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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 122/2024
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Roberto Rivello Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Angela Giunta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: retratto agrario nella causa iscritta al n. 122/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] con EL Controparte_1 C.F._1
(NO) l'08/03/1963, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Maggioni Giovanni (C.F. - PEC C.F._2 Email_1
e dall'Avvocato Maggioni Giuliano (C.F. Email_2 [...]
- PEC giuliano. presso il cui studio in C.F._3 Email_3
Milano, Via Cosimo del Fante, 9 è elettivamente domiciliato in virtù di procura allegata all'atto di citazione di primo grado appellante contro
(C.F. ) nato a [...] con EL (No) Controparte_2 C.F._4
il 27 dicembre 1959 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avvocatessa Federica Dulio (C.F. - PEC C.F._5
) del Foro di Novara, presso il cui studio in Email_4
Novara via Rosselli n. 13 è elettivamente domiciliato per procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica in via telematica e congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in primo grado appellato
e contro
(C.F. ), residente in [...], Controparte_3 C.F._6
Strada del Mainero, n. 161/9, elettivamente domiciliato in Torino, via Boncompagni n. 7 presso lo studio dell'Avvocato Eula Giovanni (C.F. - PEC CodiceFiscale_7
e dell'Avvocato Palmieri Vincenzo (C.F. Email_5
- PEC rdineavvocati torino.it) che lo C.F._8 Email_6
rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di primo grado appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 31/7/2025 e di rimessione al collegio del 30/10/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 816/23 emessa dal Tribunale di
Novara depositata il 24.10.2023 (n.R.G. 2085/2021), notificata via PEC al difensore del sig. in data 18 dicembre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio CP_1
di primo grado che qui si riportano:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
a) accertare che la compravendita dei terreni siti in Granozzo con EL (NO), identificati al NCT di detto comune al fg. 12, mapp. 260, 261, 265, 267 e 396 intervenuta tra i sigg. e ha violato il diritto di prelazione del proprietario confinante CP_3 CP_2
coltivatore diretto di cui all'art. 7, co. 1 n. 2 L. 817/71;
b) accertare che il sig. soddisfa i requisiti di legge per essere Controparte_1
considerato proprietario confinante coltivatore diretto in merito ai terreni descritti alla lettera a);
c) accertare l'avvenuto esercizio da parte del sig. del diritto di riscatto per cui è CP_1
causa e, per l'effetto, dato atto della disponibilità del sig. a pagare al sig. CP_1 CP_2
il prezzo di € 20.000,00, disporre il trasferimento, in capo al sig. del Controparte_1
diritto di proprietà dei terreni di causa a far tempo dal 22.07.2020, data di stipula del rogito / CP_2 CP_3
pag. 2/12 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi meglio esposti in atto;
Nel merito, in via principale accertata e dichiarata l'assenza del diritto di prelazione in capo all'attore appellante sui terreni oggetto di giudizio, acquistati da Controparte_1
con atto di compravendita 22 luglio 2020, a rogito notaio Controparte_2 Per_1
, meglio descritti in premessa, dichiarare la totale carenza di fondamento
[...] dell'impugnazione proposta e conseguentemente rigettare l'appello e le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto Controparte_1 Controparte_2
mandando così quest'ultimo assolto dalle pretese attoree, confermando così la sentenza resa dal Tribunale di Novara il 24.10.2023 n. 816/2023 (n. R.G. 2085/2021), notificata in data 18.12.2023.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e ritenuta fondatezza delle domande di parte attrice, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il signor al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_3
convenuto in ragione del diritto di riscatto esercitato da parte attrice. NI da quantificarsi in corso di giudizio, anche in via equitativa.
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_3
conclusioni:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversaria do-manda, eccezione
e conclusione:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità/manifesta infondatezza dell'appello proposto dal sig. , ricorrendone i presupposti di cui all'art. 348 bis Controparte_1
c.p.c., in quanto lo stesso non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
pag. 3/12 Nel merito: in via principale: respingere l'appello proposto dal sig. in Controparte_1
quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata: in caso di riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di manleva e di risarcimento del danno avanzata dall'appellato nei Controparte_2
confronti dell'Ing. in quanto infondata per i motivi di cui in Controparte_3
atti.
In ogni caso: Con vittoria integrale di spese e compensi del doppio grado di giudizio ex
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre spese successive di registro ed occorrende”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Novara con sentenza n. 816/2023 emessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata il 24/10/2023 così decideva: “rigetta ogni domanda di parte attrice;
condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite del presente giudizio liquidate in favore di ciascuna di esse, come in parte motiva, in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge
(se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni, oltre spese di registrazione della presente sentenza”.
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti prodotti dalle parti che
[...]
, con atto notarile 22/7/2020, registrato il 23/7/2020 (cfr. doc. 1 Controparte_3
, vendeva a diversi terreni agricoli ubicati nel comune di CP_1 Controparte_2
Granozzo con EL, identificati al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 12, mappali
260, 261, 265, 267 e 396, al prezzo di € 20.000,00.
Il venditore prima di formalizzare la compravendita non notificava ad
[...]
la copia del contratto di compravendita per permettere l'eventuale esercizio del CP_1
diritto di prelazione agraria.
dopo aver appreso della compravendita, invia a Controparte_1 CP_2
raccomandata 07/04/2021 con la quale comunicava la propria volontà di avvalersi
[...]
pag. 4/12 della prelazione agraria per essere proprietario coltivatore diretto confinante e dichiarava di esercitare il diritto di riscatto (cfr. doc. 3 . CP_1
non riscontrava la volontà di che, dapprima Controparte_2 Controparte_1
avviava la procedura di mediazione e poi citava in giudizio l'acquirente per vedere accertato che la vendita aveva violato il suo diritto di prelazione, per essere coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti. affermava: i) che i terreni Controparte_1
venduti confinavano con altri appezzamenti di sua proprietà; ii) che la circostanza che i terreni venduti fossero condotti in affitto da era irrilevante, trattandosi di Persona_2
un rapporto precario;
iii) che lui era pacificamente un coltivatore diretto.
Si costituiva che contestava le pretese di parte attrice, affermava di Controparte_2
essere stato in buona fede nel procedere all'acquisto e chiedeva di poter chiamare in causa il venditore dei terreni, proprio dante causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva che Controparte_3
contestava la fondatezza delle pretese di parte attrice poiché i terreni compravenduti erano affittati da anni all'azienda agricola di e chiedeva il rigetto delle relative Persona_2
domande.
Il Tribunale di Novara riteneva non sussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte di e, in particolare riteneva: i) “che i terreni Controparte_1
oggetto di contestazione era stati concessi in affitto a (per la lettera C Persona_2 dell'atto di donazione, la donataria ha acquisito anche “I contratti di affitto dei fondi agricoli destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, che non abbiano natura personale”)” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata) ; ii) che , in qualità di Persona_2 affittuaria, era titolare del diritto e non ha fatto nulla per esercitarlo” (cfr. ibidem); iii) che “la circostanza che il terzo chiamato abbia dichiarato in una missiva di ritenere inesistente il diritto di prelazione dell'affittuaria [era] …circostanza indifferente ai fini del … giudizio” (cfr. ibidem); iv) che “l'attore alla data della compravendita censurata in giudizio non era proprietario di tutti i fondi ritenuti confinanti” (cfr. ibidem); v) che l'attore entro il termine previsto dall'art. 8, comma 6, della Legge n. 590 del 1965 non aveva effettuato il versamento del prezzo, non vi era stato il rifiuto dell'accettazione da parte del creditore e non era stato formalizzato alcun deposito liberatorio nelle forme dell'articolo 1210 c.c.; vi) che l'attore non aveva indicato con precisione il momento in pag. 5/12 cui aveva avuto conoscenza della vendita dei terreni reclamati in retratto, non potendosi valutare la tempestività dell'offerta formulata dall'attore; vii) che non vi era prova che l'attore coltivasse “concretamente ogni fondo adiacente a quelli oggetto di vendita” (cfr. ibidem); viii) che non era stato dimostrato “se il fondo per il quale si invoca la prelazione del confinante …[fosse] ancora suscettibile di coltivazione agricola”; ix) che non era stata dimostrata “la contiguità con tutti i fondi reclamati, attesa la separazione imposta da un canale irriguo che, per costante giurisprudenza, costituisce separazione tra fondi”.
Il Tribunale di Novara rigettava, quindi, la domanda formulata da Controparte_1
che condannava alle spese di lite.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello e lamentava: i) che il contratto di affitto agrario Controparte_1
sul fondo venduto a favore di era da considerare precario;
ii) che almeno Persona_2
un terreno compravenduto era contiguo a propri terreni coltivati;
iii) che per esercitare il proprio diritto non avrebbe dovuto versare alcunché per aver esercitato la prelazione dopo l'avvenuta compravendita chiedendo il retratto;
iv) che aveva esercitato il proprio diritto tempestivamente, appena avuta conoscenza della vendita;
v) che, in virtù del principio di non contestazione, era stata provata la sua qualità di coltivatore diretto.
L'appellante chiedeva quindi l'accoglimento delle proprie domande con integrale riforma della sentenza impugnata.
* * *
Si costituiva che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne rilevava l'infondatezza perché: i) i fondi compravenduti erano coltivati da un affittuario, , Persona_2
(circostanza che rendeva impossibile l'esercizio della prelazione da parte dell'attore come indicato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 19234/2015); ii) i fondi compravenduti non erano contigui a quelli di proprietà dell'attore al momento della vendita.
in caso di accoglimento della domanda di controparte, avendo Controparte_2
acquistato i terreni in piena buon fede, chiedeva di essere tenuto indenne dal venditore
Controparte_3
pag. 6/12 Si costituiva anche che del pari eccepiva l'inammissibilità Controparte_3 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito affermava: i) che i fondi venduti erano affittati e coltivati da , unica titolare di un diritto di prelazione, da Persona_2
costei mai esercitato;
ii) che l'attore non era proprietario al momento della vendita di tutti i fondi confinanti con quelli oggetto del contratto di vendita né vi era contiguità fisica di tali fondi con quelli di proprietà dell'appellante, difettando la “contiguità funzionale”; iii) che l'appellante non aveva effettuato una tempestiva e legittima offerta reale, risultando necessario che “il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 cod. civ., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l'art. 1220 cod. civ. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della mora debendi, mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto, all'accertata validità del deposito
(Cass., Sez. III civ., 02/03/2012, n. 3248)” (cfr. pag. 10 comparsa BONO); iv) che, a fronte di quanto esposto, da un lato, era irrilevante la prova sul fatto che “l'attore [coltivasse] direttamente il fondo adiacente a quello venduto o che le aree oggetto di contesa non
[fossero] più suscettibili di coltivazione agricola” (cfr. ibidem) e, dall'altro il principio di non contestazione non escludeva “che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, [potesse] pervenire ad un diverso accertamento (Cass., Sez. III civ., Ordinanza, 07/06/2023, n. 16028)” (cfr. ibidem).
