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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/07/2025, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3569/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3569/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maranca Luca Maria, come da procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Dirigente Regionale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti
[...]
Filomena Sacco e Domenico Cantore, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo e/o rendita malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato e di lavorare da più di quindici anni come conduttore di mezzi meccanici nel settore delle costruzioni ed edilizia, da ultimo alle dipendenze della società “VIRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”, operante nel Settore della costruzione di strade ed autostrade, a far data dal 19/06/2017; che per le mansioni svolte era stato esposto, come conduttore di mezzi meccanici, in continuativa a vibrazioni e rumori, nonché come carpentiere e stuccatore, in particolare facendo anche uso di martello pneumatico, utilizzato soprattutto per le attività di demolizione di cemento, a fonti di rumore nonché a posture incongrue, anche per molteplici ore consecutive, riportando una serie di patologie che coinvolgono la normale capacità uditiva e, soprattutto, la zona lombosacrale dello stesso;
che in particolare era affetto da “artrosi polidistrettuale con deficit funzionale, lombosciatalgia con deficit motorio, ipoacusia”, come risultava dalla certificazione medica e dagli esami diagnostici allegati;
che, ritenendo tali patologie di origine professionale, aveva presentato domanda amministrativa all' in data CP_2
11/02/2022; che, con verbale del 14/05/2022, l'Istituto resistente aveva comunicato l'archiviazione della pratica, senza fornire alcuna motivazione del rigetto;
di aver proposto opposizione in data 23/06/2022, rimasto senza esito.
Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento della natura professionale delle malattie denunciate di “accertare e dichiarare che il Sig. presenta un tasso di riduzione permanente Parte_1 dell'integrità psico-fisica pari complessivamente al 10 %, od una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio e per l'effetto condannare l' CP_2 in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione della prestazione che risulterà dovuta a seguito di C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_2
Espletata Ctu medica, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Ai fini della risoluzione della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate
(specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Venendo alla fattispecie in esame dalla documentazione depositata (cfr. buste paga, estratto contributivo e Modello C2 storico) è confermato lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa alle dipendenze della società “VIRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”, operante nel
Settore della costruzione di strade ed autostrade a decorrere dal 19/06/2017, con mansioni di operaio edile / conduttore di mezzi meccanici.
Con riguardo, invece, all'accertamento della malattia professionale e del nesso di causalità con la dedotta lavorazione, dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia mista/neurosensoriale (Dx > Sx). Spondilodiscoartrosi lombare 2. Le infermità del ricorrente non sono da attribuire a causa unica e diretta di servizio, ovvero a causa preponderante e necessaria, né a concausa;
3. Per entrambe non è dimostrato il nesso di causalità con l'attività lavorativa”. (cfr. perizia Dott. del 13.03.2025). Persona_1
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono a carico della parte ricorrente e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in CP_2 complessivi € 1.100,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Pone le spese di ctu a carico del ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 10.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3569/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maranca Luca Maria, come da procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Dirigente Regionale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti
[...]
Filomena Sacco e Domenico Cantore, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo e/o rendita malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato e di lavorare da più di quindici anni come conduttore di mezzi meccanici nel settore delle costruzioni ed edilizia, da ultimo alle dipendenze della società “VIRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”, operante nel Settore della costruzione di strade ed autostrade, a far data dal 19/06/2017; che per le mansioni svolte era stato esposto, come conduttore di mezzi meccanici, in continuativa a vibrazioni e rumori, nonché come carpentiere e stuccatore, in particolare facendo anche uso di martello pneumatico, utilizzato soprattutto per le attività di demolizione di cemento, a fonti di rumore nonché a posture incongrue, anche per molteplici ore consecutive, riportando una serie di patologie che coinvolgono la normale capacità uditiva e, soprattutto, la zona lombosacrale dello stesso;
che in particolare era affetto da “artrosi polidistrettuale con deficit funzionale, lombosciatalgia con deficit motorio, ipoacusia”, come risultava dalla certificazione medica e dagli esami diagnostici allegati;
che, ritenendo tali patologie di origine professionale, aveva presentato domanda amministrativa all' in data CP_2
11/02/2022; che, con verbale del 14/05/2022, l'Istituto resistente aveva comunicato l'archiviazione della pratica, senza fornire alcuna motivazione del rigetto;
di aver proposto opposizione in data 23/06/2022, rimasto senza esito.
Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento della natura professionale delle malattie denunciate di “accertare e dichiarare che il Sig. presenta un tasso di riduzione permanente Parte_1 dell'integrità psico-fisica pari complessivamente al 10 %, od una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio e per l'effetto condannare l' CP_2 in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione della prestazione che risulterà dovuta a seguito di C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_2
Espletata Ctu medica, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Ai fini della risoluzione della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate
(specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Venendo alla fattispecie in esame dalla documentazione depositata (cfr. buste paga, estratto contributivo e Modello C2 storico) è confermato lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa alle dipendenze della società “VIRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”, operante nel
Settore della costruzione di strade ed autostrade a decorrere dal 19/06/2017, con mansioni di operaio edile / conduttore di mezzi meccanici.
Con riguardo, invece, all'accertamento della malattia professionale e del nesso di causalità con la dedotta lavorazione, dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia mista/neurosensoriale (Dx > Sx). Spondilodiscoartrosi lombare 2. Le infermità del ricorrente non sono da attribuire a causa unica e diretta di servizio, ovvero a causa preponderante e necessaria, né a concausa;
3. Per entrambe non è dimostrato il nesso di causalità con l'attività lavorativa”. (cfr. perizia Dott. del 13.03.2025). Persona_1
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono a carico della parte ricorrente e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in CP_2 complessivi € 1.100,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Pone le spese di ctu a carico del ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 10.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano