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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17466 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46992/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
con sede legale in Roma, viale Europa 190, Parte_1 P.IVA_1 iscritta nel Registro delle imprese di Roma con C.F. , P. IVA e n. P.IVA_1 P.IVA_2
EA , in persona dell'Avv. Andrea Sandulli, nella sua qualità di Responsabile della P.IVA_3
Funzione Affari Legali e legale rappresentante pro tempore, giusta procura per atto del notaio in data 19 aprile 2019, rep. 53558, racc. 15006, registrato in Persona_1
Roma il 29 aprile 2019, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Michele Alberto Fabiano Crisostomo (C.F.: PEC: C.F._1
ed IO ET (C.F.: Email_1
; PEC: , entrambi del Foro di C.F._2 Email_2
Milano, ed elettivamente domiciliata presso i predetti indirizzi PEC.
Opponente.
CONTRO
Liquidazione giudiziale in persona del curatore pro Controparte_1 tempore dott. in precedenza - Controparte_2 Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Velletri (Rm), Via di P.IVA_4
pagina1 di 7 Vigna Mammucheri n. 1, CF/PI , rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_4
Massimo RR, giusta autorizzazione del G.D. e in ragione di comparsa di costituzione all'esito della riassunzione operata, ed elettivamente domiciliata come in atti.
Opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7844/2022 e domanda di accertamento di cessazione degli effetti della cessione del credito di imposta.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione: in via principale, nel merito: - accertare e dichiarare la cessazione degli effetti del contratto di cessione di crediti d'imposta concluso tra e in data 13 ottobre 2021, nei termini e per i Parte_1 Controparte_1 motivi esposti in narrativa -- e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto da Parte_1 nei confronti di in esecuzione del suddetto contratto di
[...] Controparte_1 cessione crediti;
e conseguentemente, - dichiarare illegittimo e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 7844/2022 emesso in data 06 maggio 2022 dal Tribunale di Roma.
in via subordinata, nel merito: risolvere o annullare il contratto di cessione di crediti d'imposta concluso tra e in data 13 ottobre Parte_1 Controparte_1
2021, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto da
[...] nei confronti di in esecuzione del suddetto contratto Parte_1 Controparte_1 di cessione crediti;
e conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 7844/2022 emesso in data 06 maggio 2022 dal Tribunale di Roma. IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari di causa”.
Conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - Nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto in relazione al quale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., si chiede che il Giudice Istruttore conceda, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecutorietà dello stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e CPA come per legge”.
FATTO E PROCESSO
Con tempestivo atto di citazione notificato in data 15.06.2022 ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7844/2022 a lei notificato in data 06.05.2022 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, C&P. Costruzioni precisava che in data
13.10.2021, le parti concludevano un contratto di cessione dei crediti di imposta relativi alle attività di recupero del patrimonio edilizio. Il prezzo di tale operazione di cessione, nel caso in esame, veniva determinato in € 105.111,67, a fronte di una cessione di crediti di
€ 126.636,00, con pagamento da effettuarsi sul conto corrente indicato dall'opposta nei tre giorni successivi all'accettazione come stabilito in sede contrattuale.
pagina2 di 7 Come da comunicazione effettuata da a C&P, a far data dal Parte_1
26.10.2021, la cessione veniva espressamente accettata da e comunicata Parte_1 all'odierna opposta attraverso la registrazione dell'accettazione nel portale dell'Agenzia delle Entrate. Nonostante ciò, l'ingiunta non provvedeva alla corresponsione di quanto previsto nel contratto di cessione, che - si rammenta – avrebbe dovuto esser effettuato nel termine di giorni tre per espressa disposizione contrattuale.
Ritenendo l'inadempimento della convenuta conclamato, e ritenendo Parte_1 il proprio credito certo, liquido ed esigibile, aveva richiesto ed ottenuto Parte_2
l'emissione del decreto monitorio n. 7844/2022 per la somma di € 105.111,67, pari al prezzo di cessione oltre accessori.
proponeva tempestiva opposizione chiedendo la revoca del decreto Parte_1 per effetto dell'accertamento della sua cessazione degli effetti del contratto di cessione crediti di imposta concluso tra e in data 13.10.2021; in subordine Pt_1 Controparte_1 chiedeva risolvere o annullare il contratto di cessione accertando che nulla fosse dovuto da nei confronti dell'opposta. Deduceva che la scelta di di non Pt_1 Parte_1 procedere al pagamento del corrispettivo oggetto del Contratto di Cessione alla base del decreto ingiuntivo opposto, non era stata il frutto di una ingiustificata volontà di di Pt_1 sottrarsi ai propri obblighi di pagamento, quanto la conseguenza inevitabile di una condotta assunta dall'odierna opponente alla luce del complesso e articolato quadro normativo di riferimento (e, in particolare, delle disposizioni normative del c.d. Decreto antifrode, lette in rapporto alle disposizioni di cui al Decreto Antiriciclaggio). Contr Sosteneva che, dopo avere accettato la cessione sulla piattaforma, aveva rifiutato successivamente tale cessione dandone comunicazione al cedente per effetto dell'esito negativo delle operazioni di verifica. Ed in effetti, ciò era avvenuto in ragione del sopravvenuto (alla cessione) quadro normativo del decreto antifrode di cui al D.L.
11.11.2021 n. 157 afferente ai requisiti per il perfezionamento della cessione da parte del cedente: per effetto della sopravvenienza delle disposizioni del decreto antifrode il legislatore aveva stabilito (art. 122 bis comma 4) che i soggetti obbligati di cui 3 del D.lgs
2007 n. 231 che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi dell'articolo 121 e 122 non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui all'articolo
35 e 42 del D.lgs 231/2007.
Ed in effetti, in coerenza con quanto sopra evidenziato, l'opponente operava richiamo all'articolo 8 del contratto di cessione che richiama alcune dichiarazioni rese dal cedente anche con riferimento alla presa visione ed alla conoscenza del Controparte_1 modello di organizzazione gestione e controllo adottato da;
ed in particolare Parte_1
l'art. 5, disposizione convenzionale che stabilisce la possibile risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. qualora una qualsiasi delle dichiarazioni rese dal cedente si riveli inesatta in misura tale da pregiudicare l'affidamento del cessionario. In ogni caso si chiedeva la pronuncia di risoluzione ex art 1455 e segg c.p.c. per grave inadempimento della cedente. L'inadempimento da parte di C&P agli obblighi contrattuali assunti con il contratto di cessione, che legittimavano la scelta di di non dare Parte_1 esecuzione al contratto anche in ragione dell'evidente criticità relativa al diritto, acquisito con la cessione, di si portare in detrazione il credito di imposta oggetto del Parte_1 contratto di cessione.
pagina3 di 7 Doveva, inoltre, riscontrarsi la nullità del contratto di cessione per mancanza di requisiti di cui all'articolo 1325 c.c.
Questo il quadro dei rapporti, esaminando le dichiarazioni di C&P, Parte_1 aveva rilevato le seguenti circostanze: a) la cedente al momento della stipula del contratto era costituita da meno di tre mesi laddove la comunicazione UIF del 10.2020 riporta come indice di anomalia, proprio la cessione di crediti fiscali fittizi da parte di imprese cedenti di recente costruzione;
b) proprio il fatto che fosse nuovissima non consentiva alla cessionaria di acquisire informazioni pubbliche relative al proprio bilancio di esercizio;
c) rilevava l'opponente che l'evidenza che la società cedente avesse un capitale sociale pari a
10.000,00 euro, metteva in forte tensione la validità di una cessione operata di importo significativo.
Richiamava la disciplina del decreto antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/2007 che irrogava gravi conseguenze sanzionatorie a carico di , laddove la convenuta Parte_1 non avesse adottato condotte conformi. Anticipava l'evidenza che i danni ipotizzati da
C&P non si potevano configurare, posto che il credito di imposta era rientrato nella disponibilità del cedente: quindi il pregiudizio lamentato era inesistente.
Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto della domanda proposta da
[...]
e la conferma del decreto opposto e formulava le conclusioni rassegnate. Parte_1
Evidenziava che la cessione si era integralmente perfezionata ed era quindi valida ed efficace.
Nessuna delle deduzioni svolte da aveva pregio giuridico, Parte_1 considerandosi che il quadro normativo su cui basava le proprie richieste si fondava su di un provvedimento entrato in vigore successivamente alla cessione.
Incardinata in tal modo la causa, all'esito dello sfruttamento dei termini, in difetto di richieste istruttorie per prova costituenda la causa veniva rinviata per il trattenimento della causa in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla opponente non è fondata e Parte_1 dev'esse rigettata ed il decreto opposto confermato.
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Deve riscontrarsi, in relazione al mutamento della domanda operato dalla difesa di parte opponente nella memoria ex art 183 comma VI c.p.c. che si sia in presenza di una mutatio non consentita della domanda: il passaggio dalla domanda da richiesta pronuncia di risoluzione del contratto alla domanda di nullità non rientra nella modulazione legittimata, anche all'esito delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione 12310
pagina4 di 7 del 2015, posto che la richiesta di risoluzione si fonda sull'esistenza del contratto e sul grave inadempimento (art. 1453 c.c.), mentre la nullità si basa sull'inesistenza o invalidità originaria del contratto (artt. 1418 ss. c.c.). e quindi si introducono nuovi fatti costitutivi e un diverso tema di indagine per il giudice con violazione del diritto di difesa. In ogni caso non si configura una ipotesi di nullità del contratto legittimante il suo rilievo di ufficio, essendosi fuori dall'ambito legittimante il rilievo di ufficio.
Ove anche si ritenga si sia nel quadro della legittima mutatio della domanda deve ritenersi che – in ogni caso – non appare configurabile la nullità di cui alla doglianza per difetto di uno degli elementi costitutivi di cui all'articolo 1325 c.c. in quanto il contratto non è afflitto da alcun difetto nei requisiti afferenti l'accordo, l'oggetto, la causa o la forma.
Si deve inoltre proceder dall'evidenza non esser in contestazione il fatto che in data
26.10.2021 abbia formalmente accettato la cessione dei crediti sulla Parte_1 Contr piattaforma rendendo disponibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito ceduto.
E che quindi da questo momento il contratto si configura come perfezionato, impegnativo ed efficace tra le parti quanto alle sue obbligazioni, quali – per incidens – l'obbligo di corrispondere il prezzo.
E' del pari ammesso e non contestato che al contratto non sia stato dato esecuzione, non procedendosi al pagamento del corrispettivo e che ciò configuri un inadempimento conclamato dell'opponente ai sensi dell'articolo 1218 e segg. c.c. Occorre valutare la validità della exceptio inadimpleti concractus cui fa riferimento l'opponente.
In termini di giustificazione dello stesso inadempimento, sostiene la parte opponente che la validità ed efficacia del contratto di cessione posto a base della emissione del decreto ingiuntivo da parte della cedente, debba esser riguardata, non solo con riferimento alle disposizioni ed agli obblighi del contratto di cessione stesso, ma anche a quanto stabilito nel quadro di riferimento rappresentato dalle disposizioni normative del decreto antiriciclaggio, D.lgs 231/2007, ed alle gravi conseguenze sanzionatorie configurabili a carico della opponente cessionaria anche agli effetti della sopravvenuta normativa del c.d. decreto antifrodi. Obblighi, come quello di adeguata verifica che, rammentava, riguardavano sia la fase embrionale del rapporto che quella, successiva, di esecuzione della stessa, da condurre in correlazione agli indicatori di anomalia, elaborati dall'UIF.
In relazione alla cessione sub iudice, aveva riscontrato, Parte_1 successivamente alla stipula del contratto di cessione, una serie di indici inquadrabili ai sensi del capoverso che precede ed alla complessa disciplina antiriciclaggio ed in particolar modo due profili: a) la recente costituzione della società opposta (i.e. da meno di tre mesi) rispetto alla data di stipula del Contratto di Cessione laddove, tra gli indicatori di anomalia individuati dall'UIF, figura quella delle “imprese cedenti […] di recente costituzione” (cfr. pagg. 13-14, ns doc. 10); b) una evidente sproporzione tra l'ammontare dei Crediti di Imposta oggetto del Contratto di Cessione (i.e. Euro 126.636,00) e il pagina5 di 7 complessivo volume d'affari della società cedente al momento della sottoscrizione del
Contratto di Cessione. ( n.d.r. così modulato il thema decidendum rispetto alla prospettazione operata in sede di atto introduttivo, nel quale si faceva richiamo al semplice capitale sociale). Tali considerazioni legittimavano la cessionaria a non dare esecuzione al contratto, anche in considerazione dell'entità e dal numero dei crediti ceduti, dalla segnalazione che non si trattava di una prima cessione del credito di imposta, nonché dai diversi indici di anomalia di cui si era detto sopra.
Questo essendo il nucleo delle contestazioni, vale appena il caso di rilevare che non appare possibile interpretare o leggere il contratto in relazione alle disposizioni di cui al c.d. decreto antifrode, in quanto lo stesso – tardivamente promulgato da un disattento legislatore - è entrato in vigore successivamente al perfezionamento del contratto.
Per tuziorismo, si riscontra l'evidenza che i profili riscontrati a posteriori da
[...]
in relazione alla cessione – impresa di recente costituzione, volume di affari Pt_1 incoerente, caratteristiche del legale rappresentante – avrebbero potuto esser riscontrati in antecedenza, prima dell'accettazione della cessione del credito di imposta. Configurandosi quindi, il pentimento della cessionaria, espressione di una mera scelta volontaristica in alcun caso affliggente la validità ed efficacia del contratto perfezionatosi.
Inoltre, in relazione al quadro prospettato legittimante la risoluzione, si rileva che la declaratoria di accertamento della risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. per effetto della richiamata clausola risolutiva espressa, non si configura nella fattispecie per effetto della mancata comunicazione della volontà di avvalersi della clausola. configurandosi quindi, il pentimento della cessionaria, espressione di una mera scelta volontaristica a posteriori, in alcun caso affliggente la validità ed efficacia del contratto in tal modo perfezionatosi.
La conseguenza di quanto rilevato porta al rigetto dell'opposizione ed alla conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi dei parametri, scaglione di valore, difficoltà, di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
4992/2022 tra ontro Parte_1 Controparte_1
a) Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 7844/2022. b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che quantifica e liquida nella misura di € 7052,00 oltre rimborso forfettario spese generali (1057,00) nonché IVA e C.p.A.
pagina6 di 7 Roma il 12/12/2025
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
con sede legale in Roma, viale Europa 190, Parte_1 P.IVA_1 iscritta nel Registro delle imprese di Roma con C.F. , P. IVA e n. P.IVA_1 P.IVA_2
EA , in persona dell'Avv. Andrea Sandulli, nella sua qualità di Responsabile della P.IVA_3
Funzione Affari Legali e legale rappresentante pro tempore, giusta procura per atto del notaio in data 19 aprile 2019, rep. 53558, racc. 15006, registrato in Persona_1
Roma il 29 aprile 2019, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Michele Alberto Fabiano Crisostomo (C.F.: PEC: C.F._1
ed IO ET (C.F.: Email_1
; PEC: , entrambi del Foro di C.F._2 Email_2
Milano, ed elettivamente domiciliata presso i predetti indirizzi PEC.
Opponente.
CONTRO
Liquidazione giudiziale in persona del curatore pro Controparte_1 tempore dott. in precedenza - Controparte_2 Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Velletri (Rm), Via di P.IVA_4
pagina1 di 7 Vigna Mammucheri n. 1, CF/PI , rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_4
Massimo RR, giusta autorizzazione del G.D. e in ragione di comparsa di costituzione all'esito della riassunzione operata, ed elettivamente domiciliata come in atti.
Opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7844/2022 e domanda di accertamento di cessazione degli effetti della cessione del credito di imposta.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione: in via principale, nel merito: - accertare e dichiarare la cessazione degli effetti del contratto di cessione di crediti d'imposta concluso tra e in data 13 ottobre 2021, nei termini e per i Parte_1 Controparte_1 motivi esposti in narrativa -- e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto da Parte_1 nei confronti di in esecuzione del suddetto contratto di
[...] Controparte_1 cessione crediti;
e conseguentemente, - dichiarare illegittimo e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 7844/2022 emesso in data 06 maggio 2022 dal Tribunale di Roma.
in via subordinata, nel merito: risolvere o annullare il contratto di cessione di crediti d'imposta concluso tra e in data 13 ottobre Parte_1 Controparte_1
2021, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto da
[...] nei confronti di in esecuzione del suddetto contratto Parte_1 Controparte_1 di cessione crediti;
e conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 7844/2022 emesso in data 06 maggio 2022 dal Tribunale di Roma. IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari di causa”.
Conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - Nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto in relazione al quale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., si chiede che il Giudice Istruttore conceda, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecutorietà dello stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e CPA come per legge”.
FATTO E PROCESSO
Con tempestivo atto di citazione notificato in data 15.06.2022 ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7844/2022 a lei notificato in data 06.05.2022 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, C&P. Costruzioni precisava che in data
13.10.2021, le parti concludevano un contratto di cessione dei crediti di imposta relativi alle attività di recupero del patrimonio edilizio. Il prezzo di tale operazione di cessione, nel caso in esame, veniva determinato in € 105.111,67, a fronte di una cessione di crediti di
€ 126.636,00, con pagamento da effettuarsi sul conto corrente indicato dall'opposta nei tre giorni successivi all'accettazione come stabilito in sede contrattuale.
pagina2 di 7 Come da comunicazione effettuata da a C&P, a far data dal Parte_1
26.10.2021, la cessione veniva espressamente accettata da e comunicata Parte_1 all'odierna opposta attraverso la registrazione dell'accettazione nel portale dell'Agenzia delle Entrate. Nonostante ciò, l'ingiunta non provvedeva alla corresponsione di quanto previsto nel contratto di cessione, che - si rammenta – avrebbe dovuto esser effettuato nel termine di giorni tre per espressa disposizione contrattuale.
Ritenendo l'inadempimento della convenuta conclamato, e ritenendo Parte_1 il proprio credito certo, liquido ed esigibile, aveva richiesto ed ottenuto Parte_2
l'emissione del decreto monitorio n. 7844/2022 per la somma di € 105.111,67, pari al prezzo di cessione oltre accessori.
proponeva tempestiva opposizione chiedendo la revoca del decreto Parte_1 per effetto dell'accertamento della sua cessazione degli effetti del contratto di cessione crediti di imposta concluso tra e in data 13.10.2021; in subordine Pt_1 Controparte_1 chiedeva risolvere o annullare il contratto di cessione accertando che nulla fosse dovuto da nei confronti dell'opposta. Deduceva che la scelta di di non Pt_1 Parte_1 procedere al pagamento del corrispettivo oggetto del Contratto di Cessione alla base del decreto ingiuntivo opposto, non era stata il frutto di una ingiustificata volontà di di Pt_1 sottrarsi ai propri obblighi di pagamento, quanto la conseguenza inevitabile di una condotta assunta dall'odierna opponente alla luce del complesso e articolato quadro normativo di riferimento (e, in particolare, delle disposizioni normative del c.d. Decreto antifrode, lette in rapporto alle disposizioni di cui al Decreto Antiriciclaggio). Contr Sosteneva che, dopo avere accettato la cessione sulla piattaforma, aveva rifiutato successivamente tale cessione dandone comunicazione al cedente per effetto dell'esito negativo delle operazioni di verifica. Ed in effetti, ciò era avvenuto in ragione del sopravvenuto (alla cessione) quadro normativo del decreto antifrode di cui al D.L.
11.11.2021 n. 157 afferente ai requisiti per il perfezionamento della cessione da parte del cedente: per effetto della sopravvenienza delle disposizioni del decreto antifrode il legislatore aveva stabilito (art. 122 bis comma 4) che i soggetti obbligati di cui 3 del D.lgs
2007 n. 231 che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi dell'articolo 121 e 122 non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui all'articolo
35 e 42 del D.lgs 231/2007.
Ed in effetti, in coerenza con quanto sopra evidenziato, l'opponente operava richiamo all'articolo 8 del contratto di cessione che richiama alcune dichiarazioni rese dal cedente anche con riferimento alla presa visione ed alla conoscenza del Controparte_1 modello di organizzazione gestione e controllo adottato da;
ed in particolare Parte_1
l'art. 5, disposizione convenzionale che stabilisce la possibile risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. qualora una qualsiasi delle dichiarazioni rese dal cedente si riveli inesatta in misura tale da pregiudicare l'affidamento del cessionario. In ogni caso si chiedeva la pronuncia di risoluzione ex art 1455 e segg c.p.c. per grave inadempimento della cedente. L'inadempimento da parte di C&P agli obblighi contrattuali assunti con il contratto di cessione, che legittimavano la scelta di di non dare Parte_1 esecuzione al contratto anche in ragione dell'evidente criticità relativa al diritto, acquisito con la cessione, di si portare in detrazione il credito di imposta oggetto del Parte_1 contratto di cessione.
pagina3 di 7 Doveva, inoltre, riscontrarsi la nullità del contratto di cessione per mancanza di requisiti di cui all'articolo 1325 c.c.
Questo il quadro dei rapporti, esaminando le dichiarazioni di C&P, Parte_1 aveva rilevato le seguenti circostanze: a) la cedente al momento della stipula del contratto era costituita da meno di tre mesi laddove la comunicazione UIF del 10.2020 riporta come indice di anomalia, proprio la cessione di crediti fiscali fittizi da parte di imprese cedenti di recente costruzione;
b) proprio il fatto che fosse nuovissima non consentiva alla cessionaria di acquisire informazioni pubbliche relative al proprio bilancio di esercizio;
c) rilevava l'opponente che l'evidenza che la società cedente avesse un capitale sociale pari a
10.000,00 euro, metteva in forte tensione la validità di una cessione operata di importo significativo.
Richiamava la disciplina del decreto antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/2007 che irrogava gravi conseguenze sanzionatorie a carico di , laddove la convenuta Parte_1 non avesse adottato condotte conformi. Anticipava l'evidenza che i danni ipotizzati da
C&P non si potevano configurare, posto che il credito di imposta era rientrato nella disponibilità del cedente: quindi il pregiudizio lamentato era inesistente.
Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto della domanda proposta da
[...]
e la conferma del decreto opposto e formulava le conclusioni rassegnate. Parte_1
Evidenziava che la cessione si era integralmente perfezionata ed era quindi valida ed efficace.
Nessuna delle deduzioni svolte da aveva pregio giuridico, Parte_1 considerandosi che il quadro normativo su cui basava le proprie richieste si fondava su di un provvedimento entrato in vigore successivamente alla cessione.
Incardinata in tal modo la causa, all'esito dello sfruttamento dei termini, in difetto di richieste istruttorie per prova costituenda la causa veniva rinviata per il trattenimento della causa in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla opponente non è fondata e Parte_1 dev'esse rigettata ed il decreto opposto confermato.
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Deve riscontrarsi, in relazione al mutamento della domanda operato dalla difesa di parte opponente nella memoria ex art 183 comma VI c.p.c. che si sia in presenza di una mutatio non consentita della domanda: il passaggio dalla domanda da richiesta pronuncia di risoluzione del contratto alla domanda di nullità non rientra nella modulazione legittimata, anche all'esito delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione 12310
pagina4 di 7 del 2015, posto che la richiesta di risoluzione si fonda sull'esistenza del contratto e sul grave inadempimento (art. 1453 c.c.), mentre la nullità si basa sull'inesistenza o invalidità originaria del contratto (artt. 1418 ss. c.c.). e quindi si introducono nuovi fatti costitutivi e un diverso tema di indagine per il giudice con violazione del diritto di difesa. In ogni caso non si configura una ipotesi di nullità del contratto legittimante il suo rilievo di ufficio, essendosi fuori dall'ambito legittimante il rilievo di ufficio.
Ove anche si ritenga si sia nel quadro della legittima mutatio della domanda deve ritenersi che – in ogni caso – non appare configurabile la nullità di cui alla doglianza per difetto di uno degli elementi costitutivi di cui all'articolo 1325 c.c. in quanto il contratto non è afflitto da alcun difetto nei requisiti afferenti l'accordo, l'oggetto, la causa o la forma.
Si deve inoltre proceder dall'evidenza non esser in contestazione il fatto che in data
26.10.2021 abbia formalmente accettato la cessione dei crediti sulla Parte_1 Contr piattaforma rendendo disponibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito ceduto.
E che quindi da questo momento il contratto si configura come perfezionato, impegnativo ed efficace tra le parti quanto alle sue obbligazioni, quali – per incidens – l'obbligo di corrispondere il prezzo.
