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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/12/2024, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1366/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 09/07/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANNA RAIMONDO, giusta procura Parte_1 in atti presso il cui studio, sito in Trani alla via Ciardi n. 8, è elettivamente domiciliato;
e
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. ALBANESE LUCIANA, giusta procura in atti presso il cui studio, sito in Trani alla via
Postumia n. 3, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio in Andria il 28.7.2003 con rito concordatario (atto n. 307 parte II serie A anno 2003) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
09/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di non volersi riconciliare. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 23.7.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori nato il [...], e , nata il [...], non sono in contrasto con Per_1 Per_2 gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 28.7.2003, alle
[...] condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 09/07/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANNA RAIMONDO, giusta procura Parte_1 in atti presso il cui studio, sito in Trani alla via Ciardi n. 8, è elettivamente domiciliato;
e
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. ALBANESE LUCIANA, giusta procura in atti presso il cui studio, sito in Trani alla via
Postumia n. 3, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio in Andria il 28.7.2003 con rito concordatario (atto n. 307 parte II serie A anno 2003) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
09/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di non volersi riconciliare. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 23.7.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori nato il [...], e , nata il [...], non sono in contrasto con Per_1 Per_2 gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 28.7.2003, alle
[...] condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana