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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 676 del r.a.c.l. dell'anno 2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Sassari presso lo studio dell'avv. Enzo Pinna che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
opponente contro
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. Maria P_
Teresa Gaias che la rappresenta e difende, giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opposta
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 3 marzo 2020, ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
107/2020 del 21 gennaio 2020, notificato in data 23 gennaio 2020, con il quale il Tribunale di
Cagliari ha intimato il pagamento della somma di euro 17.591,02, di cui euro 9.908,00 a titolo di accantonamenti, euro 150,00 a titolo di prevedi, euro 5.496,72 a titolo di contributi, euro 2.036,30
a titolo di interessi di mora maturati al 18 ottobre 2019, oltre euro 540,00 a titolo di spese legali.
1.1. L'opponente ha eccepito di aver già provveduto al pagamento degli accantonamenti dovuti a mani dei lavoratori, in osservanza al disposto di una serie di accordi di conciliazione stipulati con i lavoratori stessi.
Nel merito, ha contestato genericamente il quantum del credito vantato dall'opposta, affermando l'erroneità delle modalità di calcolo, nonché la rilevanza della documentazione allegata al ricorso per ingiunzione.
1.2. L'opposta di mutualità e assistenza della ha resistito in P_ Controparte_2
giudizio con articolate difese.
Ha preliminarmente evidenziato che con alcuni dei lavoratori per i quali sono richiesti gli pagina 1 di 7 accantonamenti e i contributi non sarebbe stato concluso alcun accordo conciliativo.
Ha altresì osservato che debbano considerarsi inopponibili alla gli accordi intercorsi tra P_
e i singoli lavoratori occupati, atteso che con l'iscrizione alla Controparte_1 P_
l'opponente si è obbligata a rispettare le regole sancite dalla contrattazione collettiva nonché a rispettare lo Statuto ed il Regolamento della . P_
Inoltre, ha rilevato che il decreto ingiuntivo opposto è riferito anche ai contributi dovuti dal datore di lavoro alla e finalizzati a dotare la di previdenza delle disponibilità P_ P_
economiche necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali, che non hanno natura retributiva e che non possono essere oggetto di pagamento diretto.
2. Con ordinanza del 21 aprile 2021, il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione con riferimento alle somme domandate per contributi e per prevedi e ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto fino alla concorrenza della somma di euro 5.646,72 oltre relativi interessi di mora sino al saldo, calcolati secondo i criteri indicati dalla nella fase monitoria. P_
2.1. Con note depositate il 5 e il 12 maggio 2021 l'opponente ha dato atto di aver pagato le somme oggetto dell'ordinanza, depositando le stampe dei bonifici eseguiti in favore della P_
.
[...]
3. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
3.1. Deve preliminarmente rilevarsi che il diritto azionato in sede monitoria trova conferma, sul piano probatorio, nei modelli mensili di denuncia inoltrati alla edile di mutualità e assistenza P_ della dall'opponente. Controparte_2
Dalla documentazione prodotta dalla (docc. 1.1, 1.2, 1.3 fascicolo dell'opposta) si P_
evince che la parte opponente è rimasta debitrice in relazione al periodo compreso tra novembre
2014 e gennaio 2015 della somma di euro 9.908,00 a titolo di accantonamenti, euro 150,00 a titolo di prevedi, euro 5.496,72 a titolo di contributi, euro 2.036,30 per interessi di mora calcolati al 18 ottobre 2019 in conformità al disposto del Regolamento della (doc. 7 fascicolo P_ dell'opposta), cui l'opponente ha aderito fin dal 19 novembre 2013 (doc. 8 fascicolo dell'opposta).
Le denunce in parola, tra l'altro, non sono state affatto disconosciute o impugnate dall'opponente.
In fase monitoria è stato prodotto anche l'estratto conto con il relativo attestato di conformità dei dati in esso riportati che costituisce, ai sensi dell'art. 635, co. 2, c.p.c., idonea prova scritta ai fini della emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. Sez. Lav. 27 ottobre 2020 n. 23616).
Nella specie risulta, pertanto, provata la sussistenza del titolo che ha legittimato l'emissione del pagina 2 di 7 decreto ingiuntivo per richiedere all'impresa datrice di lavoro le somme da essa non accantonate.
A ciò si aggiunga che, in ordine al quantum debeatur, l'ammontare del credito vantato non è stato minimamente contestato dall'opponente e risulta provato per tabulas con la produzione dei conteggi inerenti la posizione contabile dell'impresa.
Generica è poi la contestazione in ordine al quantum ingiunto a titolo di interessi di mora.
3.2. L'unico specifico motivo di opposizione attiene all'avvenuta corresponsione direttamente nelle mani dei lavoratori beneficiari delle somme non versate alla Cassa edile a titolo di accantonamenti (per complessivi euro 9.908,00).
3.2.1. A tal riguardo, deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui: “la ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente P_ con l'ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili
(v. in tal senso le argomentazioni di Cass. nn. 25888 del 2008 e 6869 del 2012), resta da dire che una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto - come avvenuto nel caso di specie - all'avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze (vd. Cass. n. 608 del 2018); da quanto sin qui esposto emerge la correttezza della sentenza impugnata che ha ritenuto parzialmente insussistente il credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo opposto dovendosi dare rilievo al P_
solo pagamento diretto ai lavoratori per le posizioni dei quali si è registrato l'inadempimento rispetto all'obbligo di accantonare le somme destinate al pagamento di festività, ferie e gratifiche natalizie e senza possibilità di estensione di tale effetto rispetto all'obbligo di versamento in favore di altri lavoratori o a quello di versamento dei contributi finalizzati a soddisfare gli scopi propri della;
non induce a diversa conclusione la critica al consolidato orientamento sopra P_
ricordato, contenuto in ricorso, con la quale si sostiene che l'art. 1270 c.c., comma 1, sarebbe inapplicabile in quanto derogato lecitamente dalla previsione del c.c.n.l. per le imprese edili, all'art. 36, lett. b, laddove si afferma che "con la iscrizione alla i datori di lavoro e gli P_
operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro"; in realtà il tenore testuale della disposizione contrattuale appena citata, limitandosi a ribadire la vincolatività del contratto collettivo tra le parti a seguito della iscrizione alla , non P_
contiene alcuna volontà neanche implicita - di deroga rispetto alla normativa codicistica relativa alle forme di revoca della delegazione di pagamento previste dall'art. 1270 c.c., comma 1, nè offre argomenti per una ricostruzione sistematica differente da quella incentrata sull'istituto della delegazione di pagamento che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha fatto propria in modo consolidato;
pagina 3 di 7 - per la disciplina codicistica, dunque, la delega è revocabile fino a quando il delegato non abbia eseguito il pagamento a favore del delegatario (art. 1270, comma 1) e ciò è quanto è avvenuto nella fattispecie in esame ove il debitore (datore di lavoro) ha adempiuto direttamente agli obblighi retributivi oggetto della delega;
tale delega è titolata, in quanto inserita in un contesto applicativo discendente dal c.c.n.l. per le imprese edili del 18 giugno 2008, e viene conferita a prima della corresponsione ai lavoratori interessati delle medesime prestazioni P_ retributive” (Cass. Civ. Sez. L. 20 gennaio 2021 n. 949).
Sulla base degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, l'ente previdenziale ha il diritto di richiedere al datore di lavoro non solo il pagamento dei contributi, di cui è titolare, ma anche delle somme che il datore avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori per riposi, ferie, festività e gratifiche;
tuttavia, la legittimazione dell'ente previdenziale viene meno nel momento in cui il datore di lavoro abbia già corrisposto direttamente ai lavoratori gli importi che avrebbe dovuto accantonare.
Infatti, il rapporto tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale per il pagamento di queste somme
è qualificabile come una delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c. Di conseguenza, se il datore di lavoro ha già pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non possono più richiederne il pagamento all'ente previdenziale;
in questo caso, anche l'obbligazione del datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale si estingue, poiché era subordinata alla mancata corresponsione ai lavoratori.
3.2.2. Nel caso di specie, deve premettersi che i contributi e gli accantonamenti richiesti dalla di mutualità e assistenza della provincia di sono riferiti alle posizioni dei P_ P_
seguenti 21 lavoratori: Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, ,
[...] Per_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 Per_11
, , , ,
[...] Persona_12 Persona_13 Persona_14 Per_15 Persona_16 Per_17
, e (vd. denunce mensili di cui ai Persona_18 Persona_19 Persona_20 Persona_21 docc. 1.1., 1.2., 1.3. fascicolo dell'opposta). ha prodotto all'atto della costituzione in giudizio i verbali di conciliazione stipulati Controparte_1 ai sensi dell'art. 11 d lgs. 23 aprile 2004 n. 124, nanti la sede dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di – Oristano con 16 dei lavoratori sopra elencati ( P_ Persona_2 Persona_3
, Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
, , , , Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 Per_15 Per_16
aventi a oggetto il pagamento dilazionato degli accantonamenti
[...] Per_17
odiernamente richiesti dalla in relazione al periodo successivo al novembre 2014. P_
pagina 4 di 7 Nell'ambito di tali accordi, si è obbligata a versare direttamente nelle mani dei Controparte_1
lavoratori stipulanti le somme dovute a titolo di accantonamenti per periodi di durata variabile – nei quali è sempre ricompreso il periodo oggetto dell'odierna contendere (da novembre 2014 a gennaio 2015) – a fronte della notifica di diffide accertative irrogate nell'interesse dei lavoratori stessi dall'Ispettorato del Lavoro.
ha prodotto anche una scrittura privata contenente l'accordo raggiunto con CP_1 Per_1
per il pagamento al lavoratore della somma di euro 1.852,00 a titolo di accantonamenti
[...]
dovuti alla;
nel medesimo accordo è contenuta anche la quietanza del lavoratore in P_
merito alla ricezione delle somme in oggetto da parte della società (doc. 4 fascicolo dell'opponente).
In allegato al ricorso introduttivo sono inoltre state depositate due ricevute firmate dai lavoratori e con le quali questi ultimi attestano di aver ricevuto le somme Persona_20 Persona_21
dovute a titolo di accantonamenti oggetto della diffida accertativa, che comprendono integralmente quelle richieste dalla edile opposta (vd. verbale di primo accesso ispettivo doc. 61 fascicolo P_ dell'opponente e verbali di diffida accertativa doc. 63 fascicolo dell'opponente).
Con la memoria depositata in data 25 marzo 2021 la società opposta ha altresì depositato copia di un verbale di accordo ex art. 11 d lgs. 23 aprile 2004 n. 124, di contenuto analogo ai precedenti, stipulato con il lavoratore che contiene anche l'obbligo datoriale di pagamento Persona_18
degli accantonamenti per il periodo successivo a novembre 2014.
Infine, in allegato al ricorso, alla memoria depositata in data 25 marzo 2021 e alla successiva memoria depositata in data 23 giugno 2023, ha depositato la copia di una serie di bonifici CP_1
effettuati in favore dei lavoratori che hanno stipulato gli accordi di conciliazione in sede protetta, nonché la copia un accordo stipulato con il lavoratore con cui quest'ultimo rinuncia Persona_22 al pagamento delle rate residue nell'ambito di una più complessa transazione con la società (doc.
59 fascicolo dell'opponente).
3.2.3. Sulla base degli elementi raccolti, deve ritenersi dimostrato il pagamento diretto di euro
9.422,00 in favore di 20 lavoratori a titolo di accantonamenti per i quali l'odierna opposta ha agito in sede monitoria.
Deve infatti rammentarsi che la pretesa agitata dalla con il decreto ingiuntivo opposto P_
ha a oggetto le somme dovute a titolo di accantonamento relative al periodo compreso tra novembre 2014 e gennaio 2015.
La società opposta ha dimostrato di aver pagato tali somme producendo le copie delle ricevute dei bonifici eseguiti in favore dei lavoratori coinvolti in esecuzione di accordi che contemplavano pagina 5 di 7 il pagamento degli accantonamenti per periodi normalmente ben più lunghi di quello oggetto di verifica da parte della , sempre decorrenti da novembre 2014. P_
La correlazione tra i bonifici e il contenuto dei verbali sottoscritti con i lavoratori in sede protetta deve essere ritenuta dimostrata, considerando che gli importi versati corrispondono alle rate previste dagli accordi.
Inoltre, per la totalità dei lavoratori interessati è stato comprovato il pagamento di un numero di rate sufficiente a coprire interamente l'ammontare degli accantonamenti richiesti per il periodo compreso tra novembre 2014 e gennaio 2015.
Le somme richieste dall'opposta a titolo di accantonamenti sono state quindi già pagate dalla datrice di lavoro nelle mani dei lavoratori, fatto salvo il caso del lavoratore , per la Persona_19
Per_1 cui posizione la chiede euro 486,00 a titolo di accantonamenti: il , P_ pacificamente, risulta non essersi presentato all'incontro di conciliazione presso la sede protetta
(vd. doc. 62 fascicolo dell'opponente), né tantomeno aver ricevuto alcuna somma in pagamento.
Pertanto, l'obbligazione del datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale deve ritenersi estinta nella misura di euro 9.422,00, poiché era subordinata alla mancata corresponsione ai lavoratori, in concreto compiuta, mentre risultano ancora dovuti alla euro 486,00 a P_
titolo di accantonamenti relativi alla posizione di , al quale pacificamente non Persona_19
risulta essere stato pagato alcunché dalla società.
3.3. Per il resto, come già rilevato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in data 21 aprile 2021, la residua parte del credito, per come attestata dalle denunce contributive depositate dalla fin dal giudizio monitorio e non sottoposte ad alcuna obiezione (docc. 1.1, 1.2., 1.3. fascicolo dell'opposta), deve essere ritenuta non contestata.
Spettano pertanto all'opposta le somme domandate per contributi e per prevedi fino alla concorrenza della somma di euro 5.646,72 (di cui euro 150,00 a titolo di prevedi), oltre relativi interessi di mora sino al saldo, calcolati secondo i criteri indicati dalla Cassa edile nella fase monitoria.
Deve altresì darsi atto che con note depositate il 5 e il 12 maggio 2021 l'opponente ha dimostrato di aver pagato le somme oggetto dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 21 aprile 2021, nella misura di euro 5.646,72 (di cui euro 150,00 a titolo di prevedi), oltre relativi interessi di mora sino al saldo, depositando le stampe dei bonifici effettuati in favore della . P_
Tali somme devono essere dunque detratte dall'importo oggetto del decreto ingiuntivo.
Spettano inoltre gli ulteriori interessi calcolati sulla sola di somma di euro 486,00 a titolo di accantonamenti relativi alla posizione di , mentre non sono dovuti gli interessi Persona_19
pagina 6 di 7 calcolati sulla somma di euro 9.422,00, che risulta già essere stata pagata nelle mani dei lavoratori.
4. Considerata la parziale fondatezza dell'opposizione, non resta al Tribunale che revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, emesso per valori superiori a quelli qui accertati, e condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 486,00, oltre relativi interessi di mora sino al saldo, calcolati secondo i criteri indicati dalla Cassa edile nella fase monitoria.
5. Considerata la parziale fondatezza dell'opposizione, le spese di lite relative alla fase di opposizione devono essere compensate nella misura di due terzi, e, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,
l'opponente deve essere condannata alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti monitori (per la prima fase) e per la materia della previdenza (per la fase di opposizione), cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00 (la somma di euro 5.646,72, di cui euro 150,00 a titolo di prevedi, è stata pagata dall'opponente solo nel corso del presente giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 486,00, oltre relativi interessi di mora sino al saldo, calcolati secondo i criteri indicati dalla Cassa edile nella fase monitoria;
- compensa le spese della presente fase nella misura di due terzi e condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese residue, che liquida in complessivi euro 1.439,00 di cui euro 899,00 per compenso della presente fase, il residuo per compenso della fase monitoria, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Matteo Marongiu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 676 del r.a.c.l. dell'anno 2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Sassari presso lo studio dell'avv. Enzo Pinna che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
opponente contro
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. Maria P_
Teresa Gaias che la rappresenta e difende, giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opposta
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 3 marzo 2020, ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
107/2020 del 21 gennaio 2020, notificato in data 23 gennaio 2020, con il quale il Tribunale di
Cagliari ha intimato il pagamento della somma di euro 17.591,02, di cui euro 9.908,00 a titolo di accantonamenti, euro 150,00 a titolo di prevedi, euro 5.496,72 a titolo di contributi, euro 2.036,30
a titolo di interessi di mora maturati al 18 ottobre 2019, oltre euro 540,00 a titolo di spese legali.
1.1. L'opponente ha eccepito di aver già provveduto al pagamento degli accantonamenti dovuti a mani dei lavoratori, in osservanza al disposto di una serie di accordi di conciliazione stipulati con i lavoratori stessi.
Nel merito, ha contestato genericamente il quantum del credito vantato dall'opposta, affermando l'erroneità delle modalità di calcolo, nonché la rilevanza della documentazione allegata al ricorso per ingiunzione.
1.2. L'opposta di mutualità e assistenza della ha resistito in P_ Controparte_2
giudizio con articolate difese.
Ha preliminarmente evidenziato che con alcuni dei lavoratori per i quali sono richiesti gli pagina 1 di 7 accantonamenti e i contributi non sarebbe stato concluso alcun accordo conciliativo.
Ha altresì osservato che debbano considerarsi inopponibili alla gli accordi intercorsi tra P_
e i singoli lavoratori occupati, atteso che con l'iscrizione alla Controparte_1 P_
l'opponente si è obbligata a rispettare le regole sancite dalla contrattazione collettiva nonché a rispettare lo Statuto ed il Regolamento della . P_
Inoltre, ha rilevato che il decreto ingiuntivo opposto è riferito anche ai contributi dovuti dal datore di lavoro alla e finalizzati a dotare la di previdenza delle disponibilità P_ P_
economiche necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali, che non hanno natura retributiva e che non possono essere oggetto di pagamento diretto.
2. Con ordinanza del 21 aprile 2021, il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione con riferimento alle somme domandate per contributi e per prevedi e ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto fino alla concorrenza della somma di euro 5.646,72 oltre relativi interessi di mora sino al saldo, calcolati secondo i criteri indicati dalla nella fase monitoria. P_
2.1. Con note depositate il 5 e il 12 maggio 2021 l'opponente ha dato atto di aver pagato le somme oggetto dell'ordinanza, depositando le stampe dei bonifici eseguiti in favore della P_
.
[...]
3. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
3.1. Deve preliminarmente rilevarsi che il diritto azionato in sede monitoria trova conferma, sul piano probatorio, nei modelli mensili di denuncia inoltrati alla edile di mutualità e assistenza P_ della dall'opponente. Controparte_2
Dalla documentazione prodotta dalla (docc. 1.1, 1.2, 1.3 fascicolo dell'opposta) si P_
evince che la parte opponente è rimasta debitrice in relazione al periodo compreso tra novembre
2014 e gennaio 2015 della somma di euro 9.908,00 a titolo di accantonamenti, euro 150,00 a titolo di prevedi, euro 5.496,72 a titolo di contributi, euro 2.036,30 per interessi di mora calcolati al 18 ottobre 2019 in conformità al disposto del Regolamento della (doc. 7 fascicolo P_ dell'opposta), cui l'opponente ha aderito fin dal 19 novembre 2013 (doc. 8 fascicolo dell'opposta).
Le denunce in parola, tra l'altro, non sono state affatto disconosciute o impugnate dall'opponente.
In fase monitoria è stato prodotto anche l'estratto conto con il relativo attestato di conformità dei dati in esso riportati che costituisce, ai sensi dell'art. 635, co. 2, c.p.c., idonea prova scritta ai fini della emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. Sez. Lav. 27 ottobre 2020 n. 23616).
Nella specie risulta, pertanto, provata la sussistenza del titolo che ha legittimato l'emissione del pagina 2 di 7 decreto ingiuntivo per richiedere all'impresa datrice di lavoro le somme da essa non accantonate.
A ciò si aggiunga che, in ordine al quantum debeatur, l'ammontare del credito vantato non è stato minimamente contestato dall'opponente e risulta provato per tabulas con la produzione dei conteggi inerenti la posizione contabile dell'impresa.
Generica è poi la contestazione in ordine al quantum ingiunto a titolo di interessi di mora.
3.2. L'unico specifico motivo di opposizione attiene all'avvenuta corresponsione direttamente nelle mani dei lavoratori beneficiari delle somme non versate alla Cassa edile a titolo di accantonamenti (per complessivi euro 9.908,00).
3.2.1. A tal riguardo, deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui: “la ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente P_ con l'ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili
(v. in tal senso le argomentazioni di Cass. nn. 25888 del 2008 e 6869 del 2012), resta da dire che una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto - come avvenuto nel caso di specie - all'avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze (vd. Cass. n. 608 del 2018); da quanto sin qui esposto emerge la correttezza della sentenza impugnata che ha ritenuto parzialmente insussistente il credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo opposto dovendosi dare rilievo al P_
solo pagamento diretto ai lavoratori per le posizioni dei quali si è registrato l'inadempimento rispetto all'obbligo di accantonare le somme destinate al pagamento di festività, ferie e gratifiche natalizie e senza possibilità di estensione di tale effetto rispetto all'obbligo di versamento in favore di altri lavoratori o a quello di versamento dei contributi finalizzati a soddisfare gli scopi propri della;
non induce a diversa conclusione la critica al consolidato orientamento sopra P_
ricordato, contenuto in ricorso, con la quale si sostiene che l'art. 1270 c.c., comma 1, sarebbe inapplicabile in quanto derogato lecitamente dalla previsione del c.c.n.l. per le imprese edili, all'art. 36, lett. b, laddove si afferma che "con la iscrizione alla i datori di lavoro e gli P_
operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro"; in realtà il tenore testuale della disposizione contrattuale appena citata, limitandosi a ribadire la vincolatività del contratto collettivo tra le parti a seguito della iscrizione alla , non P_
contiene alcuna volontà neanche implicita - di deroga rispetto alla normativa codicistica relativa alle forme di revoca della delegazione di pagamento previste dall'art. 1270 c.c., comma 1, nè offre argomenti per una ricostruzione sistematica differente da quella incentrata sull'istituto della delegazione di pagamento che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha fatto propria in modo consolidato;
pagina 3 di 7 - per la disciplina codicistica, dunque, la delega è revocabile fino a quando il delegato non abbia eseguito il pagamento a favore del delegatario (art. 1270, comma 1) e ciò è quanto è avvenuto nella fattispecie in esame ove il debitore (datore di lavoro) ha adempiuto direttamente agli obblighi retributivi oggetto della delega;
tale delega è titolata, in quanto inserita in un contesto applicativo discendente dal c.c.n.l. per le imprese edili del 18 giugno 2008, e viene conferita a prima della corresponsione ai lavoratori interessati delle medesime prestazioni P_ retributive” (Cass. Civ. Sez. L. 20 gennaio 2021 n. 949).
Sulla base degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, l'ente previdenziale ha il diritto di richiedere al datore di lavoro non solo il pagamento dei contributi, di cui è titolare, ma anche delle somme che il datore avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori per riposi, ferie, festività e gratifiche;
tuttavia, la legittimazione dell'ente previdenziale viene meno nel momento in cui il datore di lavoro abbia già corrisposto direttamente ai lavoratori gli importi che avrebbe dovuto accantonare.
Infatti, il rapporto tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale per il pagamento di queste somme
è qualificabile come una delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c. Di conseguenza, se il datore di lavoro ha già pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non possono più richiederne il pagamento all'ente previdenziale;
in questo caso, anche l'obbligazione del datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale si estingue, poiché era subordinata alla mancata corresponsione ai lavoratori.
