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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 29.01.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 14346 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
n. a Bari il 24.10.1968, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Parte_1
Roberto Toscano e Gaetano Giampalmo;
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Augusto e Antonello V. Daprile;
Resistente
*******
Con ricorso depositato il 18.12.2023 agiva formulando le seguenti Parte_1 domande: “a) accerti e dichiari l'inadempimento contrattuale di all'obbligo di CP_1 istituzione del servizio mensa e/o all'attribuzione dei relativi buoni sostitutivi agli aventi diritto presso la struttura “Mater Dei” (in violazione dell'obbligo di cui all'art. 68/2 CCNL cit.); b) per l'effetto, accertato e dichiarato il relativo diritto del ricorrente, condanni
[...]
al pagamento, in favore del dipendente istante, del risarcimento del danno nella CP_1 misura di € 4,13 salvo diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, per ogni giorno di sua effettiva presenza in servizio per il periodo dall'1.1.2011 all'attualità, ovvero in altra misura che verrà ritenuta equa;
c) in subordine, condanni al CP_1
pagamento, in favore del dipendente istante, del risarcimento del danno nella misura di
€ 4,13 salvo diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, per ogni giorno di sua effettiva presenza in servizio per piu' di 6 ore senza fruizione della pausa finalizzata al pasto e per il periodo dall'1.1.2011 all'attualità, ovvero in altra misura che
1 verrà ritenuta equa;
d) il tutto, anche attraverso sentenza di condanna specifica che condanni controparte a corrispondere il preciso importo risarcitorio che verrà quantificato da CTU sulla base delle giornate di effettiva presenza in servizio risultanti nel periodo dedotto dai fogli di presenza, da acquisire per la CTU, e del valore unitario del buono pasto, pari ad euro 4,13 giornalieri. In ogni caso, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria, salvo diversi importi ritenuti di giustizia ovvero secondo equità”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società convenuta, con memoria difensiva depositata il 23.05.2024 concludeva per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle avverse domande.
All'udienza odierna, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006,
n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Nell'ipotesi in esame, va evidenziato che tra le parti è intervenuto accordo conciliativo in sede sindacale.
2 E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto da ultimo alle spese processuali, esse vanno integralmente compensate tra le parti, come da accordi tra le stesse intervenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 14346 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 29.01.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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