TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2155 / 2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DI “TRATTAZIONE SCRITTA” DEL 9 LUGLIO 2025 RELATIVA
ALLA CAUSA R.G. N. 2155/2019
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello, rilevato che, con provvedimento del 19 marzo 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza (fissata per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.) mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; considerato che la parte opponente, unica costituita, ha provveduto al deposito delle proprie note scritte, entro il termine perentorio assegnato (9 luglio 2025 alle ore 10:00), insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già formulate;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 429 e 127 ter c.p.c.
1 N. 2155/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Chiara Martello, all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione della discussione tra le parti costituite, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo - la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2155/2019 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Como (CO), Via Parte_1 C.F._1
XX Settembre n. 36, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sassi (pec:
, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in Email_1 atti;
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal dott. Renzo Costa, funzionario delegato dal dirigente CP_2 della presso i cui uffici in Genova (GE), Via Controparte_3
Urbano Rela n. 8 è domiciliato;
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE -
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981 e art. 6 d.lgs.
n. 150/2011
2 Conclusioni: Il difensore della parte costituita ha concluso come da note depositate in data
8 luglio 2025, richiamando i propri scritti difensivi e domandando l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Como avverso 17 Parte_1 decreti emessi dal Controparte_4
(di cui, più precisamente, 11 Decreti ,
[...] Controparte_5
5 Decreti della ed un Decreto della Controparte_3 [...]
), mediante i quali, in relazione a varie operazioni, gli era Controparte_6 stata irrogata la sanzione amministrativa prevista per il trasferimento di denaro contante oltre soglia senza intermediari abilitati in violazione del divieto di cui all'art. 49, comma 1 del D.
Lgs. 231/2007.
1.1. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto, in sintesi: (i) che i Decreti emessi dalla e dalla CP_3 Controparte_7 Controparte_6
erano illegittimi per violazione del contraddittorio in sede amministrativa
[...]
(mancata audizione del ricorrente, pur richiesta, e mancata analisi delle deduzioni difensive);
(ii) che non vi erano sufficienti elementi di prova delle singole violazioni contestate, essendo stato l'illecito fondato esclusivamente sul contenuto di un'agenda rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente;
(iii) che non era possibile individuare il dies a quo del termine di cui all'art. 14, secondo comma, della Legge n. 689/1981; (iv) che in presenza di un procedimento penale per il reato di riciclaggio (art. 648 bi c.p.) per i medesimi fatti, in applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale e di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, non potevano essergli contestate anche le violazioni amministrative.
Tanto premesso, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva dei provvedimenti impugnati;
in via principale e nel merito ha domandato l'annullamento dei decreti opposti e, in via subordinata, la sospensione del procedimento
3 sino alla definizione di quello penale nonché, in via ulteriormente subordinata, la riduzione delle sanzioni nei minimi edittali.
1.2. Il si è costituito deducendo: che Controparte_1
l'opposizione avrebbe dovuto ritenersi inammissibile per essere stato l'atto introduttivo notificato all'Avvocatura distrettuale anziché alla , Controparte_5 autorità amministrativa che aveva emesso i provvedimenti impugnati;
che non sussisteva la competenza del Tribunale di Como dovendo la competenza essere attribuita per ogni decreto opposto al giudice del luogo di commissione della relativa violazione;
che le violazioni erano state tempestivamente contestate;
che l'accertamento delle violazioni trovava fondamento nelle indagini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza;
che non sussisteva alcuna violazione del principio del ne bis in idem stante la diversità delle fattispecie incriminatrici in sede penale e amministrativa;
che la misura delle sanzioni irrogate risultava adeguata.
Tanto dedotto, l'amministrazione convenuta ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di incompetenza del Tribunale di Como nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
1.3. Il Tribunale di Como adito, con ordinanza del 5 aprile 2019, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di questo Tribunale in relazione al Decreto n. 697299.
Pertanto, con ricorso ex art. 50 c.p.c. ed art. 6 D. lgs n. 150/2011, depositato in data 21 giugno 2019, ha adito in riassunzione l'intestato Tribunale proponendo Parte_1 opposizione avverso il menzionato Decreto n. 697299 emesso dal
[...]
in data 26 novembre 2018 e Controparte_8 notificatogli in data 6 dicembre 2018, con cui era stato al medesimo ingiunto il pagamento della somma di euro 116.527,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre al le spese di procedimento pari ad euro 20,00, per la violazione della norma di cui all'art. 49, comma 1 del d. lgs. n. 231/2007, modificata dall'art. 20 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge 30 luglio
2010 n. 122, avendo lo stesso trasferito denaro contante per importi superiori alla soglia di legge;
al riguardo il ricorrente ha richiamato tutte le proprie allegazioni e difese, ribadendo tutti i motivi di opposizione già formulati.
Anche il , costituendosi in questa sede, ha riproposto Controparte_1 tutte le difese già svolte.
4 All'esito dell'udienza del 5 novembre 2019, con ordinanza del 6 gennaio 2020, in applicazione dell'art. 295 c.p.c., è stato sospeso il giudizio di opposizione in attesa dell'esito del procedimento penale a carico di pendente dinanzi al Tribunale di Padova, Parte_1
R.G. N.R. n. 3787/2019, R.G. GIP n. 3662/2019.
1.4. Con ricorso in riassunzione depositato in data 18 dicembre 2024 il ricorrente, dando atto del venir meno della pregiudiziale penale (con la precisazione che il giudizio penale, in conseguenza della decisione della Cassazione in sede di conflitto di competenza, era stato trasferito innanzi al Tribunale di Como) a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Gup del Tribunale di Como n. 481/2024, che per alcuni capi aveva dichiarato il non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione (associazione a delinquere) e per altri capi il non luogo a provvedere per assenza degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio (singole condotte di riciclaggio), ha chiesto accogliersi le conclusioni formulate nel giudizio di opposizione.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, il , non si è costituito nel giudizio così Controparte_1 riassunto.
1.5. All'udienza del 19 marzo 2025 parte ricorrente si è riportata al contenuto dei propri scritti e memorie difensive depositate in atti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, la stessa è stata pertanto rinviata all'udienza cartolare del 9 luglio 2025, ove, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente, è stata pronunciata sentenza come da dispositivo.
• Diritto.
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
ai sensi della norma di cui all'art. 303 cod. proc. civ., attesa la regolarità della
[...] notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza per il prosieguo del giudizio effettuata a mezzo pec in data 21 gennaio 2025 (cfr. documentazione prodotta in data 23 gennaio 2025 dal ricorrente in riassunzione) e la sua mancata costituzione nel procedimento che ne occupa.
2.1. Venendo all'esame della proposta opposizione, nella controversia in esame, invero,
lamenta l'illegittimità del Decreto 697299 emesso dal Parte_1 [...]
in data 26 novembre 2018 e Controparte_8 notificatogli in data 6 dicembre 2018, con cui era stato al medesimo ingiunto il pagamento
5 della somma di euro 116.547,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione della norma di cui all'art. 49, comma 1 del d. lgs. n. 231/2007, modificato dall'art. 20 del D.L. n.
78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, avendo trasferito denaro contante per importi superiori alla soglia di legge.
Parte ricorrente, in particolare, assumendo l'illegittimità del menzionato provvedimento sanzionatorio, propone diversi motivi di censura, di seguito più approfonditamente esaminati.
• Nullità e/o invalidità del decreto n. 697299 per mancata audizione dell'interessato; vizio di motivazione.
3. In primo luogo, il ricorrente si duole della invalidità del provvedimento sanzionatorio emesso dall'amministrazione procedente per essere stato assunto in violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, atteso che, pur avendone fatto richiesta, non ne era stata disposta l'audizione, né era stata svolta alcuna disamina delle deduzioni difensive dal medesimo depositate.
3.1. Al riguardo va osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per l'irrogazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, in sede amministrativa, non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr. ex multis Cass., Sez. U, 28.1.2010, n. 1786 del 28/01/2010; Cass., Sez.
6 - 2, 7.8.2019, n. 21146).
Ancora, intervenuta nuovamente sul tema di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (cfr, Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901), sicché
l'eccezione di invalidità del procedimento amministrativo appare destituita di fondamento e deve essere disattesa.
3.2. Peraltro, giova precisare che tale principio è stato oggetto di applicazione in sede di legittimità anche con riferimento ai vizi di motivazione del provvedimento sanzionatorio in
6 ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa, essendo stato evidenziato che la loro rispettiva mancanza non comporta la nullità del provvedimento, e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto – come già chiarito in precedenza – il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento del potere sanzionatorio– non già la legittimità dell'atto –, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr.
Cass., Sez. 2, 21.5.2018, n. 12503).
3.3. Alla luce di quanto innanzi esposto, non appaiono, pertanto fondate le doglianze di parte ricorrente afferenti alla violazione del proprio diritto di difesa nel corso del procedimento amministrativo.
• Impossibilità di indicare il dies a quo del termine di cui all'art. 14, comma secondo, della Legge n. 689/1981.
4. Anche l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione al dies a quo del termine per la contestazione, di cui al terzo motivo di opposizione – e, tuttavia, da esaminare in via logicamente preliminare –, è risultata infondata e va, pertanto, disattesa.
4.1. Ed invero, occorre rilevare, in relazione al mancato rispetto del termine di novanta giorni per la notifica del verbale di contestazione contenente gli estremi della violazione, che, secondo il costante e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, secondo comma, della legge n.
689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti
i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio
7 di legittimità, ove congruamente motivata” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II,
19/10/2023, n. 29068; in senso conforme Cassazione civile sez. II - 29/09/2020, n. 20522).
In altri termini, il termine di novanta giorni previsto dalla norma di cui all'art. 14 della L. n.
689/1981 tra l'accertamento della violazione e la sua contestazione decorre dal momento in cui l'amministrazione procedente abbia acquisito elementi tali da avere consapevolezza della violazione commessa.
Sul piano della prova dei fatti da porre a fondamento delle rispettive deduzioni, a fronte dell'eccezione di tardività, grava, pertanto, sull'amministrazione convenuta l'onere di fornire un persuasivo riscontro che il procedimento di accertamento (ovverossia di acquisizione di una compiuta conoscenza dei dati relativi agli elementi costitutivi dell'illecito ed alla identificazione dei soggetti responsabili dell'infrazione) sia stato concluso e perfezionato in una data che consenta il rispetto del termine di novanta giorni previsto ex lege per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione.
4.2. Orbene, l'amministrazione resistente ha al riguardo rappresentato che l'accertamento era stato concluso in data 21 gennaio 2016, allorquando, all'esito della complessa indagine compiuta dalla Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como aveva autorizzato il Nucleo di Polizia Tributaria all'utilizzo a fini amministrativi dei dati acquisiti nel procedimento penale (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pagg. 4 e 5).
Tali circostanze appaiono confortate dall'esame della documentazione depositata in atti (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte resistente).
Non può, infatti, condividersi al riguardo la prospettazione fornita dall'opponente, il quale ha assunto che “gli elementi di prova a carico del ricorrente sono sforniti di qualsivoglia pregnanza che consenta di ritenere accertato il fatto storico nella sua materialità (quando sarebbero avvenuti i materiali trasferimenti trans-frontalieri di valuta? Con quali modalità?
Chi ne sono gli autori? Quando sarebbero avvenute le presunte consegne? Chi ne sarebbe
l'autore materiale?) e, quindi, di attribuire, allo stato, il fatto illecito (meglio, i diversi fatti illeciti di consegna) al ricorrente medesimo” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 15); ed invero, non vi è chi non veda come l'accertamento dell'illecito, nel caso di specie, non possa essere limitato all'acquisizione del fatto nella sua materialità, avendo l'amministrazione la necessità di procedere alla valutazione degli elementi acquisiti, ovverossia della ingente documentazione
8 rinvenuta, solo all'esito dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale.
Pertanto, tenuto conto che il verbale di contestazione (GdF – 2016 – CO170 – 053 – 000) veniva notificato a mani del ricorrente in data 26 febbraio 2016 e, come innanzi evidenziato,
l'accertamento doveva considerarsi definitivamente concluso in data 21 gennaio 2016
(allorquando era pervenuta al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza
l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente ad utilizzare i dati acquisiti nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria a fini fiscali), alcuna violazione della norma di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 da parte dell'amministrazione procedente può ritenersi integrata, essendo stato rispettato il termine di 90 giorni ivi previsto per la contestazione dell'illecito, con conseguente infondatezza della relativa doglianza.
• Violazione del principio di specialità tra reati ed illeciti amministrativi e del principio di ne bis in idem sostanziale.
5. Avuto riguardo alle ulteriori doglianze di natura preliminare e tra loro connesse – e, pertanto, da esaminare in via logicamente prioritaria – della violazione del principio di specialità di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 689/1981 e del principio di ne bis in idem sostanziale, proposte da parte opponente, le stesse sono risultate infondate e vanno, conseguentemente, disattese.
5.1. In particolare, il ricorrente assume la violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 della Legge n. 689/81 (a mente del quale, “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale“), in quanto, essendo le condotte contestate costituite dalla asserita consegna materiale di somme di danaro in spregio a quanto disposto dalla norma di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007, la cui finalità sarebbe univocamente rappresentata dalla prevenzione di fattispecie di riciclaggio, i medesimi fatti dovrebbero rientrare nella previsione di cui all'art. 648 bis c.p. con conseguente assorbimento dell'illecito amministrativo in quello penale;
secondo la prospettazione del ricorrente, in altri termini, sussisterebbe nel caso di specie una ipotesi di concorso apparente di norme, con la necessaria prevalenza della previsione penale su quella amministrativa.
5.2. Ebbene, va rilevato che, la norma di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 sancisce il divieto di trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Ai fini della
9 sussistenza dell'illecito è sufficiente che si realizzi la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante (cfr. Cass., Sez. 2, 23.1.2017, n. 1645).
In altri termini, l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 configura un'ipotesi di illecito a soglia di punibilità anticipata, essendo posto a presidio dell'interesse generale alla tracciabilità dei flussi finanziari, collocandosi, dunque, in un'ottica di prevenzione del riciclaggio.
Pertanto, il trasferimento di denaro contante è preso in considerazione quale fatto a sé stante, giuridicamente rilevante per il solo e sufficiente motivo della sua esecuzione in assenza di intermediari qualificati ed in eccedenza rispetto ai valori normativamente stabiliti, alcun rilievo assumendo, viceversa, la causale sottesa all'operazione, tenuto conto che la ratio legis della disposizione normativa va individuata nella esigenza di garantire la trasparenza e "tracciabilità" delle operazioni finanziarie al fine di prevenire possibili illeciti ed essendo, invece, irrilevante la natura in sé lecita dell'operazione di pagamento in contanti.
Diversamente, per integrare il reato di riciclaggio è richiesto dal legislatore che il denaro, i beni ovvero le altre utilità siano frutto di un delitto non colposo;
si tratta, inoltre, di un delitto pluri-offensivo, la cui fattispecie è più ampia ed articolata e presuppone la commissione di un altro reato.
Ciò posto, l'ambito di operatività dell'art. 49 oggetto del presente procedimento e dell'art. 648 bis c.p. appaiono del tutto distinti: la condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa è quella del trasferimento di contanti al di fuori dei canali consentiti e oltre la soglia indicata, indipendentemente della natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento stesso si riferisce e alle finalità con esso perseguite;
diversamente, per integrare la condotta rilevante ai fini del reato di riciclaggio è necessario che la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provengano da delitto non colposo e siano operate in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Non vi è, dunque, alcun concorso apparente di norme, trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale oggetto di attenzione, sia le finalità perseguite.
5.3. Occorre, peraltro, evidenziare che l'esclusione della identità di condotte o della specialità di norme sanzionatorie penali ed amministrative, su cui ci si è più diffusamente soffermati innanzi, esclude che possa parlarsi nel caso di specie di bis in idem. Ed invero,
10 deve ritenersi che non vi sia identico giudizio se gli illeciti oggetto dei due procedimenti non siano riconducibili alla stessa condotta.
A tal riguardo, prendendo le mosse dalla giurisprudenza della Corte EDU, deve rilevarsi come, in ordine ad una possibile violazione del principio del ne bis in idem, sia necessario procedere con l'individuazione dei fatti materiali posti alla base delle norme contestate per poi operare il relativo giudizio di identità. Tale criterio (in luogo di quello fondato sulla qualificazione giuridica dei fatti) è stato ritenuto maggiormente garantista per l'autore dell'illecito.
Tanto premesso, dunque, in applicazione del criterio dell'identità dei fatti materiali, un soggetto non può essere processato più di una volta per un idem factum. Il giudicante, in un tale contesto, è dunque chiamato ad effettuare in primis un esame basandosi sull'insieme delle circostanze fattuali concrete poste in essere dallo stesso contravventore ed indissolubilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio. Inoltre, è necessario constatare l'esistenza di un'accusa penale attraverso il ricorso ai seguenti criteri (c.d. Engel criteria): qualificazione giuridica dell'infrazione nel diritto interno, natura dell'infrazione e grado di severità della sanzione.
Nel caso che ne occupa, come si è già detto, tra i fatti posti a base delle violazioni amministrative e quelli incriminati con le disposizioni penali, non può dirsi sussistente un legame indissolubile di tempo e di spazio, atteso che le condotte possono essere consumate in momenti differenti ed addirittura l'una indipendente dall'altra. Inoltre, con specifico riferimento ai tre precedenti criteri, deve aversi riguardo al fatto che, nell'ordinamento italiano, l'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 costituisce sanzione amministrativa irrogata da autorità amministrativa. Inoltre, per quanto concerne la severità della sanzione, la citata disposizione normativa prevede esclusivamente una pena di natura pecuniaria, individuata all'interno di una forbice edittale che varia tra un minimo e un massimo in ragione della gravità della violazione, come previsto dalla norma di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981.
Dunque, benché tali sanzioni possano risultare (relativamente) elevate, le stesse non possono definirsi afflittive al pari di una sanzione penale privativa della libertà personale.
Ne deriva, conseguentemente, l'infondatezza di tali motivi di opposizione.
• Assenza di prova dell'illecito contestato.
6. Venendo, infine, all'esame del merito dell'opposizione, con il secondo motivo di opposizione, il ricorrente si duole del difetto di prova – incombente all'Amministrazione
11 procedente – della violazione contestata. Tale motivo di opposizione appare, invece, fondato per le ragioni di cui appresso.
Al riguardo, va precisato che, in questa sede, si intende aderire all'orientamento espresso dalle numerose sentenze di merito rese nell'ambito di procedimenti aventi il medesimo oggetto prodotte da parte ricorrente con l'atto di riassunzione del giudizio, alcune delle quali, peraltro, passate in cosa giudicata.
6.1. La sanzione opposta in questa sede è stata irrogata in relazione al trasferimento della somma complessiva di euro 776.850,00 che avrebbe eseguito nelle mani Parte_1 di e . Persona_1 Parte_2
A tal proposito occorre evidenziare che il decreto oggetto di opposizione è stato emesso sulla base di un verbale di contestazione, redatto il 26 febbraio 2016 dal Nucleo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza di Como, dal quale è dato evincersi che nelle date del 16 gennaio 2015 e del 22 aprile 2015, dopo essere stato pedinato dal confine Parte_1 svizzero, era stato fermato all'ingresso del territorio italiano, perquisito e trovato in possesso rispettivamente delle somme di euro 233.400,00 ed euro 102.500,00 in denaro contante (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte convenuta).
Dall'esame della documentazione prodotta è emerso che le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza avevano condotto all'individuazione di un'attività di riciclaggio di denaro;
peraltro, in data 16 gennaio 2015, erano state sequestrate presso l'abitazione del trasgressore, odierno opponente, due agende contenenti informazioni dettagliate in ordine a nominativi e ad importi riconducibili a movimentazioni di valuta, in particolare alle somme oggetto, di volta in volta, di ritiro o di consegna.
I dati indicati sulle menzionate agende erano stati ritenuti attendibili e sufficienti dall'Amministrazione resistente per emettere i decreti oggi contestati, sia in quanto le operazioni riportate alla data del 16 gennaio 2015 erano coincidenti con la disponibilità di denaro rivenuta nella disponibilità del sig. al momento della perquisizione, sia in Parte_1 considerazione della circostanza che i nominativi delle persone destinatarie delle somme trasferite erano risultati perfettamente coincidenti con quelli riportati sulle agende.
6.2. Al riguardo va rilevato che, sebbene dette annotazioni possano costituire un indizio circa l'esistenza di una precisa programmazione di consegne di denaro contante eccedente i limiti quantitativi previsti dalla legge, ciò non può ritenersi sufficiente per inferirne che tutte le consegne programmate ed appuntate in agenda (comprese quelle oggetto del decreto
12 oggi impugnato) siano state, per un verso, effettivamente eseguite, e, per altro verso, che tale attività fosse stata compiuta personalmente dal sig. Parte_1
Si tratta, infatti, di elementi indiziari che non possono essere considerati gravi, precisi e concordanti e che, quindi, non sono in grado di provare l'effettiva realizzazione dell'illecito oggi contestato all'opponente.
Ed invero, tra i trasferimenti di denaro contante indicati nel verbale del 26 febbraio 2016, gli unici oggetto di concreta ed effettiva dimostrazione sono quelli aventi ad oggetto gli importi di euro 233.400,00 e di euro 102.500,00, tenuto conto che tali somme sono state effettivamente rinvenute in possesso dell'opponente. Nessun riscontro fattuale è stato, invece, fornito a sostegno delle contestazioni mosse nel decreto oggetto di causa, il quale deve, quindi, essere considerato privo di un idoneo supporto probatorio.
All'uopo occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (cfr. ex multis Cass., sez. II, n. 5122/2011).
In altri termini, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume la veste di attrice sostanziale e, conseguentemente, incombe sulla stessa l'onere di dimostrare la fondatezza della responsabilità dell'opponente e, quindi, della pretesa sanzionatoria.
La natura esclusivamente presuntiva del compendio probatorio è stata, per di più, palesata dalla parte opposta, la quale nella propria comparsa di costituzione ha affermato come tutti gli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale costituiscano indizi dai quali è possibile dedurre in via presuntiva il trasferimento a terzi delle somme contestate dalla
Guardia di Finanza.
Deve ritenersi, inoltre, priva di rilevanza la circostanza che il verbale, essendo stato redatto dagli agenti della Guardia di Finanza, rientri nella categoria degli atti pubblici ai sensi della norma di cui all'art. 2700 c.c. con conseguente efficacia fidefacente fino a querela di falso.
Tale prerogativa, infatti, è riferita alla descrizione dei fatti e delle dichiarazioni avvenute in presenza degli agenti accertatori e non può essere estesa a valutazioni operate esclusivamente su base indiziaria ed in via presuntiva.
13 Infatti, “la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (cfr. Cass., n. 23800/2014; Cass. n. 25842/2008).
Gli approfondimenti effettuati dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, inoltre, appaiono solamente riferiti, tenuto conto che in relazione ai medesimi l'amministrazione procedente ha omesso la produzione di qualsivoglia documentazione a sostegno dell'attività di accertamento effettuata: ed invero, quest'ultima è genericamente richiamata non già quale dato fattuale acquisito ma come presupposto della valutazione complessiva operata dagli accertatori per derivare la prospettazione (anche) dell'illecito oggetto di controversia.
Attraverso il riferimento agli approfondimenti effettuati, contenuto nel verbale redatto dalla
Guardia di Finanza, dunque, non è possibile enucleare specifici fatti indiziari – utilizzabili nell'ambito di un procedimento presuntivo ex art. 2727 c.c. – ulteriori rispetto a quanto emerso dall'esame delle agende sequestrate ed ai fatti del 16 gennaio 2015 e del 22 aprile
2015.
In definitiva, il contenuto delle agende sequestrate, provenienti pacificamente dal sig. Parte_1 ed al medesimo riferibili, seppure possa essere considerato elemento significativo, tuttavia, non è di per sé sufficiente a fornire la dimostrazione, con ragionevole certezza, della effettiva e concreta realizzazione di tutti i fatti ivi annotati.
Peraltro, l'Amministrazione resistente, sulla quale, giova ribadire, incombeva l'onere della prova dell'illecito contestato, non ha indicato alcuna altra fonte di prova, né ha coltivato istanza di prova orale delle asserite beneficiarie, non essendosi costituita a seguito della riassunzione del giudizio di opposizione da parte dell'opponente.
Nell'ambito di siffatto quadro probatorio di carattere indiziario, la sentenza emessa dal Gup di Como – con la quale è stato dichiarato il non luogo a procedere per alcuni dei fatti oggetto dei decreti impugnati – non pare assumere rilievo dirimente, atteso che detta pronuncia (che, come noto, non è idonea a passare in giudicato potendo essere revocata ex art. 434 c.p.p. in presenza di nuovi elementi di prova) ha sostanzialmente confermato l'esistenza dell'associazione a delinquere di cui il ricorrente era parte (unica imputazione prescritta), mentre in ordine alle singole condotte di riciclaggio, pur constatando la generale credibilità del quadro istruttorio, ha omesso di entrare nel dettaglio delle singole contestazioni, in
14 mancanza di elementi sufficienti per ritenere provato il reato presupposto che è alla base di ogni singola contestazione di riciclaggio.
6.3. Ne consegue che il supporto probatorio posto alla base dell'illecito amministrativo contestato dall'Amministrazione odierna opposta non è sufficiente a dimostrare il concreto e materiale accadimento dei fatti che ne sono oggetto secondo le modalità necessarie ad integrare l'illecito medesimo.
Il ricorso merita, pertanto, di trovare accoglimento, con conseguente annullamento del decreto impugnato.
• Spese del giudizio.
7. Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, il contesto in cui i fatti di cui si discute si inquadrano, ma, soprattutto l'oggettiva ambiguità della situazione di fatto – rimarcata dalla provenienza delle agende sequestrate ad – che non permette Parte_1 di ritenere totalmente ingiustificata l'iniziativa della PA, nonché le ragioni dell'accoglimento dell'opposizione, fondato sostanzialmente sull'equivalente di una pronuncia assolutoria per insufficienza di prove, si ritiene integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018 – ai fini dell'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
A tale valutazione – di per sé assorbente – deve aggiungersi, altresì, la palese infondatezza di taluni motivi di opposizione ed un quadro giurisprudenziale non univoco, come emergente da due sentenze della Corte di Appello di Brescia, citate in sentenza Tribunale di Torino, 21 febbraio 2025, resa nel giudizio rubricato ad R.G. N. 11321/2019 e da parte ricorrente in atti versata, che hanno valutato in modo opposto l'assolvimento dell'onere della prova da parte della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) accoglie il ricorso in opposizione proposto da per le ragioni di cui alla parte Parte_1 motiva e, per l'effetto, annulla il Decreto n. 697299 emesso dal Controparte_1
15 in data 26 novembre Controparte_8
2018 e notificatogli in data 6 dicembre 2018;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, il 9 luglio 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Martello
16
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DI “TRATTAZIONE SCRITTA” DEL 9 LUGLIO 2025 RELATIVA
ALLA CAUSA R.G. N. 2155/2019
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello, rilevato che, con provvedimento del 19 marzo 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza (fissata per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.) mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; considerato che la parte opponente, unica costituita, ha provveduto al deposito delle proprie note scritte, entro il termine perentorio assegnato (9 luglio 2025 alle ore 10:00), insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già formulate;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 429 e 127 ter c.p.c.
1 N. 2155/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Chiara Martello, all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione della discussione tra le parti costituite, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo - la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2155/2019 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Como (CO), Via Parte_1 C.F._1
XX Settembre n. 36, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sassi (pec:
, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in Email_1 atti;
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal dott. Renzo Costa, funzionario delegato dal dirigente CP_2 della presso i cui uffici in Genova (GE), Via Controparte_3
Urbano Rela n. 8 è domiciliato;
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE -
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981 e art. 6 d.lgs.
n. 150/2011
2 Conclusioni: Il difensore della parte costituita ha concluso come da note depositate in data
8 luglio 2025, richiamando i propri scritti difensivi e domandando l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Como avverso 17 Parte_1 decreti emessi dal Controparte_4
(di cui, più precisamente, 11 Decreti ,
[...] Controparte_5
5 Decreti della ed un Decreto della Controparte_3 [...]
), mediante i quali, in relazione a varie operazioni, gli era Controparte_6 stata irrogata la sanzione amministrativa prevista per il trasferimento di denaro contante oltre soglia senza intermediari abilitati in violazione del divieto di cui all'art. 49, comma 1 del D.
Lgs. 231/2007.
1.1. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto, in sintesi: (i) che i Decreti emessi dalla e dalla CP_3 Controparte_7 Controparte_6
erano illegittimi per violazione del contraddittorio in sede amministrativa
[...]
(mancata audizione del ricorrente, pur richiesta, e mancata analisi delle deduzioni difensive);
(ii) che non vi erano sufficienti elementi di prova delle singole violazioni contestate, essendo stato l'illecito fondato esclusivamente sul contenuto di un'agenda rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente;
(iii) che non era possibile individuare il dies a quo del termine di cui all'art. 14, secondo comma, della Legge n. 689/1981; (iv) che in presenza di un procedimento penale per il reato di riciclaggio (art. 648 bi c.p.) per i medesimi fatti, in applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale e di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, non potevano essergli contestate anche le violazioni amministrative.
Tanto premesso, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva dei provvedimenti impugnati;
in via principale e nel merito ha domandato l'annullamento dei decreti opposti e, in via subordinata, la sospensione del procedimento
3 sino alla definizione di quello penale nonché, in via ulteriormente subordinata, la riduzione delle sanzioni nei minimi edittali.
1.2. Il si è costituito deducendo: che Controparte_1
l'opposizione avrebbe dovuto ritenersi inammissibile per essere stato l'atto introduttivo notificato all'Avvocatura distrettuale anziché alla , Controparte_5 autorità amministrativa che aveva emesso i provvedimenti impugnati;
che non sussisteva la competenza del Tribunale di Como dovendo la competenza essere attribuita per ogni decreto opposto al giudice del luogo di commissione della relativa violazione;
che le violazioni erano state tempestivamente contestate;
che l'accertamento delle violazioni trovava fondamento nelle indagini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza;
che non sussisteva alcuna violazione del principio del ne bis in idem stante la diversità delle fattispecie incriminatrici in sede penale e amministrativa;
che la misura delle sanzioni irrogate risultava adeguata.
Tanto dedotto, l'amministrazione convenuta ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di incompetenza del Tribunale di Como nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
1.3. Il Tribunale di Como adito, con ordinanza del 5 aprile 2019, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di questo Tribunale in relazione al Decreto n. 697299.
Pertanto, con ricorso ex art. 50 c.p.c. ed art. 6 D. lgs n. 150/2011, depositato in data 21 giugno 2019, ha adito in riassunzione l'intestato Tribunale proponendo Parte_1 opposizione avverso il menzionato Decreto n. 697299 emesso dal
[...]
in data 26 novembre 2018 e Controparte_8 notificatogli in data 6 dicembre 2018, con cui era stato al medesimo ingiunto il pagamento della somma di euro 116.527,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre al le spese di procedimento pari ad euro 20,00, per la violazione della norma di cui all'art. 49, comma 1 del d. lgs. n. 231/2007, modificata dall'art. 20 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge 30 luglio
2010 n. 122, avendo lo stesso trasferito denaro contante per importi superiori alla soglia di legge;
al riguardo il ricorrente ha richiamato tutte le proprie allegazioni e difese, ribadendo tutti i motivi di opposizione già formulati.
Anche il , costituendosi in questa sede, ha riproposto Controparte_1 tutte le difese già svolte.
4 All'esito dell'udienza del 5 novembre 2019, con ordinanza del 6 gennaio 2020, in applicazione dell'art. 295 c.p.c., è stato sospeso il giudizio di opposizione in attesa dell'esito del procedimento penale a carico di pendente dinanzi al Tribunale di Padova, Parte_1
R.G. N.R. n. 3787/2019, R.G. GIP n. 3662/2019.
1.4. Con ricorso in riassunzione depositato in data 18 dicembre 2024 il ricorrente, dando atto del venir meno della pregiudiziale penale (con la precisazione che il giudizio penale, in conseguenza della decisione della Cassazione in sede di conflitto di competenza, era stato trasferito innanzi al Tribunale di Como) a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Gup del Tribunale di Como n. 481/2024, che per alcuni capi aveva dichiarato il non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione (associazione a delinquere) e per altri capi il non luogo a provvedere per assenza degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio (singole condotte di riciclaggio), ha chiesto accogliersi le conclusioni formulate nel giudizio di opposizione.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, il , non si è costituito nel giudizio così Controparte_1 riassunto.
1.5. All'udienza del 19 marzo 2025 parte ricorrente si è riportata al contenuto dei propri scritti e memorie difensive depositate in atti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, la stessa è stata pertanto rinviata all'udienza cartolare del 9 luglio 2025, ove, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente, è stata pronunciata sentenza come da dispositivo.
• Diritto.
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
ai sensi della norma di cui all'art. 303 cod. proc. civ., attesa la regolarità della
[...] notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza per il prosieguo del giudizio effettuata a mezzo pec in data 21 gennaio 2025 (cfr. documentazione prodotta in data 23 gennaio 2025 dal ricorrente in riassunzione) e la sua mancata costituzione nel procedimento che ne occupa.
2.1. Venendo all'esame della proposta opposizione, nella controversia in esame, invero,
lamenta l'illegittimità del Decreto 697299 emesso dal Parte_1 [...]
in data 26 novembre 2018 e Controparte_8 notificatogli in data 6 dicembre 2018, con cui era stato al medesimo ingiunto il pagamento
5 della somma di euro 116.547,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione della norma di cui all'art. 49, comma 1 del d. lgs. n. 231/2007, modificato dall'art. 20 del D.L. n.
78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, avendo trasferito denaro contante per importi superiori alla soglia di legge.
Parte ricorrente, in particolare, assumendo l'illegittimità del menzionato provvedimento sanzionatorio, propone diversi motivi di censura, di seguito più approfonditamente esaminati.
• Nullità e/o invalidità del decreto n. 697299 per mancata audizione dell'interessato; vizio di motivazione.
3. In primo luogo, il ricorrente si duole della invalidità del provvedimento sanzionatorio emesso dall'amministrazione procedente per essere stato assunto in violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, atteso che, pur avendone fatto richiesta, non ne era stata disposta l'audizione, né era stata svolta alcuna disamina delle deduzioni difensive dal medesimo depositate.
3.1. Al riguardo va osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per l'irrogazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, in sede amministrativa, non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr. ex multis Cass., Sez. U, 28.1.2010, n. 1786 del 28/01/2010; Cass., Sez.
6 - 2, 7.8.2019, n. 21146).
Ancora, intervenuta nuovamente sul tema di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (cfr, Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901), sicché
l'eccezione di invalidità del procedimento amministrativo appare destituita di fondamento e deve essere disattesa.
3.2. Peraltro, giova precisare che tale principio è stato oggetto di applicazione in sede di legittimità anche con riferimento ai vizi di motivazione del provvedimento sanzionatorio in
6 ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa, essendo stato evidenziato che la loro rispettiva mancanza non comporta la nullità del provvedimento, e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto – come già chiarito in precedenza – il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento del potere sanzionatorio– non già la legittimità dell'atto –, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr.
Cass., Sez. 2, 21.5.2018, n. 12503).
3.3. Alla luce di quanto innanzi esposto, non appaiono, pertanto fondate le doglianze di parte ricorrente afferenti alla violazione del proprio diritto di difesa nel corso del procedimento amministrativo.
• Impossibilità di indicare il dies a quo del termine di cui all'art. 14, comma secondo, della Legge n. 689/1981.
4. Anche l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione al dies a quo del termine per la contestazione, di cui al terzo motivo di opposizione – e, tuttavia, da esaminare in via logicamente preliminare –, è risultata infondata e va, pertanto, disattesa.
4.1. Ed invero, occorre rilevare, in relazione al mancato rispetto del termine di novanta giorni per la notifica del verbale di contestazione contenente gli estremi della violazione, che, secondo il costante e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, secondo comma, della legge n.
689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti
i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio
7 di legittimità, ove congruamente motivata” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II,
19/10/2023, n. 29068; in senso conforme Cassazione civile sez. II - 29/09/2020, n. 20522).
In altri termini, il termine di novanta giorni previsto dalla norma di cui all'art. 14 della L. n.
689/1981 tra l'accertamento della violazione e la sua contestazione decorre dal momento in cui l'amministrazione procedente abbia acquisito elementi tali da avere consapevolezza della violazione commessa.
Sul piano della prova dei fatti da porre a fondamento delle rispettive deduzioni, a fronte dell'eccezione di tardività, grava, pertanto, sull'amministrazione convenuta l'onere di fornire un persuasivo riscontro che il procedimento di accertamento (ovverossia di acquisizione di una compiuta conoscenza dei dati relativi agli elementi costitutivi dell'illecito ed alla identificazione dei soggetti responsabili dell'infrazione) sia stato concluso e perfezionato in una data che consenta il rispetto del termine di novanta giorni previsto ex lege per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione.
4.2. Orbene, l'amministrazione resistente ha al riguardo rappresentato che l'accertamento era stato concluso in data 21 gennaio 2016, allorquando, all'esito della complessa indagine compiuta dalla Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como aveva autorizzato il Nucleo di Polizia Tributaria all'utilizzo a fini amministrativi dei dati acquisiti nel procedimento penale (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pagg. 4 e 5).
Tali circostanze appaiono confortate dall'esame della documentazione depositata in atti (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte resistente).
Non può, infatti, condividersi al riguardo la prospettazione fornita dall'opponente, il quale ha assunto che “gli elementi di prova a carico del ricorrente sono sforniti di qualsivoglia pregnanza che consenta di ritenere accertato il fatto storico nella sua materialità (quando sarebbero avvenuti i materiali trasferimenti trans-frontalieri di valuta? Con quali modalità?
Chi ne sono gli autori? Quando sarebbero avvenute le presunte consegne? Chi ne sarebbe
l'autore materiale?) e, quindi, di attribuire, allo stato, il fatto illecito (meglio, i diversi fatti illeciti di consegna) al ricorrente medesimo” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 15); ed invero, non vi è chi non veda come l'accertamento dell'illecito, nel caso di specie, non possa essere limitato all'acquisizione del fatto nella sua materialità, avendo l'amministrazione la necessità di procedere alla valutazione degli elementi acquisiti, ovverossia della ingente documentazione
8 rinvenuta, solo all'esito dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale.
Pertanto, tenuto conto che il verbale di contestazione (GdF – 2016 – CO170 – 053 – 000) veniva notificato a mani del ricorrente in data 26 febbraio 2016 e, come innanzi evidenziato,
l'accertamento doveva considerarsi definitivamente concluso in data 21 gennaio 2016
(allorquando era pervenuta al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza
l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente ad utilizzare i dati acquisiti nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria a fini fiscali), alcuna violazione della norma di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 da parte dell'amministrazione procedente può ritenersi integrata, essendo stato rispettato il termine di 90 giorni ivi previsto per la contestazione dell'illecito, con conseguente infondatezza della relativa doglianza.
• Violazione del principio di specialità tra reati ed illeciti amministrativi e del principio di ne bis in idem sostanziale.
5. Avuto riguardo alle ulteriori doglianze di natura preliminare e tra loro connesse – e, pertanto, da esaminare in via logicamente prioritaria – della violazione del principio di specialità di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 689/1981 e del principio di ne bis in idem sostanziale, proposte da parte opponente, le stesse sono risultate infondate e vanno, conseguentemente, disattese.
5.1. In particolare, il ricorrente assume la violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 della Legge n. 689/81 (a mente del quale, “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale“), in quanto, essendo le condotte contestate costituite dalla asserita consegna materiale di somme di danaro in spregio a quanto disposto dalla norma di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007, la cui finalità sarebbe univocamente rappresentata dalla prevenzione di fattispecie di riciclaggio, i medesimi fatti dovrebbero rientrare nella previsione di cui all'art. 648 bis c.p. con conseguente assorbimento dell'illecito amministrativo in quello penale;
secondo la prospettazione del ricorrente, in altri termini, sussisterebbe nel caso di specie una ipotesi di concorso apparente di norme, con la necessaria prevalenza della previsione penale su quella amministrativa.
5.2. Ebbene, va rilevato che, la norma di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 sancisce il divieto di trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Ai fini della
9 sussistenza dell'illecito è sufficiente che si realizzi la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante (cfr. Cass., Sez. 2, 23.1.2017, n. 1645).
In altri termini, l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 configura un'ipotesi di illecito a soglia di punibilità anticipata, essendo posto a presidio dell'interesse generale alla tracciabilità dei flussi finanziari, collocandosi, dunque, in un'ottica di prevenzione del riciclaggio.
Pertanto, il trasferimento di denaro contante è preso in considerazione quale fatto a sé stante, giuridicamente rilevante per il solo e sufficiente motivo della sua esecuzione in assenza di intermediari qualificati ed in eccedenza rispetto ai valori normativamente stabiliti, alcun rilievo assumendo, viceversa, la causale sottesa all'operazione, tenuto conto che la ratio legis della disposizione normativa va individuata nella esigenza di garantire la trasparenza e "tracciabilità" delle operazioni finanziarie al fine di prevenire possibili illeciti ed essendo, invece, irrilevante la natura in sé lecita dell'operazione di pagamento in contanti.
Diversamente, per integrare il reato di riciclaggio è richiesto dal legislatore che il denaro, i beni ovvero le altre utilità siano frutto di un delitto non colposo;
si tratta, inoltre, di un delitto pluri-offensivo, la cui fattispecie è più ampia ed articolata e presuppone la commissione di un altro reato.
Ciò posto, l'ambito di operatività dell'art. 49 oggetto del presente procedimento e dell'art. 648 bis c.p. appaiono del tutto distinti: la condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa è quella del trasferimento di contanti al di fuori dei canali consentiti e oltre la soglia indicata, indipendentemente della natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento stesso si riferisce e alle finalità con esso perseguite;
diversamente, per integrare la condotta rilevante ai fini del reato di riciclaggio è necessario che la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provengano da delitto non colposo e siano operate in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Non vi è, dunque, alcun concorso apparente di norme, trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale oggetto di attenzione, sia le finalità perseguite.
5.3. Occorre, peraltro, evidenziare che l'esclusione della identità di condotte o della specialità di norme sanzionatorie penali ed amministrative, su cui ci si è più diffusamente soffermati innanzi, esclude che possa parlarsi nel caso di specie di bis in idem. Ed invero,
10 deve ritenersi che non vi sia identico giudizio se gli illeciti oggetto dei due procedimenti non siano riconducibili alla stessa condotta.
A tal riguardo, prendendo le mosse dalla giurisprudenza della Corte EDU, deve rilevarsi come, in ordine ad una possibile violazione del principio del ne bis in idem, sia necessario procedere con l'individuazione dei fatti materiali posti alla base delle norme contestate per poi operare il relativo giudizio di identità. Tale criterio (in luogo di quello fondato sulla qualificazione giuridica dei fatti) è stato ritenuto maggiormente garantista per l'autore dell'illecito.
Tanto premesso, dunque, in applicazione del criterio dell'identità dei fatti materiali, un soggetto non può essere processato più di una volta per un idem factum. Il giudicante, in un tale contesto, è dunque chiamato ad effettuare in primis un esame basandosi sull'insieme delle circostanze fattuali concrete poste in essere dallo stesso contravventore ed indissolubilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio. Inoltre, è necessario constatare l'esistenza di un'accusa penale attraverso il ricorso ai seguenti criteri (c.d. Engel criteria): qualificazione giuridica dell'infrazione nel diritto interno, natura dell'infrazione e grado di severità della sanzione.
Nel caso che ne occupa, come si è già detto, tra i fatti posti a base delle violazioni amministrative e quelli incriminati con le disposizioni penali, non può dirsi sussistente un legame indissolubile di tempo e di spazio, atteso che le condotte possono essere consumate in momenti differenti ed addirittura l'una indipendente dall'altra. Inoltre, con specifico riferimento ai tre precedenti criteri, deve aversi riguardo al fatto che, nell'ordinamento italiano, l'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 costituisce sanzione amministrativa irrogata da autorità amministrativa. Inoltre, per quanto concerne la severità della sanzione, la citata disposizione normativa prevede esclusivamente una pena di natura pecuniaria, individuata all'interno di una forbice edittale che varia tra un minimo e un massimo in ragione della gravità della violazione, come previsto dalla norma di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981.
Dunque, benché tali sanzioni possano risultare (relativamente) elevate, le stesse non possono definirsi afflittive al pari di una sanzione penale privativa della libertà personale.
Ne deriva, conseguentemente, l'infondatezza di tali motivi di opposizione.
• Assenza di prova dell'illecito contestato.
6. Venendo, infine, all'esame del merito dell'opposizione, con il secondo motivo di opposizione, il ricorrente si duole del difetto di prova – incombente all'Amministrazione
11 procedente – della violazione contestata. Tale motivo di opposizione appare, invece, fondato per le ragioni di cui appresso.
Al riguardo, va precisato che, in questa sede, si intende aderire all'orientamento espresso dalle numerose sentenze di merito rese nell'ambito di procedimenti aventi il medesimo oggetto prodotte da parte ricorrente con l'atto di riassunzione del giudizio, alcune delle quali, peraltro, passate in cosa giudicata.
6.1. La sanzione opposta in questa sede è stata irrogata in relazione al trasferimento della somma complessiva di euro 776.850,00 che avrebbe eseguito nelle mani Parte_1 di e . Persona_1 Parte_2
A tal proposito occorre evidenziare che il decreto oggetto di opposizione è stato emesso sulla base di un verbale di contestazione, redatto il 26 febbraio 2016 dal Nucleo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza di Como, dal quale è dato evincersi che nelle date del 16 gennaio 2015 e del 22 aprile 2015, dopo essere stato pedinato dal confine Parte_1 svizzero, era stato fermato all'ingresso del territorio italiano, perquisito e trovato in possesso rispettivamente delle somme di euro 233.400,00 ed euro 102.500,00 in denaro contante (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte convenuta).
Dall'esame della documentazione prodotta è emerso che le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza avevano condotto all'individuazione di un'attività di riciclaggio di denaro;
peraltro, in data 16 gennaio 2015, erano state sequestrate presso l'abitazione del trasgressore, odierno opponente, due agende contenenti informazioni dettagliate in ordine a nominativi e ad importi riconducibili a movimentazioni di valuta, in particolare alle somme oggetto, di volta in volta, di ritiro o di consegna.
I dati indicati sulle menzionate agende erano stati ritenuti attendibili e sufficienti dall'Amministrazione resistente per emettere i decreti oggi contestati, sia in quanto le operazioni riportate alla data del 16 gennaio 2015 erano coincidenti con la disponibilità di denaro rivenuta nella disponibilità del sig. al momento della perquisizione, sia in Parte_1 considerazione della circostanza che i nominativi delle persone destinatarie delle somme trasferite erano risultati perfettamente coincidenti con quelli riportati sulle agende.
6.2. Al riguardo va rilevato che, sebbene dette annotazioni possano costituire un indizio circa l'esistenza di una precisa programmazione di consegne di denaro contante eccedente i limiti quantitativi previsti dalla legge, ciò non può ritenersi sufficiente per inferirne che tutte le consegne programmate ed appuntate in agenda (comprese quelle oggetto del decreto
12 oggi impugnato) siano state, per un verso, effettivamente eseguite, e, per altro verso, che tale attività fosse stata compiuta personalmente dal sig. Parte_1
Si tratta, infatti, di elementi indiziari che non possono essere considerati gravi, precisi e concordanti e che, quindi, non sono in grado di provare l'effettiva realizzazione dell'illecito oggi contestato all'opponente.
Ed invero, tra i trasferimenti di denaro contante indicati nel verbale del 26 febbraio 2016, gli unici oggetto di concreta ed effettiva dimostrazione sono quelli aventi ad oggetto gli importi di euro 233.400,00 e di euro 102.500,00, tenuto conto che tali somme sono state effettivamente rinvenute in possesso dell'opponente. Nessun riscontro fattuale è stato, invece, fornito a sostegno delle contestazioni mosse nel decreto oggetto di causa, il quale deve, quindi, essere considerato privo di un idoneo supporto probatorio.
All'uopo occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (cfr. ex multis Cass., sez. II, n. 5122/2011).
In altri termini, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume la veste di attrice sostanziale e, conseguentemente, incombe sulla stessa l'onere di dimostrare la fondatezza della responsabilità dell'opponente e, quindi, della pretesa sanzionatoria.
La natura esclusivamente presuntiva del compendio probatorio è stata, per di più, palesata dalla parte opposta, la quale nella propria comparsa di costituzione ha affermato come tutti gli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale costituiscano indizi dai quali è possibile dedurre in via presuntiva il trasferimento a terzi delle somme contestate dalla
Guardia di Finanza.
Deve ritenersi, inoltre, priva di rilevanza la circostanza che il verbale, essendo stato redatto dagli agenti della Guardia di Finanza, rientri nella categoria degli atti pubblici ai sensi della norma di cui all'art. 2700 c.c. con conseguente efficacia fidefacente fino a querela di falso.
Tale prerogativa, infatti, è riferita alla descrizione dei fatti e delle dichiarazioni avvenute in presenza degli agenti accertatori e non può essere estesa a valutazioni operate esclusivamente su base indiziaria ed in via presuntiva.
13 Infatti, “la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (cfr. Cass., n. 23800/2014; Cass. n. 25842/2008).
Gli approfondimenti effettuati dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, inoltre, appaiono solamente riferiti, tenuto conto che in relazione ai medesimi l'amministrazione procedente ha omesso la produzione di qualsivoglia documentazione a sostegno dell'attività di accertamento effettuata: ed invero, quest'ultima è genericamente richiamata non già quale dato fattuale acquisito ma come presupposto della valutazione complessiva operata dagli accertatori per derivare la prospettazione (anche) dell'illecito oggetto di controversia.
Attraverso il riferimento agli approfondimenti effettuati, contenuto nel verbale redatto dalla
Guardia di Finanza, dunque, non è possibile enucleare specifici fatti indiziari – utilizzabili nell'ambito di un procedimento presuntivo ex art. 2727 c.c. – ulteriori rispetto a quanto emerso dall'esame delle agende sequestrate ed ai fatti del 16 gennaio 2015 e del 22 aprile
2015.
In definitiva, il contenuto delle agende sequestrate, provenienti pacificamente dal sig. Parte_1 ed al medesimo riferibili, seppure possa essere considerato elemento significativo, tuttavia, non è di per sé sufficiente a fornire la dimostrazione, con ragionevole certezza, della effettiva e concreta realizzazione di tutti i fatti ivi annotati.
Peraltro, l'Amministrazione resistente, sulla quale, giova ribadire, incombeva l'onere della prova dell'illecito contestato, non ha indicato alcuna altra fonte di prova, né ha coltivato istanza di prova orale delle asserite beneficiarie, non essendosi costituita a seguito della riassunzione del giudizio di opposizione da parte dell'opponente.
Nell'ambito di siffatto quadro probatorio di carattere indiziario, la sentenza emessa dal Gup di Como – con la quale è stato dichiarato il non luogo a procedere per alcuni dei fatti oggetto dei decreti impugnati – non pare assumere rilievo dirimente, atteso che detta pronuncia (che, come noto, non è idonea a passare in giudicato potendo essere revocata ex art. 434 c.p.p. in presenza di nuovi elementi di prova) ha sostanzialmente confermato l'esistenza dell'associazione a delinquere di cui il ricorrente era parte (unica imputazione prescritta), mentre in ordine alle singole condotte di riciclaggio, pur constatando la generale credibilità del quadro istruttorio, ha omesso di entrare nel dettaglio delle singole contestazioni, in
14 mancanza di elementi sufficienti per ritenere provato il reato presupposto che è alla base di ogni singola contestazione di riciclaggio.
6.3. Ne consegue che il supporto probatorio posto alla base dell'illecito amministrativo contestato dall'Amministrazione odierna opposta non è sufficiente a dimostrare il concreto e materiale accadimento dei fatti che ne sono oggetto secondo le modalità necessarie ad integrare l'illecito medesimo.
Il ricorso merita, pertanto, di trovare accoglimento, con conseguente annullamento del decreto impugnato.
• Spese del giudizio.
7. Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, il contesto in cui i fatti di cui si discute si inquadrano, ma, soprattutto l'oggettiva ambiguità della situazione di fatto – rimarcata dalla provenienza delle agende sequestrate ad – che non permette Parte_1 di ritenere totalmente ingiustificata l'iniziativa della PA, nonché le ragioni dell'accoglimento dell'opposizione, fondato sostanzialmente sull'equivalente di una pronuncia assolutoria per insufficienza di prove, si ritiene integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018 – ai fini dell'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
A tale valutazione – di per sé assorbente – deve aggiungersi, altresì, la palese infondatezza di taluni motivi di opposizione ed un quadro giurisprudenziale non univoco, come emergente da due sentenze della Corte di Appello di Brescia, citate in sentenza Tribunale di Torino, 21 febbraio 2025, resa nel giudizio rubricato ad R.G. N. 11321/2019 e da parte ricorrente in atti versata, che hanno valutato in modo opposto l'assolvimento dell'onere della prova da parte della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) accoglie il ricorso in opposizione proposto da per le ragioni di cui alla parte Parte_1 motiva e, per l'effetto, annulla il Decreto n. 697299 emesso dal Controparte_1
15 in data 26 novembre Controparte_8
2018 e notificatogli in data 6 dicembre 2018;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, il 9 luglio 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Martello
16