3.2.2. Nel caso di specie, deve premettersi che i contributi e gli accantonamenti richiesti dalla di mutualità e assistenza della provincia di sono riferiti alle posizioni dei P_ P_
seguenti 21 lavoratori: Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, ,
[...] Per_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 Per_11
, , , ,
[...] Persona_12 Persona_13 Persona_14 Per_15 Persona_16 Per_17
, e (vd. denunce mensili di cui ai Persona_18 Persona_19 Persona_20 Persona_21 docc. 1.1., 1.2., 1.3. fascicolo dell'opposta). ha prodotto all'atto della costituzione in giudizio i verbali di conciliazione stipulati Controparte_1 ai sensi dell'art. 11 d lgs. 23 aprile 2004 n. 124, nanti la sede dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di – Oristano con 16 dei lavoratori sopra elencati ( P_ Persona_2 Persona_3
, Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
, , , , Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 Per_15 Per_16
aventi a oggetto il pagamento dilazionato degli accantonamenti
[...] Per_17
odiernamente richiesti dalla in relazione al periodo successivo al novembre 2014. P_
pagina 4 di 7 Nell'ambito di tali accordi, si è obbligata a versare direttamente nelle mani dei Controparte_1
lavoratori stipulanti le somme dovute a titolo di accantonamenti per periodi di durata variabile – nei quali è sempre ricompreso il periodo oggetto dell'odierna contendere (da novembre 2014 a gennaio 2015) – a fronte della notifica di diffide accertative irrogate nell'interesse dei lavoratori stessi dall'Ispettorato del Lavoro.
ha prodotto anche una scrittura privata contenente l'accordo raggiunto con CP_1 Per_1
per il pagamento al lavoratore della somma di euro 1.852,00 a titolo di accantonamenti
[...]
dovuti alla;
nel medesimo accordo è contenuta anche la quietanza del lavoratore in P_
merito alla ricezione delle somme in oggetto da parte della società (doc. 4 fascicolo dell'opponente).
In allegato al ricorso introduttivo sono inoltre state depositate due ricevute firmate dai lavoratori e con le quali questi ultimi attestano di aver ricevuto le somme Persona_20 Persona_21
dovute a titolo di accantonamenti oggetto della diffida accertativa, che comprendono integralmente quelle richieste dalla edile opposta (vd. verbale di primo accesso ispettivo doc. 61 fascicolo P_ dell'opponente e verbali di diffida accertativa doc. 63 fascicolo dell'opponente).
Con la memoria depositata in data 25 marzo 2021 la società opposta ha altresì depositato copia di un verbale di accordo ex art. 11 d lgs. 23 aprile 2004 n. 124, di contenuto analogo ai precedenti, stipulato con il lavoratore che contiene anche l'obbligo datoriale di pagamento Persona_18
degli accantonamenti per il periodo successivo a novembre 2014.
Infine, in allegato al ricorso, alla memoria depositata in data 25 marzo 2021 e alla successiva memoria depositata in data 23 giugno 2023, ha depositato la copia di una serie di bonifici CP_1
effettuati in favore dei lavoratori che hanno stipulato gli accordi di conciliazione in sede protetta, nonché la copia un accordo stipulato con il lavoratore con cui quest'ultimo rinuncia Persona_22 al pagamento delle rate residue nell'ambito di una più complessa transazione con la società (doc.
59 fascicolo dell'opponente).
3.2.3. Sulla base degli elementi raccolti, deve ritenersi dimostrato il pagamento diretto di euro
9.422,00 in favore di 20 lavoratori a titolo di accantonamenti per i quali l'odierna opposta ha agito in sede monitoria.
Deve infatti rammentarsi che la pretesa agitata dalla con il decreto ingiuntivo opposto P_
ha a oggetto le somme dovute a titolo di accantonamento relative al periodo compreso tra novembre 2014 e gennaio 2015.
La società opposta ha dimostrato di aver pagato tali somme producendo le copie delle ricevute dei bonifici eseguiti in favore dei lavoratori coinvolti in esecuzione di accordi che contemplavano pagina 5 di 7 il pagamento degli accantonamenti per periodi normalmente ben più lunghi di quello oggetto di verifica da parte della , sempre decorrenti da novembre 2014. P_
La correlazione tra i bonifici e il contenuto dei verbali sottoscritti con i lavoratori in sede protetta deve essere ritenuta dimostrata, considerando che gli importi versati corrispondono alle rate previste dagli accordi.
Inoltre, per la totalità dei lavoratori interessati è stato comprovato il pagamento di un numero di rate sufficiente a coprire interamente l'ammontare degli accantonamenti richiesti per il periodo compreso tra novembre 2014 e gennaio 2015.
Le somme richieste dall'opposta a titolo di accantonamenti sono state quindi già pagate dalla datrice di lavoro nelle mani dei lavoratori, fatto salvo il caso del lavoratore , per la Persona_19
Per_1 cui posizione la chiede euro 486,00 a titolo di accantonamenti: il , P_ pacificamente, risulta non essersi presentato all'incontro di conciliazione presso la sede protetta
(vd. doc. 62 fascicolo dell'opponente), né tantomeno aver ricevuto alcuna somma in pagamento.
Pertanto, l'obbligazione del datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale deve ritenersi estinta nella misura di euro 9.422,00, poiché era subordinata alla mancata corresponsione ai lavoratori, in concreto compiuta, mentre risultano ancora dovuti alla euro 486,00 a P_
titolo di accantonamenti relativi alla posizione di , al quale pacificamente non Persona_19
risulta essere stato pagato alcunché dalla società.
3.3. Per il resto, come già rilevato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in data 21 aprile 2021, la residua parte del credito, per come attestata dalle denunce contributive depositate dalla fin dal giudizio monitorio e non sottoposte ad alcuna obiezione (docc. 1.1, 1.2., 1.3. fascicolo dell'opposta), deve essere ritenuta non contestata.
Spettano pertanto all'opposta le somme domandate per contributi e per prevedi fino alla concorrenza della somma di euro 5.646,72 (di cui euro 150,00 a titolo di prevedi), oltre relativi interessi di mora sino al saldo, calcolati secondo i criteri indicati dalla Cassa edile nella fase monitoria.
Deve altresì darsi atto che con note depositate il 5 e il 12 maggio 2021 l'opponente ha dimostrato di aver pagato le somme oggetto dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 21 aprile 2021, nella misura di euro 5.646,72 (di cui euro 150,00 a titolo di prevedi), oltre relativi interessi di mora sino al saldo, depositando le stampe dei bonifici effettuati in favore della . P_
Tali somme devono essere dunque detratte dall'importo oggetto del decreto ingiuntivo.
Spettano inoltre gli ulteriori interessi calcolati sulla sola di somma di euro 486,00 a titolo di accantonamenti relativi alla posizione di , mentre non sono dovuti gli interessi Persona_19
pagina 6 di 7 calcolati sulla somma di euro 9.422,00, che risulta già essere stata pagata nelle mani dei lavoratori.
4. Considerata la parziale fondatezza dell'opposizione, non resta al Tribunale che revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, emesso per valori superiori a quelli qui accertati, e condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 486,00, oltre relativi interessi di mora sino al saldo, calcolati secondo i criteri indicati dalla Cassa edile nella fase monitoria.
5. Considerata la parziale fondatezza dell'opposizione, le spese di lite relative alla fase di opposizione devono essere compensate nella misura di due terzi, e, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,
l'opponente deve essere condannata alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti monitori (per la prima fase) e per la materia della previdenza (per la fase di opposizione), cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00 (la somma di euro 5.646,72, di cui euro 150,00 a titolo di prevedi, è stata pagata dall'opponente solo nel corso del presente giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 486,00, oltre relativi interessi di mora sino al saldo, calcolati secondo i criteri indicati dalla Cassa edile nella fase monitoria;
- compensa le spese della presente fase nella misura di due terzi e condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese residue, che liquida in complessivi euro 1.439,00 di cui euro 899,00 per compenso della presente fase, il residuo per compenso della fase monitoria, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Matteo Marongiu
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