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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/06/2024, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice Relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice Onorario di Pace
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3216/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NEGRI GIANMARCO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
ATTORE contro
PM INCARICATO AFFARI CIVILI TRIBUNALE DI COMO
CONVENUTO
OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso ex legge n. 164/1982 e D.Lgs. n.150/2011
Data della decisione: 28.3.2024
Data deposito minuta: 24.5.2024
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili
a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Erba (CO) di rettificare l'atto di nascita di Parte_1
(atto n. 140, parte I, Serie A, anno 2002), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ Per_1
e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del TRIBUNALE di Como di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Erba (CO), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Per il Pubblico Ministero: all'udienza del 14.2.2024 ha espresso il parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como, Pt_1
nata a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale adito l'autorizzazione a ottenere
[...]
l'attribuzione di sesso maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari a adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili – e, contestualmente,
l'emissione di ordine all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di nascita di rettificare il proprio certificato di nascita, facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti Per_1
gli adempimenti successivi.
A sostegno delle proprie domande parte attrice ha riferito di possedere un'identità di genere maschile e di avere iniziato a sviluppare una identificazione nel sesso opposto a quello biologico fin dai primi anni di vita, ragione per la quale ha intrapreso dapprima un percorso psicoterapico privato nel 2020 con la dott.ssa , che l'ha poi indirizzato all'Ospedale di Torino per svolgere un percorso Persona_2
di transizione di genere presso una struttura pubblica;
l'attore ha quindi iniziato un percorso con la psicologa dott.ssa Grande e si è quindi recato nel marzo 2022 presso l'ambulatorio del dott.
[...]
endocrinologo, per l'avvio della terapia ormonale necessaria ad intraprendere il percorso Per_3
di mutamento del proprio sesso biologico, terapia che ha determinato, per quanto riferito da parte attrice, un decisivo miglioramento della sua qualità di vita. Parte attrice ha riferito, pertanto, di aver maturato la decisione - motivata e irreversibile- di procedere ai fini della rettifica del sesso anagrafico e del nome, nonché di sottoporsi agli interventi chirurgici di mutamento del sesso.
All'udienza del giorno 14.2.2024 il Giudice Istruttore, ha sentito la parte attrice, la quale cha confermato di avere intrapreso il percorso di adeguamento della propria identità psichica a quella biologica mediante assunzione di terapia ormonale due anni fa. Ha dichiarato, quindi, di avere attentamente ponderato - grazie all'ausilio di medici a ciò specializzati - le conseguenze della propria decisione e di essere sostenuto dai propri familiari e amici.
Il PM si è associato alle domande di parte attrice.
Alla stessa udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Le domande attoree meritano accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice -la relazione clinica della dott.ssa , Persona_2 psicologa che segue dall'anno 2020, datata 7.5.2023, e la relazione endocrinologica del Parte_1
CIDIGEM di Torino- è emerso che la stessa presenta una “disforia di genere” secondo il Manuale
Diagnostico delle Malattie Mentali DSM 5, mentre non è affetta da una patologia psichiatrica. Le risultanze processuali hanno confermato, infatti, che ha una forte e persistente identificazione Pt_1
con il sesso maschile, indossa sempre capi di abbigliamento di foggia maschile, ha atteggiamenti comportamentali di tipo maschile, si presenta al prossimo con nome maschile -Martino- e, nel corso del tempo, grazie alla terapia ormonale, ha assunto sembianze sempre più maschili che le hanno dato molto conforto e rassicurazione, tanto che attualmente si sente meno in difficoltà a relazionarsi con il prossimo. Riguardo all'intervento chirurgico la ha dichiarato in udienza di volersi sottoporre Pt_1
allo stesso per completare il cambiamento di sesso.
Il Collegio osserva che dalle risultanze processuali è, pertanto, emerso in modo chiaro che Pt_1
è affetta da “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che la ha
[...]
condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione ha intrapreso negli anni un Parte_1 percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che la parte attrice non è affetta da alcuna patologia psichiatrica e che da tempo si comporta come se fosse un uomo.
Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, la presenta non solo i Pt_1 modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo e, in particolare, la capigliatura e la voce. La consapevole decisione dell'attore di mutare i propri caratteri sessuali primari non collide con il divieto di compiere atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica ai sensi dell'art. 5 c.c., dal momento che tale diminuzione, sia pure inevitabile, è funzionale alla tutela del fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32
Cost.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari risulta, infatti, autorizzabile dal
Tribunale proprio in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. Alla luce di quanto precede, l'intervento di modifica dei caratteri sessuali primari rappresenta il completamento del percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile intrapreso dalla e, per l'effetto, la domanda di Pt_1 autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico formulata dall'attore va accolta.
Quanto, poi, alla domanda di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L.
n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto, e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso.
La Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1
L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”.
In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.).
È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L.
164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta in atti dall'attrice, risulta accertata la sussistenza di una “Disforia di Genere”, l'assenza di altre patologie psichiatriche e l'irreversibilità del percorso intrapreso.
Dalle dichiarazioni rese da parte attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta– è emerso che la volontà di di presentarsi all'esterno come uomo sotto il nome Parte_1
di è irreversibile e seria. infatti, già da tempo si presenta ai terzi con sembianze Per_1 Parte_1
e generalità maschili, sicché può affermarsi che, all'esito del percorso di sostegno psicologico individuale e delle terapie anche farmacologiche intraprese, parte attrice ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello femminile e, in conformità a quanto richiesto dall'attore, al prenome va sostituito il prenome ”. Pt_1 Per_1
Nulla sulle spese di lite, stante la peculiarità della controversia e la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011
I) AUTORIZZA a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei Parte_1
propri caratteri sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
II) DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
31.10.2002 (atto n. 140, parte I, serie A, anno 2002) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ il prenome Pt_1 debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”. Per_1
III) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Erba di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II).
IV) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Como, il 28.3.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice Relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice Onorario di Pace
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3216/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NEGRI GIANMARCO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
ATTORE contro
PM INCARICATO AFFARI CIVILI TRIBUNALE DI COMO
CONVENUTO
OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso ex legge n. 164/1982 e D.Lgs. n.150/2011
Data della decisione: 28.3.2024
Data deposito minuta: 24.5.2024
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili
a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Erba (CO) di rettificare l'atto di nascita di Parte_1
(atto n. 140, parte I, Serie A, anno 2002), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ Per_1
e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del TRIBUNALE di Como di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Erba (CO), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Per il Pubblico Ministero: all'udienza del 14.2.2024 ha espresso il parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como, Pt_1
nata a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale adito l'autorizzazione a ottenere
[...]
l'attribuzione di sesso maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari a adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili – e, contestualmente,
l'emissione di ordine all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di nascita di rettificare il proprio certificato di nascita, facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti Per_1
gli adempimenti successivi.
A sostegno delle proprie domande parte attrice ha riferito di possedere un'identità di genere maschile e di avere iniziato a sviluppare una identificazione nel sesso opposto a quello biologico fin dai primi anni di vita, ragione per la quale ha intrapreso dapprima un percorso psicoterapico privato nel 2020 con la dott.ssa , che l'ha poi indirizzato all'Ospedale di Torino per svolgere un percorso Persona_2
di transizione di genere presso una struttura pubblica;
l'attore ha quindi iniziato un percorso con la psicologa dott.ssa Grande e si è quindi recato nel marzo 2022 presso l'ambulatorio del dott.
[...]
endocrinologo, per l'avvio della terapia ormonale necessaria ad intraprendere il percorso Per_3
di mutamento del proprio sesso biologico, terapia che ha determinato, per quanto riferito da parte attrice, un decisivo miglioramento della sua qualità di vita. Parte attrice ha riferito, pertanto, di aver maturato la decisione - motivata e irreversibile- di procedere ai fini della rettifica del sesso anagrafico e del nome, nonché di sottoporsi agli interventi chirurgici di mutamento del sesso.
All'udienza del giorno 14.2.2024 il Giudice Istruttore, ha sentito la parte attrice, la quale cha confermato di avere intrapreso il percorso di adeguamento della propria identità psichica a quella biologica mediante assunzione di terapia ormonale due anni fa. Ha dichiarato, quindi, di avere attentamente ponderato - grazie all'ausilio di medici a ciò specializzati - le conseguenze della propria decisione e di essere sostenuto dai propri familiari e amici.
Il PM si è associato alle domande di parte attrice.
Alla stessa udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Le domande attoree meritano accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice -la relazione clinica della dott.ssa , Persona_2 psicologa che segue dall'anno 2020, datata 7.5.2023, e la relazione endocrinologica del Parte_1
CIDIGEM di Torino- è emerso che la stessa presenta una “disforia di genere” secondo il Manuale
Diagnostico delle Malattie Mentali DSM 5, mentre non è affetta da una patologia psichiatrica. Le risultanze processuali hanno confermato, infatti, che ha una forte e persistente identificazione Pt_1
con il sesso maschile, indossa sempre capi di abbigliamento di foggia maschile, ha atteggiamenti comportamentali di tipo maschile, si presenta al prossimo con nome maschile -Martino- e, nel corso del tempo, grazie alla terapia ormonale, ha assunto sembianze sempre più maschili che le hanno dato molto conforto e rassicurazione, tanto che attualmente si sente meno in difficoltà a relazionarsi con il prossimo. Riguardo all'intervento chirurgico la ha dichiarato in udienza di volersi sottoporre Pt_1
allo stesso per completare il cambiamento di sesso.
Il Collegio osserva che dalle risultanze processuali è, pertanto, emerso in modo chiaro che Pt_1
è affetta da “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che la ha
[...]
condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione ha intrapreso negli anni un Parte_1 percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che la parte attrice non è affetta da alcuna patologia psichiatrica e che da tempo si comporta come se fosse un uomo.
Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, la presenta non solo i Pt_1 modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo e, in particolare, la capigliatura e la voce. La consapevole decisione dell'attore di mutare i propri caratteri sessuali primari non collide con il divieto di compiere atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica ai sensi dell'art. 5 c.c., dal momento che tale diminuzione, sia pure inevitabile, è funzionale alla tutela del fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32
Cost.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari risulta, infatti, autorizzabile dal
Tribunale proprio in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. Alla luce di quanto precede, l'intervento di modifica dei caratteri sessuali primari rappresenta il completamento del percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile intrapreso dalla e, per l'effetto, la domanda di Pt_1 autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico formulata dall'attore va accolta.
Quanto, poi, alla domanda di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L.
n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto, e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso.
La Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1
L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”.
In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.).
È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L.
164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta in atti dall'attrice, risulta accertata la sussistenza di una “Disforia di Genere”, l'assenza di altre patologie psichiatriche e l'irreversibilità del percorso intrapreso.
Dalle dichiarazioni rese da parte attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta– è emerso che la volontà di di presentarsi all'esterno come uomo sotto il nome Parte_1
di è irreversibile e seria. infatti, già da tempo si presenta ai terzi con sembianze Per_1 Parte_1
e generalità maschili, sicché può affermarsi che, all'esito del percorso di sostegno psicologico individuale e delle terapie anche farmacologiche intraprese, parte attrice ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello femminile e, in conformità a quanto richiesto dall'attore, al prenome va sostituito il prenome ”. Pt_1 Per_1
Nulla sulle spese di lite, stante la peculiarità della controversia e la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011
I) AUTORIZZA a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei Parte_1
propri caratteri sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
II) DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
31.10.2002 (atto n. 140, parte I, serie A, anno 2002) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ il prenome Pt_1 debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”. Per_1
III) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Erba di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II).
IV) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Como, il 28.3.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao