Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 293
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione di atti precedentemente notificati, come l'intimazione di pagamento, impedisca di far valere vizi di atti anteriori o la prescrizione maturata medio tempore. L'intimazione di pagamento è equiparabile all'avviso di mora e, se non impugnata, cristallizza la pretesa impositiva. Inoltre, tra la notifica dell'intimazione e l'atto impugnato non è decorso alcun termine di prescrizione, tenendo conto della sospensione dei termini per il periodo di emergenza sanitaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 293
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 293
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo