CASS
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2025, n. 14393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14393 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC AT AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE di CASSAZIONE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI che ha cl i concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorsog. L , ricorso trattato in camera di consiglio senZà la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di TO TT SC ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza n. 38679 pronunciata dalla Settima Sezione penale della Corte in data 9 settembre 2024, deducendo errore di fatto dovuto "ad una fuorviata lettura del verbale di arresto redatto in data 20.04.2021". Per quanto ora interessa, l'indicata ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna dell'imputato (escludendo tuttavia la recidiva e riducendo conseguentemente la pena) per il reato di resistenza, avendo ritenuto legittimo l'accompagnamento in Questura dell'imputato (nel corso del quale l( Penale Sent. Sez. 2 Num. 14393 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2025 costui aveva dato in escandescenze, oggetto dell'imputazione), in quanto ritenuto successivo all'arresto e finalizzato all'esecuzione dello stesso. Tuttavia, si contesta nel ricorso, tanto la sentenza d'appello che l'ordinanza della settima sezione della Corte di Cassazione sono incorsi in errore percettivo poiché nel verbale di arresto del 20 Aprile 2021, seppur viene indicato nelle prime righe l'orario delle 17.45 quale momento dell'arresto, dalla lettura integrale dell'atto emerge che il provvedimento è stato compiuto solamente alle successive 23:10. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato. 2. Occorre ricordare, infatti, che ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente 'percettivo', causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia la inevitabile conseguenza di determinare una decisione diversa da quella adottata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
allo stesso modo sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali ovvero la supposta esistenza di norme o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se collegati ad orientamenti giurisprudenziali supposti per incuriam (ex pluns, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 Moroni Rv. 263686 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28269 del 28/05/2013 Rv. 257031 -01; Sez. 6, Ord. n. 2945 del 25/11/2008, Caso, Rv. 242689 -01). 3. Nel caso specifico, a prescindere da ogni ricostruzione fattuale basata sulla lettura del verbale redatto all'esito dell'intervento del 20 aprile 2021, ciò che esclusivamente rileva è la circostanza che nell'ordinanza contestata si sia espressamente "rilevato che l'accompagnamento in caserma sarebbe in ogni caso legittimo, pur se l'arresto fosse avvenuto successivamente, atteso che l'accompagnamento sarebbe avvenuto al fine di eseguire le operazioni necessarie all'arresto" (pg. 2). 2 Tale valutazione -corretta o meno, qui non interessa- dichiara la legittimità dell'arresto anche nell'ipotesi in cui si assumesse corretta la ricostruzione fattuale propugnata dalla difesa. Ma si tratta, appunto, di una valutazione, cioè di un apprezzamento giuridico e non di una affermazione con natura di accertamento del fatto. Vi è, in altre parole, l'applicazione di un canone giuridico (la legittimità dell'arresto rispetto al fatto-tempo) alla fattispecie concreta, ciò che esula dal perimetro applicativo dell'art. 625 bis cod. proc. pen.. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il Consigliere relatore La Presidente
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI che ha cl i concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorsog. L , ricorso trattato in camera di consiglio senZà la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di TO TT SC ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza n. 38679 pronunciata dalla Settima Sezione penale della Corte in data 9 settembre 2024, deducendo errore di fatto dovuto "ad una fuorviata lettura del verbale di arresto redatto in data 20.04.2021". Per quanto ora interessa, l'indicata ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna dell'imputato (escludendo tuttavia la recidiva e riducendo conseguentemente la pena) per il reato di resistenza, avendo ritenuto legittimo l'accompagnamento in Questura dell'imputato (nel corso del quale l( Penale Sent. Sez. 2 Num. 14393 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2025 costui aveva dato in escandescenze, oggetto dell'imputazione), in quanto ritenuto successivo all'arresto e finalizzato all'esecuzione dello stesso. Tuttavia, si contesta nel ricorso, tanto la sentenza d'appello che l'ordinanza della settima sezione della Corte di Cassazione sono incorsi in errore percettivo poiché nel verbale di arresto del 20 Aprile 2021, seppur viene indicato nelle prime righe l'orario delle 17.45 quale momento dell'arresto, dalla lettura integrale dell'atto emerge che il provvedimento è stato compiuto solamente alle successive 23:10. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato. 2. Occorre ricordare, infatti, che ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente 'percettivo', causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia la inevitabile conseguenza di determinare una decisione diversa da quella adottata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
allo stesso modo sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali ovvero la supposta esistenza di norme o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se collegati ad orientamenti giurisprudenziali supposti per incuriam (ex pluns, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 Moroni Rv. 263686 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28269 del 28/05/2013 Rv. 257031 -01; Sez. 6, Ord. n. 2945 del 25/11/2008, Caso, Rv. 242689 -01). 3. Nel caso specifico, a prescindere da ogni ricostruzione fattuale basata sulla lettura del verbale redatto all'esito dell'intervento del 20 aprile 2021, ciò che esclusivamente rileva è la circostanza che nell'ordinanza contestata si sia espressamente "rilevato che l'accompagnamento in caserma sarebbe in ogni caso legittimo, pur se l'arresto fosse avvenuto successivamente, atteso che l'accompagnamento sarebbe avvenuto al fine di eseguire le operazioni necessarie all'arresto" (pg. 2). 2 Tale valutazione -corretta o meno, qui non interessa- dichiara la legittimità dell'arresto anche nell'ipotesi in cui si assumesse corretta la ricostruzione fattuale propugnata dalla difesa. Ma si tratta, appunto, di una valutazione, cioè di un apprezzamento giuridico e non di una affermazione con natura di accertamento del fatto. Vi è, in altre parole, l'applicazione di un canone giuridico (la legittimità dell'arresto rispetto al fatto-tempo) alla fattispecie concreta, ciò che esula dal perimetro applicativo dell'art. 625 bis cod. proc. pen.. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il Consigliere relatore La Presidente