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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12401/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.11.2025 da 1) Parte_1 nato/a MESSINA cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]1 con l'Avv. Roberta Fiammetta SARA e Avv. Sara LEPRI presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato/a RM cittadino/a: ITALIANO Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]30 con l'Avv. Valentina CERULLO presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nato il [...], in [...], C.F. , Parte_4 CodiceFiscale_3 residente in [...], minore d'età, cittadino italiano
, nata il [...], in [...], C.F. , Persona_1 CodiceFiscale_4 residente in [...], minore d'età, cittadina italiana , nata il [...] in [...], C.F. , residente Persona_2 CodiceFiscale_5 in Milano, Via Gamboloita, 1, minore d'età, cittadina italiana
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/11/2025, e successive note di trattazione scritte, ugualmente personalmente sottoscritte dalle parti, contenenti l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
*** 1. Affidamento e collocamento dei minori.
- I figli minori , ed vengono affidati, in via condivisa con esercizio disgiunto Pt_4 Per_1 Per_2 per le questioni di ordinaria amministrazione nei giorni di propria competenza, ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare nell'interesse dei minori, favorendo la loro crescita serena e armoniosa e mantenendo un dialogo costruttivo per eventuali modifiche necessarie;
- I minori saranno prevalentemente collocati, anche sotto un profilo anagrafico, presso la madre, a cui viene assegnata, conseguentemente, la casa familiare sita in Milano, Via Gamboloita, 1, con voltura del relativo contratto di locazione in capo a quest'ultima;
- Il GN ha già provveduto a lasciare la casa familiare, consegnandone le chiavi alla sig.ra Pt_3
ed ha già richiesto il trasferimento di residenza anagrafica nel nuovo alloggio, Parte_1 documentando alla sig.ra il deposito della relativa richiesta in Comune. Parte_1
2. Regolamentazione delle frequentazioni dei figli minori con i genitori.
- Il padre trascorrerà con i figli minori i fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì, prelevandoli da scuola, sino alla domenica, inclusa la cena, con riconsegna degli stessi, presso l'abitazione materna, entro le ore 21:30.
- Nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, il padre li terrà due giorni consecutivi (martedì e mercoledì), con pernottamento, dalle ore 18:00 del martedì prelevandoli da scuola, fino al riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina.
- Nella settimana che si concluderà, invece, con il fine settimana del padre, quest'ultimo trascorrerà con i minori, il mercoledì, con pernotto, prelevandoli alle ore 18:00 da scuola, per ivi riaccompagnarli, il giovedì mattina. Le parti danno atto che la presente calendarizzazione è iniziata il 03/10/2025, con weekend di competenza paterna.
3. Gestione delle vacanze scolastiche.
- Vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere fino a tre settimane con i minori, di cui due consecutive (preferibilmente ad agosto, alternando di anno in anno le prime o le ultime due settimane tra i genitori). Le settimane andranno individuate e concordate entro il 30 aprile di ogni anno. Nelle restanti settimane, si seguirà il calendario ordinario;
eventuali ulteriori periodi di vacanza dei minori, in assenza dei genitori e con affidamento alle cure di terze persone (parenti e/o amici) dovranno essere previamente concordati tra i genitori stessi.
- Vacanze natalizie: i minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dalla fine delle lezioni fino al 30 dicembre (ore 16:00) con un genitore e dal 30 dicembre (ore 16:00) fino alla ripresa della scuola con l'altro. La Vigilia di Natale sarà trascorsa con il genitore con cui i figli non passeranno la settimana natalizia, dalle ore 16:00 del 24 dicembre alle ore 10:00 del 25 dicembre. - Vacanze pasquali: i minori trascorreranno dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua compreso, con il genitore con il quale non hanno trascorso il periodo comprendente il giorno di Natale e dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della scuola, con l'altro e ciò, in alternanza di anno in anno, tra i genitori.
4. Festività e ricorrenze particolari.
- Ponti e festività: i ponti competeranno al genitore a cui spetta il weekend immediatamente adiacente alla festività (a titolo esemplificativo, se la festività dovesse cadere di venerdì o lunedì, sarà il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo o precedente, a tenere e stare con i minori;
ugualmente dicasi se la festività dovesse cadere di giovedì o martedì, a cui, oltre al we, si aggiungerà anche il venerdì nel primo caso ed il lunedì, nel secondo); se la festività dovesse essere un giorno infrasettimanale (e, pertanto, senza ponte) questo sarà di competenza del genitore a cui spetta quella giornata, secondo il calendario ordinario.
- Compleanni e ricorrenze: la madre potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno e la Festa della Mamma, anche se ricadono nei giorni riservati al padre. Allo stesso modo, al padre spetteranno il giorno del proprio compleanno e della Festa del Papà, anche qualora di spettanza materni.
5. Contributo economico.
- A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il GN , a far data dalla mensilità di ottobre Pt_3
2025, verserà alla GNa , l'importo di euro 600,00 mensili (euro 200,00 a figlio), da Parte_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata e da rivalutarsi, annualmente secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione ottobre 2026, base ottobre 2025);
- Le spese straordinarie dei figli, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Milano del giugno 2025, di seguito integralmente trascritto, che si allega (doc. 7) saranno ripartite al 40% a carico della madre ed al 60% a carico del padre, con precisazione che, con riferimento alle spese mediche, queste saranno coperte da una polizza assicurativa stipulata e pagata integralmente dal padre: eventuali costi non coperti dalla polizza saranno suddivisi in misura del 40% per la madre e del 60% per il padre, previa trasmissione della relativa documentazione alla sig.ra ; le parti si impegnano, in ogni Parte_1 caso, a dare prelazione alle strutture convenzionate con la polizza del padre;
Si riporta integralmente il testo del Protocollo citato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
- Le parti hanno già iscritto i figli al pre-scuola e al post-scuola, con costi al 60% padre - 40% madre;
in ogni caso, se il GN dovesse richiedere l'intervento di una baby sitter al fine di una Pt_3 miglior gestione dei minori, i relativi esborsi saranno a carico integrale del medesimo;
ugualmente dicasi qualora la necessità della baby-sitter dovesse essere della GNa che ne sosterrà Parte_1 integralmente i costi;
- L'assegno unico, sempre a far data da ottobre 2025, sarà interamente destinato alla madre ed il padre si attiverà per agevolare la presentazione della relativa richiesta da parte della GNa , Parte_1 impegnandosi a versare a quest'ultima, qualsiasi somma il medesimo riceva a titolo di assegno unico, a far data dal mese di ottobre 2025; in ogni caso, poiché l'entità dell'assegno unico percepito sino all'età dei tre anni non compiuti dalle gemelle, era pari ad € 774,50, il Sig. (originario istante Pt_3
e percipiente esclusivo di tale erogazione) ha già versato alla GNa , per le mensilità di Parte_1 ottobre e novembre, oltre a quanto dallo stesso percepito a tale titolo, anche un'integrazione per la differenza, fino ad euro 774,50; medesima integrazione verrà corrisposta anche per i mesi successivi qualora la sentenza dovesse essere depositata nel nuovo anno e, in ogni caso, fino al mese della pubblicazione della sentenza, immediatamente dopo la quale, la Sig.ra si impegna a Parte_1 richiedere senza indugio l'ISEE corrente ed aggiornato. Inoltre, posto che il GN ha già Pt_3 provveduto a rinunciare alla propria domanda e che la GNa ha quindi depositato, in data Parte_1
2.12.2025, domanda autonoma su ISEE familiare vecchio, sussiste la possibilità che, per il corrente mese di dicembre, non venga erogato alcun importo, pertanto il GN , in via eccezionale, si Pt_3 impegna, in tale evenienza, a versare comunque alla GNa , l'intero importo di euro Parte_1
774,50, anziché la sola differenza di cui sopra.
- le parti concordano che la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata al 50% tra i genitori;
E PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 6. Casa familiare e gestione delle utenze.
- Dall'1 ottobre 2025, la madre si farà carico del canone di locazione nonchè dei consumi relativi a tutte le utenze domestiche (luce, gas) dell'appartamento di Via Gamboloita, 1, alla stessa già intestate;
per quanto riguarda l'utenza cellulare Fastweb relativa alla sim attualmente in uso alla sig.ra Parte_1
e il contratto di connessione internet TIM, entrambi intestati al GN , quest'ultimo Pt_3 provvederà a verificare la possibilità di volturare l'intestazione alla sig.ra , precisando che, Parte_1 in ogni caso, i costi dei servizi fruiti, sempre a far data dal mese di ottobre 2025, saranno a carico della GNa;
ove non fosse possibile il mero cambio di intestazione, il sig. Parte_1 Pt_3 provvederà a comunicare tale circostanza alla sig.ra e provvederà a chiudere i relativi Parte_1 contratti con oneri a suo carico, preavvertendo la medesima circa le tempistiche;
- le eventuali fatture ricevute successivamente al 1 ottobre 2025 ma riferibili a consumi/servizi maturati sino al 30.9.2025 rimarranno a carico del sig. cui la sig.ra invierà Pt_3 Parte_1 tempestivamente la relativa documentazione per il rimborso;
- si dà atto che la GNa ha già corrisposto al GN , l'importo pari ad euro Parte_1 Pt_3
1.486,00, corrispondente al 50% della cauzione dal medesimo versata al momento della sottoscrizione del contratto di locazione dell'alloggio familiare;
- Posto che, nel mese di luglio 2025, il GN ha provveduto all'integrale pagamento della Pt_3 voce “acconto servizi gestione”, con riferimento alla gestione 2025/2026, per un importo complessivo di euro 700,00, le parti concordano che, al momento della chiusura amministrativa e contabile di tale periodo di gestione (verosimilmente a luglio 2026), le stesse verificheranno l'ammontare corrispondente al dovuto per il primo trimestre (luglio - settembre 2025) e qualora tale importo risulti inferiore ad euro 700,00, la GNa verserà al GN , entro e non oltre 10 giorni, Parte_1 Pt_3 la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato;
in caso contrario, sarà il GN , nel Pt_3 medesimo termine, ad integrare a favore della GNa quanto dovuto in aggiunta Parte_1 all'importo pagato quale anticipo.
7. Definizione dei rapporti.
- con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra concordato e stabilito, le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere in relazione al loro pregresso rapporto di convivenza.
8. Passaporti e documenti validi per l'espatrio
- le parti si autorizzano reciprocamente alla richiesta di documenti validi per sé e per i minori anche ai fini dell'espatrio; si precisa che, fermo quanto sopra, i minori espatrieranno solo con il consenso scritto di entrambi i genitori;
9. Spese del procedimento: Le spese del presente procedimento verranno integralmente compensate tra le parti.
*** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai