014.
CONDANNA il Comune di Agazzano, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, CP, rimborso spese 15% e rimborso del contributo unificato.
Compensa le spese tra ricorrente ed ICA SPA.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
UZ PIERPAOLO, RE
SONZINI MAURO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agazzano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte UN NI - Spa - 02478610583
elettivamente domiciliato presso I.c.a. - Imposte UN NI - Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 31336553 IMU 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 4 IMU 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 49 IMU 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 32893773 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 31336553 notificato in data 12 agosto 2025, nonché le ingiunzioni e gli avvisi di presa in carico ad esso connessi, emessi dalla ICA S.p.a. per conto del Comune di Agazzano. Il ricorrente eccepiva preliminarmente l'inesistenza della notifica degli atti impositivi presupposti (avvisi di accertamento) relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, deducendo la conseguente decadenza dell'Ente dal potere impositivo e la prescrizione della pretesa. Nel merito, il ricorrente evidenziava la propria qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), la natura rurale e strumentale degli immobili e l'errata tassazione dell'abitazione principale. L'Ufficio resistente si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato. La causa veniva discussa all'udienza odierna e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla mancata prova della notifica degli atti presupposti. La questione dirimente attiene alla regolare notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'intimazione impugnata per le annualità 2016, 2017,
2018 e 2019. Come noto, l'onere della prova in ordine alla regolare notifica degli atti impositivi grava sull'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992, il quale stabilisce che "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato". Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa – e segnatamente dalla comunicazione PEC del 6 ottobre 2025 inviata da ICA S.
p.a. al difensore del ricorrente (doc. 4 fascicolo ricorrente) – che l'Ente impositore non è in possesso delle relate di notifica per compiuta giacenza relative agli anni in contestazione. Nella citata comunicazione, infatti, l'Agente della Riscossione ammette espressamente che: "Le buste tornate indietro per compiuta giacenza non sono presenti presso la sede della scrivente ICA SpA [...] al momento però senza esito".
La notifica per compiuta giacenza si perfeziona solo con il deposito dell'atto presso l'ufficio postale e la spedizione della raccomandata informativa (CAD), ma la prova di tale perfezionamento richiede inderogabilmente la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento o della busta restituita al mittente. In assenza di tale prova documentale, la notifica deve considerarsi giuridicamente inesistente.
L'inesistenza della notifica degli atti presupposti travolge, per illegittimità derivata, l'avviso di intimazione impugnato nella parte relativa alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, essendosi peraltro consumato il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo da parte del Comune.
2. Sulle annualità prescritte (2014) e acquiescenza (2015). Per quanto concerne l'annualità 2014 (oggetto di ingiunzioni separate ma connesse), si rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale, non essendo stata fornita prova di atti interruttivi validi notificati entro il 31 dicembre 2019. Per l'annualità 2015, la Corte prende atto dell'acquiescenza prestata dal ricorrente, avendo l'Ufficio fornito prova della notifica avvenuta il 16/01/2021.
3. La sopradescritta situazione in fatto e diritto non può cambiare di fronte all'eccezione del Comune resistente che il Nominativo_1 avrebbe dovuto tempestivamente impugnare l'avviso di presa in carico n. 27144510, costituendo questo, per espressa ammissione dello stesso ricorrente, il primo atto con il quale il medesimo sarebbe stato messo a conoscenza della pretesa tributaria del Comune per gli anni dal 2015 al 2019, con la conseguenza che l'omessa tempestiva impugnazione dell'avviso di presa in carico, avrebbe comportato il consolidamento del credito portato dall'avviso stesso secondo il principio della cristallizzazione dell'obbligazione tributaria ed avrebbe reso tardivo ed inammissibile il ricorso poi proposto avverso l'avviso di intimazione n. 31336553.
4. . L'eccezione sopra riportata è palesemente infondata e deve essere respinta. Come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. V, Ord. n. 6589 del 12/03/2025), l'avviso di presa in carico rientra nel novero degli atti amministrativi "senza valenza provvedimentale", privi cioè di forza cogente e inidonei, di per sé, a modificare unilateralmente la sfera giuridica del destinatario. La
Suprema Corte ha chiarito che tale atto svolge una funzione meramente informativa, comunicando il passaggio della competenza della riscossione dall'ente impositore al concessionario, e non è compreso nell'elenco tassativo degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. 546/92.
E' vero che la giurisprudenza riconosce al contribuente la facoltà di impugnare tale atto qualora esso costituisca il primo ed unico atto attraverso il quale viene a conoscenza della pretesa (a causa della mancata notifica dell'atto presupposto), ma si tratta di una mera facoltà, di una mera possibilità, e non certo di un onere di impugnazione a pena di decadenza, anche perché l'avviso stesso difetta dei requisiti formali essenziali per essere qualificato ( ma del resto non lo è) come atto impositivo .
Pertanto il ricorrente - che nel caso di specie non si è avvalso della facoltà di impugnare l'avviso di presa in carico - era pienamente legittimato ad impugnare l'avviso di intimazione ( il vero atto impugnabile) per far valere l'inesistenza della notificazione dei prodromici avvisi di accertamento.
5. Sulle spese. In relazione al ricorrente ed al resistente Comune di Agazzano le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 sono liquidate come da dispositivo. Appare invece equa la compensazione delle spese tra ricorrente ed ICA, atteso che ICA non si è costituita in giudizio ed si è correttamente relazionata con il ricorrente stesso.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ANNULLA l'avviso di Intimazione n. 31336553 e gli atti ad esso connessi limitatamente alle pretese impositive relative alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019.
ANNULLA altresì l'ingiunzione di pagamento notificata il 14.10.2025 relativa all'IMU anno 2014.
CONDANNA il Comune di Agazzano, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, CP, rimborso spese 15% e rimborso del contributo unificato.
Compensa le spese tra ricorrente ed ICA SPA.