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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 108/2025 R.G. promosso con ricorso in data 16 gennaio 2025 da parte di:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Baricella (BO), Via Salvador Allende n. 16
e
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Via Cortebella n. 13 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura inclusa nella busta telematica contenente anche il ricorso congiunto, dall'Avv. Barbara Grandi del Foro di Ferrara (C.F. ), C.F._3
presso il cui studio in Via Montebello n. 7 Ferrara, hanno eletto domicilio, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento in alternativa alla notifica a mezzo U.G. al n. di fax 0532 245035 o all'indirizzo di posta certificata Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli minori.
2) La casa coniugale in affitto viene assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla insieme ai due figli sino al mese di febbraio 2025 e i figli manterranno la residenza con la madre.
3) Il sig. trasferirà la propria residenza in Via Allende 16 a Mondonuovo (Baricella) e Pt_1
provvederà a prelevare i propri effetti personali dalla casa familiare entro la data di prima udienza.
4) I figli minori e resteranno affidati, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Per_2
condiviso, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente con la madre nella nuova casa familiare in Ferrara (FE) Via Cortebella n. 13.
5) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore deciderà autonomamente.
6) Il sig. si obbliga a versare a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra a titolo di contributo Pt_1 Pt_2 al mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di € 600 (seicento#) - € Per_2 Per_1
300,00, per ciascun figlio - oltre il 50% dell'importo di affitto della casa di residenza della moglie sino al momento in cui la situazione lavorativa della signora non si sarà stabilizzata e comunque Pt_2 non oltre il mese di aprile 2025 a far data dall'uscita dalla residenza famigliare del marito.
7) La suddetta somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della signora acceso presso le PosteItaliane. Pt_2
8) I genitori contribuiranno inoltre, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei minori, come elencate e specificate nel Protocollo del Tribunale di Ferrara al quale i genitori, dopo averne presa visione, si riportano integralmente (Le spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo mezzo di
2 trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio prese la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) a. tempo prolungato. b. mensa scolastica. c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby-sitter; b. campi estivi).
9) Dette spese verranno rimborsate al genitore che le abbia anticipate per intero, dietro presentazione di idoneo documento di spesa pezza giustificativa. L'eventuale dissenso dell'altro genitore deve essere manifestato tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), per iscritto e con esplicita motivazione. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
10) I genitori concordano espressamente che l'assegno unico - ex lege dovuto per i figli minori - sarà richiesto e percepito dalla signora nella misura del 100%. Entrambi si impegnano, sin da ora, Pt_2
a sottoscrivere la documentazione all'uopo richiesta e/o necessaria ivi compresa. Le residue detrazioni fiscali spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50%.
11) Il padre terrà i figli con sé un giorno alla settimana, prelevandoli da casa o da scuola e accompagnandoli alle eventuali loro attività sportive pomeridiane, e tenendoli con sé sino alle ore
21.00 per poi accompagnarli a casa.
12) Il padre terrà i figli a week-end alterni dal sabato alle ore 14,00 circa sino alla domenica alle 21,00
e comunque ogniqualvolta lo desidera, previo accordo con la madre.
13) Il padre terrà con sé i figli due settimane anche non consecutive nel periodo estivo che va dalla fine della scuola al mese di agosto incluso, concordandole con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
tutte le festività e i ponti seguiranno il criterio dell'alternanza.
14) Le due settimane di vacanze natalizie saranno ripartite a metà tra i genitori, i giorni di Natale e
Capodanno verranno trascorsi dai minori alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
15) Il padre terrà con sé i figli minori per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, ovvero, previo accordo di entrambi, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
16) I coniugi prestano fin da ora il loro consenso al rilascio del passaporto, o documento equipollente idoneo all'espatrio, impegnandosi al tempestivo adempimento delle necessarie formalità a semplice richiesta, ed autorizzano altresì l'espatrio dei figli, sia con l'uno che con l'altro genitore, per brevi periodi e per soli motivi turistici.
3 17) Eventuali soggiorni all'estero di ciascun genitore con i figli dovranno essere previamente concordati tra gli stessi;
i relativi oneri economici saranno a carico del genitore che organizza il viaggio.
18) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data16 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 20 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
13.09.1979, e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara Parte_2
il 17 ottobre 2009 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 214
Parte 1 Anno 2009).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle
4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 108/2025 R.G. promosso con ricorso in data 16 gennaio 2025 da parte di:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Baricella (BO), Via Salvador Allende n. 16
e
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Via Cortebella n. 13 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura inclusa nella busta telematica contenente anche il ricorso congiunto, dall'Avv. Barbara Grandi del Foro di Ferrara (C.F. ), C.F._3
presso il cui studio in Via Montebello n. 7 Ferrara, hanno eletto domicilio, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento in alternativa alla notifica a mezzo U.G. al n. di fax 0532 245035 o all'indirizzo di posta certificata Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli minori.
2) La casa coniugale in affitto viene assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla insieme ai due figli sino al mese di febbraio 2025 e i figli manterranno la residenza con la madre.
3) Il sig. trasferirà la propria residenza in Via Allende 16 a Mondonuovo (Baricella) e Pt_1
provvederà a prelevare i propri effetti personali dalla casa familiare entro la data di prima udienza.
4) I figli minori e resteranno affidati, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Per_2
condiviso, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente con la madre nella nuova casa familiare in Ferrara (FE) Via Cortebella n. 13.
5) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore deciderà autonomamente.
6) Il sig. si obbliga a versare a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra a titolo di contributo Pt_1 Pt_2 al mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di € 600 (seicento#) - € Per_2 Per_1
300,00, per ciascun figlio - oltre il 50% dell'importo di affitto della casa di residenza della moglie sino al momento in cui la situazione lavorativa della signora non si sarà stabilizzata e comunque Pt_2 non oltre il mese di aprile 2025 a far data dall'uscita dalla residenza famigliare del marito.
7) La suddetta somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della signora acceso presso le PosteItaliane. Pt_2
8) I genitori contribuiranno inoltre, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei minori, come elencate e specificate nel Protocollo del Tribunale di Ferrara al quale i genitori, dopo averne presa visione, si riportano integralmente (Le spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo mezzo di
2 trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio prese la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) a. tempo prolungato. b. mensa scolastica. c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby-sitter; b. campi estivi).
9) Dette spese verranno rimborsate al genitore che le abbia anticipate per intero, dietro presentazione di idoneo documento di spesa pezza giustificativa. L'eventuale dissenso dell'altro genitore deve essere manifestato tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), per iscritto e con esplicita motivazione. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
10) I genitori concordano espressamente che l'assegno unico - ex lege dovuto per i figli minori - sarà richiesto e percepito dalla signora nella misura del 100%. Entrambi si impegnano, sin da ora, Pt_2
a sottoscrivere la documentazione all'uopo richiesta e/o necessaria ivi compresa. Le residue detrazioni fiscali spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50%.
11) Il padre terrà i figli con sé un giorno alla settimana, prelevandoli da casa o da scuola e accompagnandoli alle eventuali loro attività sportive pomeridiane, e tenendoli con sé sino alle ore
21.00 per poi accompagnarli a casa.
12) Il padre terrà i figli a week-end alterni dal sabato alle ore 14,00 circa sino alla domenica alle 21,00
e comunque ogniqualvolta lo desidera, previo accordo con la madre.
13) Il padre terrà con sé i figli due settimane anche non consecutive nel periodo estivo che va dalla fine della scuola al mese di agosto incluso, concordandole con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
tutte le festività e i ponti seguiranno il criterio dell'alternanza.
14) Le due settimane di vacanze natalizie saranno ripartite a metà tra i genitori, i giorni di Natale e
Capodanno verranno trascorsi dai minori alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
15) Il padre terrà con sé i figli minori per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, ovvero, previo accordo di entrambi, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
16) I coniugi prestano fin da ora il loro consenso al rilascio del passaporto, o documento equipollente idoneo all'espatrio, impegnandosi al tempestivo adempimento delle necessarie formalità a semplice richiesta, ed autorizzano altresì l'espatrio dei figli, sia con l'uno che con l'altro genitore, per brevi periodi e per soli motivi turistici.
3 17) Eventuali soggiorni all'estero di ciascun genitore con i figli dovranno essere previamente concordati tra gli stessi;
i relativi oneri economici saranno a carico del genitore che organizza il viaggio.
18) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data16 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 20 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
13.09.1979, e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara Parte_2
il 17 ottobre 2009 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 214
Parte 1 Anno 2009).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle
4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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