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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 9819/2023 promosso da
Parte_1
nato a [...] – Brasile) il 12 maggio 1958, C.F. , residente in C.F._1
AO AE do SU (SP – Brasile), , n. 56, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
nata a [...] – Brasile) il 25 luglio 1982, C.F. , in proprio ed C.F._2
in qualità di legale rappresentante della figlia minore
, Persona_1
nata a [...] – Brasile) il 20 settembre 2013, C.F. , entrambe C.F._3
residenti in [...]do SU (SP – Brasile), Rua Alegre, 935, App. n. 25, Bairro Santa
LA
OL , CP_3
nata a [...] – Brasile) il 23 aprile 1988, C.F. , in proprio ed C.F._4
in qualità di legale rappresentante del figlio minore
Persona_2
nato a [...] – Brasile) il 16 gennaio 2023, C.F. , entrambi residenti in C.F._5
SA RÉ (SP – Brasile), Rua Conselheiro Justino, 757, App. n. 34, Bairro Campestre
1 tutti rappresentati dagli Avvocati Eugenio Bonomi e Alessandra Presepi del Foro di Torino
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
contumace nonché con
Controparte_5
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 11 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati a residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di Persona_3
cittadino italiano, nato a [...] il [...]. I ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che si trasferiva in Brasile, ove il Persona_3
data 7 ottobre 1939 contraeva matrimonio con e dalla loro unione, in Persona_4
data 12 maggio 1958 a MO AZ AU (SP – Brasile) nasceva il ricorrente
[...]
Pt_2
Deducevano inoltre i ricorrenti che contraeva matrimonio il 18 maggio 1996 Parte_2
a AO AE do SU (SP – Brasile), con e dalla loro unione, Persona_5
nella medesima città nascevano, in data 25 luglio 1982 la ricorrente d Controparte_2
in data 23 aprile 1988 l'altra ricorrente Parte_3
5) Proseguendo nella discendenza, il 13 ottobre 2012, contraeva Controparte_2
matrimonio con e dalla loro unione, in data 20 settembre 2013 a SA Persona_6
RÉ (SP – Brasile), nasceva nell'interesse della quale la madre ha Persona_1
formulato la domanda;
quanto a seconda figlia di l'8 Parte_3 Parte_2
2 maggio 2021, contraeva matrimonio con e dalla loro Parte_4 Per_2
unione, nella città di AO LO (SP – Brasile), in data 16 gennaio 2023, nasceva
[...]
(doc. n. 12), nell'interesse del quale parimenti la madre ha formulato Persona_2
la domanda.
Deducevano, infine, i ricorrenti che decedeva in il 23 gennaio Persona_7
1994 Brasile senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essendo riusciti ad ottenere alcun appuntamento presso il Consolato competente di San Paolo, a causa della situazione di paralisi in cui versano tutti i in Brasile, che prevedono liste di Parte_5
attesa di almeno dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va CP_4
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e
3 cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il
Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte
Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte
Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Ne consegue, che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano, nato in , fino al richiedente. Pt_5
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e ciò comprova che ricorrenti sono il figlio, le nipoti e i
4 pronipoti di il quale era certamente italiano, risultando dal certificato di Persona_3
nascita che era nato in [...] genitori italiani (doc. 1 in atti). Pt_5
Risulta, inoltre, dal doc. 5, che l'avo in questione è deceduto nel 1994 in Brasile senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
ne consegue, in applicazione della citata normativa in materia, che l'avo ha trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis al figlio he, a sua volta, l'ha trasmessa Parte_2
alle figlie e le quali, ancora, l'hanno Controparte_2 Parte_3
trasmessa ai figli minori e anche se detti Persona_1 Persona_2
discendenti hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_4
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente per Per_8
ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta Parte_5
una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro documentato dai ricorrenti, che nonostante la richiesta di appuntamento non hanno ancora avuto riscontro. SU punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Alla luce della normativa citata e della documentazione in atti, deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti indicati in epigrafe cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
5 Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto Controparte_4
conto che l'enorme quantità di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti, come sopra indicati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano. Persona_3
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente Controparte_4
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia, il 16 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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