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1 gennaio 2003
1 gennaio 2003
Art. 27. (Progetto "PC ai giovani") 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono le disponibilita', non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all' articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246 . Il Fondo e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dai Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze degli interessati, nonche' di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.
2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e' abrogato.
2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e' abrogato.
Commentari • 6
- 1. Chiusura delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011.Leonardo Leo · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2011 · 2.7309692
[…]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 21/10/2004, n. 307Provvedimento: […] n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), ha censurato, fra l'altro, l'art. 27 della citata legge n. 289 del 2002, rubricato «Progetto “PC ai giovani”», deducendone il contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché con il principio di leale collaborazione. […] 6.1.– Riguardo a quello avente ad oggetto l'art. 27 della legge n. 289 del 2002, l'Avvocatura rileva che la disposizione impugnata, volta ad agevolare la «alfabetizzazione informatica» dei giovani, va ricondotta alla materia «istruzione», […]Leggi di più...
- trattazione e decisione separata in ordine ad una delle questioni proposte·
- ricorsi della regione emilia-romagna·
- diritto allo studio e all’istruzione·
- non fondatezza delle questioni.·
- pluralità di questioni·
- previsione di contributi economici da parte dello stato·
- riserva di decisione sulle restanti questioni.