Art. 20.
L' articolo 41 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalita' di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia".
L' articolo 41 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalita' di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia".