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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AN LF, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1730/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N. 1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18414/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 14/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003807452000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120020938682000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.18414/2024, depositata il 14-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento, fondata sulla cartella di pagamento 02820120020938682000 per IRPEF 2008, eccependo l'omessa allegazione all'atto impugnato della cartella di pagamento;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Aveva quindi osservato che la cartella di pagamento era stata notificata il 06/02/2013, ex art. 140 cpc, per assenza del destinatario giusta annotazione sul frontespizio e gli atti prodotti riguardavano l'avviso di affissione nell'albo della Casa Comunale e l'elenco di spedizione della racc.ta informativa, la cui notifica risulta perfezionatasi per “compiuta giacenza”, come da stampiglia apposta sul plico inesitato. La prescrizione era stata interrotta, in ogni caso, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.03020189005474088000, ritualmente notificata in data 04.12.2018 per assenza del destinatario giusta annotazione sul frontespizio, con produzione dell'avviso deposito atti nell'albo della Casa Comunale e dell'elenco di spedizione della racc. ta informativa, la cui notifica risulta perfezionatasi per “compiuta giacenza”, come da stampiglia apposta sul plico inesitato. La notifica della cartella di pagamento provava la conoscenza del suo contenuto da parte del ricorrente, con la conseguenza dell'insussistenza dell'eccezione di mancata allegazione della stessa all'atto impugnato. Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, per ciascuna parte resistente costituita.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1 lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva tenuto conto che tra la data di notifica della cartella di pagamento n.02820120020938682000
(6-2-2013) e quella della notifica dell'intimazione di pagamento intermedia (n. 03020189005474088000, notificata il 04.12.2018) era maturato il termine quinquennale di prescrizione. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione all'appellante procuratore di se stesso (?).
Si erano costituiti con atti separati le parti appellate Agenzia delle Entrate D.P. di Caserta e Agenzia delle
Entrate IS eccependo in rito l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e nel merito chiedendone il rigetto per infondatezza;
con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore dell'appellante e il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame, ammissibile, è privo di fondamento e deve essere respinto.
La mancata impugnazione di atti ritualmente notificati precedenti a quello impugnato (nel caso di specie l'intimazione di pagamento n. 03020189005474088000, notificata il 04.12.2018) preclude la possibilità di far valere vizi di atti ancora precedenti o la prescrizione eventualmente maturata medio tempore.
E' pacifico in giurisprudenza che l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (in tali esatti termini, recentissimamente Sez. 5 - , Sentenza n. 20476 del 21/07/2025; Rv. 675406 - 01).
Tra la data della notifica di quell'intimazione di pagamento e quella dell'atto impugnato (14-3-2024) non è decorso alcun termine di prescrizione, anche breve, dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di cui all'art.68 del D.L: 18/2020 (c.d. cura Italia).
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con integrazione del dispositivo letto in udienza precisandosi che le spese liquidate in favore della parte appellata Agenzia delle Entrate IS vanno attribuite al difensore, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori se dovuti per ciascuna parte appellata, con attribuzione al difensore di Agenzia delle Entrate IS.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AN LF, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1730/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N. 1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18414/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 14/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003807452000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120020938682000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.18414/2024, depositata il 14-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento, fondata sulla cartella di pagamento 02820120020938682000 per IRPEF 2008, eccependo l'omessa allegazione all'atto impugnato della cartella di pagamento;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Aveva quindi osservato che la cartella di pagamento era stata notificata il 06/02/2013, ex art. 140 cpc, per assenza del destinatario giusta annotazione sul frontespizio e gli atti prodotti riguardavano l'avviso di affissione nell'albo della Casa Comunale e l'elenco di spedizione della racc.ta informativa, la cui notifica risulta perfezionatasi per “compiuta giacenza”, come da stampiglia apposta sul plico inesitato. La prescrizione era stata interrotta, in ogni caso, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.03020189005474088000, ritualmente notificata in data 04.12.2018 per assenza del destinatario giusta annotazione sul frontespizio, con produzione dell'avviso deposito atti nell'albo della Casa Comunale e dell'elenco di spedizione della racc. ta informativa, la cui notifica risulta perfezionatasi per “compiuta giacenza”, come da stampiglia apposta sul plico inesitato. La notifica della cartella di pagamento provava la conoscenza del suo contenuto da parte del ricorrente, con la conseguenza dell'insussistenza dell'eccezione di mancata allegazione della stessa all'atto impugnato. Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, per ciascuna parte resistente costituita.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1 lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva tenuto conto che tra la data di notifica della cartella di pagamento n.02820120020938682000
(6-2-2013) e quella della notifica dell'intimazione di pagamento intermedia (n. 03020189005474088000, notificata il 04.12.2018) era maturato il termine quinquennale di prescrizione. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione all'appellante procuratore di se stesso (?).
Si erano costituiti con atti separati le parti appellate Agenzia delle Entrate D.P. di Caserta e Agenzia delle
Entrate IS eccependo in rito l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e nel merito chiedendone il rigetto per infondatezza;
con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore dell'appellante e il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame, ammissibile, è privo di fondamento e deve essere respinto.
La mancata impugnazione di atti ritualmente notificati precedenti a quello impugnato (nel caso di specie l'intimazione di pagamento n. 03020189005474088000, notificata il 04.12.2018) preclude la possibilità di far valere vizi di atti ancora precedenti o la prescrizione eventualmente maturata medio tempore.
E' pacifico in giurisprudenza che l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (in tali esatti termini, recentissimamente Sez. 5 - , Sentenza n. 20476 del 21/07/2025; Rv. 675406 - 01).
Tra la data della notifica di quell'intimazione di pagamento e quella dell'atto impugnato (14-3-2024) non è decorso alcun termine di prescrizione, anche breve, dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di cui all'art.68 del D.L: 18/2020 (c.d. cura Italia).
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con integrazione del dispositivo letto in udienza precisandosi che le spese liquidate in favore della parte appellata Agenzia delle Entrate IS vanno attribuite al difensore, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori se dovuti per ciascuna parte appellata, con attribuzione al difensore di Agenzia delle Entrate IS.