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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1241/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5233/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140014160852000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 312/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 26.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 14.6.2025, riguardante una cartella di pagamento portante tasse autonobilistiche, per un valore di causa di €. 408,50.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento indicata nel provvedimento impugnato e la conseguente prescrizione, comunque maturatasi anche successivamente alla eventuale notifica della cartella.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo di aver notificato regolarmente la cartella in esame e successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava la relativa documentazione.
Si costituiva anche la Regione Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso. Allegava documentazione a comprova della regolare notifica dell'atto impositivo di propria competenza.
Con successiva memoria, depositata in data 5.1.2026, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, evidenziando, fra l'altro, che “…la suddetta prescrizione estintiva sia comunque maturata in quanto dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229002114063000, asseritamente effettuata il
25/05/2022, a quella di notifica dell'intimazione n. 09420259002002816000, portante la cartella opposta e notificata il 14/06/2025, sono comunque decorsi più di tre anni e, dunque, è nuovamente maturato il termine di prescrizione estintiva triennale della pretesa tributaria.”
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.
Deve osservarsi che Agenzia Entrate Riscossione ha provato la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229002114063000, effettuata in data 25/05/2022. Tuttavia dalla data di notifica della suddetta intimazione a quella di notifica del provvedimento impugnato sono decorsi più di tre anni, quest'ultimo essendo stato notificato in data 14/06/2025. Pertanto il debito risulta essersi estinto per prescrizione prima della data di notifica del provvedimento impugnato.
Il ricorso pertanto è da ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, solo a carico di Agenzia Entrate
Riscossione, risultando la Regione Calabria estranea alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate Riscossione a rifondere, in favore della parte ricorrente, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con la Regione Calabria.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5233/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140014160852000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 312/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 26.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 14.6.2025, riguardante una cartella di pagamento portante tasse autonobilistiche, per un valore di causa di €. 408,50.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento indicata nel provvedimento impugnato e la conseguente prescrizione, comunque maturatasi anche successivamente alla eventuale notifica della cartella.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo di aver notificato regolarmente la cartella in esame e successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava la relativa documentazione.
Si costituiva anche la Regione Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso. Allegava documentazione a comprova della regolare notifica dell'atto impositivo di propria competenza.
Con successiva memoria, depositata in data 5.1.2026, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, evidenziando, fra l'altro, che “…la suddetta prescrizione estintiva sia comunque maturata in quanto dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229002114063000, asseritamente effettuata il
25/05/2022, a quella di notifica dell'intimazione n. 09420259002002816000, portante la cartella opposta e notificata il 14/06/2025, sono comunque decorsi più di tre anni e, dunque, è nuovamente maturato il termine di prescrizione estintiva triennale della pretesa tributaria.”
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.
Deve osservarsi che Agenzia Entrate Riscossione ha provato la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229002114063000, effettuata in data 25/05/2022. Tuttavia dalla data di notifica della suddetta intimazione a quella di notifica del provvedimento impugnato sono decorsi più di tre anni, quest'ultimo essendo stato notificato in data 14/06/2025. Pertanto il debito risulta essersi estinto per prescrizione prima della data di notifica del provvedimento impugnato.
Il ricorso pertanto è da ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, solo a carico di Agenzia Entrate
Riscossione, risultando la Regione Calabria estranea alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate Riscossione a rifondere, in favore della parte ricorrente, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con la Regione Calabria.