Art. 10.
L' art. 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, e' parificato al servizio reso nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara".
L' art. 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, e' parificato al servizio reso nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara".