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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/11/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 696/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002, 15 D.lgs. n.
150/2011 e 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n. 696/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promosso da
(C.F.: ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
sé medesimo (indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F.: , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria (indirizzo PEC: ; Email_2
resistente contumace preso atto che l'udienza dell'11.11.2025, destinata alla trattazione della causa, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 18.10.2025, ritualmente comunicato alla parte ricorrente costituita;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dall'anzidetta parte in data
08.11.2025, con le quali la stessa si riporta al contenuto dell'atto introduttivo chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate e che la causa venga decisa;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con ricorso depositato il 14.07.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della causa, l'avvocato ha Parte_1
Pagina 1 di 5 n. 696/2025 R.G. Tribunale di Locri.
proposto opposizione avverso il decreto n. 490/2025 SIAMM emesso dal Tribunale di Locri – Sezione Penale, in composizione collegiale, nel procedimento nn.
1525/2023 RGNR Mod. 21 e 208/2024 R.G. Trib., relativo alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore con riguardo all'attività difensiva espletata nell'interesse dell'imputato già ammesso al Controparte_2
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nella fase del giudizio dibattimentale dinanzi al Collegio, lamentando quanto segue: “Nel caso specifico, il sottoscritto difensore, successivamente alla nomina ricevuta in data 24.06.2024, si è recato presso la Casa Circondariale di Locri per ben 18 volte di cui 13 nel 2024 (06.07,
17.07, 27.07, 14.08, 28.08, 14.09, 09.10, 16.10, 26.10, 09.11, 30.11, 18.12, 28.12) e
5 nel 2025 (25.01, 22.02, 19.03, 05.04, 07.05), per come attestato dalla direzione della Casa Circondariale di Locri (Cfr. Doc. 5) e tale impegno, resosi necessario per acquisire tutte le informazioni finalizzate ad espletare una compiuta attività difensiva, non è stato in alcun modo valorizzato (…). In virtù delle suesposte considerazioni appare evidente che la riduzione del 50% operata ai sensi del comma
1 dell'art. 12 del regolamento, in assenza di una benché minima motivazione che ne possa giustificare l'applicazione, determina una ingiustificata ed illegittima riduzione dell'onorario liquidabile che, ai sensi della normativa in vigore, corrisponde a quello richiesto di € 2.016,17 oltre spese generali del 15%, CPA e IVA che appare congruo per l'attività svolta nel corso delle 5 udienze dibattimentali e del risultato ottenuto dell'assoluzione conseguito (…)”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva il resistente
[...]
, pur se regolarmente evocato in giudizio presso l'indirizzo PEC del Controparte_1
domiciliatario ex lege indicato in epigrafe.
L'opposizione in esame risulta infondata e, quindi, non può essere accolta per le ragioni che di seguito vengono esposte.
In linea generale, va rilevato che il Giudice chiamato alla liquidazione del compenso spettante al difensore per l'attività penale svolta, deve tener conto, in ragione del disposto di cui all'art. 12, comma 1, D.M. n. 55/2014, di una serie di parametri, tra cui le caratteristiche, l'urgenza, l'importanza, la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, le questioni giuridiche e di fatto trattate, la presenza di eventuali contrasti giurisprudenziali, i documenti e gli atti da esaminare, la continuità dell'impegno, l'esito della causa e il numero delle
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udienze, nonché “.. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, diminuiti fino al 50 per cento”. Inoltre, l'art. 82 D.P.R. n.
115/2002, norma primaria in materia, con la quale deve coordinarsi il citato art. 12 di natura regolamentare, nell'imporre di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. civ., sez. III,
18/04/2023, n. 10391; Cass. civ., sez. VI, 12/12/2011, n. 26643; Cass. civ., sez. VI,
21/02/2012, n. 2527). Infatti, sotto tale ultimo profilo, sussiste nella giurisprudenza di legittimità il progressivo consolidarsi dell'indirizzo per cui, nella prospettiva di valorizzazione dell'equo compenso, l'art. 2233, comma 2, C.C. – il quale preclude di liquidare somme simboliche, non consone al decoro professionale – sancisce il divieto per il giudice di liquidare gli onorari travalicando il confine dei minimi tariffari, considerata l'introduzione, con D.M. 8 marzo 2018 n. 37, della specifica disposizione che, nell'ambito dei valori parametrici orientativi poc'anzi indicati, pur riservando al giudice il potere discrezionale di riduzione del valore medio standard, inibisce la riduzione dell'onorario al di sotto del limite percentuale del 50%, ovvero al di sotto del valore minimo.
A sua volta, nel caso di specie, a fronte di una richiesta di onorario di € 2.016,37, nel decreto opposto è stata liquidata la complessiva somma di € 1.103,33, a seguito della decurtazione di un terzo ex art. 106 bis D.lgs. n. 112/2002, applicando le tariffe al valore minimo per la fase di studio (€ 237,00), per quella dell'istruttoria dibattimentale (€ 709,00) e per quella decisionale (€ 709,00).
Sul punto, va evidenziato che non risulta ingiustificata l'anzidetta riduzione massima del 50% rispetto ai valori medi, tenuto conto, in primo luogo, che l'odierno reclamante non ha precisato in modo puntuale lo specifico motivo, in relazione alle effettive peculiarità del caso concreto, per cui sarebbe stato necessario, in funzione della predisposizione di una utile ed adeguata difesa da espletarsi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'effettuazione, per come documentato in allegato al
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ricorso, di un rilevante numero, pur nel circoscritto arco temporale di circa dieci mesi, di colloqui con il cliente recluso nella Casa Circondariale di Locri.
In secondo luogo, l'omessa precisazione nei termini anzidetti risulta particolarmente rilevante nel caso di specie a fronte della modesta complessità del giudizio penale dibattimentale nel frattempo espletatosi nei confronti del cliente dell'odierno reclamante, per come emerge dai relativi atti riversati nel presente giudizio. In particolare, invero, nel corso del dibattimento non è stata espletata l'escussione dei testi principali posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria formulata nei confronti del , essendo state acquisite le loro dichiarazioni rese in indagini CP_2 preliminari per irripetibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 512 C.P.P., con la conseguenza che l'unica e dirimente questione affrontata in giudizio è stata solamente quella della verifica dell'effettiva presenza, all'esito delle altre prove addotte dall'accusa (risultate insufficienti in tal senso), di elementi di riscontro che potessero corroborare i contenuti dichiarativi unilateralmente acquisiti.
Pertanto, sulla base di quanto finora argomentato, l'opposizione risulta infondata e nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione della parte non soccombente.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, stante l'assimilazione dell'odierna opposizione ad una impugnazione ed atteso che l'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre all'art. 13 del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che:
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis” ed in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorga al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
Pagina 4 di 5 n. 696/2025 R.G. Tribunale di Locri.
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese di lite del presente procedimento;
- ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'opposizione.
Così deciso in Locri il 12 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002, 15 D.lgs. n.
150/2011 e 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n. 696/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promosso da
(C.F.: ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
sé medesimo (indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F.: , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria (indirizzo PEC: ; Email_2
resistente contumace preso atto che l'udienza dell'11.11.2025, destinata alla trattazione della causa, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 18.10.2025, ritualmente comunicato alla parte ricorrente costituita;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dall'anzidetta parte in data
08.11.2025, con le quali la stessa si riporta al contenuto dell'atto introduttivo chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate e che la causa venga decisa;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con ricorso depositato il 14.07.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della causa, l'avvocato ha Parte_1
Pagina 1 di 5 n. 696/2025 R.G. Tribunale di Locri.
proposto opposizione avverso il decreto n. 490/2025 SIAMM emesso dal Tribunale di Locri – Sezione Penale, in composizione collegiale, nel procedimento nn.
1525/2023 RGNR Mod. 21 e 208/2024 R.G. Trib., relativo alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore con riguardo all'attività difensiva espletata nell'interesse dell'imputato già ammesso al Controparte_2
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nella fase del giudizio dibattimentale dinanzi al Collegio, lamentando quanto segue: “Nel caso specifico, il sottoscritto difensore, successivamente alla nomina ricevuta in data 24.06.2024, si è recato presso la Casa Circondariale di Locri per ben 18 volte di cui 13 nel 2024 (06.07,
17.07, 27.07, 14.08, 28.08, 14.09, 09.10, 16.10, 26.10, 09.11, 30.11, 18.12, 28.12) e
5 nel 2025 (25.01, 22.02, 19.03, 05.04, 07.05), per come attestato dalla direzione della Casa Circondariale di Locri (Cfr. Doc. 5) e tale impegno, resosi necessario per acquisire tutte le informazioni finalizzate ad espletare una compiuta attività difensiva, non è stato in alcun modo valorizzato (…). In virtù delle suesposte considerazioni appare evidente che la riduzione del 50% operata ai sensi del comma
1 dell'art. 12 del regolamento, in assenza di una benché minima motivazione che ne possa giustificare l'applicazione, determina una ingiustificata ed illegittima riduzione dell'onorario liquidabile che, ai sensi della normativa in vigore, corrisponde a quello richiesto di € 2.016,17 oltre spese generali del 15%, CPA e IVA che appare congruo per l'attività svolta nel corso delle 5 udienze dibattimentali e del risultato ottenuto dell'assoluzione conseguito (…)”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva il resistente
[...]
, pur se regolarmente evocato in giudizio presso l'indirizzo PEC del Controparte_1
domiciliatario ex lege indicato in epigrafe.
L'opposizione in esame risulta infondata e, quindi, non può essere accolta per le ragioni che di seguito vengono esposte.
In linea generale, va rilevato che il Giudice chiamato alla liquidazione del compenso spettante al difensore per l'attività penale svolta, deve tener conto, in ragione del disposto di cui all'art. 12, comma 1, D.M. n. 55/2014, di una serie di parametri, tra cui le caratteristiche, l'urgenza, l'importanza, la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, le questioni giuridiche e di fatto trattate, la presenza di eventuali contrasti giurisprudenziali, i documenti e gli atti da esaminare, la continuità dell'impegno, l'esito della causa e il numero delle
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udienze, nonché “.. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, diminuiti fino al 50 per cento”. Inoltre, l'art. 82 D.P.R. n.
115/2002, norma primaria in materia, con la quale deve coordinarsi il citato art. 12 di natura regolamentare, nell'imporre di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. civ., sez. III,
18/04/2023, n. 10391; Cass. civ., sez. VI, 12/12/2011, n. 26643; Cass. civ., sez. VI,
21/02/2012, n. 2527). Infatti, sotto tale ultimo profilo, sussiste nella giurisprudenza di legittimità il progressivo consolidarsi dell'indirizzo per cui, nella prospettiva di valorizzazione dell'equo compenso, l'art. 2233, comma 2, C.C. – il quale preclude di liquidare somme simboliche, non consone al decoro professionale – sancisce il divieto per il giudice di liquidare gli onorari travalicando il confine dei minimi tariffari, considerata l'introduzione, con D.M. 8 marzo 2018 n. 37, della specifica disposizione che, nell'ambito dei valori parametrici orientativi poc'anzi indicati, pur riservando al giudice il potere discrezionale di riduzione del valore medio standard, inibisce la riduzione dell'onorario al di sotto del limite percentuale del 50%, ovvero al di sotto del valore minimo.
A sua volta, nel caso di specie, a fronte di una richiesta di onorario di € 2.016,37, nel decreto opposto è stata liquidata la complessiva somma di € 1.103,33, a seguito della decurtazione di un terzo ex art. 106 bis D.lgs. n. 112/2002, applicando le tariffe al valore minimo per la fase di studio (€ 237,00), per quella dell'istruttoria dibattimentale (€ 709,00) e per quella decisionale (€ 709,00).
Sul punto, va evidenziato che non risulta ingiustificata l'anzidetta riduzione massima del 50% rispetto ai valori medi, tenuto conto, in primo luogo, che l'odierno reclamante non ha precisato in modo puntuale lo specifico motivo, in relazione alle effettive peculiarità del caso concreto, per cui sarebbe stato necessario, in funzione della predisposizione di una utile ed adeguata difesa da espletarsi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'effettuazione, per come documentato in allegato al
Pagina 3 di 5 n. 696/2025 R.G. Tribunale di Locri.
ricorso, di un rilevante numero, pur nel circoscritto arco temporale di circa dieci mesi, di colloqui con il cliente recluso nella Casa Circondariale di Locri.
In secondo luogo, l'omessa precisazione nei termini anzidetti risulta particolarmente rilevante nel caso di specie a fronte della modesta complessità del giudizio penale dibattimentale nel frattempo espletatosi nei confronti del cliente dell'odierno reclamante, per come emerge dai relativi atti riversati nel presente giudizio. In particolare, invero, nel corso del dibattimento non è stata espletata l'escussione dei testi principali posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria formulata nei confronti del , essendo state acquisite le loro dichiarazioni rese in indagini CP_2 preliminari per irripetibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 512 C.P.P., con la conseguenza che l'unica e dirimente questione affrontata in giudizio è stata solamente quella della verifica dell'effettiva presenza, all'esito delle altre prove addotte dall'accusa (risultate insufficienti in tal senso), di elementi di riscontro che potessero corroborare i contenuti dichiarativi unilateralmente acquisiti.
Pertanto, sulla base di quanto finora argomentato, l'opposizione risulta infondata e nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione della parte non soccombente.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, stante l'assimilazione dell'odierna opposizione ad una impugnazione ed atteso che l'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre all'art. 13 del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che:
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis” ed in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorga al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
Pagina 4 di 5 n. 696/2025 R.G. Tribunale di Locri.
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese di lite del presente procedimento;
- ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'opposizione.
Così deciso in Locri il 12 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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