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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17023 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16863/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERMARIA SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CERMARIA SILVIA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, chiedeva la cancellazione Parte_1 dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1, nota di iscrizione presentazione n. 127 del 18 marzo 2009, Registro Generale n. 35199, Registro Particolare 9284, a fronte del mutuo contratto in data 16 marzo 2009 con la Parte_2 per € 100.000,00, garantito da ipoteca iscritta sulla porzione immobiliare sita nel Comune di Roma, Via F. Seismit Doda n. 3 e precisamente appartamento contraddistinto al Foglio 882, part. 358 sub. 3, zona cens. 6, cat. A/2, classe 7, vani 6, rendita 1.146,53, piano 1, int. 3 nonché Foglio 882, part. 358, sub. 72, zona cens. 6, cat. C/2, classe 13, mq 3, rendita € 22,47, piano S1, n. 21, non avendovi potuto provvedere nonostante il pagamento del dovuto, posto che, nelle more del rapporto, la società mutuante mutava la denominazione sociale in Parte_2 [...]
( e successivamente, quest'ultima cedeva il ramo d'azienda Controparte_2 CP_3 denominato “prestiti a dipendenti” a , la quale, a seguito della liquidazione, veniva Controparte_1 cancellata in data 22 settembre 2023 dal Registro delle Imprese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, nessuno si costituiva per la parte convenuta.
pagina 1 di 2 La causa, di natura documentale, era discussa all'udienza del 5.11.2025 e, quindi, decisa nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^ La domanda è fondata e va accolta.
La parte attrice chiede la cancellazione dell'ipoteca volontariamente iscritta, sul presupposto della intervenuta estinzione de debito mutuato.
Le risultanze documentali acquisite evidenziano che con atto notarile del 16.3.2009 la parte attrice contraeva mutuo con la per € 100.000,00, garantito da Parte_2 ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per come indicata in premessa.
Con nota del 27.6.2023 la dichiarava che il mutuo ipotecario richiamato Controparte_1 era estinto per intervenuto pagamento del debito, che “ a seguito dell'estinzione del Controparte_1 debito, nulla ha a che pretendere relativamente al contratto di mutuo di cui all'oggetto e l'ipoteca iscritta rappresenta un atto puramente formale”.
L'estinzione dell'obbligazione determina l'estinzione dell'ipoteca, come espressamente dispone l'art. 2878 c.c. Deve, quindi, ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla cancellazione dell'ipoteca.
Le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili, avendo la parte attrice richiesto fin dall'atto introduttivo del giudizio la loro compensazione e non essendosi costituita la controparte.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1, nota di iscrizione presentazione n. 127 del 18 marzo 2009, Registro Generale n. 35199, Registro Particolare 9284, a fronte del mutuo contratto in data 16 marzo 2009 con la per € 100.000,00, garantito da ipoteca Parte_2 iscritta sulla porzione immobiliare sita nel Comune di Roma, Via F. Seismit Doda n. 3 e precisamente appartamento contraddistinto al Foglio 882, part. 358 sub. 3, zona cens. 6, cat. A/2, classe 7, vani 6, rendita 1.146,53, piano 1, int. 3 nonché Foglio 882, part. 358, sub. 72, zona cens. 6, cat. C/2, classe 13, mq 3, rendita € 22,47, piano S1, n. 21;
2. Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte attrice.
Roma, 4 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16863/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERMARIA SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CERMARIA SILVIA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, chiedeva la cancellazione Parte_1 dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1, nota di iscrizione presentazione n. 127 del 18 marzo 2009, Registro Generale n. 35199, Registro Particolare 9284, a fronte del mutuo contratto in data 16 marzo 2009 con la Parte_2 per € 100.000,00, garantito da ipoteca iscritta sulla porzione immobiliare sita nel Comune di Roma, Via F. Seismit Doda n. 3 e precisamente appartamento contraddistinto al Foglio 882, part. 358 sub. 3, zona cens. 6, cat. A/2, classe 7, vani 6, rendita 1.146,53, piano 1, int. 3 nonché Foglio 882, part. 358, sub. 72, zona cens. 6, cat. C/2, classe 13, mq 3, rendita € 22,47, piano S1, n. 21, non avendovi potuto provvedere nonostante il pagamento del dovuto, posto che, nelle more del rapporto, la società mutuante mutava la denominazione sociale in Parte_2 [...]
( e successivamente, quest'ultima cedeva il ramo d'azienda Controparte_2 CP_3 denominato “prestiti a dipendenti” a , la quale, a seguito della liquidazione, veniva Controparte_1 cancellata in data 22 settembre 2023 dal Registro delle Imprese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, nessuno si costituiva per la parte convenuta.
pagina 1 di 2 La causa, di natura documentale, era discussa all'udienza del 5.11.2025 e, quindi, decisa nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^ La domanda è fondata e va accolta.
La parte attrice chiede la cancellazione dell'ipoteca volontariamente iscritta, sul presupposto della intervenuta estinzione de debito mutuato.
Le risultanze documentali acquisite evidenziano che con atto notarile del 16.3.2009 la parte attrice contraeva mutuo con la per € 100.000,00, garantito da Parte_2 ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per come indicata in premessa.
Con nota del 27.6.2023 la dichiarava che il mutuo ipotecario richiamato Controparte_1 era estinto per intervenuto pagamento del debito, che “ a seguito dell'estinzione del Controparte_1 debito, nulla ha a che pretendere relativamente al contratto di mutuo di cui all'oggetto e l'ipoteca iscritta rappresenta un atto puramente formale”.
L'estinzione dell'obbligazione determina l'estinzione dell'ipoteca, come espressamente dispone l'art. 2878 c.c. Deve, quindi, ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla cancellazione dell'ipoteca.
Le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili, avendo la parte attrice richiesto fin dall'atto introduttivo del giudizio la loro compensazione e non essendosi costituita la controparte.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1, nota di iscrizione presentazione n. 127 del 18 marzo 2009, Registro Generale n. 35199, Registro Particolare 9284, a fronte del mutuo contratto in data 16 marzo 2009 con la per € 100.000,00, garantito da ipoteca Parte_2 iscritta sulla porzione immobiliare sita nel Comune di Roma, Via F. Seismit Doda n. 3 e precisamente appartamento contraddistinto al Foglio 882, part. 358 sub. 3, zona cens. 6, cat. A/2, classe 7, vani 6, rendita 1.146,53, piano 1, int. 3 nonché Foglio 882, part. 358, sub. 72, zona cens. 6, cat. C/2, classe 13, mq 3, rendita € 22,47, piano S1, n. 21;
2. Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte attrice.
Roma, 4 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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