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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. VA D'NI Presidente rel.
2) Dott.ssa Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 565/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
(C.F./P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Concetta Codiglione ( - C.F._1
presso il cui studio, sito a Palermo, piazzetta Benedetto Email_1
Cairoli, è elettivamente domiciliata appellante
contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Celesia – C.F._2 alermo.it), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, Email_2 CP_1 sita a , Piazza Marina n. 39 Pt_1
1 appellato
e
, nata a , il 12.07.1957, C.F. , e ivi Controparte_2 Pt_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Misuraca - presso il cui studio, sito C.F._4 Email_3
a , via Nunzio Morello n. 23, è elettivamente domiciliata Pt_1
appellata
***
Conclusioni per l'appellante:
Il Giudice adito voglia
- Ammettere in rito il presente atto di appello e facendovi diritto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda di totale manleva formulata dal nei confronti di e, per l'effetto, annullare e Controparte_1 Parte_1
revocare la connessa statuizione impugnata di condanna di a Parte_1 manlevare totalmente il in ordine al pagamento di tutte le Controparte_1 somme che lo stesso è stato condannato a corrispondere in favore della precitata
Sig.ra. . CP_2
Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Conclusioni per l'appellato – : Controparte_1
Voglia l'Onorevole Corte di Appello di Palermo
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigettare l'appello proposto da perché inammissibile, improcedibile, Parte_1
irricevibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di garanzia e rivalsa spiegata dal nei confronti della in Controparte_1 Parte_1
primo grado, condannando in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore, a rivalere e tenere indenne il di tutte quante le Controparte_1 somme che quest'ultimo è stato condannato a pagare all'attrice, in forza della
2 sentenza impugnata per capitale, interessi e spese (giudiziali e di CTU), oltre registrazione della sentenza impugnata.
Con il favore delle spese e dei compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio.
Salvis juribus.
Conclusioni per l'appellata – : Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta:
- Confermare la sentenza n° 2968/2020 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione
Terza Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta La Franca, pubblicata il 02/10/2020.
Con vittoria delle spese di lite.
Salvis juribus.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 2968 del 2 ottobre 2020, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha accolto la domanda che aveva avanzato nei confronti del Controparte_3
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e Controparte_1 non patrimoniale, che la stessa aveva riportato in conseguena del sinistro occorsole in data 12 gennaio 2015, intorno alle ore 18.00, a . Pt_1
Il Tribunale aveva condannato il al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 12.110,50 oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo, CP_2 nonché rivalutazione monetaria sulla sola somma di € 1.463,26, e alla rifusione delle spese di
C.T.U. già liquidate e di quelle di lite ammontanti a complessivi € 3.835,00, di cui ed € 290,00 per spese vive, oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali di studio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
In ultimo, l'organo giudicante, in accoglimento della domanda di regresso avanzata dal nei confronti della società aveva condannato quest'ultima a tenere indenne CP_1 Pt_1
l'ente comunale da tutte le somme che lo stesso avrebbe dovuto corrispondere alla CP_2 per sorte capitale, interessi e spese, anche di C.T.U.
2. Il Tribunale adito a sostegno della propria decisione rilevò che:
- in base agli esiti istruttori, poteva ritenersi acclarata la dinamica dei fatti prospettati dall'attrice poiché, come confermato da , testimone oculare dell'evento, il Testimone_1
3 12.01.2015, alle ore 18.00, mentre la percorreva a piedi la via Perez, CP_2 improvvisamente era rovinata a terra, procurandosi delle lesioni, a causa della presenza di un dislivello del marciapiede dovuto a una lesione dello stesso insistente all'altezza del civico 203;
- doveva ritenersi provata la riconducibilità del sinistro al dissesto del marciapiede di proprietà del il quale non aveva negato né la titolarità sullo stesso né la presenza CP_1 della riferita insidia non segnalata e non visibile a causa del buio determinato dall'ora e dalla mancanza della luce artificiale;
- non era stata fornita dal nella qualità di custode del bene, alcuna prova circa la CP_1 sussistenza del caso fortuito (neanche nella forma della condotta anomala del danneggiato), quale unica circostanza idonea ad escludere la responsabilità su di essa gravante ex art. 2051 c.c.;
- il pur avendo affidato alla il servizio di sorveglianza e Controparte_1 Pt_1 monitoraggio della rete stradale, era chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni causati dai beni in propria custodia, non avendo dato luogo ad un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sui predetti beni, sui quali era comunque tenuto ad operare l'opportuna vigilanza ed i necessari controlli;
- in forza del contratto di servizio concluso il 6.8.2014 tra e la prima aveva Pt_1 CP_1 assunto in via esclusiva il servizio di tutela e manutenzione della rete stradale, obbligandosi a tenere indenne il da ogni danno arrecato a terzi quale conseguenza CP_1 delle attività relative ai servizi compresi in convenzione, dovendosi ritenere responsabile ex art. 2051 c.c. del risarcimento dei danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti contrattuali relativi ai servizi svolti. Tale assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dal contratto, operava limitatamente al servizio espletato dalla con Pt_1 riferimento ad un elenco di strade e marciapiedi che il era tenuto a consegnare CP_1 all'atto della stipula del contratto e ad aggiornare annualmente;
- pur non avendo il dato prova della consegna alla di un elenco di strade e CP_1 Pt_1 marciapiedi oggetto del servizio di manutenzione e monitoraggio, era stata la stessa “a rappresentare di aver eseguito il passaggio necessario per l'espletamento del servizio di monitoraggio in data 9.2.2016 (cfr. doc. 5 comparsa RAP), quindi prima del fatto dannoso occorso all'attore – così di fatto ammettendo che la via Lincoln rientrasse tra quelle oggetto del servizio -, e rilevando tra
l'altro la presenza di “anomalie non di pronto intervento” (all. 5 fasc. R.A.P.)”;
4 - in virtù di quanto disposto dall'art. 11 del contratto di servizio il rimaneva CP_1 sollevato e manlevato dalla da ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni Pt_1 per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria, in quanto costituita custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle strade e dei marciapiedi oggetto di sorveglianza e monitoraggio di cui al predetto elenco;
- doveva, pertanto, essere accolta la domanda di manleva spiegata dal Controparte_1 nei confronti della in quanto unica responsabile del dedotto evento dannoso per Pt_1 non aver proceduto a porre rimedio ad una situazione di pericolo creatasi in uno spazio pubblico sottoposto al suo potere di vigilanza;
condotta integrante, oltre che un illecito nei confronti della , anche una violazione di specifici obblighi contrattuali nei CP_2 confronti del . Controparte_1
3. Avverso tale decisione ha interposto appello la Società con atto di citazione Parte_1 notificato il 31 marzo 2021 al e a . Controparte_1 Controparte_2
4. Con comparsa depositata in data 29.07.2021, si è costituito in giudizio il CP_1
chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai
[...] sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
5. Costituitasi con comparsa depositata in data 6.8.2021, ha chiesto che Controparte_2 fosse confermata la sentenza impugnata.
6. Rimesso all'udienza del 18 giugno 2025, dopo taluni rinvii dovuti a ragioni d'ufficio e alla riassunzione intervenuta a seguito di interruzione dovuta alla collocazione in quiescenza del procuratore del , il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. Controparte_1
127 ter c.p.c., è stato assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, giusta ordinanza del 23 giugno 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale e di eventuali memorie di replica.
***
7. Con un unico motivo di gravame la società lamenta l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di manleva formulata dal nei suoi confronti, con condanna della società a Controparte_1 tenere indenne il predetto ente in ordine al pagamento di tutte le somme dallo stesso dovute alla danneggiata . Controparte_3
5 L'appellante ha, in primo lugo, rilevato che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere alla delibazione della domanda di manleva avanzata dal sulla scorta di CP_1 quanto disposto dal contratto di servizio del 30.11.2001, in base al quale la società R.A.P. sarebbe stata responsabile di tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso, quale parte subentrata in luogo di CP_4
Tale valutazione avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda avanzata dal CP_1 in ragione del fatto che la predetta convenzione non era più in vigore alla data del sinistro occorso alla , essendo già stata sostituita dal nuovo contratto concluso in data CP_2
06.08.2014 e non avendo, peraltro, l'ente comunale dedotto, in ogni caso, alcun specifico inadempimento di obblighi contrattuali relativi al verificarsi del sinistro occorso.
La società ha, in secondo luogo, dedotto la contraddittorietà della motivazione Pt_1 contenuta nella sentenza impugnata, la quale, pur avendo preso le mosse da argomentazioni corrette e condivisibili, è poi giunta a conclusioni del tutto opposte e non coerenti con le citate premesse.
L'appellante ha, infatti, evidenziato che il Tribunale pur avendo affermato che “non vi è prova che l'intervento di cui si discute sia mai stato posto in programmazione dalla P.A., sì da onerare la Pt_1 al ripristino della sede stradale: detta circostanza sembrerebbe escludere la responsabilità della terza chiamata”, è poi pervenuto ad una conclusione del tutto contrastante alla citata premessa, avendo ritenuto, sulla base del disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 11 del contratto di servizio
(stipulato, tra e in data 06.08.2014), che la società appellante doveva CP_1 Parte_1 considerarsi in ogni caso responsabile per ogni sinistro connesso alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi e alla presenza di insidie sul manto stradale, in quanto costituitasi custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. della rete viaria e obbligata a manlevare il in ordine Controparte_1
a tutte le statuizioni di condanna pronunciate dall'Autorità Giudiziaria.
