Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4874/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.R.G. 4874/2018 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Achille Maria Vellucci (C.F.: ), con C.F._2
domicilio eletto presso lo studio sito in Sessa Aurunca (CE), alla Via
Castelluccio n. 14;
-attore- contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'Avv. Gianluca Sasso (C.F.: ), con C.F._4
domicilio eletto presso lo studio sito in Sessa Aurunca (CE), alla Via
Seggetiello n. 20;
-convenuta –
CONCLUSIONI come in atti
1
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/05/2018, l'attrice conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, Controparte_1
deducendo di essere stata vittima di una condotta illecita posta in essere dalla convenuta, la quale avrebbe sporto nei suoi confronti una denuncia penale infondata, da cui era scaturito un procedimento penale conclusosi con sentenza n. 74/2016 del Giudice di Pace di Carinola, che dichiarava il non doversi procedere per difetto di querela. L'attrice sosteneva che tale iniziativa aveva comportato una grave lesione della sua dignità, della sua immagine e del suo equilibrio psico-fisico, con conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi tra euro
5.000,00 ed euro 15.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva la convenuta contestando radicalmente la fondatezza della domanda attorea e deducendo, in particolare, che la querela da essa presentata non faceva in alcun modo riferimento alla persona dell'attrice, essendo diretta esclusivamente nei confronti di altro soggetto, tale
. Sottolineava altresì come l'azione penale fosse stata Persona_1
promossa autonomamente dal Pubblico Ministero e che l'attrice non risultasse mai menzionata né coinvolta nei fatti oggetto di denuncia.
2 La convenuta concludeva per il rigetto della domanda e chiedeva la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Con ordinanza del 27/02/2019, ritenuta la causa di natura documentale e priva della necessità di ulteriori attività istruttorie orali, il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03/12/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Dall'esame del fascicolo di causa e della documentazione allegata consente di ricostruire con sufficiente certezza i fatti rilevanti ai fini della decisione.
Invero, in data 11/08/2011, la convenuta presentava Controparte_1
una denuncia ai Carabinieri di Sessa Aurunca nella quale lamentava una serie di condotte moleste e minacciose poste in essere nei suoi confronti da parte di . Successivamente, in data 13/08/2011, la Persona_1
convenuta integrava detta denuncia, ribadendo e precisando gli stessi fatti, ma senza in alcun modo fare menzione o allusione alla persona dell'odierna attrice Parte_1
Il procedimento penale che ne seguì, iscritto al n. 95/2013 RG GIP presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola, si concluse con la sentenza n. 74/2016 che dichiarava il non doversi procedere nei confronti dell'attrice per difetto di querela.
Detta pronuncia non conteneva alcuna valutazione nel merito circa la sussistenza o meno dei fatti contestati, né un'assoluzione con formula piena, bensì una semplice declaratoria di improcedibilità per mancanza di
3 valida istanza di parte, elemento che, come noto, preclude qualsiasi accertamento del fatto.
È documentato agli atti, inoltre, che l'attrice non risultava menzionata in alcuna delle dichiarazioni rese dalla convenuta, né in sede di denuncia né nel corso dell'istruttoria penale. La stessa informativa dei Carabinieri agli atti si riferisce esclusivamente alla figura di . L'iniziativa Persona_1
del Pubblico Ministero di promuovere l'azione penale appare dunque frutto di autonoma valutazione investigativa, non imputabile causalmente alla condotta della convenuta.
La domanda attrice deve essere dunque rigettata in quanto infondata.
In primo luogo, si rileva l'assenza del nesso causale tra la condotta della convenuta e il danno lamentato. Come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile solo ove siano presenti entrambi gli elementi costitutivi del reato di calunnia, ovvero l'elemento oggettivo della falsa incolpazione e l'elemento soggettivo del dolo intenzionale” (Cass. Civ., Sez. III, 12.01.2012, n. 300;
Cass. Civ., Sez. III, 13.05.2024, n. 13093).
Nel caso in esame, è del tutto pacifico che la querela della convenuta non conteneva alcuna accusa, diretta o indiretta, nei confronti della
. La denuncia era riferita ad altro soggetto e non sussiste, Parte_1
pertanto, né l'elemento oggettivo né quello soggettivo della calunnia. Ne deriva l'impossibilità giuridica di configurare in capo alla un CP_1
comportamento illecito ex art. 2043 c.c.
4 A conferma di ciò, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “non sussiste responsabilità per querela infondata allorquando l'azione penale sia stata esercitata dal pubblico ministero in totale autonomia, senza che la denuncia abbia avuto efficacia causale determinante, e tanto meno ove il querelante non abbia mai menzionato l'attore come autore dei fatti oggetto di reato” (Trib. Napoli, Sez. V, sent. 21/02/2019 n. 1841).
In assenza di un comportamento doloso e lesivo, non può ritenersi integrata la responsabilità extracontrattuale né può riconoscersi un danno non patrimoniale risarcibile. Va inoltre esclusa, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta, ogni ipotesi di responsabilità oggettiva o colposa, in quanto non sussistono né il fatto illecito, né il danno ingiusto, né il necessario nesso eziologico.
Infine, si osserva come l'attrice avesse già proposto analoga azione risarcitoria nei confronti della sorella della convenuta, , Controparte_2
azione respinta da questo Tribunale con sentenza n. 711/2022.
Tale precedente, sebbene non vincolante, riveste rilevanza nell'evidenziare la reiterazione di un contenzioso pretestuoso e già smentito in fatto e in diritto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda attrice risulta non solo infondata in fatto e in diritto, ma anche temeraria, poiché priva di qualsivoglia fondamento probatorio e giuridico, risultando promossa in evidente assenza dei presupposti minimi di fondatezza e con strumentalità processuale.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3,
c.p.c.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, per la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza disattesa o
[...] Controparte_1
assorbita:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda ex art. 96 comma 3 cpc formulata da parte convenuta;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida Parte_1
in euro 3.317,60, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, già comprensivo dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 8,
D.M. 55/2014, per la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
Lì, 26/05/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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