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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/12/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 808/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 808/2023 R. G., vertente tra
nato a [...], il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...] CP_1
nato a [...], il [...] (c.f. ) residente
[...] C.F._2 in Acquedolci (ME), Via San Fratello n. 6, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alvaro Riolo, presso il cui studio in Acquedolci (ME), Via Cicerone n. 8, sono elettivamente domiciliati;
appellanti;
e nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
e residente in [...], rappresentato e difeso C.F._3 dall'avv. Benedetto Manasseri, presso il cui studio in Sant'Agata di Militello, Via Campidoglio n. 26, è elettivamente domiciliato;
- appellato;
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 869/2023 del 20 settembre 2023, notificata l'11 ottobre 2023, del Tribunale di Patti, emessa nel giudizio iscritto al n. 100258/2010 R.G.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti: “Nel merito:
- Rigettare integralmente le domande dell'originario attore poiché infondate in fatto e diritto;
- Accertare che nessun inadempimento contrattuale è stato perpetrato dal in Parte_1 danno dell'odierno appellato;
-Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
-In ogni caso ed in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento della Domanda formulata dall'appellante condannare l'appellato al pagamento delle Parte_2 Controparte_2 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in Favore dell'Appellante da distrarsi Parte_2 in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l'appellato:
“Voglia la Corte d'appello adita rigettare l'appello proposto da e Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 869/2023 pubblicata il 20/09/2023 con cui il Tribunale di Patti ha deciso la causa inter partes iscritta al n. 100258/2010 RG, con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per rimborso spese generali di studio, c.p.a. e IVA”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così nella sentenza appellata: “Con atto di citazione del 23 marzo 2010, ha Controparte_2 convenuto in giudizio e esponendo di avere cercato, nell'anno CP_1 Parte_1
2008, un acquirente per la propria autovettura Mini Cooper “S” poiché incidentata;
di essersi rivolto al convenuto che gli aveva proposto di far periziare l'autovettura al fine di ottenere, CP_1 suo tramite, il risarcimento del danno con cui riparare la stessa per poi venderla;
di aver lasciato la propria autovettura presso l'autocarrozzeria dello e di avere ricevuto dallo stesso, in uso, CP_1 una vecchia Fiat Panda per gli spostamenti di lavoro, poi sostituita con una Alfa Romeo 156; di essere stato contattato da tale interessato all'acquisto della Mini Cooper, affare Controparte_3 poi non concluso per disaccordo sul prezzo (€. 8.000,00 offerti dall'acquirente a fronte di €. 13.000,00 pretesi dal venditore); di essere stato convinto dallo a vendere l'autovettura CP_1 al convenuto che, in cambio, avrebbe dato una BMW 320 usata del valore di €. Parte_1
7.000,00 oltre €. 5.000,00 in contanti;
che la consegna della BMW sarebbe avvenuta dopo l'esecuzione di riparazioni di cui la vettura aveva bisogno e che erano già in corso;
che lo CP_1 avrebbe garantito per le obbligazioni del di avere usufruito nelle more della conclusioni Parte_1 dell'affare, di vari mezzi messi a disposizione dai convenuti;
di essere stato invitato dal a Parte_1 fare un giro con la BMW e, giunti davanti all'agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche di Per_1
di avere firmato una presunta richiesta necessaria per il passaggio di proprietà della
[...]
BMW, ma di avere appreso, recatosi nuovamente presso l'agenzia qualche giorno dopo, che la firma era stata da lui apposta sull'atto di passaggio di proprietà della Mini Cooper a favore del Parte_1
; di aver protestato con i convenuti ma di essere stato rassicurato circa il fatto che i
[...] documenti per il trasferimento della BMW erano pronti e che a breve sarebbero state pagate le somme per il passaggio;
di avere appreso dal che i documenti della BMW erano già stati Persona_1 consegnati ma che il mezzo era intestato ad un terzo soggetto di che avrebbe dovuto firmare la CP_4 dichiarazione di vendita;
di non aver mai ricevuto la consegna dell'autovettura BMW né della somma di €. 5.000,00 concordata;
di essere rimasto privo della propria autovettura, nell'impossibilità di comprarne un'altra e con le rate del finanziamento per l'acquisto della Mini Cooper da pagare.
Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo che fosse dichiarato inesistente il contratto con i convenuti o quantomeno nullo per mancanza dei requisiti essenziali quali consenso e prezzo o annullabile ai sensi dell'art. 1427 c.c.; ha chiesto, in subordine, anche la risoluzione del contratto con diritto alla restituzione della Mini Cooper o, in caso di sua alienazione, con la restituzione del prezzo di € 15.000,00 oltre il risarcimento del danno, con vittoria di spese e compensi.
Si sono costituiti, alla prima udienza del 05.07.2010, e , CP_1 Parte_1 contestando tutto quanto dedotto dall'attore e fornendo una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
Il convenuto ha eccepito di essere stato contattato da per CP_1 Controparte_2
l'esecuzione di lavori di riparazione sulla propria autovettura Mini Cooper coinvolta in un sinistro;
che l'attore gli aveva immediatamente detto di non avere alcuna disponibilità economica per procedere alla riparazione del mezzo e di avere in corso una pratica di risarcimento danni che a breve sarebbe stata definita, dopo la visita del perito incaricato dalla compagnia assicurativa;
che l'attore, in occasione del ricovero del mezzo presso la sua autocarrozzeria, aveva manifestato la volontà di vendere la vettura chiedendogli di voler segnalare eventuali soggetti interessati all'acquisto, nonché la consegna di una vettura sostitutiva da utilizzare per il periodo necessario alla riparazione del proprio mezzo, garantendo il pagamento del dovuto;
di avere appreso, dopo oltre un mese, che l'attore risultava integralmente responsabile nell'incidente in cui era rimasto coinvolto e che, dunque, non avrebbe ottenuto alcun risarcimento dei danni;
di aver subito contattato l'attore per ottenere la riconsegna della vetture di cortesia ed il pagamento del dovuto;
che nell'occasione l'attore lo rassicurava dicendo che avrebbe pagato quanto dovuto e manifestava nuovamente l'intenzione di vendere la vettura chiedendo di reperire un'acquirente; di essere venuto a conoscenza che il era interessato all'acquisto del mezzo e di aver subito avvertito l'attore, Parte_1 il quale aveva prelevato la propria autovettura dall'autocarrozzeria troncando ogni tipo di rapporto.
Il convenuto ha eccepito di essere stato contattato dal Sig. Parte_1 [...]
che gli proponeva di raggiungere un accordo per cui quest'ultimo gli avrebbe consegnato CP_2 la propria autovettura Mini Cooper, nello stato in cui la stessa si trovava, in cambio di una BMW funzionante e revisionata nella disponibilità del primo ma ancora formalmente intestata al precedente proprietario tale , con obbligo per ciascuna parte di provvedere al Persona_2 pagamento delle rispettive spese di passaggio e trascrizione al P.R.A.; di aver raggiunto l'accordo e convenuto di consegnare al titolare di un'agenzia di disbrigo partiche Persona_1 automobilistiche, tutti i documenti necessari;
di avere consegnato la documentazione relativa alla BMW presso l'agenzia e di aver atteso di essere contattato dall'attore per formalizzare l'accordo raggiunto;
che l'attore, in occasione della consegna dei propri documenti presso l'agenzia del
, rappresentava di non avere la disponibilità economica per procedere al passaggio della Per_1
BMW in suo favore;
di essersi dovuto recare in Veneto per ragioni di lavoro e, nell'occasione, essendo stato più volte invitato dall'attore a definire l'accordo, di avere delegato il proprio padre, Sig.
, per il disbrigo della pratica di passaggio;
di avere consegnato, al momento Persona_3 della sottoscrizione dell'atto di cessione della Mini Cooper, sempre per il tramite del proprio padre, le somme necessarie ad effettuare il passaggio di proprietà e le volture;
di avere ricevuto, nei giorni successivi, la visita dell'attore che sollecitava l'ultimazione delle riparazioni della BMW e che a breve avrebbe recuperato le somme necessarie per il passaggio di proprietà del mezzo;
di aver consegnato il mezzo all'attore, dopo le sue continue visite, invitandolo contestualmente a provvedere al più presto ad effettuare il passaggio di proprietà, anche al fine di tenere indenne il da Parte_3 ogni responsabilità; di avere effettuato, nelle more, tutti i lavori di cui necessitava la Mini Cooper e di avere venduto il detto mezzo a tale per il prezzo di €. 7.500,00; che dopo la consegna del CP_3 Contr mezzo l'attore non provvedeva al passaggio di proprietà e che, successivamente, riportava la presso la sua autofficina lamentando la presenza di alcuni problemi;
che dopo qualche giorno l'attore pretendeva la restituzione del mezzo e, di fronte al suo rifiuto in assenza di formale passaggio di proprietà, lo stesso andava su tutte le furie minacciandolo;
infine il passaggio di proprietà della Contr
veniva effettuato in favore de proprio padre sopportando l'onere dei relativi costi;
che l'autovettura era ancora nella sua materiale disponibilità e di essere disponibile alla cessione in favore dell'attore previo pagamento del passaggio.
Tanto premesso, il convenuto ha eccepito di non aver mai concluso alcun accordo con CP_1
l'attore né di aver mai assunto alcuna garanzia per le obbligazioni del ma anzi di aver Parte_1 subito un danno dal comportamento infedele ed in mala fede tenuto dall'attore le cui pretese, in ogni caso, sarebbero comunque del tutto nulle perché basate su contratti assolutamente nulli in violazione di legge ed in ogni caso illegali;
il convenuto ha, invece, eccepito di aver Parte_1 concluso con l'attore un accordo per la permuta delle due autovetture con pagamento, in capo ad ognuno, delle relative spese di passaggio di proprietà; e che l'attore è rimasto inadempiente alla propria obbligazione di pagamento;
precisava, inoltre, che il valore della Mini Cooper non poteva essere superiore ad €. 7.500,00.
I convenuti hanno, dunque, concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e compensi e condanna dell'attore al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed ammessi l'interrogatorio formale dell'attore e dei convenuti e le prove orali, dirette e contrarie articolate dalle parti.
La causa è stata istruita con deferimento dell'interrogatorio formale dei soli convenuti, poiché l'attore non si è presentato per renderlo, e mediante l'escussione dei testi (sentita Testimone_1 all'udienza del 08.05.2015), (sentito all'udienza del 04.05.2017), e dei Sigg.ri Persona_1
, e (sentiti all'udienza del 06.07.2017). Controparte_6 Persona_3 Testimone_2
La causa, quindi, è stata riassegnata allo scrivente che ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed DP 50/2022.
A seguito dell'udienza del 03 marzo 2023 e decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa”
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ha parzialmente accolto le domande proposte dall'allora attore, odierno appellato, Controparte_2
Nello specifico, ha accertato la ricorrenza tra e di un Controparte_2 Parte_1 contratto di permuta avente ad oggetto l'automobile Mini Cooper S, di proprietà del primo, e l'automobile BMW 320, di proprietà del secondo, ancorché formalmente intestata a un terzo. In ordine al contenuto del suddetto accordo, sulla scorta dell'attività istruttoria svolta, il giudice di prime cure: ha escluso che esso prevedesse, oltre alla permuta delle automobili in oggetto, anche la dazione in favore dell' della somma di €. 5.000,00 a titolo di conguaglio per il minor valore CP_2 della BMW 320; ha accertato che le parti avevano divisato di provvedere ciascuna a sostenere le spese relative alla formalizzazione del passaggio di proprietà del veicolo permutato dall'altra; ha respinto le domande dell'odierno appellato di declaratoria di inesistenza e di nullità del contratto de quo, nonché la domanda di annullamento dello stesso, per errore o dolo;
ha ritenuto, sulla scorta delle risultanze istruttorie, che fosse estraneo al rapporto negoziale intercorrente tra CP_1
l' e il e ha altresì escluso che lo stesso avesse assunto un'obbligazione di garanzia CP_2 Parte_1 in favore del secondo, sicché ha rigettato le domande proposte nei suoi confronti.
Quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto, inadempimento reciprocamente lamentato dall' e dal , rilevando il primo di non CP_2 Parte_1 essersi visto consegnare l'autovettura e lamentando il secondo il mancato pagamento delle pratiche inerenti il passaggio di proprietà, il Tribunale, operata la delibazione ex art. 1455 c.c., ha ritenuto che l'inadempimento maggiormente rilevante e, come tale, idoneo a determinare l'imputazione di responsabilità in ordine alla risoluzione del contratto, fosse rimproverabile al . Parte_1
Conseguentemente, il giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto dell' a ottenere la CP_2 restituzione in denaro del valore dell'automobile Mini Cooper S data in permuta, essendo stata la stessa, medio tempore, alienata a soggetto terzo, e ha quantificato il tantundem in €. 7.500,00, ovvero il prezzo di vendita della stessa, unico dato non contestato tra le parti, oltre interessi legali dalla data della domanda fino a soddisfo.
Di contro, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dall' e CP_2 avente a oggetto il pregiudizio patito in ragione dell'illegittima sottrazione dell'automobile data in permuta, essendo la stessa del tutto carente di allegazione e prova.
Ha respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dagli allora convenuti nei confronti dell' anch'essa per carenza della necessaria prova. CP_2
Infine, ritenuta la reciproca soccombenza di entrambe le parti e la difesa congiunta del e Parte_1 dello ha disposto la compensazione integrale delle spese. CP_1
Avverso la sopra ricapitolata sentenza n. 869 del 20 settembre 2023 del Tribunale di Patti, notificata l'11 ottobre 2023, con unico atto di citazione del 10 novembre 2023, depositato in data 14 novembre 2023, proponevano gravame e affidando le proprie censure a Parte_1 CP_1 cinque motivi d'appello.
In particolare, col primo motivo lamentano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., cui sarebbe conseguita l'erronea ripartizione delle spese di giudizio tra le parti: il giudice di prime cure avrebbe errato nell'aver disposto la compensazione delle spese di lite anche nei confronti del CP_1 posto che, avendone accertata l'estraneità al rapporto negoziale per cui è causa e avendo, altresì, accertato che questi non avesse assunto alcuna posizione di garanzia in ordine all'adempimento del
, ha respinto le domande proposte dall' nei suoi confronti. Parte_1 Controparte_2
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, hanno chiesto che l'odierno appellato sia condannato alla refusione delle spese in favore dello Sberna, per una somma non inferiore a €. 4.555,56 oltre IVA e c.p.a.. Col secondo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti lamentano l'assoluta carenza ed erroneità della motivazione in ordine all'accertamento dell'inadempimento contrattuale: il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere imputabile al l'inadempimento idoneo ex art. Parte_1
1455 c.c. a determinare la risoluzione del contratto per cui è causa, in quanto, in realtà, questi avrebbe provveduto alla consegna dell'autovettura BMW 320 oggetto del contratto di permuta, essendo, di contro, rimasto inadempiuto dall' quanto strumentale e necessario alla trascrizione e CP_2 registrazione al P.R.A. del passaggio di proprietà. A ciò aggiungono che le vicende successive all'avvenuta consegna, riguardanti il successivo ricovero in autofficina della vettura, non incidono e non ineriscono al comportamento contrattuale delle parti.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'inadempimento del anche in relazione al termine finale delle obbligazioni dedotte Parte_1 in contratto e nel non tenere in conto la persistente disponibilità dello stesso a porre in essere quanto necessario per la consegna del bene e per la trascrizione del passaggio al PRA: essendo stato pattuito che il procedesse a effettuare delle riparazioni prima della consegna, il termine di Parte_1 adempimento della stessa non poteva che essere identificato con il tempo necessario alla loro realizzazione. Da ciò conseguirebbe un ulteriore profilo di illegittimità della declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del , il quale reitera la propria disponibilità Parte_1 all'adempimento.
Con il quarto motivo di gravame si denuncia l'errata valutazione del compendio probatorio e la mancata motivazione in ordine all'espletamento dell'interrogatorio formale da parte dell'allora attore,
osserva parte appellante che il giudice di prime cure non avrebbe tratto dalla Controparte_2 mancata prestazione dell'interrogatorio formale le conseguenze di cui al 1° comma dell'art. 232 c.p.c., astenendosi, altresì, dal darne motivazione.
Infine, col quinto motivo, la sentenza gravata viene censurata per errata valutazione dei reciproci inadempimenti: il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno dei criteri oggettivo e soggettivo indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della valutazione dell'inadempimento cui riconnettere l'imputabilità della risoluzione del contratto, in quanto, in relazione al primo, non può ritenersi sufficiente il solo parametro del valore economico della prestazione e, in relazione al secondo, avrebbe dovuto considerarsi che la prestazione avente ad oggetto il pagamento delle spese del passaggio dell'autovettura offerta in permuta era prestazione essenziale. Da ciò deriverebbe che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi all'integrale rigetto delle domande attoree.
Con comparsa di risposta, depositata il 02 aprile 2024, si è costituito il quale, Controparte_2 richiesta la declaratoria di inammissibilità per violazione di forma ex art. 342 c.p.c. o per manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c., ha domandato il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
e prendendo posizione su ciascuno dei motivi di impugnazione.
[...] CP_1
In relazione al primo motivo di gravame, l'appellato ne chiede il rigetto, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe comunque escluso il coinvolgimento dello nella vicenda per cui è causa e, CP_1 pur non avendo ritenuto all'uopo rilevanti le prove raccolte, le ha ritenute sufficienti a escludere la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'allora attore. Riguardo al secondo motivo di impugnazione, l'appellato ne deduce l'infondatezza, rilevando che, accertata la ricorrenza tra le parti di un negozio di permuta, risulterebbe provato in atti che Parte_1
non ha adempiuto alle obbligazioni da tale contratto derivanti.
[...]
Quanto al terzo motivo di impugnazione, l'appellato rileva che i trasferimenti oggetto di permuta sarebbero dovuti avvenire contestualmente o in un tempo ragionevolmente breve e, a riguardo, richiama quanto affermato in sede di interrogatorio formale dal in ordine ai tempi di Parte_1 riparazione della BMW 320. Inoltre, rileva che, in mancanza di fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183 c.c. la prestazione è immediatamente esigibile.
A fronte delle censure mosse col quarto motivo di gravame, l'appellato osserva che all'udienza del 25 novembre 2015, alla quale l' non ha potuto presenziare per motivi di famiglia, il CP_2 procuratore degli appellanti non ha eccepito alcunché, rinunciando implicitamente all'interrogatorio formale.
Infine, in relazione al quinto motivo d'appello, l'odierno convenuto rileva che, a fronte dell'adempimento della propria obbligazione da parte dell' il non ha adempiuto CP_2 Parte_1 la propria, non avendo quest'ultimo provveduto alla consegna dell'autovettura BMW 320 oggetto di permuta, inadempimento, quest'ultimo, tutt'ora perdurante.
Dopo aver spiegato le proprie difese, l'appellato rileva ulteriormente che non è stata proposta impugnazione in ordine al capo della decisione riguardante la somma alla cui corresponsione, in favore di è stato condannato l'appellante . Controparte_2 Parte_1
Nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 17 maggio 2024, l'appellato insisteva nella declaratoria di inammissibilità per violazione di forma ex art. 342 c.p.c. o per manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c. e, in subordine, chiedeva il rigetto nel merito dell'impugnazione. Del pari, nelle proprie note gli appellanti insistevano nelle proprie domande e conclusioni e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Con ordinanza all'esito dell'udienza del 17 maggio 2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 7 aprile 2025, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. e con assegnazione alle parti di termini per il deposito di note scritte.
La suddetta udienza veniva rinviata, in ragione del provvedimento depositato il 5 marzo 2025, al giorno 8 aprile 2025 e le parti, in vista della stessa, provvedevano al deposito di note a trattazione scritta. In esse, rispettivamente, parte appellata, riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione e insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e difese precisate, chiedeva la rimessione della causa in decisione e l'assegnazione di termini ex art. 352 c.p.c., parte appellante chiedeva anch'essa la rimessione della causa in decisione con assegnazione di termini per legge.
Con ordinanza all'esito della sopra richiamata udienza, il giudice istruttore, rilevato che poteva ritenersi esaurita l'attività di cui agli artt. 350 e 351 c.p.c. e ritenuto di non doversi procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 2 ottobre 2025, nella forma di cui all'art. 127-ter c.p.c. e con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note a trattazione scritta, e ha assegnato alle parti i termini di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 352 c.p.c..
Parte appellata ha depositato in data 1 luglio 2025 le note di cui al n. 1 dell'art. 350 c.p.c., con le quali ha rassegnato le proprie conclusioni, e in data 2 settembre 2025 comparsa conclusionale nella quale ha ribadito e illustrato le istanze e le difese spiegate nell'atto di costituzione. Infine, in data 22 settembre 2025, ha depositato note a trattazione scritta in vista dell'udienza del 2 ottobre 2025, con le quali ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni precisate con le note dell'1 luglio 2025 e per le ragioni illustrate con la comparsa depositata il 2 settembre 2025.
Parte appellante, di contro, non ha svolto ulteriore attività processuale: non ha depositato gli atti di cui all'art. 352 c.p.c. e non ha depositato note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 2 ottobre 2025.
All'esito della stessa, il giudice istruttore, considerato che parte appellata ha depositato note di trattazione scritta e che, essendo stati concessi i termini di cui all'art. 352, 1° comma, c.p.c., la causa potesse essere riservata al Collegio, con ordinanza ha disposto riserva onde riferire al Collegio ai fini della decisione.
La camera di consiglio si è tenuta il 21 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Appare opportuno procedere alla trattazione del primo motivo di impugnazione, dopo avere affrontato congiuntamente quelli successivi.
Invero a mezzo degli stessi parte appellante provvede a censurare la sentenza per cui è gravame in relazione all'affermazione della sussistenza in capo a di un inadempimento tale Parte_1 da configurare, nell'economia del rapporto negoziale intercorso con l'odierno appellato, quella maggiore gravità ex art. 1455 c.c. cui deve riconnettersi, nel caso di reciproca inosservanza degli obblighi contrattuali, l'imputabilità della risoluzione del contratto.
E invero, col secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui accerta la ricorrenza di un inadempimento rimproverabile a e, comunque, di Parte_1 un inadempimento tale da assumere i connotati di gravità di cui all'art. 1455 c.c.. Insiste infatti nella circostanza che la consegna della BMW 320 offerta in permuta è avvenuta e osserva che, anche a voler qualificare come inadempienza la mancata predisposizione della documentazione necessaria al passaggio di proprietà, essa non è tale, nel contesto dello scambio negoziale, da essere sussunta nel parametro della non scarsa importanza. Verso tale assunto convergono pure i successivi motivi di impugnazione: il terzo, laddove contesta la mancata valutazione del termine d'adempimento, il quarto, nella misura in cui contesta che il giudice di prime cure non abbia tratto dall'art. 232 c.p.c. le conseguenze invocate, il quinto, perché volto a censurare il provvedimento di prime cure nella parte in cui ha reputato, nel contesto dei reciproci inadempimenti, più grave quello riferito a Parte_1
.
[...]
Orbene, sui suddetti motivi di gravame occorre osservare quanto segue, dopo aver premesso due considerazioni.
In primo luogo, occorre considerare che il giudice di prime cure ha accertato la ricorrenza tra e di un contratto di permuta avente ad oggetto due Controparte_2 Parte_1 automobili. In particolare, secondo quanto emerso dall'istruttoria in prime cure, il suddetto accordo risultava essere così congegnato: trasferiva al la proprietà del veicolo Controparte_2 Parte_1 Mini Cooper “S” di sua proprietà, trasferiva all' un veicolo BMW Parte_1 Controparte_2
320 di sua proprietà, il primo veniva permutato nelle condizioni in cui si trovava, il secondo sarebbe stato oggetto, prima della consegna, di alcuni lavori di riparazione da parte del;
inoltre, Parte_1 ciascuna parte si obbligava a sostenere i costi inerenti la formalizzazione al P.R.A. del trasferimento del veicolo dell'altra.
Inoltre deve osservarsi che il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un autoveicolo non necessita di forma scritta ai fini del conseguimento dell'effetto traslativo, in quanto all'uopo è sufficiente il semplice consenso legittimamente manifestato dalle parti, ai sensi dell'art. 1376 c.c.: “Il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso tra il venditore e l'acquirente validamente manifestato (articolo 1376 del codice civile). L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, che non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore” (Cassazione civile sez. II, 01/06/2025, n.14761). Orbene, il siffatto principio opera anche in relazione al contratto di permuta in quanto contratto a effetti reali e al quale, del resto, in forza del rinvio operato dall'art. 1555 c.c., trovano applicazione le norme stabilite per la vendita. Ne consegue che, una volta intercorso lo scambio dei consensi e contestualmente realizzatosi il trasferimento, residuano in capo alle parti gli obblighi di consegna dei beni permutati e le altre obbligazioni accessorie.
Ciò premesso, in ordine alla delibazione avente ad oggetto la configurabilità riguardo all'appellante di un inadempimento, deve richiamarsi il combinato disposto degli artt. 1218 c.c., 1453 e Parte_1 ss. c.c. e 2697 c.c., dal quale deriva che nel caso in cui il creditore di una prestazione ne lamenti l'inadempimento e, in ragione di esso, chieda la risoluzione del contratto, unitamente alle conseguenti restituzioni e al risarcimento del danno, questi è tenuto a fornire prova del titolo negoziale e del termine di scadenza, allegare la circostanza dell'inadempimento e fornire prova del danno a esso conseguente;
di contro, in capo al debitore evocato in giudizio grava l'onere della prova in ordine all'avvenuto adempimento o, in alternativa, della non rimproverabilità dell'inadempimento.
Quanto sopra trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha sul punto affermato: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Invero, dalle prove testimoniali escusse nel giudizio di prime cure emerge che Parte_1 non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione dedotta in contratto e, dunque, non ha fornito la prova liberatoria dell'avvenuta esecuzione della prestazione dovuta idonea a escludere l'imputabilità della risoluzione del contratto.
A fronte dell'allegazione dell' secondo cui lo e il , nelle more del CP_2 CP_1 Parte_1 raggiungimento dell'accordo e, successivamente, della realizzazione delle riparazioni inerenti la stessa BMW 320, gli avrebbero messo a disposizione per i suoi spostamenti alcune autovetture, tra cui la stessa BMW, l'appellante ha sostenuto di aver proceduto alla consegna in adempimento della permuta e che, solo dopo qualche giorno, l' l'avrebbe riportata in officina lamentando CP_2 alcuni problemi meccanici.
Nondimeno, la circostanza per cui tale consegna sia avvenuta a titolo di adempimento del contratto di permuta non emerge dalle deposizioni dei testi indicati dallo stesso convenuto.
In particolare, padre dell'odierno appellante (udienza del 06 luglio 2017), Persona_3 interrogato sui capitoli di prova di cui aln. 3 della comparsa di costituzione n.3, dopo aver confermato il capo I, dichiarando che “…l'autovettura venne consegnata all' completamente messa a CP_2 nuovo…”, ha poi aggiunto, con riferimento al capo M), che “..l' si è preso la BMW per CP_2 prova, era irrintracciabile, tenendola con sé per alcuni giorni, non ricordo quanto e so che circolava senza copertura assicurativa”.
Orbene, dalle dichiarazioni sopra riportate emerge che la consegna dell'autovettura data in permuta all' è avvenuta al fine di valutarne la funzionalità (“… per prova…”), circostanza la quale CP_2 trova poi sponda nel fatto che essa necessitava di riparazioni. Invero, che la restituzione dell'autovettura sia dipesa dall'esito negativo della prova risulta ulteriormente confermato dalla risposta data dal teste al capo N), secondo cui “...le riparazioni richieste consistevano in piccole registrazioni che sono state fatte subito…”.
Ancora, nella propria deposizione, il teste (udienza del 06 luglio 2017), Testimone_2 interrogato sui capitoli di prova di cui aln. 3 della comparsa di costituzione n.3, rispondendo al capo H, ha affermato: “Posso dire che l' si è recato presso l'officina del per ultimare CP_2 Parte_1 gli ultimi ritocchi della macchina. Il gli chiese di portare i soldi per il passaggio, così gli Parte_1 avrebbe consegnato l'auto, ma il sig. disse che non aveva i soldi ma voleva la macchina CP_2 lo stesso. Il disse prima ti fai il passaggio e poi ti prendi la macchina”. Parte_1
Inoltre, sempre il teste nel rispondere al capo I), ha dichiarato: “…mi risulta che il Tes_2 consegnò poi l'autovettura all' ma la stessa rientrò in officina perché Parte_1 CP_2
l' circolava senza passaggio e senza assicurazione”. CP_2
Dunque, il teste da un lato, ha confermato che il si era rifiutato di consegnare Tes_2 Parte_1
l'autovettura senza la formalizzazione del passaggio, ma subito dopo ha dichiarato che la stessa sarebbe stata consegnata, aggiungendo poi che la BMW era stata successivamente riportata in officina, in quanto l' circolava senza aver formalizzato il passaggio di proprietà e senza CP_2 assicurazione, così smentendo quanto sostenuto al riguardo dallo stesso convenuto, e cioè che l'attore gli avrebbe riportato la macchina perché aveva problemi di funzionamento e che solo in quel momento egli avrebbe rilevato la mancanza del contrassegno assicurativo.
Alla luce di quanto sopra riportato, posta l'esplicita menzione di una consegna “in prova” fatta dal teste , nonché la pacifica necessità di riparazioni alla BMW e le contraddizioni Persona_3 ricavabili dalla deposizione del teste rispetto alla stessa tesi del convenuto, non può Tes_2 considerarsi provato che la materiale disponibilità dell'autovettura da parte di Controparte_2 integri la consegna definitiva, ovverossia l'adempimento dell'obbligazione discendente dal contratto di permuta, quanto piuttosto una temporanea messa a disposizione volta a verificare la funzionalità del mezzo.
A ciò occorre aggiungere che nell'economia del rapporto contrattuale per cui è causa, alla luce dei criteri elaborati in giurisprudenza al fine di individuare l'inadempimento di non lieve entità, deve ritenersi che, nell'ambito delle reciproche inadempienze, mancato pagamento dei costi per il passaggio di proprietà da parte di e mancata consegna da parte di Controparte_2 Parte_1
, quella idonea a determinare l'imputabilità della risoluzione del contratto è l'inadempienza
[...] rimproverabile al secondo.
Invero: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi a un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente” (Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n.18485).
Inoltre, tale valutazione deve essere condotta tenendo conto di un criterio oggettivo, fondato sull'attitudine dell'inadempienza a incidere sull'economia complessiva del rapporto, e di un criterio soggettivo, fondato sul comportamento negoziale di entrambe le parti (Cassazione civile sez. II, 05/03/2019, n.6364).
Orbene, alla luce della circostanza che il non ha provveduto alla consegna del Parte_1 veicolo dato in permuta, nonché della condotta violativa dei canoni di buona fede e correttezza tenuta, deve concludersi nel senso dell'imputabilità allo stesso dell'inadempimento idoneo a determinare, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione del rapporto contrattuale.
Infatti, non può non rilevarsi che nell'ambito della causa di scambio che sostiene il contratto di permuta, la mancata consegna del veicolo, unitamente al trattenimento dello stesso presso l'autofficina, sono idonei a determinare la frustrazione dell'interesse per il quale il negozio è stato contratto, determinando quel rilevante squilibrio del sinallagma che giustifica il ricorso al rimedio risolutivo, rilevante squilibrio a fronte del quale l'inadempienza rimproverata all' cioè il CP_2 non aver provveduto al pagamento delle spese necessarie alla formalizzazione del passaggio, vista la natura non costitutiva della trascrizione al P.R.A., non assume, nella reciprocità degli inadempimenti, un rilievo tale da giustificare di per sé sola la risoluzione.
Alla luce di quanto sopra, occorre, in relazione agli altri motivi di impugnazione, rilevare brevemente quanto segue.
Il quinto motivo, inerente l'erronea valutazione della gravità dei reciproci inadempimenti è stato trattato unitamente al secondo.
In merito al motivo sul termine di consegna dell'automobile BMW 320 all'esito delle riparazioni, occorre rilevare che le valutazioni in relazione allo stesso non assumono un ruolo dirimente, in quanto, dalle prove testimoniali è emerso che queste sono state effettuate, avendo il teste Per_3
dichiarato: “...le riparazioni richieste consistevano in piccole registrazioni che sono state
[...] fatte subito…”, sicché può affermarsi che, avendo poi rifiutato la consegna, Parte_1 spirato il termine comunque il rapporto è rimasto inadempiuto.
In relazione alla lamentata violazione dell'art. 232 c.p.c., occorre brevemente osservare che la disposizione richiamata affida al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle conseguenze da trarre dalla mancata prestazione dell'interrogatorio formale, valutazione da effettuarsi anche in relazione alle altre risultanze istruttorie. Orbene, queste ultime, come sopra rilevato, non depongono certamente verso l'adempimento dell'odierno appellante, sicché non può trarsene l'efficacia confessoria invocata.
In conclusione, la sentenza di prime cure deve essere confermata nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione del contratto di permuta per cui è causa per inadempimento da parte del rispetto Parte_1 all'obbligo di consegna della BMW 320.
Del pari deve essere confermata anche in relazione al capo col quale, riconosciuta l'imputabilità dell'inadempimento in capo è stata disposta la condanna dello stesso al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 7.500,00, oltre interessi come per Controparte_2 legge dalla domanda fino a soddisfo, a titolo di restitutorio, in quanto, come del resto rilevato anche dall'appellato, l'impugnazione non contempla tale statuizione.
Alla luce di quanto sopra, perimetrate le posizioni delle parti nella vicenda processuale, è possibile procedere all'analisi del primo motivo di gravame, col quale parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non disporre la refusione integrale delle spese in favore di CP_1
a carico dell'attore in prime cure.
[...]
Il motivo è fondato.
Premesso che le spese processuali debbono essere governate secondo il paradigma di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., deve rilevarsi che il giudice di prime cure ha accertato l'estraneità di al CP_1 rapporto contrattuale per cui è causa e ha escluso la configurabilità in capo allo stesso di una posizione di garanzia, senza che tale pronuncia sia stata impugnata dall' Al contempo, il Tribunale CP_2 ha respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. di proposta dagli odierni Controparte_2 appellati, ma, nonostante tale circostanza sia espressamente eccepita da parte appellata, deve osservarsi che essa non è di per sé dirimente ai fini della regolazione delle spese di lite in quanto la condanna ex art. 96 c.p.c. assume natura meramente accessoria rispetto all'esito effettivo della lite (Cassazione civile sez. trib., 18/07/2025, n.20066; Cass. n. 18036/2022; Cass. 14813/2020; n. 5466/2020; Cass. Civ. sez. II, 13 settembre 2019, n. 22952; Cass.n. 11792/2018; Cass. n. 9532/2017).
Dunque, in riforma della pronuncia di primo grado, l' va condannato alla rifusione delle CP_2 spese di primo grado, in favore dello Sberna.
Venendo alla liquidazione di tali spese, considerato che in prime cure il valore dichiarato della controversia era pari a €. 30.000,00, devono applicarsi i valori minimi (essendo state le questioni trattate prevalentemente in fatto) delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 1477/2022, corrispondenti allo scaglione in cui rientra il valore della domanda (scaglione tra €. 26.001,00 e €. 52.000,00), nella misura di €. 3.809,00, di cui €. 851,00 per la fase di studio, €. 602,00 per la fase introduttiva, €. 903,00 per la fase di istruttoria e trattazione, €. 1.453,00 per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Resta invece invariata la pronuncia di compensazione delle spese di primo grado tra e CP_2
, non avendo il primo proposto impugnazione incidentale avverso tale parte della Parte_1 statuizione.
Venendo, infine, alle spese della presente fase di appello, premesso che la posizione delle parti CP_1
e ancorché unitariamente difesi, deve ritenersi distinta, occorre
[...] Parte_1 procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali, tenendo conto che è risultato CP_1 vittorioso in relazione a entrambi i gradi di giudizio, mentre è risultato essere Parte_1 soccombente, sia in prime cure che in appello.
In relazione alla posizione di quanto al giudizio d'appello, il valore della causa deve CP_1 essere individuato – in base al principio del decisum - nella misura delle spese di primo grado riconosciute in riforma della sentenza di primo grado, pari, come si è detto, a € 3.809,00 (rientrante nello scaglione tra €. 1.000,01 e €. 5.200,00), per cui le spese di lite per il grado di appello vanno liquidate in €. 1.468,00, di cui €. 268,00 per la fase di studio, €. 268,00 per la fase introduttiva, €. 496,00 per la fase di trattazione, €. 426,00 per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In relazione alla posizione di per il giudizio di appello, ritenuto che il valore Parte_1 della causa è pari a €. 7.500,00 (scaglione tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00), le spese di lite per il medesimo grado devono liquidarsi in €. 2.906,00, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione, €. 956,00 per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115 del 30 maggio 2002 e modif. succ.. soltanto nei confronti di , risultato soccombente. Parte_1
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 869/2023 del 20 settembre 2023, notificata l'11 ottobre Controparte_2 2023, del Tribunale di Patti, emessa nel giudizio iscritto al n. 100258/2010 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, condanna CP_1 Controparte_2 al pagamento in favore di delle spese del giudizio di primo grado, che liquida CP_1 in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
2) Condanna a rifondere a le spese di questo grado, che Controparte_2 CP_1 liquida in € 1.468,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Alvaro Riolo, che ha reso la dichiarazione di legge;
3) Rigetta l'appello proposto da , che condanna al pagamento delle spese Parte_1 del grado, in favore di liquidandole in €. 2.906,00, oltre spese generali Controparte_2 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Benedetto Manasseri, che ha reso la dichiarazione di legge.
Dà atto che è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, se dovuto
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
Si dà atto che alla redazione del superiore provvedimento ha preso parte il dr. Eugenio Caruso Bavisotto, nella qualità di magistrato ordinario in tirocinio;
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 808/2023 R. G., vertente tra
nato a [...], il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...] CP_1
nato a [...], il [...] (c.f. ) residente
[...] C.F._2 in Acquedolci (ME), Via San Fratello n. 6, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alvaro Riolo, presso il cui studio in Acquedolci (ME), Via Cicerone n. 8, sono elettivamente domiciliati;
appellanti;
e nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
e residente in [...], rappresentato e difeso C.F._3 dall'avv. Benedetto Manasseri, presso il cui studio in Sant'Agata di Militello, Via Campidoglio n. 26, è elettivamente domiciliato;
- appellato;
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 869/2023 del 20 settembre 2023, notificata l'11 ottobre 2023, del Tribunale di Patti, emessa nel giudizio iscritto al n. 100258/2010 R.G.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti: “Nel merito:
- Rigettare integralmente le domande dell'originario attore poiché infondate in fatto e diritto;
- Accertare che nessun inadempimento contrattuale è stato perpetrato dal in Parte_1 danno dell'odierno appellato;
-Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
-In ogni caso ed in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento della Domanda formulata dall'appellante condannare l'appellato al pagamento delle Parte_2 Controparte_2 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in Favore dell'Appellante da distrarsi Parte_2 in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l'appellato:
“Voglia la Corte d'appello adita rigettare l'appello proposto da e Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 869/2023 pubblicata il 20/09/2023 con cui il Tribunale di Patti ha deciso la causa inter partes iscritta al n. 100258/2010 RG, con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per rimborso spese generali di studio, c.p.a. e IVA”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così nella sentenza appellata: “Con atto di citazione del 23 marzo 2010, ha Controparte_2 convenuto in giudizio e esponendo di avere cercato, nell'anno CP_1 Parte_1
2008, un acquirente per la propria autovettura Mini Cooper “S” poiché incidentata;
di essersi rivolto al convenuto che gli aveva proposto di far periziare l'autovettura al fine di ottenere, CP_1 suo tramite, il risarcimento del danno con cui riparare la stessa per poi venderla;
di aver lasciato la propria autovettura presso l'autocarrozzeria dello e di avere ricevuto dallo stesso, in uso, CP_1 una vecchia Fiat Panda per gli spostamenti di lavoro, poi sostituita con una Alfa Romeo 156; di essere stato contattato da tale interessato all'acquisto della Mini Cooper, affare Controparte_3 poi non concluso per disaccordo sul prezzo (€. 8.000,00 offerti dall'acquirente a fronte di €. 13.000,00 pretesi dal venditore); di essere stato convinto dallo a vendere l'autovettura CP_1 al convenuto che, in cambio, avrebbe dato una BMW 320 usata del valore di €. Parte_1
7.000,00 oltre €. 5.000,00 in contanti;
che la consegna della BMW sarebbe avvenuta dopo l'esecuzione di riparazioni di cui la vettura aveva bisogno e che erano già in corso;
che lo CP_1 avrebbe garantito per le obbligazioni del di avere usufruito nelle more della conclusioni Parte_1 dell'affare, di vari mezzi messi a disposizione dai convenuti;
di essere stato invitato dal a Parte_1 fare un giro con la BMW e, giunti davanti all'agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche di Per_1
di avere firmato una presunta richiesta necessaria per il passaggio di proprietà della
[...]
BMW, ma di avere appreso, recatosi nuovamente presso l'agenzia qualche giorno dopo, che la firma era stata da lui apposta sull'atto di passaggio di proprietà della Mini Cooper a favore del Parte_1
; di aver protestato con i convenuti ma di essere stato rassicurato circa il fatto che i
[...] documenti per il trasferimento della BMW erano pronti e che a breve sarebbero state pagate le somme per il passaggio;
di avere appreso dal che i documenti della BMW erano già stati Persona_1 consegnati ma che il mezzo era intestato ad un terzo soggetto di che avrebbe dovuto firmare la CP_4 dichiarazione di vendita;
di non aver mai ricevuto la consegna dell'autovettura BMW né della somma di €. 5.000,00 concordata;
di essere rimasto privo della propria autovettura, nell'impossibilità di comprarne un'altra e con le rate del finanziamento per l'acquisto della Mini Cooper da pagare.
Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo che fosse dichiarato inesistente il contratto con i convenuti o quantomeno nullo per mancanza dei requisiti essenziali quali consenso e prezzo o annullabile ai sensi dell'art. 1427 c.c.; ha chiesto, in subordine, anche la risoluzione del contratto con diritto alla restituzione della Mini Cooper o, in caso di sua alienazione, con la restituzione del prezzo di € 15.000,00 oltre il risarcimento del danno, con vittoria di spese e compensi.
Si sono costituiti, alla prima udienza del 05.07.2010, e , CP_1 Parte_1 contestando tutto quanto dedotto dall'attore e fornendo una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
Il convenuto ha eccepito di essere stato contattato da per CP_1 Controparte_2
l'esecuzione di lavori di riparazione sulla propria autovettura Mini Cooper coinvolta in un sinistro;
che l'attore gli aveva immediatamente detto di non avere alcuna disponibilità economica per procedere alla riparazione del mezzo e di avere in corso una pratica di risarcimento danni che a breve sarebbe stata definita, dopo la visita del perito incaricato dalla compagnia assicurativa;
che l'attore, in occasione del ricovero del mezzo presso la sua autocarrozzeria, aveva manifestato la volontà di vendere la vettura chiedendogli di voler segnalare eventuali soggetti interessati all'acquisto, nonché la consegna di una vettura sostitutiva da utilizzare per il periodo necessario alla riparazione del proprio mezzo, garantendo il pagamento del dovuto;
di avere appreso, dopo oltre un mese, che l'attore risultava integralmente responsabile nell'incidente in cui era rimasto coinvolto e che, dunque, non avrebbe ottenuto alcun risarcimento dei danni;
di aver subito contattato l'attore per ottenere la riconsegna della vetture di cortesia ed il pagamento del dovuto;
che nell'occasione l'attore lo rassicurava dicendo che avrebbe pagato quanto dovuto e manifestava nuovamente l'intenzione di vendere la vettura chiedendo di reperire un'acquirente; di essere venuto a conoscenza che il era interessato all'acquisto del mezzo e di aver subito avvertito l'attore, Parte_1 il quale aveva prelevato la propria autovettura dall'autocarrozzeria troncando ogni tipo di rapporto.
Il convenuto ha eccepito di essere stato contattato dal Sig. Parte_1 [...]
che gli proponeva di raggiungere un accordo per cui quest'ultimo gli avrebbe consegnato CP_2 la propria autovettura Mini Cooper, nello stato in cui la stessa si trovava, in cambio di una BMW funzionante e revisionata nella disponibilità del primo ma ancora formalmente intestata al precedente proprietario tale , con obbligo per ciascuna parte di provvedere al Persona_2 pagamento delle rispettive spese di passaggio e trascrizione al P.R.A.; di aver raggiunto l'accordo e convenuto di consegnare al titolare di un'agenzia di disbrigo partiche Persona_1 automobilistiche, tutti i documenti necessari;
di avere consegnato la documentazione relativa alla BMW presso l'agenzia e di aver atteso di essere contattato dall'attore per formalizzare l'accordo raggiunto;
che l'attore, in occasione della consegna dei propri documenti presso l'agenzia del
, rappresentava di non avere la disponibilità economica per procedere al passaggio della Per_1
BMW in suo favore;
di essersi dovuto recare in Veneto per ragioni di lavoro e, nell'occasione, essendo stato più volte invitato dall'attore a definire l'accordo, di avere delegato il proprio padre, Sig.
, per il disbrigo della pratica di passaggio;
di avere consegnato, al momento Persona_3 della sottoscrizione dell'atto di cessione della Mini Cooper, sempre per il tramite del proprio padre, le somme necessarie ad effettuare il passaggio di proprietà e le volture;
di avere ricevuto, nei giorni successivi, la visita dell'attore che sollecitava l'ultimazione delle riparazioni della BMW e che a breve avrebbe recuperato le somme necessarie per il passaggio di proprietà del mezzo;
di aver consegnato il mezzo all'attore, dopo le sue continue visite, invitandolo contestualmente a provvedere al più presto ad effettuare il passaggio di proprietà, anche al fine di tenere indenne il da Parte_3 ogni responsabilità; di avere effettuato, nelle more, tutti i lavori di cui necessitava la Mini Cooper e di avere venduto il detto mezzo a tale per il prezzo di €. 7.500,00; che dopo la consegna del CP_3 Contr mezzo l'attore non provvedeva al passaggio di proprietà e che, successivamente, riportava la presso la sua autofficina lamentando la presenza di alcuni problemi;
che dopo qualche giorno l'attore pretendeva la restituzione del mezzo e, di fronte al suo rifiuto in assenza di formale passaggio di proprietà, lo stesso andava su tutte le furie minacciandolo;
infine il passaggio di proprietà della Contr
veniva effettuato in favore de proprio padre sopportando l'onere dei relativi costi;
che l'autovettura era ancora nella sua materiale disponibilità e di essere disponibile alla cessione in favore dell'attore previo pagamento del passaggio.
Tanto premesso, il convenuto ha eccepito di non aver mai concluso alcun accordo con CP_1
l'attore né di aver mai assunto alcuna garanzia per le obbligazioni del ma anzi di aver Parte_1 subito un danno dal comportamento infedele ed in mala fede tenuto dall'attore le cui pretese, in ogni caso, sarebbero comunque del tutto nulle perché basate su contratti assolutamente nulli in violazione di legge ed in ogni caso illegali;
il convenuto ha, invece, eccepito di aver Parte_1 concluso con l'attore un accordo per la permuta delle due autovetture con pagamento, in capo ad ognuno, delle relative spese di passaggio di proprietà; e che l'attore è rimasto inadempiente alla propria obbligazione di pagamento;
precisava, inoltre, che il valore della Mini Cooper non poteva essere superiore ad €. 7.500,00.
I convenuti hanno, dunque, concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e compensi e condanna dell'attore al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed ammessi l'interrogatorio formale dell'attore e dei convenuti e le prove orali, dirette e contrarie articolate dalle parti.
La causa è stata istruita con deferimento dell'interrogatorio formale dei soli convenuti, poiché l'attore non si è presentato per renderlo, e mediante l'escussione dei testi (sentita Testimone_1 all'udienza del 08.05.2015), (sentito all'udienza del 04.05.2017), e dei Sigg.ri Persona_1
, e (sentiti all'udienza del 06.07.2017). Controparte_6 Persona_3 Testimone_2
La causa, quindi, è stata riassegnata allo scrivente che ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed DP 50/2022.
A seguito dell'udienza del 03 marzo 2023 e decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa”
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ha parzialmente accolto le domande proposte dall'allora attore, odierno appellato, Controparte_2
Nello specifico, ha accertato la ricorrenza tra e di un Controparte_2 Parte_1 contratto di permuta avente ad oggetto l'automobile Mini Cooper S, di proprietà del primo, e l'automobile BMW 320, di proprietà del secondo, ancorché formalmente intestata a un terzo. In ordine al contenuto del suddetto accordo, sulla scorta dell'attività istruttoria svolta, il giudice di prime cure: ha escluso che esso prevedesse, oltre alla permuta delle automobili in oggetto, anche la dazione in favore dell' della somma di €. 5.000,00 a titolo di conguaglio per il minor valore CP_2 della BMW 320; ha accertato che le parti avevano divisato di provvedere ciascuna a sostenere le spese relative alla formalizzazione del passaggio di proprietà del veicolo permutato dall'altra; ha respinto le domande dell'odierno appellato di declaratoria di inesistenza e di nullità del contratto de quo, nonché la domanda di annullamento dello stesso, per errore o dolo;
ha ritenuto, sulla scorta delle risultanze istruttorie, che fosse estraneo al rapporto negoziale intercorrente tra CP_1
l' e il e ha altresì escluso che lo stesso avesse assunto un'obbligazione di garanzia CP_2 Parte_1 in favore del secondo, sicché ha rigettato le domande proposte nei suoi confronti.
Quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto, inadempimento reciprocamente lamentato dall' e dal , rilevando il primo di non CP_2 Parte_1 essersi visto consegnare l'autovettura e lamentando il secondo il mancato pagamento delle pratiche inerenti il passaggio di proprietà, il Tribunale, operata la delibazione ex art. 1455 c.c., ha ritenuto che l'inadempimento maggiormente rilevante e, come tale, idoneo a determinare l'imputazione di responsabilità in ordine alla risoluzione del contratto, fosse rimproverabile al . Parte_1
Conseguentemente, il giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto dell' a ottenere la CP_2 restituzione in denaro del valore dell'automobile Mini Cooper S data in permuta, essendo stata la stessa, medio tempore, alienata a soggetto terzo, e ha quantificato il tantundem in €. 7.500,00, ovvero il prezzo di vendita della stessa, unico dato non contestato tra le parti, oltre interessi legali dalla data della domanda fino a soddisfo.
Di contro, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dall' e CP_2 avente a oggetto il pregiudizio patito in ragione dell'illegittima sottrazione dell'automobile data in permuta, essendo la stessa del tutto carente di allegazione e prova.
Ha respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dagli allora convenuti nei confronti dell' anch'essa per carenza della necessaria prova. CP_2
Infine, ritenuta la reciproca soccombenza di entrambe le parti e la difesa congiunta del e Parte_1 dello ha disposto la compensazione integrale delle spese. CP_1
Avverso la sopra ricapitolata sentenza n. 869 del 20 settembre 2023 del Tribunale di Patti, notificata l'11 ottobre 2023, con unico atto di citazione del 10 novembre 2023, depositato in data 14 novembre 2023, proponevano gravame e affidando le proprie censure a Parte_1 CP_1 cinque motivi d'appello.
In particolare, col primo motivo lamentano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., cui sarebbe conseguita l'erronea ripartizione delle spese di giudizio tra le parti: il giudice di prime cure avrebbe errato nell'aver disposto la compensazione delle spese di lite anche nei confronti del CP_1 posto che, avendone accertata l'estraneità al rapporto negoziale per cui è causa e avendo, altresì, accertato che questi non avesse assunto alcuna posizione di garanzia in ordine all'adempimento del
, ha respinto le domande proposte dall' nei suoi confronti. Parte_1 Controparte_2
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, hanno chiesto che l'odierno appellato sia condannato alla refusione delle spese in favore dello Sberna, per una somma non inferiore a €. 4.555,56 oltre IVA e c.p.a.. Col secondo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti lamentano l'assoluta carenza ed erroneità della motivazione in ordine all'accertamento dell'inadempimento contrattuale: il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere imputabile al l'inadempimento idoneo ex art. Parte_1
1455 c.c. a determinare la risoluzione del contratto per cui è causa, in quanto, in realtà, questi avrebbe provveduto alla consegna dell'autovettura BMW 320 oggetto del contratto di permuta, essendo, di contro, rimasto inadempiuto dall' quanto strumentale e necessario alla trascrizione e CP_2 registrazione al P.R.A. del passaggio di proprietà. A ciò aggiungono che le vicende successive all'avvenuta consegna, riguardanti il successivo ricovero in autofficina della vettura, non incidono e non ineriscono al comportamento contrattuale delle parti.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'inadempimento del anche in relazione al termine finale delle obbligazioni dedotte Parte_1 in contratto e nel non tenere in conto la persistente disponibilità dello stesso a porre in essere quanto necessario per la consegna del bene e per la trascrizione del passaggio al PRA: essendo stato pattuito che il procedesse a effettuare delle riparazioni prima della consegna, il termine di Parte_1 adempimento della stessa non poteva che essere identificato con il tempo necessario alla loro realizzazione. Da ciò conseguirebbe un ulteriore profilo di illegittimità della declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del , il quale reitera la propria disponibilità Parte_1 all'adempimento.
Con il quarto motivo di gravame si denuncia l'errata valutazione del compendio probatorio e la mancata motivazione in ordine all'espletamento dell'interrogatorio formale da parte dell'allora attore,
osserva parte appellante che il giudice di prime cure non avrebbe tratto dalla Controparte_2 mancata prestazione dell'interrogatorio formale le conseguenze di cui al 1° comma dell'art. 232 c.p.c., astenendosi, altresì, dal darne motivazione.
Infine, col quinto motivo, la sentenza gravata viene censurata per errata valutazione dei reciproci inadempimenti: il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno dei criteri oggettivo e soggettivo indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della valutazione dell'inadempimento cui riconnettere l'imputabilità della risoluzione del contratto, in quanto, in relazione al primo, non può ritenersi sufficiente il solo parametro del valore economico della prestazione e, in relazione al secondo, avrebbe dovuto considerarsi che la prestazione avente ad oggetto il pagamento delle spese del passaggio dell'autovettura offerta in permuta era prestazione essenziale. Da ciò deriverebbe che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi all'integrale rigetto delle domande attoree.
Con comparsa di risposta, depositata il 02 aprile 2024, si è costituito il quale, Controparte_2 richiesta la declaratoria di inammissibilità per violazione di forma ex art. 342 c.p.c. o per manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c., ha domandato il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
e prendendo posizione su ciascuno dei motivi di impugnazione.
[...] CP_1
In relazione al primo motivo di gravame, l'appellato ne chiede il rigetto, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe comunque escluso il coinvolgimento dello nella vicenda per cui è causa e, CP_1 pur non avendo ritenuto all'uopo rilevanti le prove raccolte, le ha ritenute sufficienti a escludere la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'allora attore. Riguardo al secondo motivo di impugnazione, l'appellato ne deduce l'infondatezza, rilevando che, accertata la ricorrenza tra le parti di un negozio di permuta, risulterebbe provato in atti che Parte_1
non ha adempiuto alle obbligazioni da tale contratto derivanti.
[...]
Quanto al terzo motivo di impugnazione, l'appellato rileva che i trasferimenti oggetto di permuta sarebbero dovuti avvenire contestualmente o in un tempo ragionevolmente breve e, a riguardo, richiama quanto affermato in sede di interrogatorio formale dal in ordine ai tempi di Parte_1 riparazione della BMW 320. Inoltre, rileva che, in mancanza di fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183 c.c. la prestazione è immediatamente esigibile.
A fronte delle censure mosse col quarto motivo di gravame, l'appellato osserva che all'udienza del 25 novembre 2015, alla quale l' non ha potuto presenziare per motivi di famiglia, il CP_2 procuratore degli appellanti non ha eccepito alcunché, rinunciando implicitamente all'interrogatorio formale.
Infine, in relazione al quinto motivo d'appello, l'odierno convenuto rileva che, a fronte dell'adempimento della propria obbligazione da parte dell' il non ha adempiuto CP_2 Parte_1 la propria, non avendo quest'ultimo provveduto alla consegna dell'autovettura BMW 320 oggetto di permuta, inadempimento, quest'ultimo, tutt'ora perdurante.
Dopo aver spiegato le proprie difese, l'appellato rileva ulteriormente che non è stata proposta impugnazione in ordine al capo della decisione riguardante la somma alla cui corresponsione, in favore di è stato condannato l'appellante . Controparte_2 Parte_1
Nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 17 maggio 2024, l'appellato insisteva nella declaratoria di inammissibilità per violazione di forma ex art. 342 c.p.c. o per manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c. e, in subordine, chiedeva il rigetto nel merito dell'impugnazione. Del pari, nelle proprie note gli appellanti insistevano nelle proprie domande e conclusioni e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Con ordinanza all'esito dell'udienza del 17 maggio 2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 7 aprile 2025, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. e con assegnazione alle parti di termini per il deposito di note scritte.
La suddetta udienza veniva rinviata, in ragione del provvedimento depositato il 5 marzo 2025, al giorno 8 aprile 2025 e le parti, in vista della stessa, provvedevano al deposito di note a trattazione scritta. In esse, rispettivamente, parte appellata, riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione e insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e difese precisate, chiedeva la rimessione della causa in decisione e l'assegnazione di termini ex art. 352 c.p.c., parte appellante chiedeva anch'essa la rimessione della causa in decisione con assegnazione di termini per legge.
Con ordinanza all'esito della sopra richiamata udienza, il giudice istruttore, rilevato che poteva ritenersi esaurita l'attività di cui agli artt. 350 e 351 c.p.c. e ritenuto di non doversi procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 2 ottobre 2025, nella forma di cui all'art. 127-ter c.p.c. e con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note a trattazione scritta, e ha assegnato alle parti i termini di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 352 c.p.c..
Parte appellata ha depositato in data 1 luglio 2025 le note di cui al n. 1 dell'art. 350 c.p.c., con le quali ha rassegnato le proprie conclusioni, e in data 2 settembre 2025 comparsa conclusionale nella quale ha ribadito e illustrato le istanze e le difese spiegate nell'atto di costituzione. Infine, in data 22 settembre 2025, ha depositato note a trattazione scritta in vista dell'udienza del 2 ottobre 2025, con le quali ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni precisate con le note dell'1 luglio 2025 e per le ragioni illustrate con la comparsa depositata il 2 settembre 2025.
Parte appellante, di contro, non ha svolto ulteriore attività processuale: non ha depositato gli atti di cui all'art. 352 c.p.c. e non ha depositato note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 2 ottobre 2025.
All'esito della stessa, il giudice istruttore, considerato che parte appellata ha depositato note di trattazione scritta e che, essendo stati concessi i termini di cui all'art. 352, 1° comma, c.p.c., la causa potesse essere riservata al Collegio, con ordinanza ha disposto riserva onde riferire al Collegio ai fini della decisione.
La camera di consiglio si è tenuta il 21 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Appare opportuno procedere alla trattazione del primo motivo di impugnazione, dopo avere affrontato congiuntamente quelli successivi.
Invero a mezzo degli stessi parte appellante provvede a censurare la sentenza per cui è gravame in relazione all'affermazione della sussistenza in capo a di un inadempimento tale Parte_1 da configurare, nell'economia del rapporto negoziale intercorso con l'odierno appellato, quella maggiore gravità ex art. 1455 c.c. cui deve riconnettersi, nel caso di reciproca inosservanza degli obblighi contrattuali, l'imputabilità della risoluzione del contratto.
E invero, col secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui accerta la ricorrenza di un inadempimento rimproverabile a e, comunque, di Parte_1 un inadempimento tale da assumere i connotati di gravità di cui all'art. 1455 c.c.. Insiste infatti nella circostanza che la consegna della BMW 320 offerta in permuta è avvenuta e osserva che, anche a voler qualificare come inadempienza la mancata predisposizione della documentazione necessaria al passaggio di proprietà, essa non è tale, nel contesto dello scambio negoziale, da essere sussunta nel parametro della non scarsa importanza. Verso tale assunto convergono pure i successivi motivi di impugnazione: il terzo, laddove contesta la mancata valutazione del termine d'adempimento, il quarto, nella misura in cui contesta che il giudice di prime cure non abbia tratto dall'art. 232 c.p.c. le conseguenze invocate, il quinto, perché volto a censurare il provvedimento di prime cure nella parte in cui ha reputato, nel contesto dei reciproci inadempimenti, più grave quello riferito a Parte_1
.
[...]
Orbene, sui suddetti motivi di gravame occorre osservare quanto segue, dopo aver premesso due considerazioni.
In primo luogo, occorre considerare che il giudice di prime cure ha accertato la ricorrenza tra e di un contratto di permuta avente ad oggetto due Controparte_2 Parte_1 automobili. In particolare, secondo quanto emerso dall'istruttoria in prime cure, il suddetto accordo risultava essere così congegnato: trasferiva al la proprietà del veicolo Controparte_2 Parte_1 Mini Cooper “S” di sua proprietà, trasferiva all' un veicolo BMW Parte_1 Controparte_2
320 di sua proprietà, il primo veniva permutato nelle condizioni in cui si trovava, il secondo sarebbe stato oggetto, prima della consegna, di alcuni lavori di riparazione da parte del;
inoltre, Parte_1 ciascuna parte si obbligava a sostenere i costi inerenti la formalizzazione al P.R.A. del trasferimento del veicolo dell'altra.
Inoltre deve osservarsi che il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un autoveicolo non necessita di forma scritta ai fini del conseguimento dell'effetto traslativo, in quanto all'uopo è sufficiente il semplice consenso legittimamente manifestato dalle parti, ai sensi dell'art. 1376 c.c.: “Il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso tra il venditore e l'acquirente validamente manifestato (articolo 1376 del codice civile). L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, che non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore” (Cassazione civile sez. II, 01/06/2025, n.14761). Orbene, il siffatto principio opera anche in relazione al contratto di permuta in quanto contratto a effetti reali e al quale, del resto, in forza del rinvio operato dall'art. 1555 c.c., trovano applicazione le norme stabilite per la vendita. Ne consegue che, una volta intercorso lo scambio dei consensi e contestualmente realizzatosi il trasferimento, residuano in capo alle parti gli obblighi di consegna dei beni permutati e le altre obbligazioni accessorie.
Ciò premesso, in ordine alla delibazione avente ad oggetto la configurabilità riguardo all'appellante di un inadempimento, deve richiamarsi il combinato disposto degli artt. 1218 c.c., 1453 e Parte_1 ss. c.c. e 2697 c.c., dal quale deriva che nel caso in cui il creditore di una prestazione ne lamenti l'inadempimento e, in ragione di esso, chieda la risoluzione del contratto, unitamente alle conseguenti restituzioni e al risarcimento del danno, questi è tenuto a fornire prova del titolo negoziale e del termine di scadenza, allegare la circostanza dell'inadempimento e fornire prova del danno a esso conseguente;
di contro, in capo al debitore evocato in giudizio grava l'onere della prova in ordine all'avvenuto adempimento o, in alternativa, della non rimproverabilità dell'inadempimento.
Quanto sopra trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha sul punto affermato: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Invero, dalle prove testimoniali escusse nel giudizio di prime cure emerge che Parte_1 non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione dedotta in contratto e, dunque, non ha fornito la prova liberatoria dell'avvenuta esecuzione della prestazione dovuta idonea a escludere l'imputabilità della risoluzione del contratto.
A fronte dell'allegazione dell' secondo cui lo e il , nelle more del CP_2 CP_1 Parte_1 raggiungimento dell'accordo e, successivamente, della realizzazione delle riparazioni inerenti la stessa BMW 320, gli avrebbero messo a disposizione per i suoi spostamenti alcune autovetture, tra cui la stessa BMW, l'appellante ha sostenuto di aver proceduto alla consegna in adempimento della permuta e che, solo dopo qualche giorno, l' l'avrebbe riportata in officina lamentando CP_2 alcuni problemi meccanici.
Nondimeno, la circostanza per cui tale consegna sia avvenuta a titolo di adempimento del contratto di permuta non emerge dalle deposizioni dei testi indicati dallo stesso convenuto.
In particolare, padre dell'odierno appellante (udienza del 06 luglio 2017), Persona_3 interrogato sui capitoli di prova di cui aln. 3 della comparsa di costituzione n.3, dopo aver confermato il capo I, dichiarando che “…l'autovettura venne consegnata all' completamente messa a CP_2 nuovo…”, ha poi aggiunto, con riferimento al capo M), che “..l' si è preso la BMW per CP_2 prova, era irrintracciabile, tenendola con sé per alcuni giorni, non ricordo quanto e so che circolava senza copertura assicurativa”.
Orbene, dalle dichiarazioni sopra riportate emerge che la consegna dell'autovettura data in permuta all' è avvenuta al fine di valutarne la funzionalità (“… per prova…”), circostanza la quale CP_2 trova poi sponda nel fatto che essa necessitava di riparazioni. Invero, che la restituzione dell'autovettura sia dipesa dall'esito negativo della prova risulta ulteriormente confermato dalla risposta data dal teste al capo N), secondo cui “...le riparazioni richieste consistevano in piccole registrazioni che sono state fatte subito…”.
