Articolo 3 della Legge 4 agosto 1993, n. 276
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 agosto 1993
Art. 3. (Delle operazioni
dell'ufficio elettorale circoscrizionale).
1. All'articolo 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n.29, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
" Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta' ".
Entrata in vigore il 21 agosto 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente