Articolo 10 della Legge 26 luglio 1957, n. 616
Articolo 9Articolo 11
Versione
16 agosto 1957
Art. 10.
L' art. 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, e' parificato al servizio reso nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara".
Entrata in vigore il 16 agosto 1957