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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/05/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 07/04/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6751 dell'anno 2022;
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1
Marzocca, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Opponente –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rino Lucio Mazzilli, in virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione;
-Opposta –
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Plantamura, in virtù di mandato alle liti in atti, rilasciato ai sensi dell'art. 83 comma 3 cpc;
-Opposta-
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 07/04/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato in data 04.11.2022 si opponeva alla cartella di pagamento Parte_2
n. 01420210033556234000 (all.1 ricorso introduttivo), notificatale in data 28.09.2022 con la quale l' le aveva Controparte_3 intimato il pagamento per un importo complessivo di € 5.283,12.
A tal fine, a sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva: che solo a seguito dell'avvenuta notifica della sopra indicata cartella di pagamento apprendeva della richiesta di pagamento di tale somma a titolo di contributi previdenziali della Controparte_4
che la debenza richiesta, risalente all'anno 2010, doveva intendersi ormai prescritta,
[...] essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della L. 335/1995 atteso che tra la data di notifica della cartella di pagamento avvenuta il 28.09.2022 e i contributi richiesti per l'anno 2010 erano trascorsi più di 5 anni, senza che nessun altro atto interruttivo fosse stato posto in essere;
che in conformità a quanto disposto dall'art. 19 comma 2 della legge 576/1980 in data 22.07.2011, aveva presentato regolare denuncia tramite il modello 5 dei redditi prodotti nell'anno di imposta 2010, ragion per cui era decorso non solo il termine quinquennale previsto dalla legge n. 335/1995, ma anche il termine decennale di cui alla legge n. 247/2012; che dunque nulla era dovuto.
In conseguenza di ciò chiedeva, previa sospensione della cartella di pagamento opposta, in via principale di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa contenuta nella cartella di pagamento essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della L.
335/1995 e, per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 014 2021 00335562 34 000; in via subordinata di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle debenza richiesta essendo decorso il termine decennale di cui all'art. 66. L. 247/2012 (entrata in vigore il 02.02.2013) con conseguente annullamento della cartella di pagamento.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva la propria carenza di legittimità passiva, Controparte_5
essendo state sollevate eccezioni relative alla prescrizione, rispetto a cui ad essa concessionaria era precluso ogni esame relativo;
che, pertanto, ogni esame relativo al merito delle somme iscritte al ruolo doveva essere rivolto in favore della . Controparte_1
Per queste ragioni chiedeva in via preliminare il rigetto della sospensione concessa e di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'esponente circa la debenza e la prescrizione / decadenza realizzatasi prima della consegna del ruolo: nel merito, invece, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì la quale, dopo aver Controparte_1 anch'essa eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva essendo la procedura esattiva di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione, deduceva: che il giudizio instaurato dal debitore, pertanto, nella forma dell'opposizione ha ad oggetto un diritto
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sostanziale, derivandone da ciò che anche nella denegata ipotesi di accoglimento delle contestazioni formali formulate dall'opponente, la possibilità per il Giudice di valutare nel merito la sussistenza del credito e, quindi, di procedere alla condanna mediante la formazione di un titolo esecutivo giudiziale;
che in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità il giudice di merito, pertanto, non può limitarsi ad affermare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, ma al cospetto di una specifica richiesta formulata dall' deve esaminare nel merito la fondatezza della Controparte_6 pretesa dell'Ente impositore al pagamento della contribuzione;
che pertanto (spiegando all'uopo apposita domanda riconvenzionale, nel denegato caso di accoglimento delle sollevate eccezioni formali con conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento impugnato), venisse accertato il credito dovuto a con condanna del ricorrente al pagamento diretto alla Cassa delle CP_1 somme iscritte nel ruolo 2020 in contestazione, per l'importo di € 5.224,88, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dalla data del dovuto al saldo;
che nel merito della pretesa creditoria, la ricorrente nulla aveva dedotto. Evidenziava altresì che allo stato non risultava decorso nessun termine prescrizionale.
