Decreto cautelare 7 febbraio 2023
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/12/2025, n. 8043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8043 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Severino Berardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero della Giustizia, Comitato per la Tenuta Albo Consulenti Tecnici d'Ufficiodi II Grado Presso Corte d’Appello di Napoli, Comitato per la Tenuta Albo Consulenti Tecnici Presso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz 11.
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del decreto del 05 dicembre 2022, non notificato, emesso nel procedimento n. 18/22 r.g. C.T.U. dal Comitato per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di II grado presso la Corte d'Appello di Napoli, con cui è stato respinto il reclamo presentato dal dott. -OMISSIS- avverso il provvedimento di cancellazione dall'Albo dei consulenti tecnici – categoria sanitari - presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adottato dal Comitato di cui all'art. 14 disp. att. C.P.C. presso il medesimo Tribunale, con il quale vi è stata la «conferma» del «provvedimento emesso in data 10.06.2021 per la tenuta dell'Albo dei Consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale»;
b) del provvedimento di cancellazione dalla categoria sanitari del dott. -OMISSIS- dall'Albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente protocollo 0006070.U del 19.07.2022;
c) ove occorrer possa del verbale di riunione del 14 novembre 2022 del Comitato per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di II grado presso la Corte d'Appello di Napoli, ancorché non allegato e non conosciuto nei contenuti;
d) ove occorrer possa del verbale di riunione del 15 luglio 2022 del Comitato per la tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di Santa Maria C.V., ancorché non allegato e non conosciuto nei contenuti;
e) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi legittimi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31/5/2023:
a) del verbale di riunione del 15 luglio 2022 del Comitato per la tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di Santa Maria C.V.;
b) del verbale di riunione dell’11 aprile 2022 del Comitato per la tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di Santa Maria C.V.;
c) del verbale di riunione del 14 novembre 2022 del Comitato per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di II grado presso la Corte d'Appello di Napoli;
d) ove occorre possa del decreto del 05 dicembre 2022, non notificato, emesso nel procedimento n. 18/22 r.g. C.T.U. dal Comitato per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di II grado presso la Corte d'Appello di Napoli, con cui è stato respinto il reclamo presentato dal dott. -OMISSIS- avverso il provvedimento di cancellazione dall'Albo dei consulenti tecnici – categoria sanitari - presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adottato dal Comitato di cui all'art. 14 disp. att. C.P.C. presso il medesimo Tribunale, con il quale vi è stata la «conferma» del «provvedimento emesso in data 10.06.2021 per la tenuta dell'Albo dei Consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale»;
e) ove occorre possa del provvedimento di cancellazione dalla categoria sanitari del dott. -OMISSIS- dall'Albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente protocollo 0006070.U del 19.07.2022;
f) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi legittimi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Comitato per la Tenuta Albo Consulenti Tecnici d'Ufficio di II Grado Presso Corte d’Appello di Napoli Comitato per la Tenuta Albo Consulenti Tecnici Presso Tribunale di Sanata Maria Capua Vetere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. ME De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 15 luglio 2022, il Comitato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva un provvedimento di cancellazione dall’Albo dei C.T.U. di quel medesimo Tribunale del dr. -OMISSIS-, dandone notizia a quest’ultimo il successivo 19 luglio.
Il provvedimento impugnato così ha motivato la cancellazione: “ rilevato che sono pervenuti gli atti e la sentenza -OMISSIS- di questo Tribunale di condanna del dr. -OMISSIS- per il reato di concussione, riqualificato in truffa aggravata; che da tale reato il professionista non è stato assolto, ma in Appello si è dichiarata l'improcedibilità per prescrizione alla quale egli non ha rinunciato. Che dagli atti e dalla motivazione della citata sentenza emerge che il dr. -OMISSIS- nell’anno 2002, quale medico convenzionato con la ASL, si fece consegnare per il rilascio di un certificato medico di malattia, necessario per prolungare l'assenza legittima dal lavoro, da un giovane infortunato una modica somma di danaro, senza rilasciargli fattura, facendogli credere che fosse necessario un pagamento per il suo rilascio di 50 euro rispetto al quale avrebbe operato lo sconto di 35 euro, se avesse accettato di corrisponderla senza pretendere fattura, laddove alcuna somma era dovuta per la prestazione resa. Rilevato che tale condotta pur estremamente risalente nel tempo non consente di ritenere presente il requisito della specchiata moralità richiesto ad un professionista che intenda svolgere il ruolo di consulente tecnico del giudice, in quanto sintomatica della disponibilità a ingannare e commettere reati anche in cambio di modiche somme di danaro… ”.
Avverso tale decisione il Dott. -OMISSIS- proponeva reclamo al Comitato di II istanza presso la Corte di Appello di Napoli in data 2 agosto 2022 che, con provvedimento del 5 dicembre 2022, rigettava il reclamo, confermando il provvedimento di cancellazione emesso dal Comitato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
2) Il dott. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato tale provvedimento proponendo il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 febbraio 2023 e depositato il successivo 7 febbraio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
Il ricorrente propone le seguenti censure.
I) VIOLAZIONE DELLA L. N.241/90 E SS. MOD. IN PARTICOLARE DELL’ART.10 BIS E DELL’ART.7, IN RELAZIONE ALL’ART. 21 OCTIES DELLA CITATA LEGGE.
A seguito della novella all’art. 10 bis della l. n. 241/1990 l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza determinerebbe la definitiva illegittimità del provvedimento senza possibilità di applicare la c.d. sanatoria giudiziale di cui all’art. 21 octies della medesima legge.
Nel caso di specie, al ricorrente sarebbe stata inibita ogni forma di partecipazione, atteso che non gli è stato comunicato nemmeno l’avvio del procedimento in violazione dell’art. 7 della l. n, 241/1990.
La partecipazione del ricorrente, peraltro, avrebbe potuto evidenziare non solo che i fatti risalivano al 2002, ma che la condanna esigua riportata (pari a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa) era stata sospensivamente condizionata; inoltre, in appello il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione ed inoltre era stato avviato il procedimento di riabilitazione giudiziale.
II) CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI– ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTERNA TRA ATTI DEL PROCEDIMENTO.
Il provvedimento sarebbe carente della motivazione che evidenzi le ragioni per cui fatti risalenti al 2002 continuino ad influenzare la valutazione sulla moralità del ricorrente il quale, dal 2016 (anno di iscrizione all’albo) al 2022, ha svolto l’attività di CTU senza che gli fosse mosso alcun rilievo; più in generale, prosegue parte ricorrente, dal 2002 al 2022 egli avrebbe tenuto una condotta connotata da “specchiata moralità”, aspetto del tutto trascurato.
La motivazione del provvedimento impugnato denoterebbe un vizio di eccesso di potere e sarebbe stata posta in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
III) ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE (SOTTO ALTRI PROFILI) – TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELLA L. N.241/90 E SS.
MOD.
Il provvedimento impugnato non terrebbe conto che la condanna subita in primo grado dal ricorrente, assai risalente ed esigua, si sarebbe sostanzialmente estinta, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 167 del c.p.; peraltro, la medesima condanna già esisteva quando il ricorrente era stato iscritto all’albo dei CTU per la prima volta nel 2016, sicchè essa sarebbe stata invocata in modo irragionevole per indurre il difetto dei presupposti della persistenza dell’iscrizione.
Ancora, in casi come quello di specie di giudizi incidenti sulla possibilità dei lavoratori di svolgere la propria prestazione lavorativa, la valutazione contestata avrebbe dovuto essere svolta in conformità all’art. 6 del Protocollo di intesa tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ed Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Caserta, in base al quale, nell’ipotesi di reati commessi da oltre 15, anni il Comitato deve valutare caso per caso, imponendo quindi uno sforzo motivazionale ulteriore ed individualizzante.
IV) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ, RAGIONEVOLEZZA E CONSEQUENZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – CARENZA DI PUBBLICO INTERESSE – SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO IN BUONA FEDE – ISTRUTTORIA CARENTE E INSUFFICIENTE.
Dalla vicenda procedimentale complessiva, secondo il ricorrente, emergerebbero chiari indici di eccesso di potere per sviamento, in considerazione dell’illogicità e sproporzione della disposta cancellazione.
V) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA A SEGUITO DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI PRESUPPOSTI.
Con l’ultima censura del ricorso introduttivo, parte ricorrente deduce che tutte le censure proposte si riverberano anche sugli atti dei Comitati di I e II grado che hanno respinto le doglianze proposte dal sig. -OMISSIS- ereditando gli stessi vizi denunciati avverso il gravato provvedimento di esclusione.
3) Si è costituito in Giudizio il Ministero della Giustizia, producendo scritti difensivi e depositando documenti.
3.1) A seguito del deposito documentale operato dall’Amministrazione intimata, il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 maggio 2023 estendendo l’impugnazione ai provvedimenti dei Comitati di primo e secondo grado per la tenuta dell’albo dei CTU, proponendo le seguenti censure, in gran parte reiterative dei motivi già proposti con il ricorso introduttivo.
I) CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI– ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ
INTERNA TRA ATTI DEL PROCEDIMENTO.
La motivazione delle decisioni adottate dai Comitati di I e II grado sarebbe carente, in quanto non spiegherebbe le ragioni per cui i fatti risalenti al 2002 impedirebbero di ravvisare il requisito della specchiata condotta, con un difetto tanto più evidente se si pensa alla latitudine della discrezionalità amministrativa in questo campo e alla correlativa importanza per il lavoratore delle determinazioni assunte in proposito.
Alcun elemento positivo (quale soprattutto la condotta tenuta dal 2002 in poi, ma anche l’assenza di ogni contestazione dall’iscrizione all’albo fino alla cancellazione) sarebbe stato evidenziato, sicché la valutazione si fonderebbe su di una sopravvalutazione di una condotta isolata e risalente nel tempo.
II) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ, RAGIONEVOLEZZA E CONSEQUENZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – CARENZA DI PUBBLICO INTERESSE – SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO IN BUONA FEDE – ISTRUTTORIA CARENTE E INSUFFICIENTE.
La condotta dell’Amministrazione sarebbe ispirata da sviamento di potere, in quanto sottenderebbe la malcelata intenzione di procedere comunque alla cancellazione del ricorrente dall’Albo dei CTU, senza tener conto del complesso degli elementi.
3.2) L’Amministrazione ha depositato ulteriore ulteriori difese e all’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4) Le censure proposte tanto con il ricorso introduttivo che con quello per motivi aggiunti sono tra di loro strettamente connesse e possono essere divise in due gruppi: quelle procedimentali e quelle sostanziali.
4.1) Quanto alle prime, parte ricorrente lamenta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e dei motivi ostativi in violazione rispettivamente degli artt. 7 e 10 bis della l. n. 241/1990.
Tali doglianze sono inconsistenti.
Ed infatti, la comunicazione del procedimento di cancellazione del 15 luglio 2022 è stata preceduta in data 27 aprile 2022 dalla comunicazione del provvedimento sospensivo dell’iscrizione, al fine di acquisire ulteriori utili informazioni, in cui veniva finanche precisato che occorreva acquisire la sentenza penale precedentemente emessa nei confronti del ricorrente; pertanto, essendo già a conoscenza di quanto sarebbe stato vagliato dal Comitato, il dott. -OMISSIS- ben avrebbe potuto controdedurre al riguardo - facendo valere gli elementi difensivi che riteneva più opportuni - pur non essendo ciò espressamente previsto dalla procedura di revisione dell'Albo, a differenza di quanto previsto per l'adozione dei procedimenti disciplinari.
Peraltro, il necessario esperimento dei rimedi interni (reclamo di primo e secondo grado) avverso il provvedimento di cancellazione costituisce evidente specificazione ed ulteriore garanzia rispetto a quelle minimali rappresentate dalla comunicazione di avvio e da quella dei motivi ostativi; non vi è dubbio che il ricorrente ha potuto interloquire (e lo abbia anche concretamente fatto) in tutte le fasi del procedimento con l’Amministrazione, sia in quella che ha preceduto l’adozione del provvedimento di cancellazione, sia in quella “contenziosa” che ha caratterizzato i reclami di primo e secondo grado.
In altre parole, la peculiare strutturazione del procedimento ha ampiamente permesso al ricorrente di rappresentare le proprie deduzioni, peraltro puntualmente esaminate dall’Amministrazione in tutte le sue varie fasi, sia quella che ha preceduto il provvedimento di cancellazione, sia quella che ha dato luogo alle decisioni dei Comitati di primo e secondo grado sui reclami.
4.2) Quanto alle censure sostanziali, in estrema sintesi, parte ricorrente si duole della carenza della motivazione del provvedimento di cancellazione che non avrebbe tenuto conto della risalenza nel tempo della condotta criminosa, della sua non eccessiva gravità, come evidenziato dall'irrogazione di una pena minima e condizionalmente sospesa, nonché del fatto che in seguito il professionista abbia svolto attività di consulente senza incorrere in rilievi.
Le censure sono infondate.
Deve preliminarmente rilevarsi che non risponde al vero che il provvedimento impugnato non abbia preso in considerazione le circostanze invocate dal ricorrente, soffermandosi proprio sulla risalenza nel tempo della condotta e sulla esiguità della pena.
Quanto al primo fattore, l’Amministrazione evidenzia che il reato commesso (in sostanza aver indotto un paziente a corrispondere una esigua somma di denaro quale corrispettivo non dovuto per una certificazione medica che estendesse il periodo di comporto) assume particolare significato perché caratterizzato da una stretta inerenza alle funzioni di medico, evidenziando che la stessa esiguità della somma richiesta sarebbe espressione della scarsa considerazione del valore della propria professionalità, con conseguente sotteso rischio, non esplicitato, ma implicito, di inaffidabilità a fronte di incarichi da CTU che potrebbero inerire ad interessi economici particolarmente rilevanti.
Deve infatti rilevarsi che l’Albo dei CTU rappresenta un elenco a cui i Magistrati che hanno bisogno di essere coadiuvati attingono per definire giudizi in cui vengano in rilievo cognizioni tecniche specialistiche; pertanto, essi necessitano di poter supporre senza svolgere indagini specifiche che i soggetti che figurano nell’ambo siano dotati di specchiata moralità a garanzia della loro imparzialità.
Per questo motivo sono previsti requisiti a monte con innalzamento della soglia di attenzione per tali professionisti, i quali, in relazione alla rilevanza giurisdizionale degli incarichi di cui possono essere investiti, devono rappresentare una garanzia per gli organi giurisdizionali.
4.2.1) Sotto questo aspetto, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la valutazione di “specchiata moralità” non ha contenuto penale, ben potendo l’Amministrazione valutare a tali fini anche fatti che non hanno tale rilievo, ma che al contempo ingenerano dubbi sull’affidabilità del professionista. Allo stesso modo, fatti penalmente rilevanti possono essere valutati a prescindere dal loro perdurante effetto in ambito penalistico.
In tal senso, il Comitato di seconda istanza ha chiarito che la specchiata moralità richiesta al professionista che intenda svolgere il compito di ausiliario tecnico del giudice era stata menomata dalla grave condotta accertata, essendo irrilevante l'estinzione del reato per prescrizione, proprio perché il ruolo di CTU presuppone ben precisi requisiti di affidabilità, che nel caso di specie risultavano irrimediabilmente incrinati dalla – pur risalente – condotta descritta.
4.2.2) Nessuna contraddizione può poi ravvisarsi nella circostanza che il ricorrente sia stato inizialmente iscritto all’Albo dei CTU senza che gli sia stata opposta alcuna contestazione, atteso che, come evidenziato dalla difesa erariale, dagli atti disponibili nel fascicolo originario, non risultava la condanna in questione, in quanto i carichi pendenti e il certificato penale risultavano a quel momento indenni da problemi, né alcunchè era stato segnalato dalla polizia giudiziaria nelle informazioni rese
sul conto del professionista.
In particolare, dal certificato del casellario giudiziale del 12.11.15 all’epoca esaminato, risultava “NULLA” a carico del dott. -OMISSIS-, così come dal rapporto redatto il 7.12.15 dalla Stazione di Mondragone della Legione Carabinieri Campania emergeva che il predetto “risulta immune da precedenti e pendenze penali, di buona condotta in genere. Non risultano controlli a carico del medesimo in compagnia di persone o in ambienti socialmente pericolosi, o che abbia collegamenti con la criminalità organizzata.”; lo stesso è a dirsi per il certificato rilasciato, il 25.11.15, dalla Procura della Repubblica del Tribunale di S.M.C.V. dal quale “non risultano carichi pendenti”.
Ciò considerato, deve concludersi che al momento in cui la domanda di iscrizione all’Albo del ricorrente era stata scrutinata, l’Amministrazione non disponesse del corredo informativo poi acquisito in sede di controllo periodico sulla permanenza dei requisiti che ha poi condotto all’adozione del provvedimento di cancellazione gravato in questa sede.
4.2.3) Quanto poi al dedotto vizio di motivazione anche delle decisioni assunte dai Comitati di I e II grado (che non avrebbero tenuto conto della risalenza della condotta ascritta al ricorrente), esso è smentito dalla lettura del decreto 15.12.2022 del Comitato di II grado nel quale si legge che: <<la sentenza rimarca che per il rilascio del certificato medico ad uso lavorativo, ( come quello richiesto dal -OMISSIS- ed allo stesso rilasciato) alcuna somma di denaro era dovuta ed è pervenuta ad affermazione di responsabilità in ordine al reato di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale rivestita dal dott. -OMISSIS-, cosi riqualificata la originaria imputazione di cui all’art. 317 c.p., reato dichiarato prescritto dalla Corte di Appello Corte in data 9.07.2012. Appare condivisibile, alla luce dei principi sopra richiamali, la motivazione riportata nel provvedimento impugnato, secondo la quale "la condotta, pur estremamente risalente nel tempo non consente di ritenere presente il requisito della specchiata moralità richiesto ad un professionista che intenda svolgere il ruolo di consulente tecnico del giudice, in quanto sintomatica della disponibilità ad ingannare ed a commettere reati anche in cambio di modiche somme di denaro >>.
In definitiva, tutte le censure proposte si appalesano infondate e il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
5) In considerazione della rilevanza degli interessi fatti valere e degli elementi di peculiarità della fattispecie, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CO, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
ME De FA, Consigliere, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME De FA | LO CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.