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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha a ordinanza ingiunzione pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5433/24 R.G. Affari
N. 5433/24 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine del giorno 11.03.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a ordinanza ingiunzione”; e vertente N. _______________ tra
REPERTORIO
e rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1
N. ______________ dall'avv. V. Coppola del Foro di Salerno in virtù di procura allegata n. 024/2025 R.B. Prev. al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Salerno, Via S. Gregorio VII, 12;
Ricorrenti Discusso nel termine del 11.03.2025 con scambio di note e scritte ter cpc Parte_2
[...]
[...]
e difeso dall'avv. T. Castellucci in virtù di procura generale in data Deposito minuta
18.06.2014 per atto notar di Napoli, elettivamente _________________ Persona_1
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale Inail in
Salerno, Via De Leo, n. 12; Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 5433/24 R.G. + 1 c/o pag. 1 Parte_1 Pt_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 11.03.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 24.10.2024, e la Parte_1
società adivano il Tribunale di Salerno, Sezione Controparte_1
Lavoro, e impugnavano l'ordinanza ingiunzione n. 253/3291 in data
23.05.2024, notificata in data 25.09.2024, per la somma di euro 306,00, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dell'opposto al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva tardivamente in giudizio l'opposto in data 05.03.2025 (udienza fissata per il giorno Pt_2
11.03,2025), il quale impugnava l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto: in particolare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva e l'incompetenza per materia del
Tribunale del Lavoro.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 11.03.2025 le parti hanno discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da e dalla società Parte_1 [...]
è inammissibile e, pertanto, va disatteso. Controparte_1
Giudizio n. 5433/24 R.G. +1 c/o pag. 2 Parte_1 Pt_2 Invero, l'ordinanza ingiunzione impugnata risulta emanata dall' (cfr. all. n. 1 del Parte_3
fascicolo degli opponenti), che pertanto risulta essere il legittimato passivo, non certamente l' il quale semplicemente ha effettuato gli Pt_2
accertamenti dai quali sono emerse le violazioni delle norme indicate nel rapporto n. 3291 in data 14.05.2024, poi sanzionate con l'ordinanza impugnata da parte dell' : trattasi di circostanza rilevabile Parte_3
d'ufficio, con la conseguente irrilevanza della tardività della costituzione dell' Pt_2
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna degli opponenti, in solido fra loro, al rimborso delle stesse in favore della parte opposta, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
e dalla società nei confronti dell' ,
[...] Controparte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 24.10.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite, che vengono liquidate in euro Pt_2
250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 11.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5433/24 R.G. Calabrese +1 c/o pag. 3 Pt_2