Decreto cautelare 18 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 14 novembre 2024
Decreto collegiale 23 aprile 2025
Ordinanza collegiale 4 agosto 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
Decreto collegiale 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01646/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2024, proposto da
EP SI EP SI, rappresentato e difeso dall’avvocato Gerolamo Angotti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catanzaro, via De Gasperi 8, e domicilio digitale, come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
previa sospensione
della comunicazione di rigetto emessa dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Catanzaro Pratica n. P-CZ/L/Q/2023/100568 dell’11.07.2024 con la quale lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Catanzaro disponeva il rigetto dell’istanza P-CZ/L/Q/2023/100568.
e per la declaratoria
del diritto del ricorrente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato con decorrenza immediata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro;
Vista l’ordinanza cautelare n. 707 del 13 novembre 2024;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 549 del 10 febbraio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ED AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 27 marzo 2023 il ricorrente, per il tramite di un CAF, ha presentato domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di lavoro per lavoro stagionale in permesso di lavoro per lavoro subordinato.
In data 29 marzo 2024 la Prefettura ha richiesto “ l’integrazione dei seguenti dati: Tipo contratto / CCNL ” nonché la seguente integrazione documentale: “ 1) Proposta di contratto di soggiorno aggiornato 2) Modello UNILAV aggiornato 3) DURC 2024 4) ricevuta cessione fabbricato/ comunicazione di ospitalità trasmessa alla competente autorità di PS 5) dichiarazione redditi del datore di lavoro per verificare capacità reddituale per assunzion e”.
Parte ricorrente rappresenta di aver provveduto a trasmettere tale documentazione in data 23 aprile 2024, a mezzo del C.A.F..
In data 25 giugno 2024 la Prefettura ha inviato il preavviso di rigetto ex art 10 bis l.n. 241/1990,
In data 11 luglio 2024 la Prefettura ha respinto l’istanza con la seguente motivazione: “ SI ESPRIME PARERE NEGATIVO IN QUANTO NON E' STATA INTEGRATA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AD ECCEZIONE DEL MODELLO UNILAV E DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON SI EVINCE LA GIUSTA CAPACITA' ECONOMICA ”.
Il provvedimento è stato impugnato dal ricorrente con l’odierno ricorso, notificato il 10 ottobre 2024 ed iscritto a ruolo il 17 ottobre 2024.
In data 21 ottobre 2024 si è costituita la Prefettura di Catanzaro, con memoria di mera forma.
Con ordinanza n. 707 del 13 novembre 2024, l’istanza cautelare è stata respinta.
Con ordinanza n. 549 del 10 febbraio 2025, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ritenendo prevalente, nel bilanciamento di interessi, la posizione giuridica dell’appellante, ed ha sospeso il provvedimento impugnato.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. del 21 maggio 2025, parte ricorrente ha perorato le censure già svolte.
Ad esito dell’udienza pubblica del 9 luglio 2025, è stata adottata l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1354 del 4 agosto 2025, con la quale è stato ritenuto necessario, ai fini della decisione, che: “- parte ricorrenti depositi in giudizio copia del messaggio mail inviato alla Prefettura in data 23 aprile 2024, in formato .eml oppure .msg, in quanto agli atti del giudizio è presente solo la stampa in formato .pdf della mail e ciò non rende possibile visionare i documenti che erano ad essa allegati; - anche la Prefettura depositi copia dei documenti ricevuti da parte ricorrente il 23 aprile 2024 ”.
La sola parte ricorrente ha depositato memoria in data 26 agosto 2025, fornendo chiarimenti.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2026, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
DIRITTO
Ritenuto che:
- per consolidata giurisprudenza: “ In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
- il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese possono essere compensate alla luce delle particolarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ED AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED AF | VO RR |
IL SEGRETARIO