Art. 2.
Le cessioni dei beni indicati al precedente articolo 1 e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti dell'Amministrazione militare in attuazione del programma di coproduzione del velivolo MRCA e del relativo supporto logistico, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
Le importazioni da parte dell'Amministrazione militare dei beni di cui al precedente comma non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Le cessioni dei beni indicati al precedente articolo 1 e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti dell'Amministrazione militare in attuazione del programma di coproduzione del velivolo MRCA e del relativo supporto logistico, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
Le importazioni da parte dell'Amministrazione militare dei beni di cui al precedente comma non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.