Per tutte queste ragioni chiedeva in via preliminare la declaratoria di inammissibilità delle contestazioni riguardanti presunti vizi formali del ruolo e, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della in ordine alla procedura esattiva ed in via riconvenzionale (in ipotesi di CP_1
annullamento della iscrizione a ruolo e/o della cartella esattoriale per vizi attinenti al procedimento esattoriale) l'accertamento delle somme dovute dal ricorrente alla resistente a titolo di CP_1 contributi minimi anno 2010; nel merito, invece il rigetto integrale del ricorso e dell'eccezione di prescrizione;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Con provvedimento dell'11.11.2022 veniva disposta la provvisoria sospensione della efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta.
La causa non necessitava di attività istruttoria.
*****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta, essendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Nel caso in esame, dalla cartella impugnata si evince che i crediti iscritti a ruolo risalgono all'anno
2010. Ebbene, poiché non vi è alcuna prova che l'ente creditore ( Controparte_4
o l'agente della riscossione abbiano compiuto atti interruttivi della prescrizione, prima
[...]
della notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta il 28/9/2022, il credito si è ampiamente prescritto.
Sul punto si condivide l'orientamento dei giudici di legittimità, secondo cui la prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335/1995 si applica anche ai crediti contributivi degli enti previdenziali privati (cfr. Cass. n. 20343/2006), prescrizione che tuttavia inizia a decorrere dalla
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trasmissione alla della dichiarazione di cui agli Parte_3
artt. 17 e 23 della legge n. 576/1980 (e, segnatamente, della cd. denuncia "Mod. 5", contenente l'indicazione del volume d'affari) (vd. Cass. n. 18698/2007) o comunque dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per l'invio della comunicazione.
Orbene, nel caso in esame, l'opponente in data 22.07.2011 trasmetteva regolare denuncia dei redditi prodotti nell'anno di imposta 2010 con l'invio del “Mod. 5”; decorrendo da tale data il termine di prescrizione quinquennale, la prescrizione è maturata il 22/7/2016, senza che fosse compiuto dal creditore alcun atto interruttivo.
A ciò si aggiunga che sull'applicazione del termine di prescrizione si richiama e si fa proprio l'orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione, sentenza n. 23397 del 17.11.2016, che ha affermato il seguente principio: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo” (vd. più di recente nello stesso senso Cass. n. 12200 del 18.5.2018).
I Giudici di legittimità hanno evidenziato, ai fini del termine di prescrizione del credito previdenziale ed assistenziale, sia l'impossibilità di equiparare la pretesa non contestata nel termine previsto a pena di decadenza ad una pronuncia giudiziale (escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. che, in quanto norma eccezionale, è insuscettibile di interpretazione analogica) sia l'impossibilità di applicare la prescrizione decennale ordinaria ai sensi dell'art. 2946 c.c., in presenza dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, che stabilisce specificatamente la prescrizione quinquennale per i crediti previdenziali ed assistenziali.
In definitiva le SS.UU. hanno ritenuto che anche quando il credito previdenziale/assistenziale sia divenuto irretrattabile per omessa impugnazione, esso si prescrive in cinque anni e non in dieci, non potendo applicarsi né il termine decennale previsto per le pronunce giudiziali né quello ordinario, in presenza di un'apposita disposizione.
Nel caso di specie - come innanzi detto – alcun atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto
(o per lo meno non risulta che sia stato compiuto), prima del 28/9/2022; peraltro, in verità, non risulta che quei contributi siano stati mai richiesti prima del 2022 all'opponente.
Ne consegue che, mancando la prova che tali importi siano stati ritualmente richiesti dalla
[...]
, l'Agente della Riscossione non può pretenderne il Parte_3
pagamento.
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Per i motivi innanzi indicati l'opposizione deve dunque essere accolta, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico delle parti opposte, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
4/11/2022 da nei confronti della Parte_2 Parte_3
e di , rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...] Controparte_7
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto il credito contenuto nella cartella di pagamento opposta, che annulla;
2) condanna le parti opposte, in solido tra loro, l' , al pagamento delle Controparte_3 spese processuali dell'opponente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 118,50 per esborsi ed € 1865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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