Tale risultanza, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe errata e non in linea con l'esegesi del contratto, il quale, stando al tenore letterale dell'art. 11, co. 3 e 4, prevede che
“La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire Pt_1 una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione (…)”.
Tali condizioni limiterebbero, pertanto, l'eventuale responsabilità della solo agli Pt_1 infortuni degli utenti che siano eziologicamente connessi ad omesso, incompleto o negligente
6 disimpegno della suddetta attività annuale programmata di manutenzione viaria, con esclusione, di tutti quelli che si verifichino sulle strade e sui marciapiedi non compresi in tale attività. Da tanto discenderebbe l'esclusione, in capo alla R.A.P., di un'obbligazione di custodia ex art. 2051 c.c. estesa all'intera sede stradale della Città di Palermo.
La società appellata ha, infine, rilevato un evidente refuso contenuto in motivazione, laddove si legge “e tuttavia, è la stessa RAP a rappresentare di avere eseguito il passaggio necessario per
l'espletamento del servizio di monitoraggio in data 09.02.16 (cfr. doc. 5 comparsa RAP), quindi prima del fatto dannoso occorso all'attore – così di fatto ammettendo che la via Lincoln rientrasse tra quelle oggetto del servizio –, e rilevando tra l'altro la presenza di “anomalie non di pronto intervento” ( all.5 fasc.
R.A.P)”.
La mancanza di attinenza ai fatti e ai documenti del giudizio risulta evidente, secondo l'appellante, dalla circostanza che il sinistro ebbe a verificarsi a nella via Perez, e non Pt_1 nella via Lincoln, e anche perché l'allegato n. 5 della produzione della società non avvalora alcuna delle circostanze riportate in tale passaggio.
Per le ragioni sopra spiegate la società ha chiesto, in riforma della sentenza Pt_1 impugnata, il rigetto della domanda di manleva proposta dal in ordine alle Controparte_1 somme da quest'ultimo dovute alla danneggiata . Controparte_3
***
8. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dal in punto di Controparte_1 ammissibilità dell'impugnazione di cui all'art. 342 c.p.c., va rilevato che costituisce jus receptum che nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di
7 individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 18932/2016).
E tuttavia, l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente,
l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi
(dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa (Cass. n. 20124 /2015 e Cass. Sez. Un. n.
27199/2017).
Alla stregua di tale indirizzo, che è senz'altro da condividere, la predetta eccezione di inammissibilità si rivela senza fondamento, perché nell'appello, come appresso sarà analiticamente evidenziato, si scorgono rilievi critici sufficientemente specifici tali da indurre alla riforma della decisione di prime cure.
9. Tanto premesso, ai fini del decidere occorre muovere dall'analisi del contratto di servizio concluso tra il e la società in data 06.08.2014 (l'unico applicabile Controparte_1 Pt_1 ratione temporis alla data del sinistro, avvenuto il 12.1.2015), il quale all'art. 11 specifica che il servizio di sorveglianza e monitoraggio è espletato dalla R.A.P. sulle strade e marciapiedi pubblici contenuti in un elenco fornito dall'ente comunale e soggetto ad aggiornamento annuale
(cfr. comma 2), e che la stessa si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali sino alla concorrenza di 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb e di 30.000 mq/anno per sedi pedonali in cls o similari;
il cui programma di interventi deve essere concordato annualmente con l'ente comunale (cfr. comma 3 e 4).
È evidente, pertanto, che tali condizioni pattizie limitano l'eventuale responsabilità contrattuale della società solo in ordine agli infortuni degli utenti che siano Parte_1 eziologicamente connessi ad omesso, incompleto o negligente disimpegno della suddetta attività annuale programmata di manutenzione viaria, con esclusione, di tutti quelli che si verificano sulle strade e sui marciapiedi non compresi, annualmente, in tale attività come, peraltro, ben chiarito al successivo comma 7 (“La società è responsabile in via esclusiva del Pt_1
8 risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione della
Rete Stradale”) e del precedente comma 6 (“La società (…) è costituita “custode” ai sensi e per Pt_1 gli effetti dell'art. 2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria siccome individuati nel superiore elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente aggiornato”) (cfr. doc. all.).
Sulla base dell'interpretazione letterale delle citate condizioni contrattuali deve, pertanto, escludersi la sussistenza in capo alla di un'obbligazione di custodia generalizzata ed Pt_1 incondizionata, nonché di una conseguente responsabilità estesa all'intera rete stradale del in ordine ad ogni infortunio verificatosi;
di tal guisa che la medesima non Controparte_1 potrà manlevare il in ordine a tutti gli infortuni, ovunque verificatisi, e connessi a CP_1 qualsivoglia “insidia” presente su detta intera sede, ma solo limitatamente a quei fatti lesivi ad essa imputabili poiché derivanti dall'inadempimento della citata attività annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale del cui è tenuta. CP_1
Ciò posto e passando all'analisi del caso concreto, occorre rilevare che il non ha in CP_1 alcun modo provato che l'infortunio oggetto di causa sia connesso ad uno specifico inadempimento contrattuale della società afferente all'espletamento della suddetta Pt_1 attività programmata di manutenzione stradale.
Il al fine di provare la fondatezza della domanda di garanzia proposta nei confronti CP_1 della avrebbe dovuto lamentare uno specifico inadempimento contrattuale relativo Pt_1 all'attività di manutenzione cui quest'ultima era tenuta.
Avrebbe dovuto, in particolare, provare che la sede stradale di cui trattasi, il giorno in cui si è verificato l'infortunio oggetto di causa, costituisse oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione da parte di nonché dedurre che la presenza dell'asserita “insidia” Pt_1 dedotta in causa fosse imputabile ad un inadempimento della predetta società in ordine all'espletamento di siffatta attività manutentiva.
Non risulta, infine, ricorrere nemmeno l'inadempimento del servizio di sorveglianza e monitoraggio della rete viaria e pedonale che la predetta società è tenuta ad espletare per le finalità ed entro i limiti meglio specificati nelle prescrizioni del già citato art. 11.
In altri termini, il appellato non ha fornito prova del fatto che la fosse tenuta CP_1 Pt_1 ad eseguire, sull'area del sinistro (via Perez, altezza civico 203), alcuna programmata attività di
9 manutenzione né alcun passaggio periodico di controllo di tale area, tale da dimostrare l'inadempimento delle proprie obbligazioni.
Né, per le ragioni correttamente evidenziate dall'appellante, può tenersi conto di quanto Parte riportato nella pronuncia impugnata, nella parte in cui afferma “E tuttavia, è la stessa a rappresentare di avere eseguito il passaggio necessario per l'espletamento del servizio di monitoraggio in data 09.02.16 (cfr. doc. 5 comparsa RAP), quindi prima del fatto dannoso occorso all'attore – così di fatto ammettendo che la via Lincoln rientrasse tra quelle oggetto del servizio –, e rilevando tra l'altro la presenza di “anomalie non di pronto intervento” (all.5 fasc. R.A.P)”, trattandosi di un evidente refuso, per nulla attinente al procedimento che ci occupa, in quanto facente riferimento a circostanze di tempo successive al sinistro e relative ad una sede viaria differente, non trovando nemmeno corrispondenza il contenuto dell'allegato n. 5 del fascicolo dell'appellante.
9.1. Occorre, in ultimo, puntualizzare, altresì che, pur disponendo il contratto di servizio, all'art. 11, co. 5, che “in caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia
Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni”, è in ogni caso evidente che l'obbligo di intervento gravante sulla società sussista solo a seguito della ricezione di specifica richiesta e nei termini sopra specificati. Nel caso di specie il non ha in alcun CP_1 modo dato prova che fosse stata effettuata una richiesta di intervento urgente della per Pt_1 ovviare al pericolo con riferimento alla disconnessione del marciapiede che ha determinato il sinistro per cui è causa.
Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, la sentenza impugnata va parzialmente riformata in accoglimento dell'appello proposto, con conseguente rigetto della domanda originariamente proposta dal nei confronti della società Controparte_1 Parte_1
10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza tra il Controparte_1
e la società ella misura liquidata in dispositivo. Pt_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di questo grado del giudizio tra il e , in considerazione della superflua attività difensiva Controparte_1 Controparte_2 svolta da parte di quest'ultima, non essendo stato proposto nei suoi confronti alcun motivo di gravame;
lascia, invece, a carico del le spese del primo grado del giudizio Controparte_1 liquidate in favore di . Controparte_2
P.Q.M.
10 La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 2968 del 2 ottobre 2020 del
Tribunale di Palermo, appellata dalla società nei Parte_1 confronti del e di con atto di citazione notificato il 31 Controparte_1 Controparte_3 marzo 2021, rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_1 CP_1 società Parte_1
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_2 delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano:
[...]
- per il primo grado, in complessivi euro 2.738,00, oltre spese generali nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute;
- per il giudizio di appello, in complessivi euro 1.984,00, oltre spese generali nella misura del 15%, nonchè I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute;
Compensa le spese di questo grado del giudizio tra il e Controparte_1 CP_3
; lascia a carico del le spese del primo grado di giudizio già liquidate
[...] Controparte_1 in favore di . Controparte_2
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 21.10.2025
Palermo, 21/10/2025
Il Presidente est.
VA D'NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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