Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/12/2025, n. 23605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23605 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23605/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14103 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva
- della nota di revoca del nulla osta n. -OMISSIS-di accesso alla c.d. procedura dei flussi programmati volta al rilascio del permesso soggiorno per attesa occupazione emessa dalla Prefettura U.T.G. di ROMA e comunicata in data 09/09/2025 a mezzo pec;
- di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente ancorché non comunicato al ricorrente e di cui egli non sia a conoscenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. NI DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso si rivela infondato in quanto, anche nella presente sede processuale, non risultano colmate, previa loro allegazione, le carenze documentali che hanno portato all’adozione del provvedimento impugnato, riguardanti la mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa, la necessaria asseverazione completa dei dati economici dell’azienda (-OMISSIS-) nonché la previa richiesta al centro per l’impiego;
- che, invero, l’asseverazione compilata dal professionista incaricato finalizzata all’assunzione di n. 46 lavoratori stranieri è priva di ogni elemento relativo alla capacità economica dell’azienda datrice di lavoro:
- che la prospettata mancata ricezione del preavviso di revoca (comunque smentita dall’amministrazione resistente in ragione dell’invio agli indirizzi PEC indicato dalle parti nella domanda iniziale), a fronte di tali carenze documentali non colmate neanche in questa sede, non è tale da rendere illegittimo il provvedimento impugnato per la vincolatività della sua adozione;
- che la mancata corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro non consente di ritenere sussistenti i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente;
- che, in punto di omissione non imputabile al ricorrente, ad avviso del Collegio, non può prescindersi dal fatto che, al momento dell’ingresso in Italia, dovessero comunque sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro (cfr Cons. Stato, sez. III, nn. 4839/2025 e 7186/2025; ma anche TAR Veneto, sez. III, n. 2139/2025 e TAR Campania, sez. VI, n. 3995/2025);
- che il ricorso va quindi respinto e le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la società datrice di lavoro (-OMISSIS-).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI DO, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.