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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10854/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 10854/2021 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale – azione di regresso promosso da:
C.F. ) in qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri in Controparte_1 P.IVA_1
della compagnia assicurativa bulgara , con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2
ALESSANDRA MADDALENA elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. CLAUDIO PERRELLA elettivamente domiciliato presso il difensore;
CONTUMACE Controparte_4
CONTUMACE CP_5
ONTUMACE Controparte_6
parti convenute
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 16.10.2024 e richiamato all'udienza del 23.10.2024
Parte convenuta CP_3
Come da foglio di p.c. depositato il 22.10.2024 e richiamato all'udienza del 23.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). esponeva che, in data 21.11.2016 in ora notturna (02:00 circa), sulla Nuova Strada Controparte_1
Anas 326, nel comune di Muggia (TS) e in direzione del confine con la Slovenia, Persona_1
si trovava alla guida della propria autovettura BMW con targa bulgara BH1823AB, assicurata
[...] con la compagnia bulgara trasportando a bordo del veicolo la signora Controparte_2 [...]
e la di lei madre Persona_2 Persona_3
L'attrice esponeva, dunque, che, a causa dell'intensa pioggia in atto e della strada bagnata, il Per_1 perdeva il controllo del veicolo BMW e dopo giravolta impattava, con la fiancata sinistra, contro la parte posteriore del semirimorchio dell'autoarticolato Iveco con targa slovacca DS006YM di proprietà della società slovacca e assicurato con la compagnia slovacca Controparte_6 Controparte_4
. L'autoarticolato era fermo e parcheggiato (in divieto di sosta e fermata) al margine
[...] della strada e a bordo dello stesso si trovava il conducente che dormiva. CP_5
In conseguenza del sinistro, la passeggera decedeva e l'altra passeggera Persona_3
subiva gravi lesioni. Persona_2
La e altri congiunti della deceduta terza trasportata, agivano, Persona_2 Persona_3 Contr pertanto, in giudizio contro quale rappresentante ex art. 126 cod. ass. della compagnia assicurativa bulgara Armeec, assicuratrice del veicolo vettore condotto da , chiedendo Persona_1 il risarcimento dei danni patiti per la perdita della congiunta (oltre al danno patito dalla Per_2 stessa per le lesioni subite).
Il giudizio si concludeva con transazione e allegava di aver pagato, quale rappresentante di CP_1 per la gestione dei sinistri in Italia ex art. 152 cod. ass., ai predetti attori, la somma Controparte_2 complessiva di circa 950.000 euro, in esecuzione della predetta transazione.
pertanto, deduceva la corresponsabilità di (conducente del veicolo parcheggiato CP_1 CP_5 in sosta vietata) nella causazione delle lesioni e del decesso delle terze trasportate a bordo della BMW guidata dal e assicurata da e conveniva dunque in giudizio, avanti a questo Tribunale, Per_1 CP_2 il predetto (proprietaria straniera dell'autoarticolato parcheggiato), CP_5 CP_6 [...]
(assicuratore straniero dell'autoarticolato) e, ai sensi dell'art. 126 cod. ass., Controparte_4 Contr Contr agendo in “rivalsa e regresso” nei confronti di costoro e chiedendo la condanna del solo l pagamento di metà delle somme versate da alla trasportata superstite e ai congiunti della CP_1 trasportata deceduta, in esecuzione della predetta transazione, da quantificarsi dunque in circa 475.000 euro.
pagina 2 di 6 Contr Si costituiva il solo eccependo difetto di legittimazione attiva di difetto di legittimazione CP_1 Contr passiva di tesso, prescrizione del diritto vantato e, comunque, infondatezza della domanda attorea di cui chiedeva ampio rigetto.
A seguito di istruttoria documentale, la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 23.10.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono infondate, per le ragioni di cui appresso.
1. Questioni preliminari prospetta di agire in “rivalsa e regresso” (pag. 12 citazione) e afferma di essersi surrogata nei CP_1 diritti dei terzi danneggiati, dalla stessa indennizzati, verso l'asserito corresponsabile ( Controparte_7 Contr rappresentati da ma afferma altresì (cfr. pag. 10 concl. replica) di agire in qualità di assicuratore del danneggiante ( ) contro l'assicuratore di un altro danneggiante corresponsabile. Per_1
Ritiene il Tribunale di dover meglio chiarire e qualificare la domanda di come segue, sulla base CP_1 di quanto dedotto in atti, nonostante la ricostruzione attorea non sia adamantina nella qualificazione giuridica delle domande.
Siccome agisce chiedendo il rimborso della metà di quanto pagato ai terzi danneggiati CP_1 indennizzati, in forza di transazione, l'azione di deve certamente qualificarsi come azione di CP_1 regresso ex art. 2055 comma 2 c.c. proposta da in luogo del proprio assicurato ( CP_8 Per_1
) – nei cui diritti si è surrogata in forza del risarcimento integrale del danno ai danneggiati dalla
[...] condotta del stesso – nei confronti dell'asserito condebitore solidale, individuato nel Per_1 conducente del tir parcheggiato e di proprietario e assicuratore del tir. CP_5
Tuttavia, deve altresì configurarsi, in base alla prospettazione attorea, un'azione di quale CP_1 assicuratore del veicolo vettore che ha indennizzato i terzi trasportati e i loro congiunti, proposta in surrogazione dei diritti dei danneggiati stessi ( e congiunti della nei Persona_2 Per_3 confronti del danneggiante corresponsabile e del suo assicuratore (cfr. Cass. 27075/2022), in quanto “il credito dell'assicuratore del vettore è lo stesso credito di cui erano titolari i danneggiati da lui indennizzati” e “l'assicurazione del vettore sta in giudizio in luogo degli originari creditori ed esercita quello che era il loro diritto, nei limiti in cui ha pagato” (ancora Cass. 27075/2022, p. 11).
L'azione proposta da è dunque ibrida e, pur avendo un unico petitum, ha duplice titolo: da un CP_1 lato, azione in surrogazione del proprio assicurato ex art. 2055 comma 2 c.c. nei confronti dell'asserito corresponsabile condebitore solidale e, dall'altro lato, azione in surrogazione dei terzi danneggiati e indennizzati nei confronti di un altro soggetto ritenuto responsabile, azione che deve qualificarsi (per gli originari danneggiati e per l'attrice in surrogazione) in termini di azione ordinaria di responsabilità dei danneggiati ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass. verso uno dei responsabili del danno da circolazione stradale. Tali azioni trovano limite in quanto da pagato e, invero, in quanto domandato, cioè CP_1 metà di quanto versato ai danneggiati.
pagina 3 di 6 Fatte queste doverose premesse di inquadramento e qualificazione, deve ritenersi che sia CP_1 legittimata attiva in quanto:
- dai doc. 3 e 4 prodotti dall'attrice il 09.12.2021 emerge che è la società incaricata da CP_1 quale mandataria per la gestione dei sinistri in , ai sensi dell'art. 152 cod. ass., CP_2 CP_1 Contr come comunicato da tesso in tali documenti;
- dai bonifici prodotti (doc. 11 ss. del 09.12.2021) emerge la prova dei pagamenti effettuati da in forza di transazione con i danneggiati, sicché deve ritenersi che rappresentante CP_1 CP_1 di si sia surrogata, come dianzi descritto, nel diritto del proprio assicurato CP_2 Per_1
ex art. 1916 comma 1 c.c. e nei diritti dei terzi danneggiati e sia dunque legittimata a
[...] proporre azione, anche di regresso, contro gli asseriti condebitori solidali (convenuti stranieri / Contr
Contr a sua volta, deve ritenersi legittimata passiva a resistere alla domanda di parte attrice. Contr infatti, ai sensi dell'art. 126 lett. b) e c) cod. ass., assume la qualifica di domiciliatario in dei CP_1 responsabili civili e degli assicuratori stranieri per il risarcimento dei danni connessi a sinistri occorsi in ed è legittimato a stare in giudizio come rappresentante processuale e sostanziale delle imprese CP_1 assicurative straniere “nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in di CP_1 veicoli a motore … immatricolati … all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti”.
Poiché, come si è detto, agisce anche in surrogazione dei danneggiati liquidati da stessa, CP_1 CP_1 deve ritenersi che l'azione proposta, in surrogazione, da sia la stessa azione risarcitoria diretta CP_1 che costoro erano astrattamente legittimati a promuovere, ai sensi degli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass., nei confronti (non solo del conducente del veicolo vettore) ma anche di un altro asserito responsabile, cioè conducente, proprietario e assicuratore dell'autoarticolato in sosta ( – CP_5 CP_6 Contr
– , rappresentati ex art. 126 lett. c) cod. ass. da trattandosi di veicolo slovacco in CP_4
. CP_1
Contr
dunque passivamente legittimata a resistere alla domanda di CP_1
L'azione non è prescritta in quanto il dies a quo dell'azione di regresso verso il condebitore solidale deve individuarsi nel pagamento al danneggiato (cfr. Cass. 21056/2004; Cass. 25698/2019) – avvenuto nel novembre 2018 (cfr. bonifici in atti) – e poi la prescrizione è stata interrotta con la lettera sub doc.
28 del 28.04.2020. La causa è stata poi avviata nel marzo 2021.
2. Infondatezza nel merito della domanda
La domanda di è tuttavia infondata nel merito, dovendosi escludere alcun ruolo causalmente CP_1 rilevante, nella determinazione del sinistro e dei gravi danni patiti dai trasportati della BMW, in capo al veicolo Iveco parcheggiato ai margini della carreggiata e, dunque, alcuna responsabilità in capo ai convenuti.
Deve, infatti, rilevarsi che sul tratto di strada oggetto del sinistro vigeva il limite di velocità di 40 km/h, come annotato dalla polizia stradale (pag. 15 prontuario, sub doc. 17 att.), e al momento del sinistro stava piovendo (“intensa precipitazione in atto”, pag. 2 citazione).
pagina 4 di 6 La perizia di parte prodotta da parte attrice stessa stima in 110 km/h la velocità della BMW condotta da al momento della perdita del controllo (pag. 5 doc. 24 att.), velocità stimata in 100 Persona_1 km/h dalla perizia prodotta da parte convenuta (pag. 26 doc. 4 conv.).
È dunque evidente che il conducente ha tenuto una condotta di guida gravemente imprudente e Per_1 negligente, guidando ad una velocità non soltanto notevolmente superiore al limite regolamentare ma altresì del tutto inadeguata alle condizioni della strada e alle circostanze concrete (ora notturna, pioggia intensa), in grave violazione dell'art. 141 cod. ass.
La perdita di controllo del veicolo, lo sbandamento, lo schianto e i gravi danni patiti dai soggetti trasportati (decesso della e gravi lesioni della sono dunque esclusivamente Per_3 Per_2 Contr ascrivibili alla grave colpa del conducente della stessa, in quanto l'imprudenza e le violazioni a lui addebitabili sono di tale gravità da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al sinistro e ai danni-conseguenza e da degradare eventuali violazioni ed imprudenze di altri utenti della strada a circostanze giuridicamente del tutto irrilevanti, quand'anche dotate di una efficienza causale meramente naturalistica (cfr., mutatis mutandis, in tema di superamento presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c., Cass. 13672/2019; Cass. 5226/2006).
Inoltre, il divieto di sosta e fermata nell'area in cui era parcheggiato il tir di proprietà – e la CP_6 cui violazione parte attrice addebita ai convenuti – non ha certamente lo scopo di evitare urti e schianti con veicoli che sbandino e perdano il controllo durante la marcia in carreggiata bensì è chiaramente finalizzato ad agevolare la visibilità e le manovre di uscita dei veicoli dalla vicina area di servizio e bar;
si tratta, infatti, come ben documentato fotograficamente dalle parti, di un'area del tutto esterna alla carreggiata di marcia (cfr. foto pag. 8 perizia doc. 4 conv.) e, inoltre, il tir distava dal limite della carreggiata di marcia circa 5 metri (cfr. rilievi planimetrici polizia, pag. 11 doc. 17 att.).
L'evento occorso, dunque, “non è una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire” (Cass. 17171/2024; cfr. anche Cass. 8492/2024) e si pone del tutto al di fuori del novero degli eventi che la norma cautelare violata mira ad evitare sicché l'inosservanza di tale divieto di sosta e fermata non può, nemmeno sotto questo profilo, assumere rilevanza causale in relazione allo schianto tra tir parcheggiato in divieto di sosta e auto che sbanda a causa dell'elevatissima e inadeguata velocità.
Ne consegue, pertanto, l'integrale rigetto della domanda attorea per non essere stata dimostrata alcuna responsabilità di conducente e proprietario del tir Iveco parcheggiato nella causazione del sinistro e dei danni-conseguenza alle persone trasportate dalla BMW condotta dal . Per_1
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dall'art. 4 del DM 55/2014 e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 260.000 e 520.000 euro (in base al petitum) e previa consistente riduzione per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della causa, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, pagina 5 di 6 RIGETTA tutte le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 CP_5 CP_6
e
[...] Controparte_4 Controparte_10
Contr CONDANNA a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
17.500 per compensi (euro 3.500 per fase di studio;
euro 2.500 per fase introduttiva;
euro 5.500 per fase istruttoria ed euro 6.000 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 10854/2021 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale – azione di regresso promosso da:
C.F. ) in qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri in Controparte_1 P.IVA_1
della compagnia assicurativa bulgara , con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2
ALESSANDRA MADDALENA elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. CLAUDIO PERRELLA elettivamente domiciliato presso il difensore;
CONTUMACE Controparte_4
CONTUMACE CP_5
ONTUMACE Controparte_6
parti convenute
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 16.10.2024 e richiamato all'udienza del 23.10.2024
Parte convenuta CP_3
Come da foglio di p.c. depositato il 22.10.2024 e richiamato all'udienza del 23.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). esponeva che, in data 21.11.2016 in ora notturna (02:00 circa), sulla Nuova Strada Controparte_1
Anas 326, nel comune di Muggia (TS) e in direzione del confine con la Slovenia, Persona_1
si trovava alla guida della propria autovettura BMW con targa bulgara BH1823AB, assicurata
[...] con la compagnia bulgara trasportando a bordo del veicolo la signora Controparte_2 [...]
e la di lei madre Persona_2 Persona_3
L'attrice esponeva, dunque, che, a causa dell'intensa pioggia in atto e della strada bagnata, il Per_1 perdeva il controllo del veicolo BMW e dopo giravolta impattava, con la fiancata sinistra, contro la parte posteriore del semirimorchio dell'autoarticolato Iveco con targa slovacca DS006YM di proprietà della società slovacca e assicurato con la compagnia slovacca Controparte_6 Controparte_4
. L'autoarticolato era fermo e parcheggiato (in divieto di sosta e fermata) al margine
[...] della strada e a bordo dello stesso si trovava il conducente che dormiva. CP_5
In conseguenza del sinistro, la passeggera decedeva e l'altra passeggera Persona_3
subiva gravi lesioni. Persona_2
La e altri congiunti della deceduta terza trasportata, agivano, Persona_2 Persona_3 Contr pertanto, in giudizio contro quale rappresentante ex art. 126 cod. ass. della compagnia assicurativa bulgara Armeec, assicuratrice del veicolo vettore condotto da , chiedendo Persona_1 il risarcimento dei danni patiti per la perdita della congiunta (oltre al danno patito dalla Per_2 stessa per le lesioni subite).
Il giudizio si concludeva con transazione e allegava di aver pagato, quale rappresentante di CP_1 per la gestione dei sinistri in Italia ex art. 152 cod. ass., ai predetti attori, la somma Controparte_2 complessiva di circa 950.000 euro, in esecuzione della predetta transazione.
pertanto, deduceva la corresponsabilità di (conducente del veicolo parcheggiato CP_1 CP_5 in sosta vietata) nella causazione delle lesioni e del decesso delle terze trasportate a bordo della BMW guidata dal e assicurata da e conveniva dunque in giudizio, avanti a questo Tribunale, Per_1 CP_2 il predetto (proprietaria straniera dell'autoarticolato parcheggiato), CP_5 CP_6 [...]
(assicuratore straniero dell'autoarticolato) e, ai sensi dell'art. 126 cod. ass., Controparte_4 Contr Contr agendo in “rivalsa e regresso” nei confronti di costoro e chiedendo la condanna del solo l pagamento di metà delle somme versate da alla trasportata superstite e ai congiunti della CP_1 trasportata deceduta, in esecuzione della predetta transazione, da quantificarsi dunque in circa 475.000 euro.
pagina 2 di 6 Contr Si costituiva il solo eccependo difetto di legittimazione attiva di difetto di legittimazione CP_1 Contr passiva di tesso, prescrizione del diritto vantato e, comunque, infondatezza della domanda attorea di cui chiedeva ampio rigetto.
A seguito di istruttoria documentale, la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 23.10.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono infondate, per le ragioni di cui appresso.
1. Questioni preliminari prospetta di agire in “rivalsa e regresso” (pag. 12 citazione) e afferma di essersi surrogata nei CP_1 diritti dei terzi danneggiati, dalla stessa indennizzati, verso l'asserito corresponsabile ( Controparte_7 Contr rappresentati da ma afferma altresì (cfr. pag. 10 concl. replica) di agire in qualità di assicuratore del danneggiante ( ) contro l'assicuratore di un altro danneggiante corresponsabile. Per_1
Ritiene il Tribunale di dover meglio chiarire e qualificare la domanda di come segue, sulla base CP_1 di quanto dedotto in atti, nonostante la ricostruzione attorea non sia adamantina nella qualificazione giuridica delle domande.
Siccome agisce chiedendo il rimborso della metà di quanto pagato ai terzi danneggiati CP_1 indennizzati, in forza di transazione, l'azione di deve certamente qualificarsi come azione di CP_1 regresso ex art. 2055 comma 2 c.c. proposta da in luogo del proprio assicurato ( CP_8 Per_1
) – nei cui diritti si è surrogata in forza del risarcimento integrale del danno ai danneggiati dalla
[...] condotta del stesso – nei confronti dell'asserito condebitore solidale, individuato nel Per_1 conducente del tir parcheggiato e di proprietario e assicuratore del tir. CP_5
Tuttavia, deve altresì configurarsi, in base alla prospettazione attorea, un'azione di quale CP_1 assicuratore del veicolo vettore che ha indennizzato i terzi trasportati e i loro congiunti, proposta in surrogazione dei diritti dei danneggiati stessi ( e congiunti della nei Persona_2 Per_3 confronti del danneggiante corresponsabile e del suo assicuratore (cfr. Cass. 27075/2022), in quanto “il credito dell'assicuratore del vettore è lo stesso credito di cui erano titolari i danneggiati da lui indennizzati” e “l'assicurazione del vettore sta in giudizio in luogo degli originari creditori ed esercita quello che era il loro diritto, nei limiti in cui ha pagato” (ancora Cass. 27075/2022, p. 11).
L'azione proposta da è dunque ibrida e, pur avendo un unico petitum, ha duplice titolo: da un CP_1 lato, azione in surrogazione del proprio assicurato ex art. 2055 comma 2 c.c. nei confronti dell'asserito corresponsabile condebitore solidale e, dall'altro lato, azione in surrogazione dei terzi danneggiati e indennizzati nei confronti di un altro soggetto ritenuto responsabile, azione che deve qualificarsi (per gli originari danneggiati e per l'attrice in surrogazione) in termini di azione ordinaria di responsabilità dei danneggiati ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass. verso uno dei responsabili del danno da circolazione stradale. Tali azioni trovano limite in quanto da pagato e, invero, in quanto domandato, cioè CP_1 metà di quanto versato ai danneggiati.
pagina 3 di 6 Fatte queste doverose premesse di inquadramento e qualificazione, deve ritenersi che sia CP_1 legittimata attiva in quanto:
- dai doc. 3 e 4 prodotti dall'attrice il 09.12.2021 emerge che è la società incaricata da CP_1 quale mandataria per la gestione dei sinistri in , ai sensi dell'art. 152 cod. ass., CP_2 CP_1 Contr come comunicato da tesso in tali documenti;
- dai bonifici prodotti (doc. 11 ss. del 09.12.2021) emerge la prova dei pagamenti effettuati da in forza di transazione con i danneggiati, sicché deve ritenersi che rappresentante CP_1 CP_1 di si sia surrogata, come dianzi descritto, nel diritto del proprio assicurato CP_2 Per_1
ex art. 1916 comma 1 c.c. e nei diritti dei terzi danneggiati e sia dunque legittimata a
[...] proporre azione, anche di regresso, contro gli asseriti condebitori solidali (convenuti stranieri / Contr
Contr a sua volta, deve ritenersi legittimata passiva a resistere alla domanda di parte attrice. Contr infatti, ai sensi dell'art. 126 lett. b) e c) cod. ass., assume la qualifica di domiciliatario in dei CP_1 responsabili civili e degli assicuratori stranieri per il risarcimento dei danni connessi a sinistri occorsi in ed è legittimato a stare in giudizio come rappresentante processuale e sostanziale delle imprese CP_1 assicurative straniere “nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in di CP_1 veicoli a motore … immatricolati … all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti”.
Poiché, come si è detto, agisce anche in surrogazione dei danneggiati liquidati da stessa, CP_1 CP_1 deve ritenersi che l'azione proposta, in surrogazione, da sia la stessa azione risarcitoria diretta CP_1 che costoro erano astrattamente legittimati a promuovere, ai sensi degli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass., nei confronti (non solo del conducente del veicolo vettore) ma anche di un altro asserito responsabile, cioè conducente, proprietario e assicuratore dell'autoarticolato in sosta ( – CP_5 CP_6 Contr
– , rappresentati ex art. 126 lett. c) cod. ass. da trattandosi di veicolo slovacco in CP_4
. CP_1
Contr
dunque passivamente legittimata a resistere alla domanda di CP_1
L'azione non è prescritta in quanto il dies a quo dell'azione di regresso verso il condebitore solidale deve individuarsi nel pagamento al danneggiato (cfr. Cass. 21056/2004; Cass. 25698/2019) – avvenuto nel novembre 2018 (cfr. bonifici in atti) – e poi la prescrizione è stata interrotta con la lettera sub doc.
28 del 28.04.2020. La causa è stata poi avviata nel marzo 2021.
2. Infondatezza nel merito della domanda
La domanda di è tuttavia infondata nel merito, dovendosi escludere alcun ruolo causalmente CP_1 rilevante, nella determinazione del sinistro e dei gravi danni patiti dai trasportati della BMW, in capo al veicolo Iveco parcheggiato ai margini della carreggiata e, dunque, alcuna responsabilità in capo ai convenuti.
Deve, infatti, rilevarsi che sul tratto di strada oggetto del sinistro vigeva il limite di velocità di 40 km/h, come annotato dalla polizia stradale (pag. 15 prontuario, sub doc. 17 att.), e al momento del sinistro stava piovendo (“intensa precipitazione in atto”, pag. 2 citazione).
pagina 4 di 6 La perizia di parte prodotta da parte attrice stessa stima in 110 km/h la velocità della BMW condotta da al momento della perdita del controllo (pag. 5 doc. 24 att.), velocità stimata in 100 Persona_1 km/h dalla perizia prodotta da parte convenuta (pag. 26 doc. 4 conv.).
È dunque evidente che il conducente ha tenuto una condotta di guida gravemente imprudente e Per_1 negligente, guidando ad una velocità non soltanto notevolmente superiore al limite regolamentare ma altresì del tutto inadeguata alle condizioni della strada e alle circostanze concrete (ora notturna, pioggia intensa), in grave violazione dell'art. 141 cod. ass.
La perdita di controllo del veicolo, lo sbandamento, lo schianto e i gravi danni patiti dai soggetti trasportati (decesso della e gravi lesioni della sono dunque esclusivamente Per_3 Per_2 Contr ascrivibili alla grave colpa del conducente della stessa, in quanto l'imprudenza e le violazioni a lui addebitabili sono di tale gravità da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al sinistro e ai danni-conseguenza e da degradare eventuali violazioni ed imprudenze di altri utenti della strada a circostanze giuridicamente del tutto irrilevanti, quand'anche dotate di una efficienza causale meramente naturalistica (cfr., mutatis mutandis, in tema di superamento presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c., Cass. 13672/2019; Cass. 5226/2006).
Inoltre, il divieto di sosta e fermata nell'area in cui era parcheggiato il tir di proprietà – e la CP_6 cui violazione parte attrice addebita ai convenuti – non ha certamente lo scopo di evitare urti e schianti con veicoli che sbandino e perdano il controllo durante la marcia in carreggiata bensì è chiaramente finalizzato ad agevolare la visibilità e le manovre di uscita dei veicoli dalla vicina area di servizio e bar;
si tratta, infatti, come ben documentato fotograficamente dalle parti, di un'area del tutto esterna alla carreggiata di marcia (cfr. foto pag. 8 perizia doc. 4 conv.) e, inoltre, il tir distava dal limite della carreggiata di marcia circa 5 metri (cfr. rilievi planimetrici polizia, pag. 11 doc. 17 att.).
L'evento occorso, dunque, “non è una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire” (Cass. 17171/2024; cfr. anche Cass. 8492/2024) e si pone del tutto al di fuori del novero degli eventi che la norma cautelare violata mira ad evitare sicché l'inosservanza di tale divieto di sosta e fermata non può, nemmeno sotto questo profilo, assumere rilevanza causale in relazione allo schianto tra tir parcheggiato in divieto di sosta e auto che sbanda a causa dell'elevatissima e inadeguata velocità.
Ne consegue, pertanto, l'integrale rigetto della domanda attorea per non essere stata dimostrata alcuna responsabilità di conducente e proprietario del tir Iveco parcheggiato nella causazione del sinistro e dei danni-conseguenza alle persone trasportate dalla BMW condotta dal . Per_1
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dall'art. 4 del DM 55/2014 e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 260.000 e 520.000 euro (in base al petitum) e previa consistente riduzione per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della causa, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, pagina 5 di 6 RIGETTA tutte le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 CP_5 CP_6
e
[...] Controparte_4 Controparte_10
Contr CONDANNA a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
17.500 per compensi (euro 3.500 per fase di studio;
euro 2.500 per fase introduttiva;
euro 5.500 per fase istruttoria ed euro 6.000 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 5 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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