CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/01/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 780/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IADECOLA ARTURO, Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13594/2024 depositato il 03/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240122533174000 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13032/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 01225331 74 000, notificata in data
06/05/2024, scaturente dal controllo formale, ex art. 36-bis D.P.R.n.600/1973, della Dichiarazione dei redditi
2021, presentata per l'anno d'imposta 2020.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio dando atto che "nelle more del presente giudizio, il competente
Ufficio Territoriale, DPRM1 - UT Roma 1 - Trastevere, nell'esercizio del potere di autotutela ha proceduto alla rideterminazione delle somme dovute a seguito di riliquidazione della Dichiarazione e – tenuto conto anche di quanto dichiarato e dimostrato dalla Società – ha disposto lo sgravio della suddetta cartella di pagamento", producendo il relativo provvedimento di sgravio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto esercizio del potere di autotutela nel corso del giudizio impone la dichiarazione di estinzione di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere. Spese compensate. Il relatore Il
Presidente Arturo Iadecola Alessandro Clemente
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IADECOLA ARTURO, Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13594/2024 depositato il 03/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240122533174000 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13032/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 01225331 74 000, notificata in data
06/05/2024, scaturente dal controllo formale, ex art. 36-bis D.P.R.n.600/1973, della Dichiarazione dei redditi
2021, presentata per l'anno d'imposta 2020.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio dando atto che "nelle more del presente giudizio, il competente
Ufficio Territoriale, DPRM1 - UT Roma 1 - Trastevere, nell'esercizio del potere di autotutela ha proceduto alla rideterminazione delle somme dovute a seguito di riliquidazione della Dichiarazione e – tenuto conto anche di quanto dichiarato e dimostrato dalla Società – ha disposto lo sgravio della suddetta cartella di pagamento", producendo il relativo provvedimento di sgravio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto esercizio del potere di autotutela nel corso del giudizio impone la dichiarazione di estinzione di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere. Spese compensate. Il relatore Il
Presidente Arturo Iadecola Alessandro Clemente