E' del pari ammesso e non contestato che al contratto non sia stato dato esecuzione, non procedendosi al pagamento del corrispettivo e che ciò configuri un inadempimento conclamato dell'opponente ai sensi dell'articolo 1218 e segg. c.c. Occorre valutare la validità della exceptio inadimpleti concractus cui fa riferimento l'opponente.
In termini di giustificazione dello stesso inadempimento, sostiene la parte opponente che la validità ed efficacia del contratto di cessione posto a base della emissione del decreto ingiuntivo da parte della cedente, debba esser riguardata, non solo con riferimento alle disposizioni ed agli obblighi del contratto di cessione stesso, ma anche a quanto stabilito nel quadro di riferimento rappresentato dalle disposizioni normative del decreto antiriciclaggio, D.lgs 231/2007, ed alle gravi conseguenze sanzionatorie configurabili a carico della opponente cessionaria anche agli effetti della sopravvenuta normativa del c.d. decreto antifrodi. Obblighi, come quello di adeguata verifica che, rammentava, riguardavano sia la fase embrionale del rapporto che quella, successiva, di esecuzione della stessa, da condurre in correlazione agli indicatori di anomalia, elaborati dall'UIF.
In relazione alla cessione sub iudice, aveva riscontrato, Parte_1 successivamente alla stipula del contratto di cessione, una serie di indici inquadrabili ai sensi del capoverso che precede ed alla complessa disciplina antiriciclaggio ed in particolar modo due profili: a) la recente costituzione della società opposta (i.e. da meno di tre mesi) rispetto alla data di stipula del Contratto di Cessione laddove, tra gli indicatori di anomalia individuati dall'UIF, figura quella delle “imprese cedenti […] di recente costituzione” (cfr. pagg. 13-14, ns doc. 10); b) una evidente sproporzione tra l'ammontare dei Crediti di Imposta oggetto del Contratto di Cessione (i.e. Euro 126.636,00) e il pagina5 di 7 complessivo volume d'affari della società cedente al momento della sottoscrizione del
Contratto di Cessione. ( n.d.r. così modulato il thema decidendum rispetto alla prospettazione operata in sede di atto introduttivo, nel quale si faceva richiamo al semplice capitale sociale). Tali considerazioni legittimavano la cessionaria a non dare esecuzione al contratto, anche in considerazione dell'entità e dal numero dei crediti ceduti, dalla segnalazione che non si trattava di una prima cessione del credito di imposta, nonché dai diversi indici di anomalia di cui si era detto sopra.
Questo essendo il nucleo delle contestazioni, vale appena il caso di rilevare che non appare possibile interpretare o leggere il contratto in relazione alle disposizioni di cui al c.d. decreto antifrode, in quanto lo stesso – tardivamente promulgato da un disattento legislatore - è entrato in vigore successivamente al perfezionamento del contratto.
Per tuziorismo, si riscontra l'evidenza che i profili riscontrati a posteriori da
[...]
in relazione alla cessione – impresa di recente costituzione, volume di affari Pt_1 incoerente, caratteristiche del legale rappresentante – avrebbero potuto esser riscontrati in antecedenza, prima dell'accettazione della cessione del credito di imposta. Configurandosi quindi, il pentimento della cessionaria, espressione di una mera scelta volontaristica in alcun caso affliggente la validità ed efficacia del contratto perfezionatosi.
Inoltre, in relazione al quadro prospettato legittimante la risoluzione, si rileva che la declaratoria di accertamento della risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. per effetto della richiamata clausola risolutiva espressa, non si configura nella fattispecie per effetto della mancata comunicazione della volontà di avvalersi della clausola. configurandosi quindi, il pentimento della cessionaria, espressione di una mera scelta volontaristica a posteriori, in alcun caso affliggente la validità ed efficacia del contratto in tal modo perfezionatosi.
La conseguenza di quanto rilevato porta al rigetto dell'opposizione ed alla conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi dei parametri, scaglione di valore, difficoltà, di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
4992/2022 tra ontro Parte_1 Controparte_1
a) Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 7844/2022. b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che quantifica e liquida nella misura di € 7052,00 oltre rimborso forfettario spese generali (1057,00) nonché IVA e C.p.A.
pagina6 di 7 Roma il 12/12/2025
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
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