Il Consigliere Istruttore riteneva la causa non decidibile ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. e, attesa l'impossibilità di definire il giudizio con conciliazione, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e delle note di replica.
La causa era quindi rimessa al collegio per la decisione.
* * *
pag. 7/12
3. Sulla prima censura di appello.
con la prima censura lamenta che il contratto di affitto agrario Controparte_1
intercorso tra e fosse inidoneo per poter ritenere la Controparte_3 Persona_2
conduttrice titolare del diritto di prelazione agraria in danno dello stesso appellante.
evidenzia l'irrilevanza del contratto di affitto sotto un duplice Controparte_1
profilo: i) “il rapporto di affittanza in essere tra l'ing. e la alla data di CP_3 Per_2
comunicazione del preliminare (27 set. 2019 – cfr doc. 2 fasc. I grado) non risale al 2016, bensì al 2019 … rapporto … del tutto slegato ed autonomo rispetto al primo se si considera come, nel testo del contratto - doc. 8 fasc. I grado -, non sussiste alcun rinvio
o richiamo al rapporto precedente” (cfr. pag. 6 atto di appello); ii) anche se vi fosse
“consecutività temporale dei due rapporti, la mancanza di stabilità del rapporto (già mosse nei confronti del contratto 2019-2020 – cfr. atto di citazione, pag. 3 e non scrutinate dal giudice di prime cure), dimostra l'assenza dei presupposti per la nascita del diritto di prelazione in capo alla e la conseguente legittimità del diritto di Per_2
prelazione del confinante (cfr. ibidem). CP_1
La censura è infondata.
Risulta che il 3/5/2016 sia succeduta nell'intera azienda agricola del Persona_2
padre a seguito di donazione (cfr. doc. 1 e doc. 2 e Persona_3 CP_3 CP_2
che oggetto della cessione di azienda fossero anche “i contratti di affitto di fondi agricoli destinati all'esercizio dell'attività di impresa” (cfr. pag. 2 lettera “C” ibidem).
è titolare di azienda agricola dal 18/5/2016 come si evince dall'esame Persona_2
della relativa visura camerale (cfr. doc. 3 , cioè oltre quattro anni prima della CP_2
vendita da a dei terreni agricoli ubicati Controparte_3 Controparte_2
nel comune di Granozzo con EL, identificati al Nuovo Catasto Terreni al Foglio
12, mappali 260, 261, 265, 267 e 396, conclusa con atto notarile 22/7/2020, registrato il
23/7/2020 (cfr. doc. 1 . CP_1
Emerge ancora dai documenti in atti che , padre di , aveva Persona_3 Per_2
stipulato un contratto di affitto di diversi fondi agricoli, tra cui anche quelli oggetto di causa, nel 2014 con durata sino al 2021, terreni in parte già oggetto di un pregresso rapporto non formalizzato di conduzione risalente in parte al 1998 (cfr. doc. 5 ). CP_3
pag. 8/12 L'affitto dei fondi agrari di cui si discute va quindi qualificata come “stabile presenza” da parte di e non può essere equiparata alle “situazioni di semplice Persona_2 materiale e precaria esistenza di affittuari” evocate dall'appellante (cf. pag. 7 atto di appello) e richiamate dalla pronuncia del Supremo Collegio n. 11087/1992. Invero, sia al momento della notifica del preliminare di compravendita (27/9/2019, cfr. doc. 2
, sia al momento della stipula dell'atto di trasferimento (22/7/2020, cfr. doc. 1 CP_1
, era titolare di un contratto di affitto (cfr. doc. 5 ) che si CP_1 Persona_2 CP_3
sarebbe protratto almeno sino al novembre del 2021 e che perdurava quanto meno dal maggio del 2016 (e quanto alla medesima azienda, con contratti scritti dal 2014, e con contratti verbali in parte dal 1998, cfr. ibidem). Esisteva, quindi, in capo a Persona_2
una stabile presenza su quei fondi che la legittimava in pieno all'esercizio del diritto di prelazione. Il Supremo Collegio a tale riguardo ha affermato, con pronunce risalenti nel tempo, sempre confermate il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 della legge 14 agosto
1971 n. 817 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice - il quale stabilisce che il diritto di prelazione, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, spetta anche al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante con il fondo offerto in vendita, purché su questo non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti - seppure esige uno stabile insediamento di detti soggetti - non pone tuttavia ne' nella lettera, ne' nella ratio (essendo la finalità perseguita non quella di favorire l'ampliamento della proprietà fondiaria, bensì quella di far coincidere la proprietà del fondo e la titolarità dell'azienda agraria) l'esigenza che l'insediamento abbia una durata minima, da rapportarsi al biennio previsto per l'Esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario confinante, essendo diverse le due posizioni e dovendo il coltivatore diretto insediato sul fondo ricevere una tutela autonoma, differenziata e poziore rispetto al diritto riconosciuto al proprietario confinante. ( V
3908/84, mass n 435856; ( V 3907/84, mass n 435855; ( V 1697/81, mass n 412367; ( V
5305/80, mass n 409166; ( V 6504/80, mass n 410281; ( Conf 732/87, mass n 450433; (
Conf 327/82, mass n 418028)” (Cass. 6744/1987). È, a tale riguardo, irrilevante che il contratto di affitto, già preesistente e rinnovato nel 2014 e sino al 2021 non avrebbe visto il proprio rinnovo automatico e sarebbe scaduto nel novembre del 2021 giacché ciò che la norma in tema di prelazione vuole tutelare è la presenza del coltivatore diretto già
pag. 9/12 insediato sul fondo con una certa stabilità (come nel caso di specie) a prescindere da quanto potrà ancora perdurare in futuro tale relazione con il bene, garantita per l'avvenire proprio dalla possibilità di esercitare la prelazione.
e hanno da sempre affermato l'esistenza di Controparte_3 Controparte_2
uno stabile contratto di affitto dei fondi riferibile a e il documento Persona_2
prodotto da , avente ad oggetto gli stessi fondi (cfr. doc. 8 Controparte_1 CP_1
con un affitto di durata biennale, è solo siglato da e non è sottoscritto da CP_3 Per_2
, né dai rappresentanti delle associazioni di categoria, risultando privo di un
[...]
significativo valore probatorio. Si osserva, poi, che, anche ove si volesse ritenere rilevante tale ultimo contratto (cfr. doc. 8 , lo stesso andrebbe necessariamente collegato CP_1
al pregresso contratto di affitto di fondi rustici, concluso da , cui è Persona_3
succeduta la figlia , comprovando uno stabile rapporto della conduttrice con tali Per_2
fondi.
Tale circostanza risulta confermata anche dalla nota genzia Regionale Tes_1
Piemontese Erogazioni Agricoltura) del 18/12/ 2018 (cfr. doc. 4 ) che ribadisce CP_3
come i terreni per cui è causa alla data del 18/12/2018 “sono dichiarati nel fascicolo aziendale della azienda agricola di Granozzo con EL (NO)” (cfr. Persona_2
doc. 4 ). CP_3
È del pari irrilevante al fine del decidere, come affermato dal Tribunale di Novara, che ritenesse che non potesse esercitare il diritto di prelazione, CP_3 Persona_2
giacché in relazione alla titolarità di tale diritto non rileva l'opinione del proprietario venditore, quanto piuttosto la sussistenza o meno di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Risulta, quindi, provato dalla documentazione versata in atti che sui terreni per cui è causa, quando gli stessi sono stati compravenduti e, quindi, nel momento in cui si sarebbe potuto esercitare la prelazione agraria, fosse vigente un contratto di affitto agrario a favore di , succeduta per donazione anche nei contratti conclusi dal di lei padre, Persona_2
e unica legittimata ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 8 della Legge 590/1965 e all'articolo 7 della Legge 817/1971.
Va quindi rigettata la prima doglianza di appello perché del tutto infondata.
* * *
pag. 10/12
4. Sulle ulteriori censure di appello.
Parte appellante ha formulato altre quattro censure di appello lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui: i) non aveva riconosciuto la contiguità di un proprio fondo con uno oggetto di retratto, ii) aveva ritenuto assente una offerta reale utile a supportare l'esercizio del retratto, iii) aveva rilevato il difetto di prova quanto alla tempestività dell'esercizio del retratto e iv) aveva posto in dubbio la sua qualità di coltivatore, non contestata dalle controparti.
Tutte le ulteriori doglianze sono superate dal rigetto della prima censura, giacché
l'appellante non era titolare di alcun diritto di prelazione agraria sui fondi di cui si discute poiché gli stessi erano affittati e solo l'affittuaria avrebbe potuto esercitare tale diritto.
Risulta, quindi, superfluo il loro esame in virtù del principio della ragione più liquida, giacché il rigetto delle questioni oggetto della prima censura ha la “capacità di condurre alla definizione del giudizio” (Cass. 693/2024).
* * *
5. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto dell'appello comporta la conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese di lite del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate le domande formulate da . Controparte_1
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (20.000,00 euro) nei valori medi
(valore della causa nello scaglione sino a 26.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018): fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva 921,00 euro, fase trattazione
1.843,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro).
* * *
6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass.
SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
pag. 11/12
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n. 816/2023 emessa ai sensi dell'articolo 281 Controparte_3
sexies c.p.c. dal Tribunale di Novara e pubblicata il 24/10/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto,
2. CONFERMA integralmente la sentenza n. 816/2023 emessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. dal
Tribunale di Novara e pubblicata il 24/10/2023;
3. CO la parte appellante, a rifondere a favore di e di Controparte_1 Controparte_2
le spese legali del presente grado di giudizio che liquida Controparte_3
per ciascuno di essi in 5.809,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 26/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Rossi Dott. Roberto Rivello
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 122/2024
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Roberto Rivello Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Angela Giunta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: retratto agrario nella causa iscritta al n. 122/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] con EL Controparte_1 C.F._1
(NO) l'08/03/1963, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Maggioni Giovanni (C.F. - PEC C.F._2 Email_1
e dall'Avvocato Maggioni Giuliano (C.F. Email_2 [...]
- PEC giuliano. presso il cui studio in C.F._3 Email_3
Milano, Via Cosimo del Fante, 9 è elettivamente domiciliato in virtù di procura allegata all'atto di citazione di primo grado appellante contro
(C.F. ) nato a [...] con EL (No) Controparte_2 C.F._4
il 27 dicembre 1959 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avvocatessa Federica Dulio (C.F. - PEC C.F._5
) del Foro di Novara, presso il cui studio in Email_4
Novara via Rosselli n. 13 è elettivamente domiciliato per procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica in via telematica e congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in primo grado appellato
e contro
(C.F. ), residente in [...], Controparte_3 C.F._6
Strada del Mainero, n. 161/9, elettivamente domiciliato in Torino, via Boncompagni n. 7 presso lo studio dell'Avvocato Eula Giovanni (C.F. - PEC CodiceFiscale_7
e dell'Avvocato Palmieri Vincenzo (C.F. Email_5
- PEC rdineavvocati torino.it) che lo C.F._8 Email_6
rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di primo grado appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 31/7/2025 e di rimessione al collegio del 30/10/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 816/23 emessa dal Tribunale di
Novara depositata il 24.10.2023 (n.R.G. 2085/2021), notificata via PEC al difensore del sig. in data 18 dicembre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio CP_1
di primo grado che qui si riportano:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
a) accertare che la compravendita dei terreni siti in Granozzo con EL (NO), identificati al NCT di detto comune al fg. 12, mapp. 260, 261, 265, 267 e 396 intervenuta tra i sigg. e ha violato il diritto di prelazione del proprietario confinante CP_3 CP_2
coltivatore diretto di cui all'art. 7, co. 1 n. 2 L. 817/71;
b) accertare che il sig. soddisfa i requisiti di legge per essere Controparte_1
considerato proprietario confinante coltivatore diretto in merito ai terreni descritti alla lettera a);
c) accertare l'avvenuto esercizio da parte del sig. del diritto di riscatto per cui è CP_1
causa e, per l'effetto, dato atto della disponibilità del sig. a pagare al sig. CP_1 CP_2
il prezzo di € 20.000,00, disporre il trasferimento, in capo al sig. del Controparte_1
diritto di proprietà dei terreni di causa a far tempo dal 22.07.2020, data di stipula del rogito / CP_2 CP_3
pag. 2/12 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi meglio esposti in atto;
Nel merito, in via principale accertata e dichiarata l'assenza del diritto di prelazione in capo all'attore appellante sui terreni oggetto di giudizio, acquistati da Controparte_1
con atto di compravendita 22 luglio 2020, a rogito notaio Controparte_2 Per_1
, meglio descritti in premessa, dichiarare la totale carenza di fondamento
[...] dell'impugnazione proposta e conseguentemente rigettare l'appello e le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto Controparte_1 Controparte_2
mandando così quest'ultimo assolto dalle pretese attoree, confermando così la sentenza resa dal Tribunale di Novara il 24.10.2023 n. 816/2023 (n. R.G. 2085/2021), notificata in data 18.12.2023.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e ritenuta fondatezza delle domande di parte attrice, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il signor al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_3
convenuto in ragione del diritto di riscatto esercitato da parte attrice. NI da quantificarsi in corso di giudizio, anche in via equitativa.
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_3
conclusioni:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversaria do-manda, eccezione
e conclusione:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità/manifesta infondatezza dell'appello proposto dal sig. , ricorrendone i presupposti di cui all'art. 348 bis Controparte_1
c.p.c., in quanto lo stesso non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
pag. 3/12 Nel merito: in via principale: respingere l'appello proposto dal sig. in Controparte_1
quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata: in caso di riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di manleva e di risarcimento del danno avanzata dall'appellato nei Controparte_2
confronti dell'Ing. in quanto infondata per i motivi di cui in Controparte_3
atti.
In ogni caso: Con vittoria integrale di spese e compensi del doppio grado di giudizio ex
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre spese successive di registro ed occorrende”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Novara con sentenza n. 816/2023 emessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata il 24/10/2023 così decideva: “rigetta ogni domanda di parte attrice;
condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite del presente giudizio liquidate in favore di ciascuna di esse, come in parte motiva, in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge
(se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni, oltre spese di registrazione della presente sentenza”.
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti prodotti dalle parti che
[...]
, con atto notarile 22/7/2020, registrato il 23/7/2020 (cfr. doc. 1 Controparte_3
, vendeva a diversi terreni agricoli ubicati nel comune di CP_1 Controparte_2
Granozzo con EL, identificati al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 12, mappali
260, 261, 265, 267 e 396, al prezzo di € 20.000,00.
Il venditore prima di formalizzare la compravendita non notificava ad
[...]
la copia del contratto di compravendita per permettere l'eventuale esercizio del CP_1
diritto di prelazione agraria.
dopo aver appreso della compravendita, invia a Controparte_1 CP_2
raccomandata 07/04/2021 con la quale comunicava la propria volontà di avvalersi
[...]
pag. 4/12 della prelazione agraria per essere proprietario coltivatore diretto confinante e dichiarava di esercitare il diritto di riscatto (cfr. doc. 3 . CP_1
non riscontrava la volontà di che, dapprima Controparte_2 Controparte_1
avviava la procedura di mediazione e poi citava in giudizio l'acquirente per vedere accertato che la vendita aveva violato il suo diritto di prelazione, per essere coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti. affermava: i) che i terreni Controparte_1
venduti confinavano con altri appezzamenti di sua proprietà; ii) che la circostanza che i terreni venduti fossero condotti in affitto da era irrilevante, trattandosi di Persona_2
un rapporto precario;
iii) che lui era pacificamente un coltivatore diretto.
Si costituiva che contestava le pretese di parte attrice, affermava di Controparte_2
essere stato in buona fede nel procedere all'acquisto e chiedeva di poter chiamare in causa il venditore dei terreni, proprio dante causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva che Controparte_3
contestava la fondatezza delle pretese di parte attrice poiché i terreni compravenduti erano affittati da anni all'azienda agricola di e chiedeva il rigetto delle relative Persona_2
domande.
Il Tribunale di Novara riteneva non sussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte di e, in particolare riteneva: i) “che i terreni Controparte_1
oggetto di contestazione era stati concessi in affitto a (per la lettera C Persona_2 dell'atto di donazione, la donataria ha acquisito anche “I contratti di affitto dei fondi agricoli destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, che non abbiano natura personale”)” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata) ; ii) che , in qualità di Persona_2 affittuaria, era titolare del diritto e non ha fatto nulla per esercitarlo” (cfr. ibidem); iii) che “la circostanza che il terzo chiamato abbia dichiarato in una missiva di ritenere inesistente il diritto di prelazione dell'affittuaria [era] …circostanza indifferente ai fini del … giudizio” (cfr. ibidem); iv) che “l'attore alla data della compravendita censurata in giudizio non era proprietario di tutti i fondi ritenuti confinanti” (cfr. ibidem); v) che l'attore entro il termine previsto dall'art. 8, comma 6, della Legge n. 590 del 1965 non aveva effettuato il versamento del prezzo, non vi era stato il rifiuto dell'accettazione da parte del creditore e non era stato formalizzato alcun deposito liberatorio nelle forme dell'articolo 1210 c.c.; vi) che l'attore non aveva indicato con precisione il momento in pag. 5/12 cui aveva avuto conoscenza della vendita dei terreni reclamati in retratto, non potendosi valutare la tempestività dell'offerta formulata dall'attore; vii) che non vi era prova che l'attore coltivasse “concretamente ogni fondo adiacente a quelli oggetto di vendita” (cfr. ibidem); viii) che non era stato dimostrato “se il fondo per il quale si invoca la prelazione del confinante …[fosse] ancora suscettibile di coltivazione agricola”; ix) che non era stata dimostrata “la contiguità con tutti i fondi reclamati, attesa la separazione imposta da un canale irriguo che, per costante giurisprudenza, costituisce separazione tra fondi”.
Il Tribunale di Novara rigettava, quindi, la domanda formulata da Controparte_1
che condannava alle spese di lite.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello e lamentava: i) che il contratto di affitto agrario Controparte_1
sul fondo venduto a favore di era da considerare precario;
ii) che almeno Persona_2
un terreno compravenduto era contiguo a propri terreni coltivati;
iii) che per esercitare il proprio diritto non avrebbe dovuto versare alcunché per aver esercitato la prelazione dopo l'avvenuta compravendita chiedendo il retratto;
iv) che aveva esercitato il proprio diritto tempestivamente, appena avuta conoscenza della vendita;
v) che, in virtù del principio di non contestazione, era stata provata la sua qualità di coltivatore diretto.
L'appellante chiedeva quindi l'accoglimento delle proprie domande con integrale riforma della sentenza impugnata.
* * *
Si costituiva che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne rilevava l'infondatezza perché: i) i fondi compravenduti erano coltivati da un affittuario, , Persona_2
(circostanza che rendeva impossibile l'esercizio della prelazione da parte dell'attore come indicato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 19234/2015); ii) i fondi compravenduti non erano contigui a quelli di proprietà dell'attore al momento della vendita.
in caso di accoglimento della domanda di controparte, avendo Controparte_2
acquistato i terreni in piena buon fede, chiedeva di essere tenuto indenne dal venditore
Controparte_3
pag. 6/12 Si costituiva anche che del pari eccepiva l'inammissibilità Controparte_3 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito affermava: i) che i fondi venduti erano affittati e coltivati da , unica titolare di un diritto di prelazione, da Persona_2
costei mai esercitato;
ii) che l'attore non era proprietario al momento della vendita di tutti i fondi confinanti con quelli oggetto del contratto di vendita né vi era contiguità fisica di tali fondi con quelli di proprietà dell'appellante, difettando la “contiguità funzionale”; iii) che l'appellante non aveva effettuato una tempestiva e legittima offerta reale, risultando necessario che “il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 cod. civ., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l'art. 1220 cod. civ. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della mora debendi, mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto, all'accertata validità del deposito
(Cass., Sez. III civ., 02/03/2012, n. 3248)” (cfr. pag. 10 comparsa BONO); iv) che, a fronte di quanto esposto, da un lato, era irrilevante la prova sul fatto che “l'attore [coltivasse] direttamente il fondo adiacente a quello venduto o che le aree oggetto di contesa non
[fossero] più suscettibili di coltivazione agricola” (cfr. ibidem) e, dall'altro il principio di non contestazione non escludeva “che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, [potesse] pervenire ad un diverso accertamento (Cass., Sez. III civ., Ordinanza, 07/06/2023, n. 16028)” (cfr. ibidem).
