Articolo 2 della Legge 30 gennaio 1991, n. 40
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 marzo 1991
Art. 2. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti
dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette 1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell' articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 , alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544 .
3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2.012 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544 .
Nota all'art. 2:
- Per l'argomento della legge n. 544/1988 v. note all'art. 1.
Entrata in vigore il 1 marzo 1991
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