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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/07/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 136.2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Coppola;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Continisio;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, in persona del Ministro p.t, Controparte_2
TERZO CHIAMATA IN CAUSA-CONTUMACE
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare
l'intimazione di pagamento in uno alle cartelle indicate in atti, nella parte per quanto di competenza di Questo Ill.mo Tribunale adito, con ogni consequenziale statuizione, e, in specie, di condanna al rimborso di quanto, in denegata ipotesi, l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad ella coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuire all'avvocato dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.; Per il CONVENUTO: “in via preliminare dichiararsi inammissibile la citazione di controparte in quanto generica e per mancanza di specificità dei motivi esposti;
pagina 1 di 5 nel merito rigettarsi i motivi di citazione in quanto infondati in fatto e diritto condannarsi controparte alla refusione delle spese di lite oltre oneri fiscali e previdenziali, con attribuzione al difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219004153236/000 notificata il 13.12.2021 dall'
[...]
, limitatamente alle cartelle di pagamento distinte con i seguenti Controparte_3 numeri: 1) Cartella di pagamento n. 10020040018784677000 presuntivamente notificata in data 26.5.2024, per omesso pagamento di spese processuali, ruolo formato dal Tribunale
Ordinario di Foggia (anno di riferimento debito 2002); 2) Cartella di pagamento n.
10020120026549629000 presuntivamente notificata in data 6.6.2013 per omesso pagamento di multe e ammende, ruolo formato dal Tribunale Ordinario di Melfi (anno di riferimento debito
2011). L'opponente, premessa l'ammissibilità dell'azione spiegata, a sostegno della domanda eccepiva: a) nullità dell'intimazione opposta per inesistenza giuridica della notificazione avvenuta senza l'intermediazione di un pubblico ufficiale- violazione e falsa applicazione art. 26 D.P.R. 602/73; b) decadenza dal potere di riscossione per decorrenza dei termini di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973 e 223 SG (DPR. 115/02); c) nullità derivata dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito. Più in particolare, parte attrice rilevava la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020219004153236/000 poiché avvenuta senza l'ausilio di un intermediario all'uopo autorizzato dalla legge (messo notificatore), talchè tale pagina 2 di 5 notificazione oltre ad essere inesistente, non forniva al contribuente certezza alcuna della provenienza dell'atto opposto, anche perché non sottoscritto.
Inoltre, fermo restando la illegittimità dell'intimazione di pagamento, l'opponente chiedeva l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti sia in ragione della omessa notifica delle suindicate cartelle di pagamento sottese all'intimazione ricevuta, sia per l'ipotesi che fosse provata la notifica delle medesime nelle date indicate, in quanto tra la data di presunta notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione opposta, sarebbe comunque intercorso il termine decennale di prescrizione delle pretese impositive.
L'opponente chiedeva, pertanto, di accertare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata e vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 27.6.2022 si costituiva l Controparte_3 che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi inammissibile la citazione di controparte in quanto generica e/o per mancanza di specificità dei motivi esposti, nel merito, rigettarsi i motivi di citazione in quanto infondati in fatto e diritto, eccependo l'intervenuta regolare notifica delle cartelle presupposte e dei successivi atti interruttivi;
concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e la conferma della legittimità del provvedimento impugnato.
Alla prima udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con onere a carico di parte attrice di chiamare in causa il per l'udienza del 29.6.2023 nei Controparte_2 termini di legge.
Ancorchè ritualmente evocato in giudizio, il restava contumace. Controparte_2
Tanto premesso in fatto, la domanda merita parziale accoglimento.
Infondata è la prima doglianza relativa alla nullità dell'intimazione opposta per inesistenza giuridica della notificazione in virtù del cd. principio del “raggiungimento dello scopo”; di fatto,
è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi, quale l'avviso di accertamento, non osta a che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto previsto per gli atti processuali dagli artt.156 e 160 c.p.c., considerato anche
l'espresso richiamo alle norme sulla notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600” (cfr Corte di Cassazione ordinanza n. 19988 del 12 luglio 2023; Corte di Cassazione ordinanza n. 4232 del 2025).
Il caso oggetto del giudizio a quo, si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza, avendo l'atto (intimazione di pagamento) raggiunto lo scopo mediante pagina 3 di 5 l'instaurazione del presente giudizio avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020219004153236/000.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla presunta decadenza – nullità – genericità – violazione e falsa applicazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 (“Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36- ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio”), in quanto parte convenuta, con la costituzione nel presente giudizio, evidenziava che la cartella n. 10020040018784677000 fa riferimento al recupero di spese di giustizia per l'anno 2002 e veniva notificata nell'anno 2004, mentre la cartella n.
10020120026549629000 è inerente al recupero di multe e ammende per l'anno 2011 e veniva notificata nel 2013, dunque, per entrambe le suindicate cartelle la notifica era intervenuta entro il richiamato termine di cui all'art. 25 corrispondente al secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Relativamente all'eccepita prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento indicate, la doglianza va rigettata con riferimento al credito inerente alla cartella di pagamento n.
10020120026549629000 notificata il 6.6.2013, come provato mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica, e dunque, non risulta decorso il termine decennale di prescrizione tra la data di notifica della cartella di pagamento de quo e l'intimazione di pagamento n. 10020219004153236/000 notificata in data 13.12.2021; mentre, con particolare riferimento al credito sotteso alla cartella n. 10020040018784677000, notificata in data 26.5.2004, parte convenuta depositava, quali atti interruttivi della prescrizione, sia l'intimazione di pagamento n. 10020159022082938000 notificata il 28.10.2015 a mezzo raccomandata a/r che la relata di notifica di preavviso di iscrizione ipotecaria notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Tuttavia, tra la data della notifica della cartella di pagamento n.
10020040018784677000 (data di notifica 26.5.2004) e quella dell'intimazione di pagamento n. 10020159022082938000 notificata il 28.10.2015 sono decorsi oltre dieci anni, per cui il pagina 4 di 5 credito risulta inevitabilmente prescritto ancor prima della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020219004153236/000 del 13.12.2021, oggetto della presente opposizione.
E' bene chiarire che, con la recentissima ordinanza n. 16743 del 17 giugno 2024 la Suprema
Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità del secondo avviso di intimazione per far valere la prescrizione maturata tra la notifica delle singole cartelle di pagamento in esso contenute ed il primo avviso di intimazione non impugnato. La
Suprema Corte con la summenzionata ordinanza ha statuito che “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del
17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione”.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza richiamata, con riferimento alla cartella di pagamento n. 10020040018784677000, l'omessa impugnazione della notifica della prima intimazione di pagamento n. 10020159022082938000 del 28.10.2015 non preclude al contribuente di impugnazione l'intimazione di pagamento de quo notificata successivamente.
In ragione della natura tecnica della decisione e dell'accoglimento parziale della domanda, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda per le motivazioni indicate e, per l'effetto, dichiara la validità dell'avviso di intimazione impugnato n. 10020219004153236/000 che annulla parzialmente, limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020040018784677000 per intervenuta prescrizione del credito;
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
20.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 136.2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Coppola;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Continisio;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, in persona del Ministro p.t, Controparte_2
TERZO CHIAMATA IN CAUSA-CONTUMACE
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare
l'intimazione di pagamento in uno alle cartelle indicate in atti, nella parte per quanto di competenza di Questo Ill.mo Tribunale adito, con ogni consequenziale statuizione, e, in specie, di condanna al rimborso di quanto, in denegata ipotesi, l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad ella coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuire all'avvocato dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.; Per il CONVENUTO: “in via preliminare dichiararsi inammissibile la citazione di controparte in quanto generica e per mancanza di specificità dei motivi esposti;
pagina 1 di 5 nel merito rigettarsi i motivi di citazione in quanto infondati in fatto e diritto condannarsi controparte alla refusione delle spese di lite oltre oneri fiscali e previdenziali, con attribuzione al difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219004153236/000 notificata il 13.12.2021 dall'
[...]
, limitatamente alle cartelle di pagamento distinte con i seguenti Controparte_3 numeri: 1) Cartella di pagamento n. 10020040018784677000 presuntivamente notificata in data 26.5.2024, per omesso pagamento di spese processuali, ruolo formato dal Tribunale
Ordinario di Foggia (anno di riferimento debito 2002); 2) Cartella di pagamento n.
10020120026549629000 presuntivamente notificata in data 6.6.2013 per omesso pagamento di multe e ammende, ruolo formato dal Tribunale Ordinario di Melfi (anno di riferimento debito
2011). L'opponente, premessa l'ammissibilità dell'azione spiegata, a sostegno della domanda eccepiva: a) nullità dell'intimazione opposta per inesistenza giuridica della notificazione avvenuta senza l'intermediazione di un pubblico ufficiale- violazione e falsa applicazione art. 26 D.P.R. 602/73; b) decadenza dal potere di riscossione per decorrenza dei termini di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973 e 223 SG (DPR. 115/02); c) nullità derivata dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito. Più in particolare, parte attrice rilevava la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020219004153236/000 poiché avvenuta senza l'ausilio di un intermediario all'uopo autorizzato dalla legge (messo notificatore), talchè tale pagina 2 di 5 notificazione oltre ad essere inesistente, non forniva al contribuente certezza alcuna della provenienza dell'atto opposto, anche perché non sottoscritto.