Il Consigliere Istruttore riteneva la causa non decidibile ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. e, attesa l'impossibilità di definire il giudizio con conciliazione, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e delle note di replica.
La causa era quindi rimessa al collegio per la decisione.
* * *
pag. 7/12
3. Sulla prima censura di appello.
con la prima censura lamenta che il contratto di affitto agrario Controparte_1
intercorso tra e fosse inidoneo per poter ritenere la Controparte_3 Persona_2
conduttrice titolare del diritto di prelazione agraria in danno dello stesso appellante.
evidenzia l'irrilevanza del contratto di affitto sotto un duplice Controparte_1
profilo: i) “il rapporto di affittanza in essere tra l'ing. e la alla data di CP_3 Per_2
comunicazione del preliminare (27 set. 2019 – cfr doc. 2 fasc. I grado) non risale al 2016, bensì al 2019 … rapporto … del tutto slegato ed autonomo rispetto al primo se si considera come, nel testo del contratto - doc. 8 fasc. I grado -, non sussiste alcun rinvio
o richiamo al rapporto precedente” (cfr. pag. 6 atto di appello); ii) anche se vi fosse
“consecutività temporale dei due rapporti, la mancanza di stabilità del rapporto (già mosse nei confronti del contratto 2019-2020 – cfr. atto di citazione, pag. 3 e non scrutinate dal giudice di prime cure), dimostra l'assenza dei presupposti per la nascita del diritto di prelazione in capo alla e la conseguente legittimità del diritto di Per_2
prelazione del confinante (cfr. ibidem). CP_1
La censura è infondata.
Risulta che il 3/5/2016 sia succeduta nell'intera azienda agricola del Persona_2
padre a seguito di donazione (cfr. doc. 1 e doc. 2 e Persona_3 CP_3 CP_2
che oggetto della cessione di azienda fossero anche “i contratti di affitto di fondi agricoli destinati all'esercizio dell'attività di impresa” (cfr. pag. 2 lettera “C” ibidem).
è titolare di azienda agricola dal 18/5/2016 come si evince dall'esame Persona_2
della relativa visura camerale (cfr. doc. 3 , cioè oltre quattro anni prima della CP_2
vendita da a dei terreni agricoli ubicati Controparte_3 Controparte_2
nel comune di Granozzo con EL, identificati al Nuovo Catasto Terreni al Foglio
12, mappali 260, 261, 265, 267 e 396, conclusa con atto notarile 22/7/2020, registrato il
23/7/2020 (cfr. doc. 1 . CP_1
Emerge ancora dai documenti in atti che , padre di , aveva Persona_3 Per_2
stipulato un contratto di affitto di diversi fondi agricoli, tra cui anche quelli oggetto di causa, nel 2014 con durata sino al 2021, terreni in parte già oggetto di un pregresso rapporto non formalizzato di conduzione risalente in parte al 1998 (cfr. doc. 5 ). CP_3
pag. 8/12 L'affitto dei fondi agrari di cui si discute va quindi qualificata come “stabile presenza” da parte di e non può essere equiparata alle “situazioni di semplice Persona_2 materiale e precaria esistenza di affittuari” evocate dall'appellante (cf. pag. 7 atto di appello) e richiamate dalla pronuncia del Supremo Collegio n. 11087/1992. Invero, sia al momento della notifica del preliminare di compravendita (27/9/2019, cfr. doc. 2
, sia al momento della stipula dell'atto di trasferimento (22/7/2020, cfr. doc. 1 CP_1
, era titolare di un contratto di affitto (cfr. doc. 5 ) che si CP_1 Persona_2 CP_3
sarebbe protratto almeno sino al novembre del 2021 e che perdurava quanto meno dal maggio del 2016 (e quanto alla medesima azienda, con contratti scritti dal 2014, e con contratti verbali in parte dal 1998, cfr. ibidem). Esisteva, quindi, in capo a Persona_2
una stabile presenza su quei fondi che la legittimava in pieno all'esercizio del diritto di prelazione. Il Supremo Collegio a tale riguardo ha affermato, con pronunce risalenti nel tempo, sempre confermate il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 della legge 14 agosto
1971 n. 817 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice - il quale stabilisce che il diritto di prelazione, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, spetta anche al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante con il fondo offerto in vendita, purché su questo non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti - seppure esige uno stabile insediamento di detti soggetti - non pone tuttavia ne' nella lettera, ne' nella ratio (essendo la finalità perseguita non quella di favorire l'ampliamento della proprietà fondiaria, bensì quella di far coincidere la proprietà del fondo e la titolarità dell'azienda agraria) l'esigenza che l'insediamento abbia una durata minima, da rapportarsi al biennio previsto per l'Esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario confinante, essendo diverse le due posizioni e dovendo il coltivatore diretto insediato sul fondo ricevere una tutela autonoma, differenziata e poziore rispetto al diritto riconosciuto al proprietario confinante. ( V
3908/84, mass n 435856; ( V 3907/84, mass n 435855; ( V 1697/81, mass n 412367; ( V
5305/80, mass n 409166; ( V 6504/80, mass n 410281; ( Conf 732/87, mass n 450433; (
Conf 327/82, mass n 418028)” (Cass. 6744/1987). È, a tale riguardo, irrilevante che il contratto di affitto, già preesistente e rinnovato nel 2014 e sino al 2021 non avrebbe visto il proprio rinnovo automatico e sarebbe scaduto nel novembre del 2021 giacché ciò che la norma in tema di prelazione vuole tutelare è la presenza del coltivatore diretto già
pag. 9/12 insediato sul fondo con una certa stabilità (come nel caso di specie) a prescindere da quanto potrà ancora perdurare in futuro tale relazione con il bene, garantita per l'avvenire proprio dalla possibilità di esercitare la prelazione.
e hanno da sempre affermato l'esistenza di Controparte_3 Controparte_2
uno stabile contratto di affitto dei fondi riferibile a e il documento Persona_2
prodotto da , avente ad oggetto gli stessi fondi (cfr. doc. 8 Controparte_1 CP_1
con un affitto di durata biennale, è solo siglato da e non è sottoscritto da CP_3 Per_2
, né dai rappresentanti delle associazioni di categoria, risultando privo di un
[...]
significativo valore probatorio. Si osserva, poi, che, anche ove si volesse ritenere rilevante tale ultimo contratto (cfr. doc. 8 , lo stesso andrebbe necessariamente collegato CP_1
al pregresso contratto di affitto di fondi rustici, concluso da , cui è Persona_3
succeduta la figlia , comprovando uno stabile rapporto della conduttrice con tali Per_2
fondi.
Tale circostanza risulta confermata anche dalla nota genzia Regionale Tes_1
Piemontese Erogazioni Agricoltura) del 18/12/ 2018 (cfr. doc. 4 ) che ribadisce CP_3
come i terreni per cui è causa alla data del 18/12/2018 “sono dichiarati nel fascicolo aziendale della azienda agricola di Granozzo con EL (NO)” (cfr. Persona_2
doc. 4 ). CP_3
È del pari irrilevante al fine del decidere, come affermato dal Tribunale di Novara, che ritenesse che non potesse esercitare il diritto di prelazione, CP_3 Persona_2
giacché in relazione alla titolarità di tale diritto non rileva l'opinione del proprietario venditore, quanto piuttosto la sussistenza o meno di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Risulta, quindi, provato dalla documentazione versata in atti che sui terreni per cui è causa, quando gli stessi sono stati compravenduti e, quindi, nel momento in cui si sarebbe potuto esercitare la prelazione agraria, fosse vigente un contratto di affitto agrario a favore di , succeduta per donazione anche nei contratti conclusi dal di lei padre, Persona_2
e unica legittimata ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 8 della Legge 590/1965 e all'articolo 7 della Legge 817/1971.
Va quindi rigettata la prima doglianza di appello perché del tutto infondata.
* * *
pag. 10/12
4. Sulle ulteriori censure di appello.
Parte appellante ha formulato altre quattro censure di appello lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui: i) non aveva riconosciuto la contiguità di un proprio fondo con uno oggetto di retratto, ii) aveva ritenuto assente una offerta reale utile a supportare l'esercizio del retratto, iii) aveva rilevato il difetto di prova quanto alla tempestività dell'esercizio del retratto e iv) aveva posto in dubbio la sua qualità di coltivatore, non contestata dalle controparti.
Tutte le ulteriori doglianze sono superate dal rigetto della prima censura, giacché
l'appellante non era titolare di alcun diritto di prelazione agraria sui fondi di cui si discute poiché gli stessi erano affittati e solo l'affittuaria avrebbe potuto esercitare tale diritto.
Risulta, quindi, superfluo il loro esame in virtù del principio della ragione più liquida, giacché il rigetto delle questioni oggetto della prima censura ha la “capacità di condurre alla definizione del giudizio” (Cass. 693/2024).
* * *
5. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto dell'appello comporta la conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese di lite del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate le domande formulate da . Controparte_1
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (20.000,00 euro) nei valori medi
(valore della causa nello scaglione sino a 26.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018): fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva 921,00 euro, fase trattazione
1.843,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro).
* * *
6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass.
SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
pag. 11/12
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n. 816/2023 emessa ai sensi dell'articolo 281 Controparte_3
sexies c.p.c. dal Tribunale di Novara e pubblicata il 24/10/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto,
2. CONFERMA integralmente la sentenza n. 816/2023 emessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. dal
Tribunale di Novara e pubblicata il 24/10/2023;
3. CO la parte appellante, a rifondere a favore di e di Controparte_1 Controparte_2
le spese legali del presente grado di giudizio che liquida Controparte_3
per ciascuno di essi in 5.809,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 26/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Rossi Dott. Roberto Rivello
pag. 12/12