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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/10/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 631/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30.09.2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
(C.F. , nato a San Cataldo (CL) il 10/10/1968 con il patrocinio dell'Avv. LO GIUDICE Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE ALESSANDRO (C.F. ), con domicilio eletto in Via Toscana 22 -93100 Caltanissetta C.F._2 ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MANCUSO FRANCESCA Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ), con domicilio eletto in Corso Umberto I, n.
3 -93100 CALTANISSETTA C.F._3 resistente
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: « Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, anche inaudita altera parte, per le ragioni sopra indicate;
➢ In via principale, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei seguenti atti: Cartella n. 29220110003316856000, notificata il 11.05.2011, di importo pari ad € 1.155,14 e relativa a premi contributi IVS anno 2010; Avviso di addebito n. 59220120000756191000, notificato il 15.10.2012 di importo pari ad € 212,86 relativo a contributi
Ivs anno 2010 e 2011; Avviso di addebito n. 59220120001164684000, notificato il 07.01.2013 di importo pari ad € 1248,25 relativo a contributi Ivs 2012; Avviso di addebito n. 59220120001273557000, notificato il 07.01.2013 di importo pari ad € 1148,81 relativo a contributi Ivs anno 2011 e 2012, nonché dei relativi diritti di credito in essi contenuti, dei contributi Ivs, degli interessi e delle sanzioni di ogni tipo e natura, comunque connessi agli atti impugnati, nonché dei relativi ruoli, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o privare di effetto con qualsivoglia statuizione la cartelle e gli avvisi di addebito impugnati, dichiarando altresì che nulla deve la società ricorrente pe i superiori titoli;
➢ Conseguentemente ritenere e dichiarare inefficace e/o improduttivo di effetti e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o privare di effetti con qualsivoglia statuizione anche l'avviso di intimazione impugnato giacché notificato successivamente alla maturata prescrizione degli atti impugnati, ovvero, in subordine, annullarlo e/o revocarlo e/o privarlo di effetto parzialmente;
➢ In ulteriore subordine e per mero scrupolo di difesa, ove la resistente dovesse provare l'eventuale esistenza di altri atti interruttivi e/o non dovesse emergere nel corso del giudizio la maturata prescrizione di tutti gli atti impugnati, ritenere e dichiarare tenuto il ricorrente alla corresponsione dei residui importi dovuti previamente rideterminati alla luce della maturata prescrizione come sopra analiticamente indicata. ➢ Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario».
Per parte resistente: «Rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Ragioni della decisione
Il sig. , con ricorso depositato in data 03/05/2022, ha impugnato l'intimazione n. 29220229000291925000, Parte_1 notificata dall' , in data 28.03.2022, del complessivo importo di € 16.440,16, relativa a diverse Controparte_2 cartelle esattoriali ed avvisi di addebito concernenti contributi IVS riferiti agli anni 2010, 2011 e 2012, ma che è stata CP_3 impugnata solo con riguardo ai seguenti titoli esecutivi:
1. Cartella n. 29220110003316856000, notificata l'11.05.2011, per € 1.155,14 (contributi IVS 2010);
1 2. Avviso di addebito n. 59220120000756191000, notificato il 15.10.2012, per € 212,86 (contributi IVS 2010–2011);
3. Avviso di addebito n. 59220120001164684000, notificato il 07.01.2013, per € 1.248,25 (contributi IVS 2012);
4. Avviso di addebito n. 59220120001273557000, notificato il 07.01.2013, per € 1.148,81 (contributi IVS 2011–2012).
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione di tutti gli atti impugnati in quanto alla data della notifica dell'avviso di intimazione (marzo
2022) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995 per le contribuzioni previdenziali.
Ha sostenuto, inoltre, che non è mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione tra la notifica originaria degli avvisi di addebito e la successiva intimazione. Ha dunque concluso chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso e degli atti presupposti ed in via principale, la dichiarazione di intervenuta prescrizione quinquennale e l'annullamento dell'avviso di intimazione, degli avvisi di addebito, delle cartelle e dei ruoli sottostanti. In subordine, ha chiesto la rideterminazione degli importi eventualmente residui.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l che ha resistito Controparte_1 contestando integralmente il ricorso ritenendolo infondato in fatto e in diritto. Ha affermato che la prescrizione è stata validamente interrotta con la notifica, in data 22 settembre 2016, dell'avviso di intimazione n. 29220169000717310, prodotto in atti. Più nel dettaglio ha chiarito che l'indicazione dell'anno “2015” riportata dal notificatore è un mero errore materiale, poiché dall'identificativo dell'atto (“292 2016...”) e dalla relata di notifica (“A 2016-02”) si evince che l'atto è stato emesso e notificato nel 2016. Pertanto, alla data della notifica del 2016 i crediti non erano prescritti, e il termine quinquennale è ripartito da tale data.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 30.09.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue.
L'Agenzia ha precisato che la cartella n. 29220110003316856, notificata l'11.05.2011, non era prescritta al 22.09.2016, poiché la prescrizione è rimasta sospesa dall'1.1.2014 al 15.06.2014 a seguito del condono dei carichi pendenti previsto dalla Legge di
Stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, c. 623); e che gli avvisi di addebito n. 59220120000756191 (notificato il 15.10.2012), n.
59220120001164684 e n. 59220120001273557 (entrambi notificati il 7.01.2013) non erano prescritti alla medesima data di settembre 2016.
Ha richiamato inoltre le sospensioni dei termini disposte in periodo pandemico, specificando che termine prescrizionale quinquennale, decorrente dal 22.09.2016, è rimasto sospeso per 17 mesi e 23 giorni ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (Cura
Italia), che ha sospeso i termini di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, nonché dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che estendono tale sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza.
In conclusione alla data del 28 marzo 2022 della successiva intimazione la prescrizione non era ancora maturata.
La parte ricorrente ha contestato l'interpretazione dell secondo cui la sospensione della prescrizione opererebbe dal CP_4
08.03.2020 al 31.08.2021, dovendosi applicare la normativa specifica per i contributi previdenziali e IVS, che limita la sospensione
2 al periodo 31.12.2020 – 30.06.2021, con conseguente maturazione della prescrizione già prima della notifica dell'intimazione del
2022.
Ha pure contestato l'applicabilità della sospensione prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, comma 623), che opera solo nei confronti dei carichi degli enti locali e degli uffici statali (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7285 del 19 marzo 2024, che esclude l'estensione della sospensione ai crediti previdenziali).
Tanto premesso si osserva che la cartella n. 29220110003316856 è stata notificata l'11.5.2011, ma il successivo atto di interruzione
è costituito dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29220169000717310 del 22.9.2016, per tale motivo è decorso il termine di prescrizione.
Invece per l'avviso di addebito n. 59220120000756191, notificato il 15.10.2012, per l'avviso di addebito n. 59220120001164684
e l'avviso di addebito n. 59220120001273557 notificati il 7.1.2013, prima del compimento del quinquennio i termini sono stati interrotti con la notifica dell'avviso di intimazione del 22.9.2016.
E, in ogni caso, ai fine del calcolo della durata della prescrizione si deve tenere conto anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli enti impositori a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi (diversamente da quanto previsto dalla L. 147 del 27/12/2013 - impropriamente richiamata dall'ente riscossore - che espressamente li escludeva).
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale (art. 68 del D.L. n. 18/2020 - cd. decreto Cura Italia) ha sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento CP_ emessi dall , nonché gli avvisi di addebito dell' accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli Controparte_2 enti territoriali, accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Dopo questa norma iniziale, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
- l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i termini di sospensione;
- l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
- il D.L. n. 125/2020 all'art. 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
- l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
- l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
- l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
- l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 3 giugno 2021.
- l'art.
2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'applicazione delle disposizioni emergenziali dipende la sospensione del termine di prescrizione in materia contributiva per i carichi affidati all'Agente della Riscossione. Una volta conclusa tale fase il decorso del termine di prescrizione è ripreso dall'1.9.2021
3 per essere tempestivamente interrotto, nel caso di specie, con l'intimazione di pagamento n. 29220229000291925000, notificata dall' in data 28.3.2022. Controparte_2
In termini conclusivi il ricorso è fondato solo con riferimento ai contributi oggetto della cartella di pagamento n.
29220110003316856, mentre è infondato per la restante parte.
Le spese di lite sono compensate attesa la parziale soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara la prescrizione dei contributi oggetto della cartella di pagamento n.
29220110003316856, che per l'effetto deve essere annullata in parte qua unitamente all'intimazione di pagamento, respinge il ricorso per la restante parte.
Compensa le spese di giudizio.
Caltanissetta, 30 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30.09.2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
(C.F. , nato a San Cataldo (CL) il 10/10/1968 con il patrocinio dell'Avv. LO GIUDICE Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE ALESSANDRO (C.F. ), con domicilio eletto in Via Toscana 22 -93100 Caltanissetta C.F._2 ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MANCUSO FRANCESCA Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ), con domicilio eletto in Corso Umberto I, n.
3 -93100 CALTANISSETTA C.F._3 resistente
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: « Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, anche inaudita altera parte, per le ragioni sopra indicate;
➢ In via principale, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei seguenti atti: Cartella n. 29220110003316856000, notificata il 11.05.2011, di importo pari ad € 1.155,14 e relativa a premi contributi IVS anno 2010; Avviso di addebito n. 59220120000756191000, notificato il 15.10.2012 di importo pari ad € 212,86 relativo a contributi
Ivs anno 2010 e 2011; Avviso di addebito n. 59220120001164684000, notificato il 07.01.2013 di importo pari ad € 1248,25 relativo a contributi Ivs 2012; Avviso di addebito n. 59220120001273557000, notificato il 07.01.2013 di importo pari ad € 1148,81 relativo a contributi Ivs anno 2011 e 2012, nonché dei relativi diritti di credito in essi contenuti, dei contributi Ivs, degli interessi e delle sanzioni di ogni tipo e natura, comunque connessi agli atti impugnati, nonché dei relativi ruoli, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o privare di effetto con qualsivoglia statuizione la cartelle e gli avvisi di addebito impugnati, dichiarando altresì che nulla deve la società ricorrente pe i superiori titoli;
➢ Conseguentemente ritenere e dichiarare inefficace e/o improduttivo di effetti e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o privare di effetti con qualsivoglia statuizione anche l'avviso di intimazione impugnato giacché notificato successivamente alla maturata prescrizione degli atti impugnati, ovvero, in subordine, annullarlo e/o revocarlo e/o privarlo di effetto parzialmente;
➢ In ulteriore subordine e per mero scrupolo di difesa, ove la resistente dovesse provare l'eventuale esistenza di altri atti interruttivi e/o non dovesse emergere nel corso del giudizio la maturata prescrizione di tutti gli atti impugnati, ritenere e dichiarare tenuto il ricorrente alla corresponsione dei residui importi dovuti previamente rideterminati alla luce della maturata prescrizione come sopra analiticamente indicata. ➢ Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario».
Per parte resistente: «Rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Ragioni della decisione
Il sig. , con ricorso depositato in data 03/05/2022, ha impugnato l'intimazione n. 29220229000291925000, Parte_1 notificata dall' , in data 28.03.2022, del complessivo importo di € 16.440,16, relativa a diverse Controparte_2 cartelle esattoriali ed avvisi di addebito concernenti contributi IVS riferiti agli anni 2010, 2011 e 2012, ma che è stata CP_3 impugnata solo con riguardo ai seguenti titoli esecutivi:
1. Cartella n. 29220110003316856000, notificata l'11.05.2011, per € 1.155,14 (contributi IVS 2010);
1 2. Avviso di addebito n. 59220120000756191000, notificato il 15.10.2012, per € 212,86 (contributi IVS 2010–2011);
3. Avviso di addebito n. 59220120001164684000, notificato il 07.01.2013, per € 1.248,25 (contributi IVS 2012);
4. Avviso di addebito n. 59220120001273557000, notificato il 07.01.2013, per € 1.148,81 (contributi IVS 2011–2012).
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione di tutti gli atti impugnati in quanto alla data della notifica dell'avviso di intimazione (marzo
2022) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995 per le contribuzioni previdenziali.
Ha sostenuto, inoltre, che non è mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione tra la notifica originaria degli avvisi di addebito e la successiva intimazione. Ha dunque concluso chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso e degli atti presupposti ed in via principale, la dichiarazione di intervenuta prescrizione quinquennale e l'annullamento dell'avviso di intimazione, degli avvisi di addebito, delle cartelle e dei ruoli sottostanti. In subordine, ha chiesto la rideterminazione degli importi eventualmente residui.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l che ha resistito Controparte_1 contestando integralmente il ricorso ritenendolo infondato in fatto e in diritto. Ha affermato che la prescrizione è stata validamente interrotta con la notifica, in data 22 settembre 2016, dell'avviso di intimazione n. 29220169000717310, prodotto in atti. Più nel dettaglio ha chiarito che l'indicazione dell'anno “2015” riportata dal notificatore è un mero errore materiale, poiché dall'identificativo dell'atto (“292 2016...”) e dalla relata di notifica (“A 2016-02”) si evince che l'atto è stato emesso e notificato nel 2016. Pertanto, alla data della notifica del 2016 i crediti non erano prescritti, e il termine quinquennale è ripartito da tale data.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 30.09.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue.
L'Agenzia ha precisato che la cartella n. 29220110003316856, notificata l'11.05.2011, non era prescritta al 22.09.2016, poiché la prescrizione è rimasta sospesa dall'1.1.2014 al 15.06.2014 a seguito del condono dei carichi pendenti previsto dalla Legge di
Stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, c. 623); e che gli avvisi di addebito n. 59220120000756191 (notificato il 15.10.2012), n.
59220120001164684 e n. 59220120001273557 (entrambi notificati il 7.01.2013) non erano prescritti alla medesima data di settembre 2016.
Ha richiamato inoltre le sospensioni dei termini disposte in periodo pandemico, specificando che termine prescrizionale quinquennale, decorrente dal 22.09.2016, è rimasto sospeso per 17 mesi e 23 giorni ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (Cura
Italia), che ha sospeso i termini di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, nonché dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che estendono tale sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza.
In conclusione alla data del 28 marzo 2022 della successiva intimazione la prescrizione non era ancora maturata.
La parte ricorrente ha contestato l'interpretazione dell secondo cui la sospensione della prescrizione opererebbe dal CP_4
08.03.2020 al 31.08.2021, dovendosi applicare la normativa specifica per i contributi previdenziali e IVS, che limita la sospensione
2 al periodo 31.12.2020 – 30.06.2021, con conseguente maturazione della prescrizione già prima della notifica dell'intimazione del
2022.
Ha pure contestato l'applicabilità della sospensione prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, comma 623), che opera solo nei confronti dei carichi degli enti locali e degli uffici statali (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7285 del 19 marzo 2024, che esclude l'estensione della sospensione ai crediti previdenziali).
Tanto premesso si osserva che la cartella n. 29220110003316856 è stata notificata l'11.5.2011, ma il successivo atto di interruzione
è costituito dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29220169000717310 del 22.9.2016, per tale motivo è decorso il termine di prescrizione.
Invece per l'avviso di addebito n. 59220120000756191, notificato il 15.10.2012, per l'avviso di addebito n. 59220120001164684
e l'avviso di addebito n. 59220120001273557 notificati il 7.1.2013, prima del compimento del quinquennio i termini sono stati interrotti con la notifica dell'avviso di intimazione del 22.9.2016.
E, in ogni caso, ai fine del calcolo della durata della prescrizione si deve tenere conto anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli enti impositori a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi (diversamente da quanto previsto dalla L. 147 del 27/12/2013 - impropriamente richiamata dall'ente riscossore - che espressamente li escludeva).
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale (art. 68 del D.L. n. 18/2020 - cd. decreto Cura Italia) ha sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento CP_ emessi dall , nonché gli avvisi di addebito dell' accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli Controparte_2 enti territoriali, accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Dopo questa norma iniziale, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
- l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i termini di sospensione;
- l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
- il D.L. n. 125/2020 all'art. 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
- l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
- l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
- l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
- l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 3 giugno 2021.
- l'art.
2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'applicazione delle disposizioni emergenziali dipende la sospensione del termine di prescrizione in materia contributiva per i carichi affidati all'Agente della Riscossione. Una volta conclusa tale fase il decorso del termine di prescrizione è ripreso dall'1.9.2021
3 per essere tempestivamente interrotto, nel caso di specie, con l'intimazione di pagamento n. 29220229000291925000, notificata dall' in data 28.3.2022. Controparte_2
In termini conclusivi il ricorso è fondato solo con riferimento ai contributi oggetto della cartella di pagamento n.
29220110003316856, mentre è infondato per la restante parte.
Le spese di lite sono compensate attesa la parziale soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara la prescrizione dei contributi oggetto della cartella di pagamento n.
29220110003316856, che per l'effetto deve essere annullata in parte qua unitamente all'intimazione di pagamento, respinge il ricorso per la restante parte.
Compensa le spese di giudizio.
Caltanissetta, 30 ottobre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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