Ancora, nella propria deposizione, il teste (udienza del 06 luglio 2017), Testimone_2 interrogato sui capitoli di prova di cui aln. 3 della comparsa di costituzione n.3, rispondendo al capo H, ha affermato: “Posso dire che l' si è recato presso l'officina del per ultimare CP_2 Parte_1 gli ultimi ritocchi della macchina. Il gli chiese di portare i soldi per il passaggio, così gli Parte_1 avrebbe consegnato l'auto, ma il sig. disse che non aveva i soldi ma voleva la macchina CP_2 lo stesso. Il disse prima ti fai il passaggio e poi ti prendi la macchina”. Parte_1
Inoltre, sempre il teste nel rispondere al capo I), ha dichiarato: “…mi risulta che il Tes_2 consegnò poi l'autovettura all' ma la stessa rientrò in officina perché Parte_1 CP_2
l' circolava senza passaggio e senza assicurazione”. CP_2
Dunque, il teste da un lato, ha confermato che il si era rifiutato di consegnare Tes_2 Parte_1
l'autovettura senza la formalizzazione del passaggio, ma subito dopo ha dichiarato che la stessa sarebbe stata consegnata, aggiungendo poi che la BMW era stata successivamente riportata in officina, in quanto l' circolava senza aver formalizzato il passaggio di proprietà e senza CP_2 assicurazione, così smentendo quanto sostenuto al riguardo dallo stesso convenuto, e cioè che l'attore gli avrebbe riportato la macchina perché aveva problemi di funzionamento e che solo in quel momento egli avrebbe rilevato la mancanza del contrassegno assicurativo.
Alla luce di quanto sopra riportato, posta l'esplicita menzione di una consegna “in prova” fatta dal teste , nonché la pacifica necessità di riparazioni alla BMW e le contraddizioni Persona_3 ricavabili dalla deposizione del teste rispetto alla stessa tesi del convenuto, non può Tes_2 considerarsi provato che la materiale disponibilità dell'autovettura da parte di Controparte_2 integri la consegna definitiva, ovverossia l'adempimento dell'obbligazione discendente dal contratto di permuta, quanto piuttosto una temporanea messa a disposizione volta a verificare la funzionalità del mezzo.
A ciò occorre aggiungere che nell'economia del rapporto contrattuale per cui è causa, alla luce dei criteri elaborati in giurisprudenza al fine di individuare l'inadempimento di non lieve entità, deve ritenersi che, nell'ambito delle reciproche inadempienze, mancato pagamento dei costi per il passaggio di proprietà da parte di e mancata consegna da parte di Controparte_2 Parte_1
, quella idonea a determinare l'imputabilità della risoluzione del contratto è l'inadempienza
[...] rimproverabile al secondo.
Invero: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi a un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente” (Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n.18485).
Inoltre, tale valutazione deve essere condotta tenendo conto di un criterio oggettivo, fondato sull'attitudine dell'inadempienza a incidere sull'economia complessiva del rapporto, e di un criterio soggettivo, fondato sul comportamento negoziale di entrambe le parti (Cassazione civile sez. II, 05/03/2019, n.6364).
Orbene, alla luce della circostanza che il non ha provveduto alla consegna del Parte_1 veicolo dato in permuta, nonché della condotta violativa dei canoni di buona fede e correttezza tenuta, deve concludersi nel senso dell'imputabilità allo stesso dell'inadempimento idoneo a determinare, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione del rapporto contrattuale.
Infatti, non può non rilevarsi che nell'ambito della causa di scambio che sostiene il contratto di permuta, la mancata consegna del veicolo, unitamente al trattenimento dello stesso presso l'autofficina, sono idonei a determinare la frustrazione dell'interesse per il quale il negozio è stato contratto, determinando quel rilevante squilibrio del sinallagma che giustifica il ricorso al rimedio risolutivo, rilevante squilibrio a fronte del quale l'inadempienza rimproverata all' cioè il CP_2 non aver provveduto al pagamento delle spese necessarie alla formalizzazione del passaggio, vista la natura non costitutiva della trascrizione al P.R.A., non assume, nella reciprocità degli inadempimenti, un rilievo tale da giustificare di per sé sola la risoluzione.
Alla luce di quanto sopra, occorre, in relazione agli altri motivi di impugnazione, rilevare brevemente quanto segue.
Il quinto motivo, inerente l'erronea valutazione della gravità dei reciproci inadempimenti è stato trattato unitamente al secondo.
In merito al motivo sul termine di consegna dell'automobile BMW 320 all'esito delle riparazioni, occorre rilevare che le valutazioni in relazione allo stesso non assumono un ruolo dirimente, in quanto, dalle prove testimoniali è emerso che queste sono state effettuate, avendo il teste Per_3
dichiarato: “...le riparazioni richieste consistevano in piccole registrazioni che sono state
[...] fatte subito…”, sicché può affermarsi che, avendo poi rifiutato la consegna, Parte_1 spirato il termine comunque il rapporto è rimasto inadempiuto.
In relazione alla lamentata violazione dell'art. 232 c.p.c., occorre brevemente osservare che la disposizione richiamata affida al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle conseguenze da trarre dalla mancata prestazione dell'interrogatorio formale, valutazione da effettuarsi anche in relazione alle altre risultanze istruttorie. Orbene, queste ultime, come sopra rilevato, non depongono certamente verso l'adempimento dell'odierno appellante, sicché non può trarsene l'efficacia confessoria invocata.
In conclusione, la sentenza di prime cure deve essere confermata nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione del contratto di permuta per cui è causa per inadempimento da parte del rispetto Parte_1 all'obbligo di consegna della BMW 320.
Del pari deve essere confermata anche in relazione al capo col quale, riconosciuta l'imputabilità dell'inadempimento in capo è stata disposta la condanna dello stesso al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 7.500,00, oltre interessi come per Controparte_2 legge dalla domanda fino a soddisfo, a titolo di restitutorio, in quanto, come del resto rilevato anche dall'appellato, l'impugnazione non contempla tale statuizione.
Alla luce di quanto sopra, perimetrate le posizioni delle parti nella vicenda processuale, è possibile procedere all'analisi del primo motivo di gravame, col quale parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non disporre la refusione integrale delle spese in favore di CP_1
a carico dell'attore in prime cure.
[...]
Il motivo è fondato.
Premesso che le spese processuali debbono essere governate secondo il paradigma di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., deve rilevarsi che il giudice di prime cure ha accertato l'estraneità di al CP_1 rapporto contrattuale per cui è causa e ha escluso la configurabilità in capo allo stesso di una posizione di garanzia, senza che tale pronuncia sia stata impugnata dall' Al contempo, il Tribunale CP_2 ha respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. di proposta dagli odierni Controparte_2 appellati, ma, nonostante tale circostanza sia espressamente eccepita da parte appellata, deve osservarsi che essa non è di per sé dirimente ai fini della regolazione delle spese di lite in quanto la condanna ex art. 96 c.p.c. assume natura meramente accessoria rispetto all'esito effettivo della lite (Cassazione civile sez. trib., 18/07/2025, n.20066; Cass. n. 18036/2022; Cass. 14813/2020; n. 5466/2020; Cass. Civ. sez. II, 13 settembre 2019, n. 22952; Cass.n. 11792/2018; Cass. n. 9532/2017).
Dunque, in riforma della pronuncia di primo grado, l' va condannato alla rifusione delle CP_2 spese di primo grado, in favore dello Sberna.
Venendo alla liquidazione di tali spese, considerato che in prime cure il valore dichiarato della controversia era pari a €. 30.000,00, devono applicarsi i valori minimi (essendo state le questioni trattate prevalentemente in fatto) delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 1477/2022, corrispondenti allo scaglione in cui rientra il valore della domanda (scaglione tra €. 26.001,00 e €. 52.000,00), nella misura di €. 3.809,00, di cui €. 851,00 per la fase di studio, €. 602,00 per la fase introduttiva, €. 903,00 per la fase di istruttoria e trattazione, €. 1.453,00 per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Resta invece invariata la pronuncia di compensazione delle spese di primo grado tra e CP_2
, non avendo il primo proposto impugnazione incidentale avverso tale parte della Parte_1 statuizione.
Venendo, infine, alle spese della presente fase di appello, premesso che la posizione delle parti CP_1
e ancorché unitariamente difesi, deve ritenersi distinta, occorre
[...] Parte_1 procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali, tenendo conto che è risultato CP_1 vittorioso in relazione a entrambi i gradi di giudizio, mentre è risultato essere Parte_1 soccombente, sia in prime cure che in appello.
In relazione alla posizione di quanto al giudizio d'appello, il valore della causa deve CP_1 essere individuato – in base al principio del decisum - nella misura delle spese di primo grado riconosciute in riforma della sentenza di primo grado, pari, come si è detto, a € 3.809,00 (rientrante nello scaglione tra €. 1.000,01 e €. 5.200,00), per cui le spese di lite per il grado di appello vanno liquidate in €. 1.468,00, di cui €. 268,00 per la fase di studio, €. 268,00 per la fase introduttiva, €. 496,00 per la fase di trattazione, €. 426,00 per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In relazione alla posizione di per il giudizio di appello, ritenuto che il valore Parte_1 della causa è pari a €. 7.500,00 (scaglione tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00), le spese di lite per il medesimo grado devono liquidarsi in €. 2.906,00, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione, €. 956,00 per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115 del 30 maggio 2002 e modif. succ.. soltanto nei confronti di , risultato soccombente. Parte_1
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 869/2023 del 20 settembre 2023, notificata l'11 ottobre Controparte_2 2023, del Tribunale di Patti, emessa nel giudizio iscritto al n. 100258/2010 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, condanna CP_1 Controparte_2 al pagamento in favore di delle spese del giudizio di primo grado, che liquida CP_1 in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
2) Condanna a rifondere a le spese di questo grado, che Controparte_2 CP_1 liquida in € 1.468,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Alvaro Riolo, che ha reso la dichiarazione di legge;
3) Rigetta l'appello proposto da , che condanna al pagamento delle spese Parte_1 del grado, in favore di liquidandole in €. 2.906,00, oltre spese generali Controparte_2 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Benedetto Manasseri, che ha reso la dichiarazione di legge.
Dà atto che è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, se dovuto
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
Si dà atto che alla redazione del superiore provvedimento ha preso parte il dr. Eugenio Caruso Bavisotto, nella qualità di magistrato ordinario in tirocinio;
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)