Inoltre, fermo restando la illegittimità dell'intimazione di pagamento, l'opponente chiedeva l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti sia in ragione della omessa notifica delle suindicate cartelle di pagamento sottese all'intimazione ricevuta, sia per l'ipotesi che fosse provata la notifica delle medesime nelle date indicate, in quanto tra la data di presunta notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione opposta, sarebbe comunque intercorso il termine decennale di prescrizione delle pretese impositive.
L'opponente chiedeva, pertanto, di accertare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata e vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 27.6.2022 si costituiva l Controparte_3 che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi inammissibile la citazione di controparte in quanto generica e/o per mancanza di specificità dei motivi esposti, nel merito, rigettarsi i motivi di citazione in quanto infondati in fatto e diritto, eccependo l'intervenuta regolare notifica delle cartelle presupposte e dei successivi atti interruttivi;
concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e la conferma della legittimità del provvedimento impugnato.
Alla prima udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con onere a carico di parte attrice di chiamare in causa il per l'udienza del 29.6.2023 nei Controparte_2 termini di legge.
Ancorchè ritualmente evocato in giudizio, il restava contumace. Controparte_2
Tanto premesso in fatto, la domanda merita parziale accoglimento.
Infondata è la prima doglianza relativa alla nullità dell'intimazione opposta per inesistenza giuridica della notificazione in virtù del cd. principio del “raggiungimento dello scopo”; di fatto,
è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi, quale l'avviso di accertamento, non osta a che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto previsto per gli atti processuali dagli artt.156 e 160 c.p.c., considerato anche
l'espresso richiamo alle norme sulla notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600” (cfr Corte di Cassazione ordinanza n. 19988 del 12 luglio 2023; Corte di Cassazione ordinanza n. 4232 del 2025).
Il caso oggetto del giudizio a quo, si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza, avendo l'atto (intimazione di pagamento) raggiunto lo scopo mediante pagina 3 di 5 l'instaurazione del presente giudizio avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020219004153236/000.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla presunta decadenza – nullità – genericità – violazione e falsa applicazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 (“Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36- ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio”), in quanto parte convenuta, con la costituzione nel presente giudizio, evidenziava che la cartella n. 10020040018784677000 fa riferimento al recupero di spese di giustizia per l'anno 2002 e veniva notificata nell'anno 2004, mentre la cartella n.
10020120026549629000 è inerente al recupero di multe e ammende per l'anno 2011 e veniva notificata nel 2013, dunque, per entrambe le suindicate cartelle la notifica era intervenuta entro il richiamato termine di cui all'art. 25 corrispondente al secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Relativamente all'eccepita prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento indicate, la doglianza va rigettata con riferimento al credito inerente alla cartella di pagamento n.
10020120026549629000 notificata il 6.6.2013, come provato mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica, e dunque, non risulta decorso il termine decennale di prescrizione tra la data di notifica della cartella di pagamento de quo e l'intimazione di pagamento n. 10020219004153236/000 notificata in data 13.12.2021; mentre, con particolare riferimento al credito sotteso alla cartella n. 10020040018784677000, notificata in data 26.5.2004, parte convenuta depositava, quali atti interruttivi della prescrizione, sia l'intimazione di pagamento n. 10020159022082938000 notificata il 28.10.2015 a mezzo raccomandata a/r che la relata di notifica di preavviso di iscrizione ipotecaria notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Tuttavia, tra la data della notifica della cartella di pagamento n.
10020040018784677000 (data di notifica 26.5.2004) e quella dell'intimazione di pagamento n. 10020159022082938000 notificata il 28.10.2015 sono decorsi oltre dieci anni, per cui il pagina 4 di 5 credito risulta inevitabilmente prescritto ancor prima della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020219004153236/000 del 13.12.2021, oggetto della presente opposizione.
E' bene chiarire che, con la recentissima ordinanza n. 16743 del 17 giugno 2024 la Suprema
Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità del secondo avviso di intimazione per far valere la prescrizione maturata tra la notifica delle singole cartelle di pagamento in esso contenute ed il primo avviso di intimazione non impugnato. La
Suprema Corte con la summenzionata ordinanza ha statuito che “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del
17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione”.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza richiamata, con riferimento alla cartella di pagamento n. 10020040018784677000, l'omessa impugnazione della notifica della prima intimazione di pagamento n. 10020159022082938000 del 28.10.2015 non preclude al contribuente di impugnazione l'intimazione di pagamento de quo notificata successivamente.
In ragione della natura tecnica della decisione e dell'accoglimento parziale della domanda, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda per le motivazioni indicate e, per l'effetto, dichiara la validità dell'avviso di intimazione impugnato n. 10020219004153236/000 che annulla parzialmente, limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020040018784677000 per intervenuta prescrizione del credito;
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
20.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5