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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2834/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
e lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che ha pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3, legge n. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile le dovute trascrizioni.
- Con vittoria di spese.”
Per il Pubblico Ministero: pagina 1 di 3 “Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, ha esposto di essersi unito in Parte_1 matrimonio a Cuba il 19.8.2010 con dalla quale non ha avuto figli. Controparte_1
Essendo divenuta intollerabile la convivenza, ormai cessata da diversi anni, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
La convenuta non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 2.12.2025. Non essendovi provvedimenti provvisori e urgenti da assumere ed essendo la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni, riservandosi di riferire al collegio in camera di consiglio. Il P.M. è intervenuto in giudizio e ha concluso in data
11.12.2025, domandando l'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Le allegazioni del ricorrente secondo cui l'affectio maritalis sarebbe venuta meno e si sarebbe interrotta la convivenza non hanno trovato smentita da parte della convenuta che non si è costituita in giudizio, mostrando dunque disinteresse per la prosecuzione della vita matrimoniale. È del resto documentalmente provato che i coniugi attualmente risiedono in due luoghi diversi e che la convenuta si trova all'estero.
Non essendo nati figli dal matrimonio e in mancanza di domande a contenuto economico, nulla va statuito sul punto.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà procedibile unicamente una volta decorsi i termini di legge. Si provvede pertanto, con separato provvedimento, a rimettere la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16.3.1972, e nata a [...] - CA (Cuba) il 3.12.1979, Controparte_1 matrimonio celebrato a CA (Cuba) il 12.5.2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venasca al numero 3 Parte II Serie C anno 2010;
DISPONE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio,
pagina 2 di 3 SPESE al definitivo.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 18.12.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2834/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
e lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che ha pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3, legge n. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile le dovute trascrizioni.
- Con vittoria di spese.”
Per il Pubblico Ministero: pagina 1 di 3 “Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, ha esposto di essersi unito in Parte_1 matrimonio a Cuba il 19.8.2010 con dalla quale non ha avuto figli. Controparte_1
Essendo divenuta intollerabile la convivenza, ormai cessata da diversi anni, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
La convenuta non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 2.12.2025. Non essendovi provvedimenti provvisori e urgenti da assumere ed essendo la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni, riservandosi di riferire al collegio in camera di consiglio. Il P.M. è intervenuto in giudizio e ha concluso in data
11.12.2025, domandando l'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Le allegazioni del ricorrente secondo cui l'affectio maritalis sarebbe venuta meno e si sarebbe interrotta la convivenza non hanno trovato smentita da parte della convenuta che non si è costituita in giudizio, mostrando dunque disinteresse per la prosecuzione della vita matrimoniale. È del resto documentalmente provato che i coniugi attualmente risiedono in due luoghi diversi e che la convenuta si trova all'estero.
Non essendo nati figli dal matrimonio e in mancanza di domande a contenuto economico, nulla va statuito sul punto.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà procedibile unicamente una volta decorsi i termini di legge. Si provvede pertanto, con separato provvedimento, a rimettere la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16.3.1972, e nata a [...] - CA (Cuba) il 3.12.1979, Controparte_1 matrimonio celebrato a CA (Cuba) il 12.5.2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venasca al numero 3 Parte II Serie C anno 2010;
DISPONE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio,
pagina 2 di 3 SPESE al definitivo.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 18.12.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3