Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 28/11/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03877/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03038/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Iannello, con domicilio eletto presso il suo studio in Mi, via Albertinelli, 9;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare n. -OMISSIS- presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del sig. -OMISSIS-, adottato dalla Prefettura di Milano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa LV AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
- il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Prefetto di Milano ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dal sig. -OMISSIS- per carenza, in capo al richiedente, del requisito reddituale;
- con ordinanza n. 159/2025 il Tar ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento, ai fini di un motivato riesame;
- con provvedimento del 16 luglio 2025 la Prefettura ha nuovamente rifiutato il rilascio del titolo di soggiorno, ribadendo la carenza del requisito reddituale;
- come eccepito, nel corso dell’udienza, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- il provvedimento impugnato è stato, difatti, sostituito dal nuovo provvedimento il quale, pur pervenendo alla medesima conclusione del precedente diniego, è stato emesso a seguito di una rinnovata attività istruttoria e non può dunque qualificarsi quale atto meramente confermativo (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 28/05/2025, n. 4635);
- pertanto "l'interesse del ricorrente è trasferito dall'annullamento dell'atto inizialmente impugnato all'annullamento dell'atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17/11/2023, sent. n. 9875 del 17 novembre 2023, richiamata da TAR Lazio, Roma, Sez. V stralcio, sent. n. 376 del 9 gennaio 2025);
- è venuto, quindi, meno ogni interesse alla decisione del ricorso dal cui accoglimento il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità;
- per la peculiarità della vicenda il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI NU, Presidente
LV AN, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV AN | RI NU |
IL SEGRETARIO