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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/12/2025, n. 13342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13342 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.22378 /2024 Tra
( avv.GERARDI LUCIANA , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. ( avv.VERDOLIVA CHIARA , ) nonché
in persona del legale rapp.te p.t.( avv GUSTAVO IANDOLO) CP_2
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha proposto opposizione alle intimazioni di pagamento n. 097 2024 9065949140/000 e n. 097 2024 9061953170/000 notificate da Controparte_1
in data 21.5.2024 e 28.5.2024 relative agli avvisi di addebito n. 397 2022
[...]
00021317630 00, n. 397 2011 02967926700 00, n. 397 2016 00057935480 00, n. 397 2016 00219508800 00, n. 397 2016 00338085820 00, n. 397 2017 00161619200 00, n. 397 2018 00107064390 00, n. 397 2018 00325705370 00, n. 397 2018 00326216830 00 e n. 397 2019 00130545670 00. A fondamento dell'opposizione ha eccepito l' omessa notifica dei citati avvisi di addebito e la prescrizione ed ha chiesto l'annullamento delle intimazioni medesime per infondatezza della pretesa fatta valere dall' CP_2
Si sono costituiti in giudizio l e l' resistendo CP_2 Controparte_1 alla domanda sulla base di articolate argomentazioni. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata ( rottamazione- quater), relativamente agli avvisi di addebito n. 397 2022 00021317630 00 – 397 2016 00057935480 00 – 397 2016 00219508800 00 – 397 2016 00338085820 00 – 397 2017 00161619200 00 – 397 2018 0010706439 0 00 – 397 2018 00325705370 00 – 397 2018 00326216830 00 – 397 2019 00130545670 00 e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente a tali avvisi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso relativamente all'avviso di addebito n. 397 2011 02967926700. Orbene, con riferimento alla definizione agevolata, sulla base della documentazione prodotta comprovante il pagamento della prima rata, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi sopra indicati. La
Suprema Corte, infatti, con Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024 ha affermato che in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - CP_1 ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
Con riferimento all'unico atto rimasto controverso (indicato in ricorso come “avviso n. 397/2011/02967926700”), la ricorrente ha dedotto un errore materiale nell'indicazione del numero dell'atto, avendo utilizzato il codice di tipologia “397” (avviso di addebito) in luogo del codice “097” (cartella di pagamento).L'assunto è fondato. L'atto impugnato risulta infatti individuato in ricorso mediante tutti gli elementi essenziali che ne consentono la tracciabilità e la piena identificazione: l'esatto numero di ruolo (02967926700), l'anno di riferimento (2011) e l'indicazione puntuale del tributo.L'errore materiale relativo al solo codice tipologico non ha dunque reso impossibile alle parti resistenti individuare l'atto effettivamente contestato, come indirettamente confermato dalla stessa eccezione dell' : per CP_2 sostenere l'inesistenza di un atto recante il codice “397” con quel numero di ruolo, l'ente ha necessariamente consultato l'anagrafe della riscossione, senza tuttavia dedurre alcuna incertezza circa gli ulteriori elementi identificativi indicati dalla ricorrente (numero di ruolo, anno, tributo).Ne deriva che l'errata indicazione del codice tipologico non ha inciso sull'individuabilità dell'atto impugnato. Nel merito si osserva che non essendo stata fornita la prova della regolare notifica della predetta cartella il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento dovendosi ritenere prescritta la pretesa .
In considerazione della soccombenza reciproca determinata dalla definizione stragiudiziale della quasi totalità degli avvisi e l'annullamento giudiziale dell'atto residuo, le spese possono essere compensate tra le parti
Pqm
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito addebito n. 397 2022 00021317630 00 – 397 2016 00057935480 00 – 397 2016 00219508800 00 – 397 2016 00338085820 00 – 397 2017 00161619200 00 – 397 2018 0010706439 0 00 – 397 2018 00325705370 00 – 397 2018 00326216830 00
– 397 2019 00130545670 00 per i quali la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata;
2. annulla la cartella di pagamento n. 097/2011/02967926700, e l'intimazione di pagamento per la parte ad essa correlata.
3. Compensa le spese di lite
Il Giudice